Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6020/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
15/01/1981, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Marra (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Maria La Carità (NA) il 18/08/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere vicendevolmente alcun contributo al mantenimento.
3. La casa coniugale sita in Via Piacenza nr. 381 già di proprietà esclusiva del SI.
rimarrà a lui assegnata ove continuerà a vivere. Parte_1
4. La SI.ra trasferirà entro il mese di giugno 2025 la propria residenza e Parte_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 conseguentemente la collocazione dei figli minori seguirà la residenza della madre.
5. Il SInor verserà alla SInora , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento dei figli, e fino all'indipendenza economica degli stessi, la somma di € 300 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovverosia scolastiche mediche e ludiche previamente concordate con la madre e secondo la tabella e protocollo approvato dal Tribunale di Genova, Sez Famiglia, in data 15.09.2016.
6. L'assegno ANF, ove aventi diritto, verrà trattenuto invece dalla moglie Parte_2
e usato per le esigenze dei figli.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
a) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
b) Il figlio frequenta il primo anno di scuola superiore dell'istituto Persona_1
tecnico, Ragioneria dal lunedì al venerdì con orario 8-14; fa sport e nella fattispecie gioca
a calcio con allenamenti 3 volte a settimana con orario 18,30-20.
c) Il figlio frequenta la 5 elementare alla Scuola Mazzini di Chiavari Persona_2
con orari lunedì, mercoledì e venerdì 8,10-12,35 il martedì e giovedì 8,10 - 16,05; fa sport e nella fattispecie lotta greco romana con allenamenti 2/3 volte la settimana con orario 17,00
– 18,30.
d) All'esito dei sopra descritti impegni dei figli minori il regime delle visite sarà libero, e, in particolare, i figli trascorreranno con il padre un giorno la settimana, solitamente il giovedì, dal pomeriggio fino alle 21 e con libertà di pernotto presso il padre. I figli saranno altresì liberi di pernottare con il padre durante la settimana o nel weekend compatibilmente con gli impegni scolastici.
In caso di contrasto tra i coniugi sul regime di visite, per impegni personali dei genitori, si applicherà il principio di legge dell'alternanza, ovvero i figli saranno collocati presso la residenza materna e potranno stare con il padre un giorno alla settimana, il giovedì, dall'uscita da scuola fino la sera alle 21 ed un week end alternato dal sabato mattina fino alla domenica sera alle 21.
Il principio dell'alternanza, sempre e solo in caso di contrasto, sarà applicato panche per le
Feste comandate quali Natale e Pasqua e durante le ferie estive i figli potranno stare con il padre per 30 giorni consecutivi o anche per periodi frazionati di 15 giorni e
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2010, Numero 3, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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