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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12649/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GUERRINI CRISTINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 CP_1 comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Castenedolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 17.10.2024, , premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio con a Castenedolo (Bs) in data 27.5.2017, dalla cui CP_1
unione non erano nati figli, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, ritualmente citata, non si costituiva rimanendo contumace.
pagina 1 di 2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.4.2025, avanti al Giudice delegato, il ricorrente insisteva come in atti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis, anche a fronte dell'irreperibilità della resistente.
Null'altro a provvedere in assenza di prole e di ulteriori domande.
Con separata ordinanza si provvede alla remissione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017, parte I, n. 6;
3) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 10.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12649/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GUERRINI CRISTINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 CP_1 comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Castenedolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 17.10.2024, , premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio con a Castenedolo (Bs) in data 27.5.2017, dalla cui CP_1
unione non erano nati figli, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, ritualmente citata, non si costituiva rimanendo contumace.
pagina 1 di 2 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 8.4.2025, avanti al Giudice delegato, il ricorrente insisteva come in atti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis, anche a fronte dell'irreperibilità della resistente.
Null'altro a provvedere in assenza di prole e di ulteriori domande.
Con separata ordinanza si provvede alla remissione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017, parte I, n. 6;
3) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 10.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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