Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 5325/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 23.05.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Convenuto
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.06.2023, il ricorrente, premesso di aver già ottenuto il riconoscimento di infortunio sul lavoro del 4.05.2021 con quantificazione del grado di invalidità psico-fisica nella misura del 14%, asseriva di aver contratto la patologia “ernie discali lombari” di origine professionale.
Ciò per avere svolto dal 1983 al 2021, alle dipendenze di varie aziende, l'attività lavorativa di operaio comune, muratore, carpentiere ed inoltre bracciane agricolo con continui sollevamenti di carichi pesanti e assunzione di posture incongrue e conseguente sollecitazione dell'apparato muscolo – scheletrico.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' il CP_1
27.04.2022 senza ottenere il riconoscimento della malattia professionale.
Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa con applicazione del cumulo.
l'improcedibilità della domanda per carenza documentale;
nel merito contestava la natura professionale della malattia e l'esposizione al rischio specifico e concludeva per il rigetto del ricorso.
In corso di causa veniva emessa la sentenza n. 2334/23 del 20.10.2023 con la quale il Tribunale di Taranto, su ricorso proposto dal , accertava che il grado Pt_1 di inabilità permanente derivato dall'infortunio del 4.05.2021, originariamente quantificato in sede amministrativa al 14%, è pari al 17% di inabilità permanente a seguito di aggravamento.
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità sollevata da parte resistente in quanto non vi è prova che la documentazione presentata in sede amministrativa fosse carente, tenendo anche conto che il dovere di collaborazione avrebbe imposto all' di CP_1 indicare tempestivamente quale fosse l'eventuale specifica documentazione mancante non potendo la domanda carente dar luogo, di per sé, ad archiviazione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il dott. , nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha confermato l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente
(“ernia discale del tratto lombare”), riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia tumorale.
Il Ctu ha poi concluso che i postumi relativi a tale patologia comportino la percentuale d'invalidità dell'8% a decorrere dalla domanda amministrativa e in cumulo con il pregresso riconoscimento di invalidità permanente di grado pari al
17%, di cui alla sentenza n. 2334/23 innanzi richiamata, determinano un grado complessivo di invalidità permanente pari al 23% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003
n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile
1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
Ai fini della sussistenza del nesso causale è, inoltre sufficiente che l'attività lavorativa abbia costituito una delle cause scatenanti la patologia. La giurisprudenza ha infatti precisato che “in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell' art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze
a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. civ., sez. lav., n. 1770/2018; Cass. lav., n. 21021/2007; in termini Cass.
n° 6127/1998, n° 14565/99; n° 10448/04; n° 11149/04; n° 13928/04).
Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza al caso di specie deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e la malattia manifestata in termini di elevato grado di probabilità.
Il CTU, infatti, riferisce che “La patologia sopra specificata, oggetto del ricorso, può essere messa in relazione con elevato grado di probabilità all'attività lavorativa svolta considerando la movimentazione continua e ripetitiva di pesi/materiali e i sovraccarichi bio funzionali a carico del rachide tipici dell'attività di bracciante agricolo e di operaio edile.”. In sostanza, all'esame medico legale la patologia contratta dal ricorrente è apparsa la conseguenza del sollevamento di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue.
Sul piano fattuale, i testi escussi, hanno confermato l'esposizione del ricorrente ai fattori di rischio dai quali il consulente deduce l'esistenza del nesso causale tra attività lavorativa svolta e malattia denunciata (cfr. dichiarazioni testi in relazione al costante sollevamento di carichi pesanti e mantenimento di posture incongrue nello svolgimento dell'attività lavorativa).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori o uguali al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 23% a decorrere dalla domanda amministrativa, può rientrare nell'indennizzo in quanto causalmente CP_1 connessa con l'attività lavorativa.
Naturalmente grava in capo al lavoratore l'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, ritenuto positivamente assolto nel caso di specie. Le risultanze della ctu confermano la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia sofferta dal ricorrente.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' pagamento di una rendita pari al 23% di inabilità permanente CP_1
a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Sulla somma così determinata spetta altresì il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, tra loro non cumulabili (v. C.
Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di una rendita pari al 23% di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al CP_1 soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 23.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli