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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. RG 7056/2023 introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1
[...] Pt_2
[...] Parte_3
[...] Parte_1
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Cerri del Foro di Roma contro
resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con atto ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis in CP_1 quanto discendenti di nato il [...] a [...], che in data Persona_1
28/01/1898 contraeva matrimonio in Padova con e dalla cui Persona_2 unione, successivamente emigrati in Brasile, aveva origine l'odierna discendenza.
1 Il capostipite mai si naturalizzava cittadino brasiliano, né rinunciava alla cittadinanza ita- liana.
Il , cui gli atti risultano essere stati ritualmente notificati, non si è Controparte_1 costituito in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to delle persone, ha formulato la propria presa d'atto senza nulla opporre.
La causa è passata in decisione all'udienza del 28/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate nella relativa nota di trattazione scritta depositata da parte ri- corrente.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in
2 particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Va così preliminarmente osservato che l'antenato capostipite nacque ad Persona_1
Este (PD) il 24/10/1876 e quindi in epoca successiva all'annessione del Veneto al Re- gno d'Italia, avvenuta il 22/10/1866: fu pertanto cittadino italiano.
Risulta agli atti che l'antenato ebbe invero a rinunciare alla cittadinanza italiana. Ciò si evince dal certificato positivo di naturalizzazione che evidenzia come Persona_1 avesse dato corso alla relativa procedura per essere infine dichiarato cittadino brasiliano in data 27/03/1945.
Va così rilevato, per quanto il ricorrente non si soffermi ad argomentare in ordine agli effetti di tale naturalizzazione, come si tratti innanzitutto di fattispecie diversa da quella, più diffusa, di acquisto della cittadinanza brasiliana per effetto della cd. “grande natura- lizzazione” del 1889 con cui il Governo provvisorio brasiliano aveva imposto la cittadi- nanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel territorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decre- to (ovvero entro due anni, come corresse la sopravvenuta costituzione brasiliana del
1891). In relazione a tale ipotesi, peraltro, è in epoca recente intervenuta la Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n.
25317 e la n. 25318, con le quali viene riaffermato il principio secondo cui “l'istituto del- la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, se- condo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”. Così che nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulteriormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla im- plausibilità di un'accettazione desunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
Ha trovato quindi conferma il principio secondo cui la perdita può conseguire solo a un
3 atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto inte- ressato (mentre mai “l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integra- re la fattispecie estintiva dello status.”).
Nel caso che qui occupa, la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo Parte_4
risulta essere esattamente conseguenza di una scelta volontaria del medesimo e pur
[...] tuttavia non produce effetti interruttivi della linea di trasmissione ai discendenti dell'originaria cittadinanza italiana. Tale evento si è infatti verificato (il 27/03/1945) quando la figlia non solo era già nata (in data 10/07/1905) ma era anche Persona_3 maggiorenne. Il caso non ricade pertanto nella previsione di perdita della cittadinanza italiana in capo al figlio ai sensi dell'art. 6 del codice civile del 1865 (secondo cui: “Il fi- glio nato in [...] estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nasci- mento, è riputato straniero”) né in quelle della Legge n.555/1912.
Il capostipite ebbe dunque a trasmettere la cittadinanza alla figlia Persona_1 [...] che, non avendola persa per effetto della naturalizzazione del padre allorquando Per_3 la discendente era già maggiorenne, poté trasmetterla (seppur con le precisazioni di cui al seguito in ordine ai fondamentali interventi della Corte Costituzionale con le pronun- ce del 1975 e 1983) alla figlia (n.07/05/1933) e questa alla figlia Persona_4
e quindi ai nipoti. Parte_1
Quanto alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come ripor- tata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti telema- ticamente, debitamente tradotta ed apostillata.
La linea di trasmissione della cittadinanza vede pressoché subito un passaggio genera- zionale per linea femminile attraverso la figlia del capostipite (sig.ra e la Persona_3 figlia di questa, (n.10/07/1905), nata in [...] anteriore alla pro- Persona_4 mulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana.
Sulla base della normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità della trasmis- sione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 - Disposi- zioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di
4 madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della cittadinanza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_3 alla figlia (nata anteriormente al 01 gennaio 1948) e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ulteriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Ai fini della decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha ritenu- to che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gra- vissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del ma- trimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni "transito- rie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20: “Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si mo- difica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo
5 risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data an- teriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola
6 non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che del pari conferma come l'antenato capostipite non si fosse mai naturalizzato cittadino brasiliano e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di segui- to nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta va considerato il fatto in sé diri- mente della discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrati- va.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'antenato capostipite italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta vice- versa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento Controparte_1 interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto
7 di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento del ricorso così decide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
nata il [...] a [...], Stato di Parte_1
Rio Grande do Sul, Brasile, CPF n. , residente in [...]C.F._1 de Vargas n. 254, Porto Alegre, Stato di Rio grande do Sul, Brasile;
nato il [...] a [...], Stato di Rio Grande do Parte_1
Sul, Brasile, CPF n. , residente in [...]de Vargas n. C.F._2
254, Porto Alegre, Stato di Rio grande do Sul, Brasile;
nata il [...] a [...], Stato di Rio Grande Controparte_2 do Sul, Brasile, CPF n. , residente in [...]de Vargas n. C.F._3
254, Porto Alegre, Stato di Rio grande do Sul, Brasile;
nata l'[...] a [...], Stato di Rio Grande do Parte_3
Sul, Brasile, CPF n. , residente in [...]de Vargas n. C.F._4
254, Porto Alegre, Stato di Rio grande do Sul, Brasile;
sono cittadini italiani;
8 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 30 Novembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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