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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4825/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. IMPENNATI CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pavia, via San Donnino n. 8;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PIAZZOLI MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Pavia, P.zza Garavaglia n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Martino Siccomario, in data 19/05/2001,
(atto n. 5, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in San Martino Siccomario, via Pablo Neruda 21 di proprietà della moglie, viene a lei assegnata, con quanto l'arreda, che continuerà ad abitarvi con i figli;
3) il marito, che su accordo della moglie già vive altrove, provvederà a trasferire la propria residenza entro la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, asportando dalla casa coniugale i soli propri effetti personali;
4) il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente, ossia dimora abituale e residenza, presso la madre in San Martino Siccomario, via Pablo Neruda 21; la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute, mentre sarà esercitata disgiuntamente con riguardo alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza di ciascun genitore con i figli;
5) il padre potrà vedere i figli quando e come riterrà, anche recandosi presso l'ex abitazione coniugale, previo accordo con la madre e secondo le disponibilità, gli impegni e la volontà del minore;
6) i genitori, fino al raggiungimento della maggior età del figlio , concorderanno di Per_1 volta in volta il calendario visite ed i periodi di permanenza del giovane con il padre, tenuto conto dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore;
7) il sig. contribuirà al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti Pt_2 corrispondendo alla sig.ra entro il primo del mese, la somma complessiva di € 600,00, Pt_1 rivalutatile ISTAT, di cui € 450,00 per il figlio , studente ed € 150,00 per la figlia Per_1
, lavoratrice part-time; Per_2
8) il sig. coprirà, inoltre, il 50% delle spese extra-assegno di cui al protocollo n. 2323 Pt_2 del 9.11.2016 del Tribunale di Pavia – già consegnato ai coniugi ed in questa sede integralmente richiamato – nei termini e nei modi ivi indicati;
9) assegni familiari (assegno unico ed universale) in favore della madre nella misura del 100%;
10) i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
11) i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla chiedono reciprocamente a titolo di alimenti, contributo nel proprio mantenimento, assegno divorzile o altro.
Per quanto riguarda gli investimenti comuni, il Sig. ha già provveduto a Parte_2 disinvestirli e a versare alla Sig.ra tramite bonifico bancario del 16/10/24 la Parte_1 quota di metà di sua spettanza, al netto dei costi, relativi all'estinzione anticipata e in misura pari all'attuale controvalore.
La Sig.ra pertanto, rilascia quietanza liberatoria, dichiarando di nulla più Parte_1 pretendere a tale titolo.
Il sig. si riconosce, inoltre, debitore nei confronti della moglie della somma di € Pt_2
30.000,00 – da questa prestata al marito a titolo di caparra per l'acquisto del suo ufficio – e si impegna a restituirla alla coniuge con le seguenti modalità: € 10.000,00 cedendo alla consorte, prima dell'udienza presidenziale, la sua quota di 1/2 di proprietà del garage sito in Via Fermi, 3,
pag. 2 di 5 a San Martino Siccomario (PV), attualmente cointestato ai coniugi – le relative spese notarili e le imposte relative al rogito saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi -, mentre per quanto riguarda i restanti € 20.000,00 le parti concordano che il sig. in caso di acquisto di un Pt_2 immobile entro un anno dall'udienza di comparizione, ad estinzione del detto debito possa intestare ai figli la relativa nuda proprietà. Nel caso in cui il marito non dovesse acquistare, entro detto termine, alcun immobile o in caso di acquisto decidesse di non intestare la nuda proprietà ai figli, lo stesso verserà alla moglie la somma di € 20.000,00 in dodici rate mensili di € 1.666.66 cadauna;
12) Con l'esatto adempimento di quanto al punto 11) i coniugi nulla avranno più a pretendere reciprocamente, avendo in tal modo regolato ogni loro pendenza economica.
13) I compensi e gli onorari professionali di difesa relativi al presente giudizio per le rispettive assistenze legali sono a carico di ciascuno dei coniugi e compensati.
Gli avvocati sottoscritti rinunciano alla solidarietà”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle sopra indicate condizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti pag. 3 di 5 dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] sposati in San Martino Siccomario il giorno 19/05/2001, con atto trascritto Pt_2 presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
• Omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge.
• Spese di lite al definitivo;
pag. 4 di 5 • Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 5.2.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4825/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. IMPENNATI CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pavia, via San Donnino n. 8;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PIAZZOLI MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Pavia, P.zza Garavaglia n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Martino Siccomario, in data 19/05/2001,
(atto n. 5, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, sita in San Martino Siccomario, via Pablo Neruda 21 di proprietà della moglie, viene a lei assegnata, con quanto l'arreda, che continuerà ad abitarvi con i figli;
3) il marito, che su accordo della moglie già vive altrove, provvederà a trasferire la propria residenza entro la data dell'udienza di comparizione dei coniugi, asportando dalla casa coniugale i soli propri effetti personali;
4) il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente, ossia dimora abituale e residenza, presso la madre in San Martino Siccomario, via Pablo Neruda 21; la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute, mentre sarà esercitata disgiuntamente con riguardo alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione nel periodo di permanenza di ciascun genitore con i figli;
5) il padre potrà vedere i figli quando e come riterrà, anche recandosi presso l'ex abitazione coniugale, previo accordo con la madre e secondo le disponibilità, gli impegni e la volontà del minore;
6) i genitori, fino al raggiungimento della maggior età del figlio , concorderanno di Per_1 volta in volta il calendario visite ed i periodi di permanenza del giovane con il padre, tenuto conto dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore;
7) il sig. contribuirà al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti Pt_2 corrispondendo alla sig.ra entro il primo del mese, la somma complessiva di € 600,00, Pt_1 rivalutatile ISTAT, di cui € 450,00 per il figlio , studente ed € 150,00 per la figlia Per_1
, lavoratrice part-time; Per_2
8) il sig. coprirà, inoltre, il 50% delle spese extra-assegno di cui al protocollo n. 2323 Pt_2 del 9.11.2016 del Tribunale di Pavia – già consegnato ai coniugi ed in questa sede integralmente richiamato – nei termini e nei modi ivi indicati;
9) assegni familiari (assegno unico ed universale) in favore della madre nella misura del 100%;
10) i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
11) i ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla chiedono reciprocamente a titolo di alimenti, contributo nel proprio mantenimento, assegno divorzile o altro.
Per quanto riguarda gli investimenti comuni, il Sig. ha già provveduto a Parte_2 disinvestirli e a versare alla Sig.ra tramite bonifico bancario del 16/10/24 la Parte_1 quota di metà di sua spettanza, al netto dei costi, relativi all'estinzione anticipata e in misura pari all'attuale controvalore.
La Sig.ra pertanto, rilascia quietanza liberatoria, dichiarando di nulla più Parte_1 pretendere a tale titolo.
Il sig. si riconosce, inoltre, debitore nei confronti della moglie della somma di € Pt_2
30.000,00 – da questa prestata al marito a titolo di caparra per l'acquisto del suo ufficio – e si impegna a restituirla alla coniuge con le seguenti modalità: € 10.000,00 cedendo alla consorte, prima dell'udienza presidenziale, la sua quota di 1/2 di proprietà del garage sito in Via Fermi, 3,
pag. 2 di 5 a San Martino Siccomario (PV), attualmente cointestato ai coniugi – le relative spese notarili e le imposte relative al rogito saranno ripartite in parti uguali tra i coniugi -, mentre per quanto riguarda i restanti € 20.000,00 le parti concordano che il sig. in caso di acquisto di un Pt_2 immobile entro un anno dall'udienza di comparizione, ad estinzione del detto debito possa intestare ai figli la relativa nuda proprietà. Nel caso in cui il marito non dovesse acquistare, entro detto termine, alcun immobile o in caso di acquisto decidesse di non intestare la nuda proprietà ai figli, lo stesso verserà alla moglie la somma di € 20.000,00 in dodici rate mensili di € 1.666.66 cadauna;
12) Con l'esatto adempimento di quanto al punto 11) i coniugi nulla avranno più a pretendere reciprocamente, avendo in tal modo regolato ogni loro pendenza economica.
13) I compensi e gli onorari professionali di difesa relativi al presente giudizio per le rispettive assistenze legali sono a carico di ciascuno dei coniugi e compensati.
Gli avvocati sottoscritti rinunciano alla solidarietà”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle sopra indicate condizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti pag. 3 di 5 dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] sposati in San Martino Siccomario il giorno 19/05/2001, con atto trascritto Pt_2 presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
• Omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni di legge.
• Spese di lite al definitivo;
pag. 4 di 5 • Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 5.2.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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