Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca RI LU, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1633/2020 posta in decisione a seguito di note scritte depositate dalle parti, vertente tra
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, presso i cui uffici in via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata
-attrice- contro
(C.F. ), in personale del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Agosto, giusta procura alle liti per atto notaio di Roma dell'11.09.2020 rep. n. 54368, resa in calce alla Persona_1 comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14
Nonché contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Lapa in forza di procura rilasciata giusta
Delibera della Giunta Municipale n.119 del 15.12.2020 e posta in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Bovalino alla via
Sant'Elena n. 18
-convenuti-
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 12 maggio 2020, Parte_1 conveniva in giudizio il e al fine di ivi sentire
[...] Controparte_2 Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
[... eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il CP_2
e la , in solido tra loro, a pagare all' , a titolo di CP_2 Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 158.007,88 (euro centocinquantottomilasette/88), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e competenze.
A sostegno della domanda rappresentava che la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, con avviso di accertamento n. TD7010302803, aveva richiesto alla sig.ra il Controparte_3 pagamento della somma complessiva di € 158.007,88 a titolo di IRPEF dovuta per l'anno
2011, oltre sanzioni, interessi, maggiorazioni e altri accessori.
Ai fini della notifica al contribuente, l'atto era stato inviato a mezzo con Controparte_1 raccomandata n. 76698004000-5 con avviso di ricevimento n. 7838115003-8 spedita in data 18 novembre 2016 all'indirizzo di residenza nota all'Anagrafe Tributaria ed ovvero in alla via Aspromonte n.
2. Tuttavia, il servizio postale aveva restituito l'atto - non CP_2 notificato - annotando sulla cartolina la dicitura “trasferito 16/11/2016” e sulla busta
“trasferito 21/11/2016”.
Evidenziava, poi, che, a seguito della predetta comunicazione - con nota prot. n.
90160/2016 spedita a mezzo raccomandata, ricevuta dal Comune di in data 29 CP_2 novembre 2016 e assunta al protocollo n. 13769 del 30 novembre 2016 – aveva richiesto al servizio anagrafe dell'Ente locale l'effettiva residenza della destinataria dell'accertamento; in data 01 dicembre 2016, l'ente – a mezzo fax – aveva inviato certificazione anagrafica della sig.ra dalla quale si confermava la residenza già nota. Controparte_3
Acclarate le risultanze anagrafiche aveva proceduto con l'invio – a mezzo raccomandata spedita al in data 09 dicembre 2016 e ricevuta in data 12 dicembre 2016 – CP_2 dell'avviso di accertamento n. TD7010302803/2016 ai fini della notifica dell'atto alla sig.ra a mezzo dei messi notificatori del rappresentava, in quella circostanza, CP_3 CP_2
l'urgenza della notifica, specificando come di trattasse di “di annualità 2011 in scadenza”.
pagina 2 di 16 Rilevava che con nota prot. n. 117 del 4 gennaio 2017 (quando ormai si era consumato il periodo di decadenza entro il quale l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento), a firma del messo notificatore , l'Ente Locale Persona_2 aveva restituito l'avviso di accertamento, adducendo la seguente motivazione “si restituisce
l'atto in oggetto indicato, senza alcun provvedimento in quanto la stessa, da accertamenti effettuati presso l'area Demografica di questo Ente, risultava emigrata nel Comune di
Giussano (MB) dal 26/11/2016”.
Rilevata la discordanza tra il certificato di residenza rilasciato dall'Ente locale il 1° dicembre
2016 e la nota di cui al 04 gennaio 2017, aveva richiesto al Comune – a mezzo PEC – dei chiarimenti, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Dacché, con PEC del 12 febbraio
2018, reiterata con PEC del 14 giugno 2019, aveva richiesto al il Controparte_2 pagamento dell'importo di € 158.007,88. La richiesta era rimasta inevasa inevasa né il di che avevano risarcito il danno. CP_2 CP_2 CP_1
In diritto, evidenziava che l'intero procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento non era andato a buon fine per la negligente condotta dei convenuti nell'eseguire la notifica. Ed in particolare, con riferimento alla responsabilità di specificava che Controparte_1 quest'ultima aveva restituito il plico al mittente, dando atto dell'avvenuto trasferimento della contribuente alla data del 21 novembre 2016 (nella cartolina era indicata la diversa data del
16 novembre 2016), tuttavia, rilevava che l'Ufficio Anagrafe del Comune di , in data CP_2
01 dicembre 2016, aveva attestato che l'indirizzo di residenza della contribuente corrispondesse a quello presso il quale era stata chiesto di effettuare la notifica, specificando, successivamente, come la sig.ra avesse trasferito la propria residenza in CP_3 data 26 novembre 2016, pertanto alla data della notifica a mezzo servizio postale, la contribuente era ancora residente nel Comune di alla via Aspromonte n. 2. CP_2
Richiamava il contenuto dell'art. 8 L. 890/1982 ai fini dell'indicazione delle corrette modalità di esecuzione della notifica da parte dell'agente postale ed evidenziava come la restituzione del plico al mittente, con la non veritiera attestazione dell'avvenuto trasferimento della destinataria, fosse frutto di una negligente esecuzione degli obblighi ricadenti sull'Agente postale.
Assumeva la responsabilità anche in capo al atteso che questi non aveva Controparte_2 adempiuto alla notifica per il tramite dei messi comunali, nel luogo risultante dai registri anagrafici, in ragione della circostanza che l'indirizzo risultante dal certificato anagrafico non corrispondeva più allo stato di fatto, “come attestato dal messo notificatore all'Amministrazione finanziaria con la comunicazione prot. n. 117 del 4 gennaio 2017”.
pagina 3 di 16 Deduceva come l'anzidetta comunicazione non avesse alcun valore ai fini della prova circa l'effettività della residenza risultante dai registri anagrafici, mancando la dimostrazione dell'iscrizione anagrafica del trasferimento della residenza;
contestava le modalità attraverso le quali il messo comunale aveva proceduto alla notifica, in quanto avrebbe “dovuto procedere nelle forme previste per la notifica alle persone assenti in caso di mancanza o rifiuto di persona abilitata a ricevere”. Ed ancora, il messo comunale aveva omesso di indicare da quali fonti avesse tratto la conclusione dell'avvenuto trasferimento della contribuente, non avendo “dato atto dell'avvenuta consultazione dei registri anagrafici né di un accesso presso il luogo indicato e di eventuali informazioni assunte in loco”.
Riportava giurisprudenza ai fini della corretta individuazione del quale legittimato CP_2 passivo e non già del messo notificatore.
Rilevava, poi, la sussistenza della responsabilità del anche laddove si assumesse CP_2 corretta l'attestazione del trasferimento della sig.ra a far data dal 26 novembre 2016, CP_3 considerato che l'Ufficio Anagrafe alla data del 1° dicembre 2016 aveva attestato l'attualità della residenza alla via Aspromonte n. 2, nonostante gli fosse stato significato che secondo sussisteva una discrasia circa la residenza nota all'Agenzia delle Controparte_1 entrate e quella effettiva.
Vi era la responsabilità solidale dei convenuti, atteso che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento era scaturita da non documentate e contraddittorie indicazioni circa l'avvenuto trasferimento di residenza della contribuente.
Quanto al danno, lo stesso corrispondeva alla mancata possibilità di notificare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2016, l'avviso di accertamento n.
TD7010302803/2016. Richiamava la disciplina normativa applicabile ratione temporis ai fini dell'individuazione del termine decadenziale e specificava che trattandosi di avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno di imposta 2011, “ai sensi dell'art. 1, comma 132 L. n.
208 del 2015 e dell'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, (…) doveva essere notificato a pena di decadenza entro il quarto anno successivo al 2012, ossia entro il 31 dicembre 2016”; tuttavia, il solo in data 04 gennaio 2017, comunicava di non aver Controparte_2 provveduto alla notifica.
Pertanto, non avendo potuto compiere alcuna ulteriore attività per completare la procedura di imposizione tributaria, quantificava il danno patito in “€ 158.007,88 oltre interessi maturati e maturandi corrispondente all'importo dell'imposta di cui al citato atto impositivo, non introitato a causa dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
TD7010302803/2016”. Rassegnava le proprie conclusioni per come esposte e produceva documentazione.
pagina 4 di 16 2. Si costituiva in giudizio, tempestivamente, la quale in via Controparte_1 preliminare eccepiva la decadenza dall'azione giudiziale, atteso che l'avviso di accertamento di cui alla cartella esattoriale risultava notificato nell'anno 2016. Rilevava un pregiudizio nell'effettivo diritto di difesa, poiché ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR 156/1973 l'eventuale azione giudiziale nei confronti del servizio postale si prescriveva in tre anni, dacché, trascorso detto termine, la documentazione cartacea veniva trasmessa al macero.
Nel merito, riteneva la domanda inammissibile per carenza di prova. Significava che le modalità di consegna delle cartelle esattoriali fossero quelle relative al recapito delle raccomandate ordinarie e non di atti giudiziari.
Rilevava come la disciplina relativa alla spedizione fosse soggetta alla normativa speciale
“prevista dalla legge per il servizio postale universale riservato a , con i relativi CP_1 effetti favorevoli in ordine ai profili di responsabilità stabiliti dal D.to Lgs. 22 luglio 1999 n.
261 pubblicato sulla G.U.
5.8.1999 n. 182”.
Alla luce di detta normativa, ed in particolare dell'art. 19 comma 2 dell'anzidetto decreto, le comuni norme del diritto civile si applicavano esclusivamente per gli operatori postali diversi da , con un conseguente regime di “limitazione della responsabilità” per il CP_1 servizio postale da essa offerto. La normativa speciale derogava alla comune disciplina privatistica prevista dall'art. 1218 c.c., con esclusione di ogni forma di risarcimento diversa dal rimborso o dalla compensazione.
Le anzidette limitazioni erano contenute, in forza delle disposizioni di cui al D.L.gs.
261/1999, “nella Carta della Qualità dei Servizi Postali, già approvata con D.M. del
26.04.2004 (ed in precedenza, col D.M. 09.04.2001) e successivamente riemanata nell'edizione entrata in vigore il 10.10.2017 ridenominata Carta del Servizio Postale
Universale”.
Riportava giurisprudenza di merito in virtù della quale la responsabilità del disservizio operasse nei confronti del solo mittente con il quale era intercorso il rapporto di spedizione e non anche del destinatario al quale non era riconosciuto alcun diritto fondato sull'inadempimento.
Richiamava talune pronunce della Corte Costituzionale ivi compresa la sentenza n.
254/2002 che, pronunciandosi sulla declaratoria di illegittimità dell'art. 6 DPR 156/1973, non aveva affermato un proprio assoggettamento, in punto di responsabilità, alla disciplina civilistica ordinaria, avendo esplicitamente considerato la possibilità per il legislatore di delineare una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi.
Pertanto, spettava al legislatore “stabilire un diverso grado di responsabilità, in ogni caso rispettando le vigenti prescrizioni sopra indicate in merito alla peculiarità del servizio postale
pagina 5 di 16 ed alla sua conseguente speciale disciplina di limitazione di responsabilità, che resta, tuttora, legittimamente in vigore (richiamata, come detto, dall'art. 19 del D.to L.vo 261/99 e dagli artt.
12 e 14, comma 3, dello stesso D.to L.vo 261/99) e che vale ad escludere ogni diversa pretesa risarcitoria”.
Ribadiva la legittimità della limitazione della responsabilità, considerato che una diversa disciplina avrebbe pregiudicato la continuità e la possibilità dell'esercizio del servizio pubblico.
Riportava precedenti di merito che avevano affrontato la vicenda dei disservizi postali e chiarito l'applicazione della normativa speciale circa la limitazione della responsabilità.
Concludeva chiedendo la declaratoria di decadenza dell'azione ex art. 20 DPR 156/73 ed il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. Produceva documentazione.
3. All'udienza di comparizione del 07 ottobre 2020 - atteso che parte attrice rilevava di aver notificato l'atto all'indirizzo PEC ricavabile dall'indice IPA e che l'anzidetto registro era stato previsto dal D.L. 76/2020 entrato in vigore successivamente, chiedeva termine per la rinnovazione della notifica - il Giudice ordinava la rinnovazione della notifica e rinviava all'udienza del 07 aprile 2021.
4. Si costituiva, tardivamente in data 03 aprile 2021, il che impugnava e Controparte_2 contestava tutto quanto dedotto da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto.
In via preliminare, avanzava richiesta di estromissione dal giudizio, rilevando come l'attrice avesse sovrapposto il problema del luogo della notifica con quello delle modalità di notifica.
Il vizio della notifica era stato generato dalle modalità di notifica poste in essere dal servizio postale, in quanto era stato omesso lo schema tassativo previsto dalla legge. Rilevava la correttezza della notifica in alla via Aspromonte n. 2, in quanto eseguita presso il CP_2 domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, seppur diverso dalla residenza, per come rilevava la giurisprudenza che richiamava.
Evidenziava, ancora, come alla data della notifica eseguito dall'Ufficio Postale, la contribuente non avesse comunicato alcuna variazione del proprio domicilio fiscale, rispetto a quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Da tutto ciò faceva derivare l'assenza di qualsivoglia valore giuridico alla dicitura apposta dall'addetto dell'Ufficio Postale circa l'intervenuto trasferimento della sig.ra da ciò CP_3 faceva discendere che l'applicazione dell'esatto iter notificatorio avrebbe comportato il perfezionamento della notifica presso il domicilio fiscale, dacché la mancata notifica dell'atto era dipesa non già dal luogo ma dalle modalità di esecuzione espletate dall'Ufficio Postale che dovevano ritenersi non conformi alla normativa.
pagina 6 di 16 Evidenziava come solo dopo la mancata notifica dell'atto tributario a mezzo servizio postale,
l'attrice introduceva una seconda fase che prendeva avvio alla data del 12 dicembre 2016.
Pertanto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che non vi era stata una partecipazione dello stesso alla prima procedura notificatoria, la quale si era conclusa con la semplice restituzione del plico senza le formalità necessarie a garantire la legalità dei passaggi.
Rilevava, ancora, l'insussistenza di responsabilità in fatto ed in diritto ad esso ascrivibile, rilevando che l'azione giudiziaria trovasse la sua origine nella violazione della legge da parte di Controparte_1
L'Amministrazione Finanziaria aveva deciso di procedere alla notifica dell'atto impositivo a mezzo servizio postale, attraverso la raccomandata “per atti giudiziari”, secondo le modalità di cui alla L. 890/1982.
Ripercorreva, pertanto, l'iter che l'operatore avrebbe dovuto seguire, evidenziando come il mezzo utilizzato (raccomandata A/R) fosse comprensivo anche dell'avviso di ricevimento, il quale, ai sensi della normativa, costituiva “prova dell'eseguita notificazione”.
Assumeva come nel caso in cui la raccomandata non poteva essere recapitata per assenza del destinatario, la L. 890/1982 prevedeva che l'operatore postale, previo deposito del plico presso il punto più vicino al destinatario, dovesse notificare al destinatario una seconda
“raccomandata informativa”, nota come C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito).
Nel caso di specie, tutto ciò non era stato eseguito e l'operatore postale aveva restituito il plico dopo essersi recato all'indirizzo indicato ed attestato il trasferimento senza indicare in base a quale documentazione aveva recepito l'informazione.
La contribuente aveva avviato la pratica di trasferimento della residenza solo in data 26 novembre 2016. Dacché il fatto dannoso era “stato interamente causato dalla condotta colposa negligente e omissiva dell'Ente Postale, poiché se la procedura notificatoria si fosse svolta secondo legge, la notifica si sarebbe perfezionata in quella prima fase in modo tempestivo e giuridicamente valido”.
Specificava che in quella fase notificatoria, non aveva rivestito alcun ruolo e solo in data 12 dicembre 2016, l' lo aveva incaricato per i medesimi incombenti. Si Parte_1 trattava, pertanto, di due procedimenti diversi, gestiti da Enti diversi e con modalità di notifica differenti. Da ciò faceva discendere l'impossibilità di ritenere sussistente una propria responsabilità solidale con ed il procedimento giudiziario doveva CP_1 svolgersi unicamente nei confronti dell'Ente Postale.
Assumeva di aver svolto nell'assoluto rispetto della legge, a mezzo messo notificatore, la notifica dell'atto tributario. Imputava all'amministrazione finanziaria il fatto colposo nella pagina 7 di 16 causazione del danno in ragione della circostanza che l'attrice non aveva indicato, nella nota inviata ai fini dell'esecuzione della notifica, i termini entro i quali questa sarebbe dovuta intervenire. Ed ancora, i tempi di urgenza, più volte rappresentati dall'attrice, collimavano con il comportamento tenuto dalla stessa che aveva avviato tutti i relativi procedimenti in notevole ritardo rispetto alla scadenza naturale.
Riteneva che dalla generica indicazione “si raccomanda l'urgenza poiché trattasi di annualità
2011 in scadenza” non si potesse desumere il termine di scadenza e né si poteva pretendere che il messo comunale ne comprendesse il significato, atteso che questi non aveva cognizione degli istituti giuridici, ma soprattutto non aveva le competenze tecniche necessarie per comprendere che la scadenza fosse necessariamente collegabile a un termine di prescrizione e/o decadenza. L'enunciato, pertanto, non doveva essere generico e contenere, quantomeno, la dicitura “entro il 31.12.2016”.
La mancanza dell'indicazione di un termine esatto escludeva la responsabilità del messo, mancando nella condotta da questi tenuta il dolo o la colpa grave.
Evidenziava, poi, che la contribuente aveva trasferito la propria residenza con istanza del 26 novembre 2016 ed era stata cancellata dai registri anagrafici del Comune di nel CP_2 dicembre 2016 e pertanto vi erano delle conseguenze ai fini della competenza territoriale del messo comunale.
Contestava l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione Finanziaria, la quale aveva avviato l'iter notificatorio nel novembre 2016, a ridosso del mese di dicembre, pur consapevole che i giorni erano ridotti, ai fini delle attività utili alla luce delle festività natalizie.
Sosteneva, inoltre, che alcun ritardo poteva essergli addebitato, in quanto le omissioni ed i ritardi erano imputabili al comune di migrazione.
Ad ogni modo, l aveva ritardato a trasmettergli gli atti, atteso che la trasmissione Pt_1 era intervenuta solo in data 12 dicembre 2016, ed invece avrebbe potuto essere trasmesso sin da subito ed ovvero in data 02 dicembre 2016.
Ed ancora, alcuna responsabilità poteva assumersi a carico del messo per aver restituito l'atto senza aver provveduto alla notifica in data 04 gennaio 2017, in applicazione del principio della scissione del momento di notifica.
Richiamava le pronunce della Corte Costituzionale sul punto. Ne conseguiva che “gli atti consegnati all'ufficio postale, in quanto soggetto terzo, quando giungeranno all'indirizzo del destinatario, completano la notifica in due momenti diversi: per il comune notificante con la consegna dell'atto all'agente notificatore (posta, ufficiale giudiziario, messo) mentre per il destinatario, con l'avvenuta ricezione”. Da ciò faceva discendere il rispetto del termine di decadenza.
pagina 8 di 16 Eccepiva la genericità e l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno in quanto la somma chiesta era stata determinata sulla base di un procedimento amministrativo tributario che non dava luogo all'individuazione di un credito certo e definitivo. L'avviso di accertamento, quale atto impugnabile, non consentiva di avanzare la richiesta, in quanto l'attrice non poteva essere a conoscenza degli esiti di eventuali azioni avanzate a tutela del contribuente.
Rilevava come mancassero atti prodromici all'avviso di accertamento, dacché non era possibile valutare la correttezza del procedimento amministrativo nel suo complesso.
Rassegnava le seguenti conclusioni “
1-In via preliminare, procedurale ed assorbente dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al e per l'effetto, Controparte_2 estromettere il prefato Ente dal presente giudizio di in quanto non è ravvisabile alcuna CP_2 responsabilità solidale con l nel procedimento notificatorio, gestito in via esclusiva CP_4 da quest'ultimo e conclusosi in data 26.11.2016; 2-in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti del , perché infondate in fatto Controparte_2
e in diritto, con la connessa domanda di risarcimento del danno, per i motivi esposti in premessa;
3-in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità colposa dell'
[...]
nel procedimento di notifica dell'atto tributario e attività connesse per i motivi Parte_1 esposti e per gli ulteriori titoli che si volessero ravvisare, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata la responsabilità del rideterminare il quantum risarcitorio anche Controparte_2 all'esito di ctu contabile”; con vittoria di spese e competenze.
5. All'udienza del 07 aprile 2021, il procuratore di parte attrice contestava la comparsa di costituzione e risposta del ne eccepiva la tardività e chiedeva la Controparte_2 concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; il difensore del si Controparte_2 riportava alla propria comparsa e all'eccezione di difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione, in subordine chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Il Giudice assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 17 novembre 2021.
L'attrice ed il depositavano la prima e la seconda memoria istruttoria, Controparte_2 con le quali contestavano le difese avversarie e ribadivano le rispettive difese. Con la seconda memoria istruttoria, in particolare, parte attrice depositava documentazione.
All'udienza del 17 novembre 2021 (sostituita dal deposito di note scritte) le parti insistevano nelle rispettive richieste.
pagina 9 di 16 Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 gennaio 2023 (rinviata d'ufficio all'udienza del 28 febbraio
2024, che veniva rinviata al 05 febbraio 2025).
All'udienza del 05 febbraio 2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
6. In via preliminare devono affrontarsi le eccezioni avanzate dalle parti convenute in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito dal ed all'eccezione di Controparte_2 prescrizione eccepita da Controparte_1
Orbene, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto deve rilevarsi che la stessa non possa trovare accoglimento per le ragioni Controparte_2 che appresso si esporranno.
Innanzitutto, in risposta a quanto rilevato dall'attrice nella prima memoria istruttoria con riferimento all'inammissibilità dell'anzidetta eccezione di difetto di legittimazione passiva, alla luce della tardiva costituzione del convenuto, deve osservarsi che, è pacifico in giurisprudenza che si tratti di semplice difesa e non già di eccezione in senso stretto (cfr.
Corte di Cassazione Civile Sez. III sent. n. 12729/2016, già Corte di Cassazione Sez. Unite
n. 2951/2016).
Tanto chiarito, per come illustrato, l'odierna attrice avanza domanda di risarcimento del danno nei confronti di e del ritenendo che le Controparte_1 Controparte_2 condotte dei convenuti le abbiano cagionato un pregiudizio dettato dall'intervenuta impossibilità per decadenza di notificare l'avviso di accertamento alla contribuente atteso che prima ed il poi abbiano impedito che la notifica avvenisse nei termini. CP_1 CP_2
Orbene, la vicenda relativa alla notifica dell'avviso di accertamento può dirsi avviata attraverso due diversi procedimenti notificatori, intervenuti in due momenti diversi e distinti tra loro: l'uno eseguito dall'ente impositore a mezzo servizio postale con l'invio di raccomanda e l'altro a mezzo messo notificatore del CP_2
Si ritiene che il rivesta la qualifica di legittimato passivo con riferimento al CP_2 procedimento notificatorio avviato in data 09 dicembre, allorquando l Parte_1 chiedeva la notifica dell'avviso di accertamento alla sig.ra a mezzo dei messi CP_3 notificatori del Ed invero, sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che allorquando CP_2
l'amministrazione finanziaria avanzi richiesta di notifica di un atto impositivo al CP_2 questi “assume gli obblighi di un mandatario "ex lege"; esso, pertanto, è civilmente responsabile nei confronti dell'amministrazione mandante nel caso in cui, colposamente ritardando l'esecuzione della notificazione di un avviso di liquidazione di imposta, provochi la
pagina 10 di 16 decadenza di tale Amministrazione dalla pretesa fiscale” (cfr. Corte di Cassazione Civile, III
Sez. sent. n. 20365/2013, già Corte di Cassazione Civile Sez. III, n. 23462 del 2010).
Da ciò discende la legittimazione passiva del convenuto . Controparte_2
Quanto, invece, all'eccezione di decadenza dell'azione risarcitoria per prescrizione sollevata da e volta ad invocare l'applicazione della disciplina di cui al servizio postale CP_1 ordinario, e precisamente dell'art. 20 comma 3, DPR 156/1973 occorre evidenziare come la stessa non sia meritevole di accoglimento attesa la non applicabilità dell'invocata disciplina al caso de quo.
L'odierna controversia non è disciplinata, infatti, dalla normativa sul servizio postale ordinario, bensì dalla legge n. 890/1982 e dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 che regolano le notificazioni degli atti tributari ( invero, dalla produzione dell'avciso di ricevimento si rvince che si tratta di notifica di atti giudiziari). Ed in tali casi, non si applicano i termini decadenziali “speciali” del servizio postale, ma quelli ordinari previsti dalla legge, ed ovvero quinquennale in presenza di una responsabilità extracontrattuale e decennale in caso di responsabilità contrattuale.
7. Passando al merito della domanda, per come già detto l'attrice ha avviato due diversi e distinti procedimenti notificatori ai fini del recapito dell'avviso di accertamento n.
TD7010302803 (cfr. all. 1 atto di citazione).
In un primo momento, ed ovvero in data 18 novembre 2016, l'Ente impositore, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 L. 890/1982, si è avvalso del servizio postale ai fini della notifica, spedendo una raccomandata atti giudiziari il cui esito è stato la restituzione dell'atto non notificato con l'annotazione sulla cartolina di avviso di ricevimento “trasferito”
(cfr. all. 2 atto di citazione). Orbene, la normativa di riferimento e nello specifico l'art. 8 L.
890/1982 prevede che in caso di “temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza” del destinatario, l'agente postale proceda al deposito del piego presso il punto di deposito più vicino e ne dia comunicazione “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.
Qualora detto passaggio venga omesso ne consegue l'inefficacia della notifica, trattandosi di
“una fattispecie sub procedimentale a formazione progressiva” (cfr. Corte di Cassazione
Sezioni Unite sent. n. 10012/2021). Più precisamente la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso pagina 11 di 16 ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” ” (cfr. Corte di Cassazione
Sezioni Unite sent. n. 10012/2021).
Pertanto, dal mancato rispetto del corretto iter notificatorio è conseguita la necessità dell' di procedere ad una nuova notifica. Parte_1
Vi è da precisare, innanzitutto, che a seguito della restituzione dell'atto con l'annotazione del trasferimento, in data 29 novembre 2016, l'attrice ha chiesto al servizio anagrafe del
Comune di l'effettiva residenza della contribuente (cfr. all. 3 atto di citazione). L'Ente CP_2 ha inviato il certificato anagrafico della contribuente (cfr. all. 4 atto di citazione) dal quale la residenza è risultata quella ove già si era proceduto all'invio della raccomandata a mezzo servizio postale.
Successivamente, e precisamente in data 09 dicembre 2016, l'ente impositore chiedeva al di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento a mezzo messi Controparte_2 notificatori (cfr. all. 5 atto di citazione). Nella richiesta di notifica inviata al si CP_2
“raccomanda(va) la massima urgenza, poiché trattasi di annualità 2011 in scadenza”.
Dacché, in data 04 gennaio 2017, il messo notificatore dell'Ente locale ha inviato all'attrice comunicazione con la quale ha restituito l'atto da notificare, comunicando l'emigrazione della contribuente presso il comune di Giussano dal 26 novembre 2016.
Dalle restituzioni dell'avviso intervenute dalle prima e dal poi, l' CP_1 CP_2 Pt_1 [...] ha fatto discendere la responsabilità solidale di entrambi, poiché la mancata notifica Pt_1 ha comportato la decadenza dell'ente impositore per la richiesta delle somme sottese all'avviso.
Orbene, prima di procedere all'analisi circa la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai convenuti, appare doveroso operare una necessaria distinzione tra domicilio fiscale e residenza, ai fini della validità della notifica di un atto tributario.
È la stessa giurisprudenza a rilevarne la differenza ed a chiarire le sorti del primo, in caso di modifica della residenza e necessità di notificare un atto impositivo.
Più precisamente, la Suprema Corte ha ribadito che la disciplina degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e costituisce onere del contribuente comunicarlo all'Ufficio tributario, in particolare in caso di variazione, atteso che “in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi (o in altra comunicazione inviata all' ), la Cassazione ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso Parte_1
pagina 12 di 16 perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del
1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto” (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. V sent. n. 25680/2016). Chiarendo, da ultimo, che “gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall' art. 58 D.P.R. 600/73, il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni;
gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono invece disciplinati dal successivo art. 60 D.P.R. 600/73, il quale prevede (in seguito all'intervento di
Corte cost., 19-12-2003, n. 360 ) un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni” (cfr. Corte di
Cassazione Civile Sez. V sent. n. 14435/2024).
Da tutto ciò, ne consegue che nel caso de quo la notifica andava correttamente eseguita in alla via Aspromonte n. 2, atteso che non sono emersi elementi tali da poter CP_2 desumere che la contribuente avesse comunicato una variazione del domicilio fiscale, a nulla rilevando la variazione di residenza, che – per come visto – non avrebbe potuto avere immediata efficacia ai fini della notifica dell'avviso di accertamento.
Si può, quindi, pacificamente ritenere che avrebbe dovuto perfezionare la CP_1 notifica presso il domicilio fiscale noto, completando le modalità previste per lo specifico caso (deposito del piego presso il luogo più vicino e comunicazione di avvenuto deposito).
E quanto appena affermato, assume maggiore valore se si considera che nel momento in cui l'agente postale si è recato presso l'indirizzo indicato (di cui non si ha prova se sia avvenuto in data 16 o 21 novembre 2016 atteso che l'avviso di ricevimento reca la data del
16.11.2016 e il frontespizio del plico reca la data del 21.11.2016) la contribuente non aveva ancora avviato il procedimento di variazione di residenza che è stato avviato presso il
Comune di Giussano in data 26 novembre 2016 e comunicato al solo in Controparte_2 data 15 dicembre 2016 (cfr. all. 1 costituzione ). Controparte_2
In punto di correttezza di esecuzione della notifica da parte di , nessun CP_1 elemento viene da questa fornito, atteso che la difesa è incentrata esclusivamente sulla
“limitazione di responsabilità” riconosciuta nell'ambito del servizio postale ordinario (ad ogni modo dichiarata incostituzionale), che come già visto non si applica al caso di specie.
Tanto acclarato, si rileva che il ha ricevuto la raccomandata contenente Controparte_2 la richiesta di notifica in data 12 dicembre 2016 (cfr. avviso di ricevimento all. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte attrice). Solo in data 15 dicembre 2016, il Comune di Giussano ha trasmesso la richiesta di cancellazione anagrafica del contribuente. Ne consegue che all'atto della ricezione dell'incarico il Comune di non era a conoscenza del CP_2
pagina 13 di 16 trasferimento di residenza. Ciò comporta che anche la comunicazione inviata a mezzo fax dal Comune di in data 01 dicembre 2016 (contenente il certificato anagrafico CP_2 attestante la residenza della contribuente in alla via Aspromonte n. 2), debba CP_2 considerarsi corretta ed estranea al verificarsi degli eventi che hanno comportato l'intervenuta decadenza dell'attrice ai fini della notifica dell'avviso di accertamento.
Ma soprattutto, nella richiesta di notifica a mezzo messo notificatore inviata al CP_2
non era indicato alcun termine di decadenza né la scadenza entro cui la notifica
[...] doveva perfezionarsi. Vi era solo una generica raccomandazione circa un'astratta urgenza, in quanto “trattasi di annualità 2011 in scadenza”.
La mancata indicazione di un termine specifico entro cui eseguire la notifica esclude di poter ritenere tardivo l'adempimento richiesto al messo comunale (cfr. Corte di Cassazione Civile
Sez. I sent. n. 1743/2007).
Alla luce di ciò, nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo al CP_2
, il quale ha agito senza colpa, e pertanto, la domanda avanzata nei confronti del
[...] va rigettata. CP_2
A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento alla domanda spiegata nei confronti di Controparte_1 ha avuto un ruolo determinante nel mancato perfezionamento della Controparte_1 notifica. La prima notificazione dell'avviso di accertamento è stata eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della legge n. 890/1982. Tale atto è stato restituito con l'annotazione “trasferito”.
Ebbene, con riferimento agli avvisi di accertamento inviati direttamente dall'ente impositore a mezzo posta ex art. 14 L. 890/1982, è applicabile per analogia l'art. 8 relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta (cfr. Corte di Cassazione Civile
Sez. VI sent. n. 4049/2018). Detta norma prevede che qualora il destinatario non sia reperibile (come nel caso di specie, atteso che per come già visto il trasferimento di residenza avviene in un momento successivo), l'agente postale è tenuto a depositare l'atto presso l'ufficio postale e a inviare l'avviso di avvenuto deposito (CAD) al destinatario. Tale procedura non è stata seguita: il piego è stato semplicemente restituito al mittente, omettendo l'obbligatorio deposito presso l'ufficio postale e la comunicazione al destinatario.
Tale omissione configura un vizio sostanziale della notifica che ne comporta l'inefficacia (cfr.
Corte di Cassazione Sez. Tributaria ord. n. 6352/2024, già Corte di Cassazione Sezioni
Unite sent. n. 10012/2021)
Nel caso di specie, ha quindi violato i propri obblighi di diligenza e Controparte_1 correttezza nell'espletamento del servizio, determinando un danno certo in capo all'Agenzia
pagina 14 di 16 delle Entrate, consistito nella decadenza dal potere di riscossione del credito tributario per il decorso dei termini.
Va rilevato che tale danno è imputabile in via esclusiva alla condotta di , non CP_1 essendovi elementi che interrompano il nesso causale tra l'omissione commessa e il pregiudizio subito.
Pertanto, deve essere riconosciuta la responsabilità di per i danni Controparte_1 cagionati all'Agenzia delle Entrate. Il mancato deposito della raccomandata e della CAD ha determinato l'inefficacia della notifica e la conseguente decadenza dell' Parte_1 dal potere impositivo.
Sussiste pertanto il nesso causale tra l'errore imputabile all'ente postale e il danno subito dall'Amministrazione.
8. Quanto alla quantificazione del danno si ritiene congruo quantificare lo stesso in via equitativa nella misura dell'intero importo dell'imposta non incassata, attesa la possibilità di poter procedere in tali termini per come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Corte di
Cassazione Civile Sez III n. 20365/2013, laddove la Suprema Corte ha ritenuto che “la determinazione del quantum è stata effettuata dalla Corte territoriale con corretto riferimento alla pretesa fiscale”).
Dall'analisi dell'avviso di accertamento si evince che la somma pari all'imposta non versata dalla contribuente è € 76.200,00, mentre le residue somme fino a giungere all'intero importo di € 158.007,88 comprendono anche sanzioni (68.580,00), interessi (13.219,13) e spese di notifica (8,75).
Orbene, analizzato dettagliatamente il contenuto dell'avviso di accertamento si evince che la contribuente, qualora la notifica fosse intervenuta nei termini, avrebbe potuto usufruire di varie e dettagliate agevolazioni che le avrebbero consentito di ridurre l'intera somma di cui al predetto avviso ed ovvero, avrebbe potuto usufruire di una riduzione della sanzione amministrativa irrogata a seguito della mancata dichiarazione di alcuni redditi indicati nell'atto.
Le prospettate riduzioni sarebbero state possibili per le seguenti motivazioni: la contribuente avrebbe potuto aderire alla “Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)”, le quali sarebbero state pari ad € 22.860,00 (cfr. pagg. 7 e 8 dell'avviso di accertamento – all. 1 atto di citazione).
Ed ancora, avrebbe potuto definire le sole sanzioni e rinunciare all'impugnazione dell'atto, con possibilità di corrispondere (“art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010”) la sola somma di
€ 89.427,88 (di cui € 76.200 per imposte, € 13.219,13 per interessi ed € 8,75 per spese di notifiche) – cfr. pagg. 8 e 9 dell'avviso di accertamento – all. 1 atto di citazione. pagina 15 di 16 Emerge, infatti, che l'intera somma richiesta ed ovvero € 158.007,88 avrebbe dovuto essere versata nel sol caso in cui non fosse intervenuta alcuna definizione dell'accertamento e delle sanzioni.
Da ciò, si rileva che in ossequio a quanto ribadito dalla Suprema Corte si ritiene congruo poter disporre un risarcimento nella misura di € 89.427,88, corrispondente alla somma di cui all'imposta ed alle sanzioni ridotte di un terzo.
9. Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca RI LU, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice spiegata nei confronti di e condanna quest'ultima al pagamento della somma Controparte_1 di € 89.427,88 oltre interessi legali da calcolarsi dalla data della domanda, a titolo di risarcimento del danno patito;
- Rigetta la domanda attorea spiegata nei confronti del;
Controparte_2
- Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dal CP_2
che liquida in euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.
[...]
- Condanna alla refusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 parte attrice che liquida in euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.
Reggio Calabria, 11.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca RI LU
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