Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 555/2024+3053/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, e Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv.to LIMATOLA Parte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO e con l'Avv.to SUMMO GIUSEPPE ( e l'Avv.to C.F._1
GRATTIERI PAOLA ( , elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA CESARE C.F._2
BATTISTI, 2 20122 MILANO;
RICORRENTI contro
, con l'Avv.to Controparte_1 P.IVA_3
FANARA SALVATORE e con l'Avv.to CAPOTORTI VALERIA ( ) VIA M. E C.F._3
G. SAVARE', 1 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8 20122
MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avvisi di accertamento e notificazione e avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva pronunciata in data 24/10/2024 questo giudice così disponeva:
«Accerta e dichiara l'illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione n.
2022004693/DDL del 16 dicembre 2022, notificato a mezzo PEC da a CP_1 [...]
e n. 2022004693/S01 notificato in pari data a Parte_1 Parte_2
, quale obbligato solidale di , nonchè
[...] Parte_1 dell'avviso di addebito formato in data 23 dicembre 2023 dall' – sede di Milano Centro n. 368 CP_1
2023 00199095 78 000 notificato a mezzo PEC a in Parte_1 data 30 dicembre 2023, limitatamente alla maggiore contribuzione calcolata e richiesta in relazione a:
- irregolare qualifica attribuita al personale;
- irregolare registrazione degli orari di lavoro;
conferma gli stessi relativamente a:
- maggiore contribuzione dovuta per ferie e assenze non retribuite;
- recupero delle maggiorazioni (recte: agevolazioni); dispone il ricalcolo di sanzioni e interessi sul residuo dovuto;
dispone la prosecuzione del giudizio al fine di rideterminare il credito dovuto all'Ente, come da separato verbale di udienza;
spese di lite al definitivo;
riserva la pubblicazione della motivazione nel termine di giorni 60».
All'udienza del 26/10/2024 si procedeva al conferimento di incarico al CTU al fine di determinare la maggiore contribuzione dovuta a interessi e sanzioni accessorie, tenuto conto degli accertamenti CP_1 di cui alla sentenza non definitiva.
Il CTU depositava la propria relazione in data 14/5/2025 e, all'udienza odierna, le parti provvedevano alla discussione della causa riportandosi a quanto dedotto ed eccepito, anche dai CTP in sede di indagini peritali.
Il CTU ha provveduto alle elaborazioni contabili versate in atti utilizzando esclusivamente i documenti versati agli atti di causa e documentazione di natura pubblica, in particolare i verbali di accertamento n. 2022004693/DDL del 16/12/2022 e n. 2022004693/S01 del 16/12/2022, nonché i prospetti di conteggi predisposti dai C.T.P. delle parti durante le operazioni peritali.
2 Ha precisato, sotto il profilo metodologico, di aver analizzato le ore non retribuite per ferie ed assenze ai fini della determinazione della maggiore retribuzione e di conseguenza della maggiore contribuzione, aggiunto alle differenze contributive calcolate le somme a titolo di recupero di agevolazione.
Ha, inoltre, individuato le ore retributive mensili da CCNL (correttamente proporzionate alle Cont percentuali nei casi di lavoro part-time) e le ore effettivamente retribuite da In secondo luogo, ha ottenuto le ore non retribuite teoriche dal confronto delle ore retributive CCNL con le ore retribuite
LUL. Successivamente ha effettuato un controllo comparato fra le ore non retribuite teoriche e le ore non retribuite rilevate in LUL. Secondo il criterio prudenziale condiviso dalle parti, ha considerato ore non retribuite effettive (ANR), che formano la base imponibile contributiva, il maggior importo tra le ore non retribuite teoriche e quelle non retribuite rilevate in LUL. Inoltre, considerato l'elevato numero di lavoratori e di mensilità oggetto di analisi (circa 4.200 buste paga), ha impostato nel controllo comparato fra le ore non retribuite teoriche e le ore non retribuite LUL uno specifico criterio di controllo condiviso dalle parti: quando la differenza fra le ore non retribuite teoriche e quelle non retribuite rilevate in LUL era uguale o maggiore a 5, ha analizzato ulteriormente le ore segnalate dal
LUL in modo tale da determinare le ore non retribuite effettive. In caso di differenza inferiore a 5, le assenze non sono state addebitate a meno che non fossero presenti altre assenze ad altro titolo (ad esempio ore festività mancanti).
Dopo aver determinato le ore non retribuite effettive (ANR), ha ottenuto la maggiore retribuzione contributiva moltiplicando le ore ANR per la relativa paga oraria nel caso specie di ciascun lavoratore.
Dalla maggiore retribuzione ha dedotto i ratei mensili maturati e rilevati in LUL (quindi già assoggettati a contribuzione , ottenendo l'imponibile contributivo per la maggiore contribuzione. Ha CP_1 determinato, infine, la maggiore contribuzione moltiplicando l'imponibile contributivo per l'aliquota contributiva del 36,74% o 38,14%, in base alla tipologia contrattuale dei dipendenti. CP_1
Con riferimento al recupero delle agevolazioni, ha conteggiato il recupero delle agevolazioni limitatamente ai mesi ed ai lavoratori per i quali non era presente alcuna delle seguenti irregolarità:
- irregolare inquadramento del livello;
- mancato rispetto dell'orario contrattuale di lavoro;
- mancato pagamento della indennità di lavoro straordinario/notturno/festivo;
- mancato pagamento delle mensilità aggiuntive (tredicesima/quattordicesima);
- irregolare registrazione di ferie e permessi e assenze non retribuite.
3 In corso di operazioni peritali gli Ispettori di hanno esposto alcuni rilievi relativi alla colonna CP_1
C (Ore ANR), evidenziando che:
1) per alcuni lavoratori erano state indicate ore ANR senza che le stesse fossero state retribuite nelle buste paga. Tali casi sono stati rettificati e integrati dal CTU;
2) in alcuni mesi, per alcuni lavoratori le ore di festività erano state retribuite in misura inferiore rispetto alle ore segnate sul foglio presenze del LUL. Le ore mancanti, in questo caso, sono state integrate nei prospetti allegati;
3) Vi erano casi in cui mancavano alcune ore di assenza oppure ore di festività. Anche tale mancanza
è stata rettificata nei prospetti.
Dopo aver integrato i rilievi segnalati dagli Ispettori di nel conteggio, si è proceduto alla CP_1 determinazione dei maggiori contributi dovuti nella misura di € 244.298,33 e delle somme a titolo di recupero di agevolazione, nella misura di € 160.140,04. Su tali somme, come indicato in sentenza non definitiva, andranno ricalcolati sanzioni e interessi.
L'accoglimento in misura significativa ma non integrale della domanda induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione, nella misura di un mezzo, delle spese di lite, con conseguente condanna di al pagamento della restante metà, che si liquida come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il credito residuo di in relazione alla parziale CP_1 illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione n. 2022004693/DDL del 16 dicembre
2022, notificato a mezzo PEC da a e n. CP_1 Parte_1
2022004693/S01 notificato in pari data a , quale obbligato solidale di Parte_2
, nonchè dell'avviso di addebito formato in data 23 Parte_1 dicembre 2023 dall' – sede di Milano Centro n. 368 2023 00199095 78 000 notificato a mezzo CP_1
PEC a in data 30 dicembre 2023, nella misura di € Parte_1
244.298,33 per maggiore contribuzione dovuta ed € 160.140,04 per recupero delle agevolazioni, oltre sanzioni e interessi da ricalcolare sul residuo dovuto;
dispone la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di lite e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, della restante metà delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre accessori per legge.
Milano, 23/5/2025
4 Il Giudice
Antonio Lombardi
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