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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9562 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25191 Ruolo Generale dell'anno 2022, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 10.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Pompei n. 13, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Sala, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Roma, Via G. Nisio n. 57, presso lo studio legale dell'Avv. Jeisson J. Ercole Giorgetti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “riportandosi integralmente alle difese svolte e, in particolare, alle note ex art. 183 VI comma depositate ritualmente in atti, insiste per l'ammissione di tutti i mezzi
1 istruttori ivi richiesti con particolare riguardo al giuramento decisorio deferito alla convenuta.
[…]”;
• La difesa della convenuta: “Si precisano le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in favore della convenuta.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- che, in data 25.03.2014, aveva ceduto le proprie quote pari al 45% del capitale sociale di
Transilvania s.r.l. alla convenuta, la quale, dunque, era divenuta socia unica della società;
- che per la cessione era stato pattuito il prezzo di € 4.500,00, mai corrisposto, nonostante nel contratto era stato previsto che la stipula avrebbe dovuto avere valore di quietanza;
- che la dichiarazione di quietanza contenuta nel contratto era stata sottoscritta in forza del rapporto di fiducia al tempo intercorrente con la convenuta;
- che aveva inutilmente intimato a il versamento del prezzo;
Controparte_1
- che, pertanto, in accoglimento della domanda, la convenuta doveva essere condannata a corrisponderle l'importo di € 4.500,00, oltre interessi.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare il mancato versamento del corrispettivo dovuto dalla sig.ra in favore dell'attrice in relazione alla cessione della quota Controparte_1 di partecipazione del valore nominale di euro 4.500,00 pari al 45% del capitale sociale della società
Transilvania S.r.l come da contratto di cessione di quote del 25/3/2014 e, per l'effetto, condannare la predetta convenuta al pagamento del prezzo suddetto pari ad euro 4.500,00 oltre interessi dalla data di cessione al saldo, interessi come per legge e rivalutazione monetaria o, comunque, a quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in seguito all'istruttoria. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario, spese generali e C.p.a. come per legge al sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale esponeva: Controparte_1
- che aveva interamente pagato il prezzo stabilito per la cessione delle quote, come da ricevute di pagamento in atti;
- che, invero, era stata stabilita la rateizzazione del corrispettivo pari a € 4.500,00;
- che, pertanto, la domanda attorea doveva essere rigettata.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto: - rigettare, in quanto improcedibili, inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto e non provate l'azione e le domande tutte formulate dalla Sig.ra
2 con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (r.g.25191/2022 – Tribunale Parte_1 di Roma – Sez. specializzata in materia d'impresa); - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a.”.
La causa, ritenuta in parte ammissibile la prova orale articolata dalla parte attrice, respinta la richiesta di emissione di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attrice, veniva istruita con l'assunzione del giuramento decisorio di parte convenuta e con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 10.12.2024, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
In via generale, devesi ricordare che, normalmente, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. in tema di inadempimento contrattuale, incombe in capo a chi lamenti l'inadempimento (creditore) provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ.,
Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nella fattispecie concreta, tuttavia, giova considerare la circostanza – avente rilievo assorbente rispetto a tutte le altre considerazioni – dell'avvenuto esperimento del giuramento decisorio, deferito da parte attrice a parte convenuta, la quale, in quella sede, ha giurato dichiarando di aver estinto il debito nei confronti di sorto a seguito della cessione delle quote sociali avvenuta in Parte_1 data 25.03.2014.
3 Sul punto, devesi ricordare che il giuramento decisorio, disciplinato dagli artt. 2736 c.c. e 233
c.p.c., si sostanzia in una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce a un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. n 4330 del
09.04.1993, Rv. 481778-01).
Essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al giudice non resta altro che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).
In definitiva, in virtù del prestato giuramento da parte della convenuta deve ritenersi provato l'avvenuto pagamento del credito vantato da parte attrice nell'odierno giudizio.
Inoltre, per completezza, devesi evidenziare che, come ammesso anche da parte attrice e come documentato dal contratto di cessione di quote prodotto in giudizio, all'art. 4 è stato previsto che “il corrispettivo della vendita di cui all'art. 3, viene fissato al valore nominale;
il predetto corrispettivo viene corrisposto, senza interessi, secondo le modalità pattuite tra cedente e cessionario, al momento della stipula del presente contratto, che ne costituisce quietanza”. Il contratto risulta essere stato sottoscritto tra le parti in data 25.03.2014.
Come noto, la quietanza non genera semplicemente un'inversione dell'onere della prova
(astrazione processuale), ma costituisce prova piena dell'avvenuto pagamento, escludendo la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità del fatto, ammettendone la revoca solo per errore di fatto o violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. Cass. S.U.
19888/2014); sicché, “il creditore che, rilasciando una quietanza al debitore, riconosce di aver ricevuto il pagamento, effettua una confessione stragiudiziale opponibile alla controparte, con pieno valore probatorio ai sensi degli articoli 2733 e 2735 del codice civile. Pertanto, egli non può contestare tale dichiarazione se non dimostrando, conformemente a quanto previsto dall'articolo
2732 c.c., che essa è stata resa per errore di fatto o sotto costrizione, non essendo sufficiente provare la falsità della dichiarazione stessa.” (cfr. Cass. n. 5945/2023).
Nel caso concreto, l'asserita creditrice non ha contestato né un errore di fatto, né un'eventuale violenza subita, circostanze inficianti la vincolatività della quietanza di pagamento per come innanzi detto, essendo poi irrilevanti il dolo e la simulazione (quest'ultima implicitamente sostenuta dall'attrice).
4 Anche per tali motivi è stata respinta l'istanza di ammissione della prova testimoniale, formulata dall'attrice con memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., posto che la prova testimoniale, in primo luogo, è inammissibile con riguardo alla simulazione del contratto se contestata tra le stesse parti dell'accordo simulatorio ex art. 1417 c.c. e, secondariamente, non può ritenersi ammissibile con riguardo alla simulazione assoluta della quietanza, ai sensi dell'art. 2726 c.c., costituendo la stessa documentazione scritta dell'avvenuto pagamento.
Inoltre, costituendosi in giudizio, la convenuta ha prodotto in atti le ricevute di pagamento delle rate afferenti al pagamento del complessivo controvalore della cessione (doc.ti 5.1 e 5.2 fascicolo di parte convenuta), debitamente sottoscritte dalla creditrice , la quale non ha Parte_1 disconosciuto la propria firma o la conformità della documentazione fotostatica agli originali.
In conclusione, la domanda attorea non può trovare accoglimento, in quanto infondata in forza dell'avvenuto esperimento del giuramento decisorio e anche alla luce della produzione documentale di parte convenuta.
Per contro, deve essere accolta la domanda formulata dalla convenuta (trattandosi di questione, comunque, rilevabile d'ufficio dal giudice) avente ad oggetto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. L'iniziativa processuale assunta dall'attrice, infatti, basata su una domanda palesemente infondata, integra una censurabile forma di abuso del processo, assumendo una connotazione quantomeno colposa da valere ai sensi e per gli effetti dell'articolo citato, come modificato dall'art. 45 comma 12 della legge 69/2009, il quale, secondo quanto ritenuto in maniera condivisibile dalla Suprema Corte, al terzo comma aggiunto all'art. 96 c.p.c. ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, che dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 22 ottobre 2014, n. 22465;
Cass. n. 17902/2010). Alla luce delle considerazioni espresse, la parte attrice, nel caso di specie, va condannata ad una pena pecuniaria da corrispondere in favore della parte convenuta, ex art 96 comma 3 c.p.c., somma che appare equo liquidare, tenuto conto della gravità della colpa e del valore della lite, in euro 5.000,00, importo pressoché corrispondente al doppio di quello liquidato a titolo di spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto dello scaglione medio, individuato secondo il valore della causa indicato dall'attrice nel proprio atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
5 1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 2.550,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
3) condanna altresì l'attrice a versare alla convenuta, ex art. 96 terzo comma c.p.c., l'ulteriore somma di € 5.000,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Giudice est.
Dott. Paolo Goggi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25191 Ruolo Generale dell'anno 2022, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 10.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Pompei n. 13, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Sala, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Roma, Via G. Nisio n. 57, presso lo studio legale dell'Avv. Jeisson J. Ercole Giorgetti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “riportandosi integralmente alle difese svolte e, in particolare, alle note ex art. 183 VI comma depositate ritualmente in atti, insiste per l'ammissione di tutti i mezzi
1 istruttori ivi richiesti con particolare riguardo al giuramento decisorio deferito alla convenuta.
[…]”;
• La difesa della convenuta: “Si precisano le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in favore della convenuta.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- che, in data 25.03.2014, aveva ceduto le proprie quote pari al 45% del capitale sociale di
Transilvania s.r.l. alla convenuta, la quale, dunque, era divenuta socia unica della società;
- che per la cessione era stato pattuito il prezzo di € 4.500,00, mai corrisposto, nonostante nel contratto era stato previsto che la stipula avrebbe dovuto avere valore di quietanza;
- che la dichiarazione di quietanza contenuta nel contratto era stata sottoscritta in forza del rapporto di fiducia al tempo intercorrente con la convenuta;
- che aveva inutilmente intimato a il versamento del prezzo;
Controparte_1
- che, pertanto, in accoglimento della domanda, la convenuta doveva essere condannata a corrisponderle l'importo di € 4.500,00, oltre interessi.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare il mancato versamento del corrispettivo dovuto dalla sig.ra in favore dell'attrice in relazione alla cessione della quota Controparte_1 di partecipazione del valore nominale di euro 4.500,00 pari al 45% del capitale sociale della società
Transilvania S.r.l come da contratto di cessione di quote del 25/3/2014 e, per l'effetto, condannare la predetta convenuta al pagamento del prezzo suddetto pari ad euro 4.500,00 oltre interessi dalla data di cessione al saldo, interessi come per legge e rivalutazione monetaria o, comunque, a quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in seguito all'istruttoria. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario, spese generali e C.p.a. come per legge al sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale esponeva: Controparte_1
- che aveva interamente pagato il prezzo stabilito per la cessione delle quote, come da ricevute di pagamento in atti;
- che, invero, era stata stabilita la rateizzazione del corrispettivo pari a € 4.500,00;
- che, pertanto, la domanda attorea doveva essere rigettata.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Voglia l'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto: - rigettare, in quanto improcedibili, inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto e non provate l'azione e le domande tutte formulate dalla Sig.ra
2 con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (r.g.25191/2022 – Tribunale Parte_1 di Roma – Sez. specializzata in materia d'impresa); - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a.”.
La causa, ritenuta in parte ammissibile la prova orale articolata dalla parte attrice, respinta la richiesta di emissione di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attrice, veniva istruita con l'assunzione del giuramento decisorio di parte convenuta e con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 10.12.2024, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
In via generale, devesi ricordare che, normalmente, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. in tema di inadempimento contrattuale, incombe in capo a chi lamenti l'inadempimento (creditore) provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ.,
Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nella fattispecie concreta, tuttavia, giova considerare la circostanza – avente rilievo assorbente rispetto a tutte le altre considerazioni – dell'avvenuto esperimento del giuramento decisorio, deferito da parte attrice a parte convenuta, la quale, in quella sede, ha giurato dichiarando di aver estinto il debito nei confronti di sorto a seguito della cessione delle quote sociali avvenuta in Parte_1 data 25.03.2014.
3 Sul punto, devesi ricordare che il giuramento decisorio, disciplinato dagli artt. 2736 c.c. e 233
c.p.c., si sostanzia in una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce a un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. n 4330 del
09.04.1993, Rv. 481778-01).
Essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al giudice non resta altro che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023).
In definitiva, in virtù del prestato giuramento da parte della convenuta deve ritenersi provato l'avvenuto pagamento del credito vantato da parte attrice nell'odierno giudizio.
Inoltre, per completezza, devesi evidenziare che, come ammesso anche da parte attrice e come documentato dal contratto di cessione di quote prodotto in giudizio, all'art. 4 è stato previsto che “il corrispettivo della vendita di cui all'art. 3, viene fissato al valore nominale;
il predetto corrispettivo viene corrisposto, senza interessi, secondo le modalità pattuite tra cedente e cessionario, al momento della stipula del presente contratto, che ne costituisce quietanza”. Il contratto risulta essere stato sottoscritto tra le parti in data 25.03.2014.
Come noto, la quietanza non genera semplicemente un'inversione dell'onere della prova
(astrazione processuale), ma costituisce prova piena dell'avvenuto pagamento, escludendo la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità del fatto, ammettendone la revoca solo per errore di fatto o violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. Cass. S.U.
19888/2014); sicché, “il creditore che, rilasciando una quietanza al debitore, riconosce di aver ricevuto il pagamento, effettua una confessione stragiudiziale opponibile alla controparte, con pieno valore probatorio ai sensi degli articoli 2733 e 2735 del codice civile. Pertanto, egli non può contestare tale dichiarazione se non dimostrando, conformemente a quanto previsto dall'articolo
2732 c.c., che essa è stata resa per errore di fatto o sotto costrizione, non essendo sufficiente provare la falsità della dichiarazione stessa.” (cfr. Cass. n. 5945/2023).
Nel caso concreto, l'asserita creditrice non ha contestato né un errore di fatto, né un'eventuale violenza subita, circostanze inficianti la vincolatività della quietanza di pagamento per come innanzi detto, essendo poi irrilevanti il dolo e la simulazione (quest'ultima implicitamente sostenuta dall'attrice).
4 Anche per tali motivi è stata respinta l'istanza di ammissione della prova testimoniale, formulata dall'attrice con memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., posto che la prova testimoniale, in primo luogo, è inammissibile con riguardo alla simulazione del contratto se contestata tra le stesse parti dell'accordo simulatorio ex art. 1417 c.c. e, secondariamente, non può ritenersi ammissibile con riguardo alla simulazione assoluta della quietanza, ai sensi dell'art. 2726 c.c., costituendo la stessa documentazione scritta dell'avvenuto pagamento.
Inoltre, costituendosi in giudizio, la convenuta ha prodotto in atti le ricevute di pagamento delle rate afferenti al pagamento del complessivo controvalore della cessione (doc.ti 5.1 e 5.2 fascicolo di parte convenuta), debitamente sottoscritte dalla creditrice , la quale non ha Parte_1 disconosciuto la propria firma o la conformità della documentazione fotostatica agli originali.
In conclusione, la domanda attorea non può trovare accoglimento, in quanto infondata in forza dell'avvenuto esperimento del giuramento decisorio e anche alla luce della produzione documentale di parte convenuta.
Per contro, deve essere accolta la domanda formulata dalla convenuta (trattandosi di questione, comunque, rilevabile d'ufficio dal giudice) avente ad oggetto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. L'iniziativa processuale assunta dall'attrice, infatti, basata su una domanda palesemente infondata, integra una censurabile forma di abuso del processo, assumendo una connotazione quantomeno colposa da valere ai sensi e per gli effetti dell'articolo citato, come modificato dall'art. 45 comma 12 della legge 69/2009, il quale, secondo quanto ritenuto in maniera condivisibile dalla Suprema Corte, al terzo comma aggiunto all'art. 96 c.p.c. ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, che dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 22 ottobre 2014, n. 22465;
Cass. n. 17902/2010). Alla luce delle considerazioni espresse, la parte attrice, nel caso di specie, va condannata ad una pena pecuniaria da corrispondere in favore della parte convenuta, ex art 96 comma 3 c.p.c., somma che appare equo liquidare, tenuto conto della gravità della colpa e del valore della lite, in euro 5.000,00, importo pressoché corrispondente al doppio di quello liquidato a titolo di spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto dello scaglione medio, individuato secondo il valore della causa indicato dall'attrice nel proprio atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
5 1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 2.550,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
3) condanna altresì l'attrice a versare alla convenuta, ex art. 96 terzo comma c.p.c., l'ulteriore somma di € 5.000,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Giudice est.
Dott. Paolo Goggi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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