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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8912 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. AR ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 13717/2024 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AUGIMERI Parte_1 C.F._1 ANTONIA RITA, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI FILIPPO e Controparte_1 P.IVA_1 RODOLFI MARCO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 18.11.2025 e richiamato all'udienza del 19.11.2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 17.11.2025 e richiamato all'udienza del 19.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 3 esponeva che, in data 12.02.2022, alla guida del proprio motociclo tg. DE60129, Parte_1 percorreva via Volta in allorquando rovinava a terra a causa del manto stradale sconnesso e CP_1 dissestato, procurandosi lesioni.
Egli conveniva pertanto, avanti a questo Tribunale, il deducendone la responsabilità Controparte_1 ex art. 2051 c.c. (e, in subordine, ex art. 2043 c.c.) e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in circa 150.000 euro.
Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva ampio CP_1 rigetto.
Rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza di discussione orale del 19.11.2025.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata, per le ragioni di cui appresso.
Manca del tutto la prova del fatto storico e della riconducibilità dell'evento di danno alla res; manca cioè la prova della caduta dell'attore per se nonché della caduta in conseguenza di una anomalia del manto stradale.
Se è documentato l'accesso dell'attore al pronto soccorso in data 12.02.2022 per frattura tibia e perone in seguito a riferita caduta dal motorino in frenata (cfr. doc. 6), l'attore non ha prodotto alcuna fotografia del luogo della caduta e delle dedotte sconnessioni del manto (buche o simili), prova documentale agevolmente ottenibile con qualunque dispositivo nell'immediatezza o anche nei giorni successivi al sinistro.
Per dimostrare il fatto storico, l'attore ha richiesto di deferire giuramento decisorio su sé stesso, il che è manifestamente inammissibile sia perché il giuramento può essere deferito soltanto alla controparte sia perché non è ammesso il giuramento sui fatti illeciti (artt. 2736 n. 1 e 2739 c.c.). Ugualmente inammissibile è la richiesta di interrogatorio formale di sé stesso, poiché può essere richiesto l'interrogatorio formale solo della controparte, in quanto volto a suscitare la confessione.
Le prove testimoniali dedotte nella memoria 171ter n. 1 c.p.c., e riproposte in sede di conclusioni precisate, sono inammissibili e peraltro inidonee a dimostrare la specifica dinamica del sinistro.
Nessun capitolo è stato dedotto in modo tale da chiedere al testimone se in data 12.02.2022 avesse visto l'attore cadere in un punto preciso della via dove vi erano buche o altre anomalie.
Il primo capitolo è generico e di per sé irrilevante in quanto diretto a dimostrare la generica presenza di sconnessioni sul manto stradale di via Volta ma non concerne il fatto specifico della caduta dell'attore in un punto specifico.
Il secondo capitolo è anch'esso eccessivamente generico e valutativo, poiché si chiede al teste non di descrivere un fatto (cioè la caduta dell'attore in un giorno X in un luogo Y) ma di trarre conclusioni circa la derivazione causale del sinistro, nemmeno cronologicamente collocato, dal manto stradale disconnesso.
Gli altri capitoli sono irrilevanti e superflui, alla luce della mancata prova ab origine del fatto storico. pagina 2 di 3 L'attore, di ciò onerato, anche a fronte di un'azione ex art. 2051 c.c., non ha dunque provato né l'anomalia della strada “custodita” dal né il fatto storico – cioè la sua caduta in quel luogo – CP_1 né, anche solo presuntivamente, il nesso causale tra l'evento dannoso della caduta e l'anomalia potenzialmente lesiva della res.
Dinanzi ad un tale deficit probatorio, non può che pervenirsi all'integrale rigetto della domanda attorea, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, a fortiori, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA le domande tutte di contro il;
Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 7.535 per compensi (euro 1.500 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.835 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2025
Il Giudice
AR ON
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. AR ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 13717/2024 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AUGIMERI Parte_1 C.F._1 ANTONIA RITA, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte attrice contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI FILIPPO e Controparte_1 P.IVA_1 RODOLFI MARCO, elettivamente domiciliato/a presso il/i difensore/i parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 18.11.2025 e richiamato all'udienza del 19.11.2025.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 17.11.2025 e richiamato all'udienza del 19.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 3 esponeva che, in data 12.02.2022, alla guida del proprio motociclo tg. DE60129, Parte_1 percorreva via Volta in allorquando rovinava a terra a causa del manto stradale sconnesso e CP_1 dissestato, procurandosi lesioni.
Egli conveniva pertanto, avanti a questo Tribunale, il deducendone la responsabilità Controparte_1 ex art. 2051 c.c. (e, in subordine, ex art. 2043 c.c.) e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in circa 150.000 euro.
Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva ampio CP_1 rigetto.
Rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva trattenuta a decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza di discussione orale del 19.11.2025.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata, per le ragioni di cui appresso.
Manca del tutto la prova del fatto storico e della riconducibilità dell'evento di danno alla res; manca cioè la prova della caduta dell'attore per se nonché della caduta in conseguenza di una anomalia del manto stradale.
Se è documentato l'accesso dell'attore al pronto soccorso in data 12.02.2022 per frattura tibia e perone in seguito a riferita caduta dal motorino in frenata (cfr. doc. 6), l'attore non ha prodotto alcuna fotografia del luogo della caduta e delle dedotte sconnessioni del manto (buche o simili), prova documentale agevolmente ottenibile con qualunque dispositivo nell'immediatezza o anche nei giorni successivi al sinistro.
Per dimostrare il fatto storico, l'attore ha richiesto di deferire giuramento decisorio su sé stesso, il che è manifestamente inammissibile sia perché il giuramento può essere deferito soltanto alla controparte sia perché non è ammesso il giuramento sui fatti illeciti (artt. 2736 n. 1 e 2739 c.c.). Ugualmente inammissibile è la richiesta di interrogatorio formale di sé stesso, poiché può essere richiesto l'interrogatorio formale solo della controparte, in quanto volto a suscitare la confessione.
Le prove testimoniali dedotte nella memoria 171ter n. 1 c.p.c., e riproposte in sede di conclusioni precisate, sono inammissibili e peraltro inidonee a dimostrare la specifica dinamica del sinistro.
Nessun capitolo è stato dedotto in modo tale da chiedere al testimone se in data 12.02.2022 avesse visto l'attore cadere in un punto preciso della via dove vi erano buche o altre anomalie.
Il primo capitolo è generico e di per sé irrilevante in quanto diretto a dimostrare la generica presenza di sconnessioni sul manto stradale di via Volta ma non concerne il fatto specifico della caduta dell'attore in un punto specifico.
Il secondo capitolo è anch'esso eccessivamente generico e valutativo, poiché si chiede al teste non di descrivere un fatto (cioè la caduta dell'attore in un giorno X in un luogo Y) ma di trarre conclusioni circa la derivazione causale del sinistro, nemmeno cronologicamente collocato, dal manto stradale disconnesso.
Gli altri capitoli sono irrilevanti e superflui, alla luce della mancata prova ab origine del fatto storico. pagina 2 di 3 L'attore, di ciò onerato, anche a fronte di un'azione ex art. 2051 c.c., non ha dunque provato né l'anomalia della strada “custodita” dal né il fatto storico – cioè la sua caduta in quel luogo – CP_1 né, anche solo presuntivamente, il nesso causale tra l'evento dannoso della caduta e l'anomalia potenzialmente lesiva della res.
Dinanzi ad un tale deficit probatorio, non può che pervenirsi all'integrale rigetto della domanda attorea, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, a fortiori, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro (in base al petitum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA le domande tutte di contro il;
Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rimborsare al le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 7.535 per compensi (euro 1.500 per fase di studio;
euro 1.000 per fase introduttiva;
euro 2.835 per fase istruttoria ed euro 2.200 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 20 novembre 2025
Il Giudice
AR ON
pagina 3 di 3