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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 3983/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'08.01.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3983/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. PINTO Parte_1 C.F._1
VINCENZO ( e avv. VILLANI VITTORIO C.F._2
( ; C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 01.08.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva impugnazione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI- CP_ 001508399, notificata in data 17.07.2024 dall di Nocera Inferiore con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.383,50 oltre spese di notifica. Precisava che l'ordinanza aveva preso le mosse dall'atto di accertamento n. prot. .7201.08/11/2018.0208883 dell'08.11.2018, CP_1 riferito al mancato versamento di ritenute assistenziali e previdenziali per l'anno 2017. Eccepiva la mancata notifica dell'accertamento prodromico o comunque il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notifica dall'accertamento così come stabilito dall'art. 14 della Legge 689/1981, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto tra la presunta notifica dell'avviso di accertamento e la notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.11.2024, concludendo come in atti per il rigetto del ricorso.
Il primo motivo di ricorso si presenta infondato e non meritevole di accoglimento. CP_ L , tempestivamente costituito in giudizio in data 22.11.2024 ha offerto in comunicazione la prova della regolare notifica dell'atto prodromico all'ordinanza-ingiunzione (prot. .7201.08/11/2018.0208883) avvenuta CP_1 per compiuta giacenza in data 17.12.2018 peraltro finanche rispettando il termine di cui all'art. 14 cit.. Sotto quest'ultimo aspetto, va anche rilevato che, a parere del decidente, l'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del d.lgs. n. 8/16 da quella dettata dall'art. 14 della legge n. 689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, con la conseguenza che la sua eventuale violazione non avrebbe generato l'estinzione dell'obbligazione contributiva in favore dell'ente previdenziale.
Quanto al secondo motivo di opposizione, va rilevato quanto segue.
L'art. 28 del d.lgs. 689 cit. prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive
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nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Inoltre, trova applicazione al caso di specie anche la sospensione di 98 giorni prevista per l'emergenza sanitaria da Covid19 di cui all'art. 103 comma 6 bis del d.l. 18/20, secondo cui “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non si ritiene, invece, possa trovare applicazione ai fini per cui è causa la sospensione prevista dall'art. 2 comma 1 quater di cui al d.l. 463/83 in quanto chiaramente riferito alla fattispecie penale contemplata dall'articolo.
Pertanto, pur contemplando i 98 giorni di sospensione a decorrere dal
17.12.2018, il quinquennio prescrizionale è inesorabilmente maturato in data 25.03.2024, con la conseguenza che la notifica dell'ordinanza- ingiunzione del 17.07.2024 è affatto tardiva.
Ne deriva l'annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria di estinzione del debito contributivo ivi iscritto in quanto prescritto.
Si ritiene di compensare interamente le spese processuali tra le parti stante il rigetto del primo motivo di opposizione.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
001508399 e dichiara estinta per intervenuta prescrizione la pretesa contributiva ivi iscritta;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 08.01.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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