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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2024, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 357 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Gianmarco Bosco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, via Salvator Rosa,
16/18,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Patrizia Regaldo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.01.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di avere ricevuto, il
14.12.2023, notifica dell'avviso di addebito n. 317 2023 00011579 32 000, emesso per il recupero di contributi previdenziali accertati e dovuti alla gestione commercianti relativamente al periodo
1.01.2017-31.12.2022, ha chiesto accertarsene e dichiararsene l'inesistenza e/o l'illegittimità, stante l'illegittimità e infondatezza della pretesa, e, conseguentemente, disporsi l'annullamento dello stesso;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi.
A sostegno della domanda, ha esposto che la richiesta traeva origine da un'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, a seguito di verbale di accertamento del 2006, disposta in violazione di legge e in assenza dei relativi presupposti.
Si è ritualmente costituito l' , eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondata.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 317 2023 00011579 32 000, con cui l' gli ha CP_1 intimato il pagamento del complessivo importo di € 20.595,16 a titolo di contributi alla gestione commercianti per il periodo da ottobre 2017 a settembre 2022, somme aggiuntive e spese.
1 Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' la cartella di pagamento è stata sostituita CP_1 dall'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, CP_1
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n.
11596 del 06/06/2016). Ancora, “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento determina l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché non è consentito l'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio, instaurato a seguito della nuova notificazione del titolo” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4978 del 12/03/2015).
Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011;
Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007).
Nella fattispecie, il ricorrente contesta esclusivamente la legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, dalla quale scaturisce la pretesa contributiva avanzata con l'avviso di addebito, e, conseguentemente, la sussistenza dell'obbligo contributivo.
L'opposizione va, pertanto, qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
È pacifico in causa, oltre ad essere stato documentato dall' , che l'avviso di addebito sia stato CP_1 notificato a mezzo pec il 14.12.2023.
Il ricorso in opposizione è stato depositato il 25.01.2024, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica.
Come ben chiarito da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17404 del 2020, il procedimento del deposito telematico degli atti può dirsi completato in presenza di quattro ricevute PEC, e, specificamente: “i) la prima PEC è la ricevuta di accettazione (RAC), la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro al destinatario;
ii) la seconda PEC è la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesta che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. Questa PEC rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, anche se con effetto subordinato al buon fine di tutto l'iter del deposito, che è quindi a formazione progressiva;
iii) la terza PEC, recante la dizione "esito controlli automatici...", informa il depositante dell'esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno appena ricevuto il messaggio PEC contenente la "busta telematica" (questi controlli riguardano l'indirizzo del mittente, che deve essere censito nel REGINDE;
il formato del messaggio;
le dimensioni del messaggio, che non devono eccedere i 30 MB;
può anche accadere che i sistemi non riescano proprio ad aprire il messaggio contenuto nella busta per un problema nella crittografia dello
2 stesso); iv) infine, il quarto messaggio PEC che si vede recapitare il depositante attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, da parte della cancelleria. In seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono visibili all'interno del fascicolo telematico”.
Con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 16 bis, co. 7, del d.l. 179/2012 – essenzialmente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie – la S.C. ha ripetutamente chiarito che “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma
19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del
2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo” (Cass. n. 17328/2019, Cass. n. 28982/2019).
Va tuttavia rimarcato che “il perfezionamento del deposito telematico di un atto, benché anticipato al momento della ricezione della seconda delle quattro PEC di cui si è ampiamente dato conto in precedenza, resta comunque condizionato dal superamento (positivo) dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali: in altri termini, il valore della RdAC è equiparabile a quello del timbro del
"depositato" solo per effetto del superamento dei controlli automatici, nel senso che è l'esito positivo di questi ultimi che consente alla seconda ricevuta PEC di produrre – anticipatamente rispetto al momento di ricezione della quarta ricevuta – gli effetti giuridici previsti dal comma 7 dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012 (e 13 del d.m. n. 44 del 2011)” (così Cass., ord. n. 17404/2020, cit.; Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 27654 del 21/09/2022). Ciò in quanto “lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.); in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
19307 del 07/07/2023).
Tale precisazione conduce “ad affermare, nel caso di esito negativo dell'intero procedimento, la necessità di una rinnovazione del deposito previa la concessione della rimessione in termini ex art. 153, comma secondo, cod. proc. civ., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020, cit.; n. 6147 del 2020, cit.)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29357 del 10/10/2022).
Ne discende che la tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. quarta PEC), postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso. Pertanto, il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di
3 rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32296 del 21/11/2023).
I suddetti principi sono stati anche recentemente ribaditi (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 13/03/2024,
n. 6678).
Nel caso concreto, il ricorrente ha documentato, attraverso la ricevuta di accettazione, di aver effettuato un tentativo di deposito telematico in data 23.01.2024 (ultimo giorno utile) alle ore 9.55, e che la PEC è stata accettata dal sistema e inoltrata;
nella medesima data gli sono state trasmesse la ricevuta di avvenuta consegna e la cd. terza PEC, che il sistema genera automaticamente per informare la parte dell'esito dei controlli automatici. Quest'ultima PEC, datata 23/01/2024, ore 9.57, riportava il seguente messaggio: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”.
Manca, tuttavia, la quarta PEC, attestante il buon esito dei controlli manuali da parte della cancelleria.
Dunque, la procedura di invio/deposito telematico, caratterizzata dalla ricezione soltanto delle prime tre ricevute PEC di cui si è detto, non poteva dirsi completata, mancando la quarta ricevuta, che avrebbe consentito il definitivo consolidarsi dell'effetto di (tempestivo) deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (ma, come si visto, da ritenersi condizionato alla ricezione anche della quarta PEC).
A fronte di ciò, parte ricorrente ha proceduto, in data 25.01.2024, a un nuovo deposito, a termine ormai scaduto, senza allegare (e dimostrare) che la mancata accettazione delle busta da parte della cancelleria fosse da ascrivere a cause a sé non imputabili, e senza avanzare alcuna richiesta di rimessione in termini.
Le stesse ricevute PEC sono state prodotte soltanto a seguito della memoria di costituzione dell' , CP_1 contenente l'eccezione di tardività, e nelle note di trattazione scritta la parte si è limitata a dedurre che “il ricorso veniva iscritto a ruolo regolarmente nei termini del 23.01.2024 così come attestato dalle pec che si allegano … pertanto, non vi è nessuna decadenza e, conseguente, inammissibilità del ricorso”.
Senonché quello effettuato il 25.01.2024 è un deposito del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello tentato il 23 gennaio, il cui iter non si è perfezionato;
tanto emerge inequivocabilmente dall'allegata attestazione di conformità, che reca la data del 25.01.2024.
Detto deposito, in assenza di qualsivoglia richiesta di rimessione in termini e illustrazione delle ragioni che non hanno consentito il buon fine del primo deposito, non può che essere considerato tardivo.
Ne discende che è ormai precluso alla parte far valere questioni inerenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, compresa la sussistenza del credito.
In ogni caso, il ricorso è infondato anche nel merito.
La pretesa contributiva avanzata dall' scaturisce dall'iscrizione d'ufficio del alla CP_1 Parte_1 gestione commercianti, a seguito di accertamenti definiti con verbale ispettivo del 25.10.2006, CP_1 notificato in data 2.11.2006.
Con detto verbale è stato accertato: che era iscritto all'albo nazionale dei Parte_1 promotori finanziari fin dal 18.12.1995, era titolare di partita IVA e aveva dichiarato, per gli anni dal
1998 al 2003, redditi d'impresa derivanti dall'attività di promotore finanziario;
che, sempre in relazione all'attività di promotore finanziario, dal 7.11.2000 al 31.01.2006, aveva occupato personale dipendente, aprendo una posizione con l' ; che in data 18.03.2002 aveva stipulato contratto di CP_1 agenzia a tempo indeterminato con la per lo svolgimento dell'attività di Controparte_2 promotore finanziario;
che, al contempo, era iscritto, dal 10.11.1986 , come coltivatore diretto, e che,
4 per tale attività, dal 28.04.1997 era iscritto al registro delle imprese del Comune di Benevento come piccolo imprenditore coltivatore diretto.
Dal momento che dalle dichiarazioni reddituali emergeva che l'attività di promotore finanziario era prevalente rispetto a quella di coltivatore diretto, il era ritenuto iscrivibile, ai sensi della Parte_1
l. 662/96, all'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti l'attività commerciale. Sulla scorta di tale verbale l' , con provvedimento del 30.10.2006, ha dunque provveduto ad CP_1 iscrivere il ricorrente come titolare di impresa commerciale, con inizio attività e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.07.2001.
Tanto gli è stato comunicato con nota del 5.03.2007, notificata il 12.03.2007.
Con successiva nota datata 17.04.2009 l' ha comunicato al la cancellazione dalla CP_1 Parte_1 gestione dei coltivatori diretti, a decorrere dall'1.07.2001, per cambio attività, sempre a seguito degli accertamenti conclusi in data 25.10.2006.
Tali provvedimenti non sono stati mai contestati dal ricorrente, sebbene l'art. 1, co. 208, della l.
662/1996 preveda che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_1 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , CP_1 il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Le predette circostanze, oltre ad essere documentate, sono già state oggetto di diverse pronunce di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Napoli, passate in giudicato (cfr. Trib. Benevento, sent.
n. 1379/2017 del 24.11.2017; C. App. Napoli, sent. n. 5876/2021 del 24.12.2021, in prod. ). CP_1
Ne discendono, per un verso, la totale infondatezza dell'eccepita “inesistenza” dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e, per altro verso, l'inammissibilità, in sede di opposizione ad avviso di addebito, di contestazioni sul merito dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione, che avrebbero dovuto essere fatte valere a suo tempo.
In proposito il ricorso è, peraltro, del tutto generico, non essendovi alcuna specifica contestazione in ordine alla prevalenza dell'attività di promotore finanziario rispetto a quella di coltivatore diretto, acclarata dagli ispettori sulla scorta delle dichiarazioni reddituali. CP_1
L'eccezione relativa a una presunta doppia imposizione non è fondata. Non vi è alcuna prova che, per il periodo oggetto di causa (2017-2022), al ricorrente siano stati chiesti anche contributi nella gestione coltivatori diretti, e anzi ciò appare smentito dall'esistenza di un provvedimento formale di cancellazione retroattiva dall'1.07.2001 (versato in atti dallo stesso ricorrente).
Ancora, il ricorrente ha dedotto che dall'anno 2009 non esercita la professione di promotore finanziario, a seguito dello scioglimento del contratto di agenzia.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma;
tuttavia l'iscrizione e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa,
5 in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. Sez. L, Sent. n. 8651 del 12/04/2010).
Ed invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro – ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza – l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono indizi di svolgimento
“attuale” della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso v. anche Cass. Sez. L, Sent. n. 9006 del 03/07/2001).
Si tratta, infatti, di presunzioni semplici, suscettibili di essere smentite dalla prova contraria (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5210 del 28/02/2017).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha offerto elementi idonei al superamento della presunzione semplice derivante dalla perdurante l'iscrizione.
Invero, il ricorrente ha prodotto soltanto una lettera di scioglimento del contratto di agenzia da parte di Banca Sara s.p.a. datata 29.05.2008. Ciò, però, non esclude che abbia proseguito nell'attività per conto di altro intermediario autorizzato, in assenza di qualsivoglia altro elemento da cui desumere un'effettiva dismissione della stessa (ad esempio, cessazione della partita IVA o cancellazione dall'albo). Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va respinta.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere all' le spese CP_1 di lite, che si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in € CP_1
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 30 ottobre 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 357 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Gianmarco Bosco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, via Salvator Rosa,
16/18,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Patrizia Regaldo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.01.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di avere ricevuto, il
14.12.2023, notifica dell'avviso di addebito n. 317 2023 00011579 32 000, emesso per il recupero di contributi previdenziali accertati e dovuti alla gestione commercianti relativamente al periodo
1.01.2017-31.12.2022, ha chiesto accertarsene e dichiararsene l'inesistenza e/o l'illegittimità, stante l'illegittimità e infondatezza della pretesa, e, conseguentemente, disporsi l'annullamento dello stesso;
con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi.
A sostegno della domanda, ha esposto che la richiesta traeva origine da un'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, a seguito di verbale di accertamento del 2006, disposta in violazione di legge e in assenza dei relativi presupposti.
Si è ritualmente costituito l' , eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondata.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 317 2023 00011579 32 000, con cui l' gli ha CP_1 intimato il pagamento del complessivo importo di € 20.595,16 a titolo di contributi alla gestione commercianti per il periodo da ottobre 2017 a settembre 2022, somme aggiuntive e spese.
1 Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' la cartella di pagamento è stata sostituita CP_1 dall'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, CP_1
d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n.
11596 del 06/06/2016). Ancora, “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento determina l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché non è consentito l'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio, instaurato a seguito della nuova notificazione del titolo” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4978 del 12/03/2015).
Trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011;
Sez. L, Sentenza n. 11274 del 16/05/2007).
Nella fattispecie, il ricorrente contesta esclusivamente la legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, dalla quale scaturisce la pretesa contributiva avanzata con l'avviso di addebito, e, conseguentemente, la sussistenza dell'obbligo contributivo.
L'opposizione va, pertanto, qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo.
È pacifico in causa, oltre ad essere stato documentato dall' , che l'avviso di addebito sia stato CP_1 notificato a mezzo pec il 14.12.2023.
Il ricorso in opposizione è stato depositato il 25.01.2024, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica.
Come ben chiarito da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17404 del 2020, il procedimento del deposito telematico degli atti può dirsi completato in presenza di quattro ricevute PEC, e, specificamente: “i) la prima PEC è la ricevuta di accettazione (RAC), la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro al destinatario;
ii) la seconda PEC è la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesta che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. Questa PEC rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, anche se con effetto subordinato al buon fine di tutto l'iter del deposito, che è quindi a formazione progressiva;
iii) la terza PEC, recante la dizione "esito controlli automatici...", informa il depositante dell'esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno appena ricevuto il messaggio PEC contenente la "busta telematica" (questi controlli riguardano l'indirizzo del mittente, che deve essere censito nel REGINDE;
il formato del messaggio;
le dimensioni del messaggio, che non devono eccedere i 30 MB;
può anche accadere che i sistemi non riescano proprio ad aprire il messaggio contenuto nella busta per un problema nella crittografia dello
2 stesso); iv) infine, il quarto messaggio PEC che si vede recapitare il depositante attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, da parte della cancelleria. In seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono visibili all'interno del fascicolo telematico”.
Con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 16 bis, co. 7, del d.l. 179/2012 – essenzialmente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie – la S.C. ha ripetutamente chiarito che “Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma
19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del
2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo” (Cass. n. 17328/2019, Cass. n. 28982/2019).
Va tuttavia rimarcato che “il perfezionamento del deposito telematico di un atto, benché anticipato al momento della ricezione della seconda delle quattro PEC di cui si è ampiamente dato conto in precedenza, resta comunque condizionato dal superamento (positivo) dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali: in altri termini, il valore della RdAC è equiparabile a quello del timbro del
"depositato" solo per effetto del superamento dei controlli automatici, nel senso che è l'esito positivo di questi ultimi che consente alla seconda ricevuta PEC di produrre – anticipatamente rispetto al momento di ricezione della quarta ricevuta – gli effetti giuridici previsti dal comma 7 dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012 (e 13 del d.m. n. 44 del 2011)” (così Cass., ord. n. 17404/2020, cit.; Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 27654 del 21/09/2022). Ciò in quanto “lo scopo del deposito non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.); in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
19307 del 07/07/2023).
Tale precisazione conduce “ad affermare, nel caso di esito negativo dell'intero procedimento, la necessità di una rinnovazione del deposito previa la concessione della rimessione in termini ex art. 153, comma secondo, cod. proc. civ., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020, cit.; n. 6147 del 2020, cit.)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29357 del 10/10/2022).
Ne discende che la tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. quarta PEC), postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso. Pertanto, il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di
3 rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32296 del 21/11/2023).
I suddetti principi sono stati anche recentemente ribaditi (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 13/03/2024,
n. 6678).
Nel caso concreto, il ricorrente ha documentato, attraverso la ricevuta di accettazione, di aver effettuato un tentativo di deposito telematico in data 23.01.2024 (ultimo giorno utile) alle ore 9.55, e che la PEC è stata accettata dal sistema e inoltrata;
nella medesima data gli sono state trasmesse la ricevuta di avvenuta consegna e la cd. terza PEC, che il sistema genera automaticamente per informare la parte dell'esito dei controlli automatici. Quest'ultima PEC, datata 23/01/2024, ore 9.57, riportava il seguente messaggio: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”.
Manca, tuttavia, la quarta PEC, attestante il buon esito dei controlli manuali da parte della cancelleria.
Dunque, la procedura di invio/deposito telematico, caratterizzata dalla ricezione soltanto delle prime tre ricevute PEC di cui si è detto, non poteva dirsi completata, mancando la quarta ricevuta, che avrebbe consentito il definitivo consolidarsi dell'effetto di (tempestivo) deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (ma, come si visto, da ritenersi condizionato alla ricezione anche della quarta PEC).
A fronte di ciò, parte ricorrente ha proceduto, in data 25.01.2024, a un nuovo deposito, a termine ormai scaduto, senza allegare (e dimostrare) che la mancata accettazione delle busta da parte della cancelleria fosse da ascrivere a cause a sé non imputabili, e senza avanzare alcuna richiesta di rimessione in termini.
Le stesse ricevute PEC sono state prodotte soltanto a seguito della memoria di costituzione dell' , CP_1 contenente l'eccezione di tardività, e nelle note di trattazione scritta la parte si è limitata a dedurre che “il ricorso veniva iscritto a ruolo regolarmente nei termini del 23.01.2024 così come attestato dalle pec che si allegano … pertanto, non vi è nessuna decadenza e, conseguente, inammissibilità del ricorso”.
Senonché quello effettuato il 25.01.2024 è un deposito del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello tentato il 23 gennaio, il cui iter non si è perfezionato;
tanto emerge inequivocabilmente dall'allegata attestazione di conformità, che reca la data del 25.01.2024.
Detto deposito, in assenza di qualsivoglia richiesta di rimessione in termini e illustrazione delle ragioni che non hanno consentito il buon fine del primo deposito, non può che essere considerato tardivo.
Ne discende che è ormai precluso alla parte far valere questioni inerenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, compresa la sussistenza del credito.
In ogni caso, il ricorso è infondato anche nel merito.
La pretesa contributiva avanzata dall' scaturisce dall'iscrizione d'ufficio del alla CP_1 Parte_1 gestione commercianti, a seguito di accertamenti definiti con verbale ispettivo del 25.10.2006, CP_1 notificato in data 2.11.2006.
Con detto verbale è stato accertato: che era iscritto all'albo nazionale dei Parte_1 promotori finanziari fin dal 18.12.1995, era titolare di partita IVA e aveva dichiarato, per gli anni dal
1998 al 2003, redditi d'impresa derivanti dall'attività di promotore finanziario;
che, sempre in relazione all'attività di promotore finanziario, dal 7.11.2000 al 31.01.2006, aveva occupato personale dipendente, aprendo una posizione con l' ; che in data 18.03.2002 aveva stipulato contratto di CP_1 agenzia a tempo indeterminato con la per lo svolgimento dell'attività di Controparte_2 promotore finanziario;
che, al contempo, era iscritto, dal 10.11.1986 , come coltivatore diretto, e che,
4 per tale attività, dal 28.04.1997 era iscritto al registro delle imprese del Comune di Benevento come piccolo imprenditore coltivatore diretto.
Dal momento che dalle dichiarazioni reddituali emergeva che l'attività di promotore finanziario era prevalente rispetto a quella di coltivatore diretto, il era ritenuto iscrivibile, ai sensi della Parte_1
l. 662/96, all'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti l'attività commerciale. Sulla scorta di tale verbale l' , con provvedimento del 30.10.2006, ha dunque provveduto ad CP_1 iscrivere il ricorrente come titolare di impresa commerciale, con inizio attività e decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.07.2001.
Tanto gli è stato comunicato con nota del 5.03.2007, notificata il 12.03.2007.
Con successiva nota datata 17.04.2009 l' ha comunicato al la cancellazione dalla CP_1 Parte_1 gestione dei coltivatori diretti, a decorrere dall'1.07.2001, per cambio attività, sempre a seguito degli accertamenti conclusi in data 25.10.2006.
Tali provvedimenti non sono stati mai contestati dal ricorrente, sebbene l'art. 1, co. 208, della l.
662/1996 preveda che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_1 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , CP_1 il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Le predette circostanze, oltre ad essere documentate, sono già state oggetto di diverse pronunce di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Napoli, passate in giudicato (cfr. Trib. Benevento, sent.
n. 1379/2017 del 24.11.2017; C. App. Napoli, sent. n. 5876/2021 del 24.12.2021, in prod. ). CP_1
Ne discendono, per un verso, la totale infondatezza dell'eccepita “inesistenza” dell'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e, per altro verso, l'inammissibilità, in sede di opposizione ad avviso di addebito, di contestazioni sul merito dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione, che avrebbero dovuto essere fatte valere a suo tempo.
In proposito il ricorso è, peraltro, del tutto generico, non essendovi alcuna specifica contestazione in ordine alla prevalenza dell'attività di promotore finanziario rispetto a quella di coltivatore diretto, acclarata dagli ispettori sulla scorta delle dichiarazioni reddituali. CP_1
L'eccezione relativa a una presunta doppia imposizione non è fondata. Non vi è alcuna prova che, per il periodo oggetto di causa (2017-2022), al ricorrente siano stati chiesti anche contributi nella gestione coltivatori diretti, e anzi ciò appare smentito dall'esistenza di un provvedimento formale di cancellazione retroattiva dall'1.07.2001 (versato in atti dallo stesso ricorrente).
Ancora, il ricorrente ha dedotto che dall'anno 2009 non esercita la professione di promotore finanziario, a seguito dello scioglimento del contratto di agenzia.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma;
tuttavia l'iscrizione e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa,
5 in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. Sez. L, Sent. n. 8651 del 12/04/2010).
Ed invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l'iscrizione negli elenchi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell'Istituto assicuratore un onere di controllo sull'effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto. Peraltro – ancora sul piano logico nonché alla stregua della comune esperienza – l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono indizi di svolgimento
“attuale” della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso v. anche Cass. Sez. L, Sent. n. 9006 del 03/07/2001).
Si tratta, infatti, di presunzioni semplici, suscettibili di essere smentite dalla prova contraria (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 5210 del 28/02/2017).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha offerto elementi idonei al superamento della presunzione semplice derivante dalla perdurante l'iscrizione.
Invero, il ricorrente ha prodotto soltanto una lettera di scioglimento del contratto di agenzia da parte di Banca Sara s.p.a. datata 29.05.2008. Ciò, però, non esclude che abbia proseguito nell'attività per conto di altro intermediario autorizzato, in assenza di qualsivoglia altro elemento da cui desumere un'effettiva dismissione della stessa (ad esempio, cessazione della partita IVA o cancellazione dall'albo). Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione va respinta.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifondere all' le spese CP_1 di lite, che si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in € CP_1
1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 30 ottobre 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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