Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6325/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Chiara
Trabace ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in LL AL (MI), Via
G. Frova n. 34, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
LL AL (MI), Via Monte SAto n. 86, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Povia e
Linda SAsonetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in LL AL
(MI), Via G. Frova n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 4 marzo 2025 alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Le figlie minori e saranno affidate in modo condiviso ai genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente anche a fini anagrafici presso la madre nell'attuale casa coniugale;
Il padre terrà con sé le figlie, salvi diversi e migliori accordi, a fine settimana alternati dal venerdì alle 21,00 fino alla domenica sera alle 21,00 nonché, in settimana, per due giorni alla settimana in occasione del pranzo. Per le festività natalizie, ad anni alterni, dal termine delle lezioni scolastiche al 31 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, con la previsione che il giorno di Natale e il giorno della Vigilia saranno alternati tra i genitori (resta inteso che chi trascorrerà con le figlie il giorno di Natale non trascorrerà con le stesse la sera di Capodanno). Per le festività pasquali ad anni alterni con la previsione che chi terrà con sé le figlie per Pasqua non le terrà con sé per le vacanze scolastiche di Carnevale e le terrà l'altro genitore. Durante l'estate per 15 giorni, anche non consecutivi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori alterneranno tra loro i ponti civili e religiosi. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga se
Mentre le figlie si troveranno con la madre in campeggio il padre potrà liberamente andarle a trovare con preavviso;
La casa coniugale sarà assegnata a con termine a per il rilascio e Parte_1 Controparte_1
l'asportazione dei suoi effetti personali entro il giorno 31 agosto 2025; Pone a carico di l'importo di € 130,00 (65,00 € a figlia), da versarsi a Controparte_1 [...]
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento delle figlie minori con decorrenza dall'uscita di dalla Controparte_1 casa coniugale. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati. Pone altresì a carico di il 60% delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da Controparte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio SAitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
L'assegno unico per le figlie a carico sarà percepito in via esclusiva da;
Parte_1
Per quanto riguarda le posizioni debitorie delle parti i coniugi concordano quanto segue: 1)
[...] continuerà a farsi carico dei finanziamenti allo stesso intestati in via esclusiva fino alla loro CP_1 scadenza;
2) si farà carico in via esclusiva del mutuo gravante sulla casa coniugale Parte_1 fino all'estinzione da parte di dei finanziamenti di cui al punto 1) e in caso di futura Controparte_1 vendita si terrà conto delle somme rispettivamente versate a titolo di mutuo da parte di entrambi i coniugi;
3) i coniugi dovranno rientrare del fido aperto sul conto corrente cointestato e successivamente potranno procedere alla intestazione del conto corrente al solo 4) Controparte_1 la casa mobile con veranda sita a Eupilio (CO) rimarrà nella disponibilità di entrambi fino a quando gli stessi non decideranno di venderla dividendosi il ricavato;
il costo annuo del campeggio verrà diviso al 505 tra le parti;
I genitori si rilasciano sin da ora il consenso per il rinnovo e il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 03.10.2024, così provvede: Controparte_1
I. OMOLOGA la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in LL AL il giorno 12 giugno 2021 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LL AL al n. 34 parte I Anno 2021), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LL AL al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi