Art. 29. (Trasporti rapidi di massa).
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza gia' approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilita' finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza gia' approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilita' finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.
2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.