Articolo 1046 del Codice civile
Articolo 1045Articolo 1047
Versione
19 aprile 1942
Art. 1046.

(Norme per l'esecuzione delle opere).

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente