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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/12/2024, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
RG. n.1267/2024
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
VERBALE UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE
UDIENZA DEL 18/12/2024 ore 9.32
E' comparso il ricorrente Avv. Giuseppe Corda, il quale insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il GOT
Preso atto della regolarità della notifica dichiara la contumacia del resistente e rilevato che la causa è matura per la decisione si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10.47 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1267/2024 RG
TRA
DA SE ( ), in proprio ex art. 86 cpc ed elett.te C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Olbia Via Santorre Di Santarosa n. 61
CONTRO
( ), contumace Controparte_1 C.F._2
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, l'avv. Giuseppe Corda, rappresentato come in atti, proponeva domanda di condanna al pagamento dei compensi professionali dovuti dal resistente per l'attività difensiva svolta in suo favore nel procedimento penale iscritto al n. 10/2019 R.G.N.R. e n. 50/2021 R.G.
Trib. svolto dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania;
asseriva il ricorrente che non interveniva alcuna nomina fiduciaria, e pertanto il difensore patrocinava il resistente ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.p. All'udienza del 15.04.2024 le parti formulavano le conclusioni (doc. 3) e nella successiva udienza del 22.04.2024 (doc.
4), fissata per repliche, veniva pronunciata sentenza, avente n. 582/2024 (doc. 5).
Con raccomandata con avviso di ricevimento del 22.04.2024 (doc. 6) il CP_1 veniva informato del dispositivo d'udienza ed al contempo gli veniva richiesto il pagamento dei compensi professionali Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014, in relazione alla fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale. Il ricorrente produceva, a sostegno della propria domanda, i documenti relativi all'attività svolta e concludeva come sopra.
Il resistente, seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, ragione per cui ne veniva dichiarata la sua contumacia.
*****************
La domanda trova accoglimento per le ragioni in appresso spiegate.
Il ricorrente ha dimostrato, tramite l'allegazione dei documenti sopra citati,
l'attività professionale svolta in favore di . Controparte_1
Orbene, nel caso che ci occupa il resistente, come detto, non si è costituito in giudizio.
Risulta documentalmente provato che prima dell'instaurazione della presente procedura il ricorrente abbia inoltrato regolare richiesta di pagamenti dei suoi onorari e che la stessa sia rimasta a tutt'oggi priva di riscontro.
E' ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale per cui il creditore che chiede il pagamento debba soltanto allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo provare di aver adempiuto alla propria obbligazione;
come si è detto il resistente è rimasto contumace e non ha fornito alcuna prova in merito.
In ordine all'ammontare del compenso richiesto dal professionista lo stesso è stato correttamente determinato sulla base del D.M. 55/2014 e succ. mod.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertata la sussistenza della prestazione professionale svolta dal ricorrente nei confronti di , condanna quest'ultimo al pagamento in favore Controparte_1 di parte ricorrente della somma di € 3.592,00, oltre interessi legali dalla diffida al saldo;
condanna, altresì, a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_1 questo procedimento, che liquidano nella misura di € 700,00, oltre al rimborso per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Tempio Pausania, 18/12/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
VERBALE UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE
UDIENZA DEL 18/12/2024 ore 9.32
E' comparso il ricorrente Avv. Giuseppe Corda, il quale insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il GOT
Preso atto della regolarità della notifica dichiara la contumacia del resistente e rilevato che la causa è matura per la decisione si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10.47 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1267/2024 RG
TRA
DA SE ( ), in proprio ex art. 86 cpc ed elett.te C.F._1 domiciliato presso il proprio studio in Olbia Via Santorre Di Santarosa n. 61
CONTRO
( ), contumace Controparte_1 C.F._2
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, l'avv. Giuseppe Corda, rappresentato come in atti, proponeva domanda di condanna al pagamento dei compensi professionali dovuti dal resistente per l'attività difensiva svolta in suo favore nel procedimento penale iscritto al n. 10/2019 R.G.N.R. e n. 50/2021 R.G.
Trib. svolto dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania;
asseriva il ricorrente che non interveniva alcuna nomina fiduciaria, e pertanto il difensore patrocinava il resistente ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.p. All'udienza del 15.04.2024 le parti formulavano le conclusioni (doc. 3) e nella successiva udienza del 22.04.2024 (doc.
4), fissata per repliche, veniva pronunciata sentenza, avente n. 582/2024 (doc. 5).
Con raccomandata con avviso di ricevimento del 22.04.2024 (doc. 6) il CP_1 veniva informato del dispositivo d'udienza ed al contempo gli veniva richiesto il pagamento dei compensi professionali Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014, in relazione alla fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale. Il ricorrente produceva, a sostegno della propria domanda, i documenti relativi all'attività svolta e concludeva come sopra.
Il resistente, seppure ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, ragione per cui ne veniva dichiarata la sua contumacia.
*****************
La domanda trova accoglimento per le ragioni in appresso spiegate.
Il ricorrente ha dimostrato, tramite l'allegazione dei documenti sopra citati,
l'attività professionale svolta in favore di . Controparte_1
Orbene, nel caso che ci occupa il resistente, come detto, non si è costituito in giudizio.
Risulta documentalmente provato che prima dell'instaurazione della presente procedura il ricorrente abbia inoltrato regolare richiesta di pagamenti dei suoi onorari e che la stessa sia rimasta a tutt'oggi priva di riscontro.
E' ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale per cui il creditore che chiede il pagamento debba soltanto allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo provare di aver adempiuto alla propria obbligazione;
come si è detto il resistente è rimasto contumace e non ha fornito alcuna prova in merito.
In ordine all'ammontare del compenso richiesto dal professionista lo stesso è stato correttamente determinato sulla base del D.M. 55/2014 e succ. mod.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accertata la sussistenza della prestazione professionale svolta dal ricorrente nei confronti di , condanna quest'ultimo al pagamento in favore Controparte_1 di parte ricorrente della somma di € 3.592,00, oltre interessi legali dalla diffida al saldo;
condanna, altresì, a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_1 questo procedimento, che liquidano nella misura di € 700,00, oltre al rimborso per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Tempio Pausania, 18/12/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona