Sentenza 29 maggio 2004
Massime • 1
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito, con la conseguenza che, se ciascuno dei fattori concorrenti risulta aver agito come causa efficiente, la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non può essere dimezzata ma spetta per intero. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo riconosciuto che l'invalidità del settanta per cento derivava in pari misura da tabagismo e dall'inalazione di fumi di materiale plastico ai quali era stato lungamente esposto il lavoratore, aveva posto a carico dell'INAIL la liquidazione di una rendita corrispondente ad un'invalidità del trentacinque per cento).
Commentario • 1
- 1. Morte da esposizione all'amianto: risarcimento agli erediRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 8 dicembre 2016
A volte mi ritrovo a riflettere sulla fralezza della vita e sulla scarsa importanza che le riserviamo. Quando dimentichiamo che, in fondo, la vita è tutto ciò che abbiamo, spesso l'esito di questa distrazione si traduce in tragedia, e il carico di dolore che ne deriva viene riversato nelle aule di Giustizia, ove il danneggiato cerca un rimedio, una toppa che copra e nasconda lo strappo procurato. A prescindere dall'oggetto, mi pare infatti che il processo assuma la veste di un imperfetto strumento fragile e tortuoso, costruito col fine di riparare, e malamente suturare, evitabili e profonde ferite che, inevitabilmente, lasceranno sul nostro corpo cupe cicatrici. Il fatto Nel caso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2004, n. 10448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10448 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO PP, elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi 6/6, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, che, unitamente all'avv. Francesco Paolo Mingrino, lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. in persona del Dirigente generale dott. Pasquale Acconcia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania, GI De Ferra ed Emilia Favata, in virtù di procura per notar Tuccari, e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n. 144;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 9414 del 4.3.2000, reg. gen. n.451/99.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.1.2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Emilia Favata;
Udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abritti Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.3.2000 il Tribunale di Torino ha accolto parzialmente l'appello di UL GI nei confronti dell'INAIL ed avverso sentenza del Pretore, ritenendo, sulla base della consulenza esperita in appello, che concause della broncopatia ostruttiva enfisematosa fossero in pari misura il tabagismo e l'inalazione di fumi di materiale plastico, ai quali era stato lungamente esposto durante il lavoro, e ritenuto che la inabilità complessiva del 70% derivasse in pari misura dal tabagismo e dall'attività lavorativa, poneva a carico dell'INAIL la liquidazione di una rendita corrispondente ad una inabilità del 35%. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il UL con un motivo;
resiste con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il UL, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del T.U. n. 1124 del 1965 e 41 c.p., lamenta la violazione del principio dell'equivalenza delle cause e che in conseguenza, avendo la concausa lavorativa natura efficiente e determinante, non sia stato posto a carico dell'INAIL l'indennizzo dell'intera inabilità. La difesa dell'INAIL contesta l'operatività di detto principio, che atterrebbe al momento causativo, invocando la decisione delle Sezioni Unite n. 6848 del 1992, che valutando una otopatia ha scisso ai fini dell'indennizzabilità gli effetti lavorativi da quelli extralavorativi e la lettera degli artt. 2 e 3 che collegano il danno risarcibile alla causa o occasione da lavoro. Rimarca come l'attribuzione dell'indennizzo alla sola quota di effetti derivante dall'attività lavorativa, sia confermato dall'art. 145 del TU, come modificato dall'art. 4 della legge n. 780 del 1975, che prescrive in caso di silicosi ed asbestosi l'indennizzo di tutte le connesse malattie all'apparato respiratori e cardiocircolatorio. La norma, secondo l'INAIL, introduce in via eccezionale il principio delle equivalenza causale e non avrebbe senso se operasse invia generale il principio generale dell'equivalenza causale. Il ricorso è fondato.
Non è contestato il fatto che la malattia polmonare da cui è affetto il UL derivi in pari misura da causa lavorativa ed extralavorativa e che ciascuna di esse abbia natura efficiente e determinante. La questione che la causa pone è sulla portata del principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 C.P., ritenuto applicabile alla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dalla costante giurisprudenza di questa Corte Cfr. Cass. nn. 7679 del 1987, 1237 del 1992, 11559 del 1995, 535 e 1196 del 1998, 13453 del 1999, 7228 del 2000, 8165 del 2001, 8633 del 2002. La sentenza delle SS.UU. n. 6846 del 1992, citata dalla difesa dell'INAIL, non affronta il principio della equivalenza di cause, ma quello della correttezza del metodo Rossi nella valutatone del grado di otopatia professionale. Il metodo, che prevede lo scorporo della presbiacusia dalla misura della complessiva otopatia accertata, risolve il diverso problema della misura della inabilità, che determina in riferimento alle condizioni medie di soggetti della medesima età.
La tesi dell'INAIL, secondo la quale il principio opererebbe solo sul momento causativo, oblitera il senso dell'art. 41 c.p.. L'art. 40 c.p. stabilisce il principio che la responsabilità deriva dal fatto che l'evento dannoso sia effetto di una azione o omissione del soggetto. L'articolo successivo al primo comma recita: "Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento." L'articolo regola il rapporto tra la concausa e l'evento, stabilendo che la prima è causa per intero del secondo, anche se sono presenti concause.
Chiarito il senso del principio di equivalenza causale, va osservato che gli artt. 2 e 3 del T.U. n. 1124 del 1965 non pongono una deroga a detto principio, in quanto si limitano ad affermare la necessità di un rapporto causale tra lavoro ed infortunio o malattia professionale, ma nulla dicono su eventuali concause. Nè dalla natura di assicurazione dell'attività dell'INAIL è dato escludere l'applicabilità di detto principio che risponde all'esigenza, costituzionalmente garantita (art. 38 Cost.), di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati di vita in caso di malattie comunque conseguenti all'attività lavorativa. L'art. 145 del TU regola diversa materia. L'art. 133 del DPR n. 1124/65 stabilisce il principio che l'assicurazione "non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse". L'art. 145 lettera b, come modificato dall'art. 4 della legge n. 780 del 1978, che prevede in caso di asbestosi o silicosi che siano indennizzati anche gli eventi derivanti da altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, introduce una deroga all'art. 133, che limita l'area del danno indennizzabile, non afferma una deroga al principio di equivalenza causale.
Si deve concluderebbe la sentenza impugnata, che ha violato l'art. 3 del DPR N. 1124 del 1965 e l'art. 41 del cod. pen. (ritenendo che l'inabilità accertata non derivasse per intero dall'attività lavorativa e limitando la rendita alla metà di essa, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito condannando l'INAIL a corrispondere una rendita per malattia professionale nella misura del 70% dalla data della domanda amministrativa.
Le spese dei giudizi di merito seguono per intero la soccombenza e si conferma la liquidazione fatta dalla sentenza di appello;
si liquidano nel dispositivo per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna l'INAIL a corrispondere una rendita nella misura di una inabilità al 70%.
Conferma il governo delle spese dei giudizi di merito e condanna l'INAIL alle spese del presente che liquida in euro 1400,00, oltre euro 2000,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2004