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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO ST EN EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4950/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013180412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 094 2025 00131804 12 000, notificata in data 28.04.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione
Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativi all'annualità 2022.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, contestato l'applicazione della L.R. 56/2023, anche all'annualità precedente;
inoltre, in relazione a uno dei due veicoli per cui era preteso il tributo (quella targato Targa_2), eccepisce il difetto di legittimazione passiva, documentando di avere denunciato penalmente e amministrativamente l'abusiva intestazione a suo nome del veicolo.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, limitatamente alla pretesa relativa al veicolo targato Targa_2 Con la cartella esattoriale impugnata, ai sensi della L.R. n. 56/2023, l'accertamento della pretesa tributaria
è avvenuto in un uno con l'iscrizione a ruolo della stessa, sulla base di una Legge regionale è stata vagliata positivamente da Corte Cost. n 152/2018. L'applicazione intertemporale della norma è corretta, giacchè la stessa introduce una disciplina generale che si applica a tutte le procedure di accertamento della Regione
Calabria, comprese quelle ancora vigenti (nel senso che non erano spirati i termini triennali per la loro definizione) al momento di entrata in vigore della legge. Ove la volontà legislativa fosse stata diversa, infatti, sarebbe stato indicato un termine temporale puntuale a decorrere dalla quale applicare la nuova disciplina.
L'atto impugnato contiene puntuale riferimento agli estremi del fatto costitutivo della pretesa e delle ragioni di diritto che la sorreggono, sicchè non necessita di alcun ulteriore atto preliminare e presupposto per raggiungere lo scopo preteso. Ed infatti, parte ricorrente dimostra di avere ben inteso la pretesa e le sue ragioni e non oppone alcun pregiudizio concreto ed effettivo ai suoi diritti. Infondata è, poi, l'eccezione di irretroattività della norma sfavorevole, in conseguenza dell'accorpamento all'imposta anche delle sanzioni, giacchè si tratta di tassa in autoliquidazione che parte ricorrente non ha puntualmente onorato;
sicché, le sanzioni non conseguono alla nuova disciplina procedimentale, ma alla condotta negligente del contribuente che non può lamentare la natura retroattiva della norma, poiché questa non introduce una nuova sanzione o aggrava la precedente, quanto piuttosto modifica la modalità di accertamento e riscossione. In conseguenza, sino a quando permane il potere di accertamento da parte dell'ente regionale, si applica la disciplina che regola la modalità procedimentale vigente;
e quest'ultima, nel caso di specie, è pacificamente la L.R. n. 56/2023. L'omesso avviso di accertamento, peraltro, non crea alcun nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente direttamente dall'esistenza di un titolo registrato al
PRA; sicché, il suo omesso pagamento in autoliquidazione, consolida un debito erariale che non ha bisogno di ulteriori verifiche e che, perciò, può essere destinato immediatamente alla riscossione. Invece, in relazione alla porzione del tributo relativo all'autovettura targata Targa_2, il ricorso va accolto. La denuncia penale e al PRA, insieme alle comunicazioni e richieste di provvedere in autotutela alla Regione
Calabria, esauriscono gli oneri probatori in ordine all'insussistenza del possesso reale del veicolo, fittiziamente intestato alla ricorrente da terzi. la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO ST EN EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4950/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013180412000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 094 2025 00131804 12 000, notificata in data 28.04.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione
Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativi all'annualità 2022.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, contestato l'applicazione della L.R. 56/2023, anche all'annualità precedente;
inoltre, in relazione a uno dei due veicoli per cui era preteso il tributo (quella targato Targa_2), eccepisce il difetto di legittimazione passiva, documentando di avere denunciato penalmente e amministrativamente l'abusiva intestazione a suo nome del veicolo.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, limitatamente alla pretesa relativa al veicolo targato Targa_2 Con la cartella esattoriale impugnata, ai sensi della L.R. n. 56/2023, l'accertamento della pretesa tributaria
è avvenuto in un uno con l'iscrizione a ruolo della stessa, sulla base di una Legge regionale è stata vagliata positivamente da Corte Cost. n 152/2018. L'applicazione intertemporale della norma è corretta, giacchè la stessa introduce una disciplina generale che si applica a tutte le procedure di accertamento della Regione
Calabria, comprese quelle ancora vigenti (nel senso che non erano spirati i termini triennali per la loro definizione) al momento di entrata in vigore della legge. Ove la volontà legislativa fosse stata diversa, infatti, sarebbe stato indicato un termine temporale puntuale a decorrere dalla quale applicare la nuova disciplina.
L'atto impugnato contiene puntuale riferimento agli estremi del fatto costitutivo della pretesa e delle ragioni di diritto che la sorreggono, sicchè non necessita di alcun ulteriore atto preliminare e presupposto per raggiungere lo scopo preteso. Ed infatti, parte ricorrente dimostra di avere ben inteso la pretesa e le sue ragioni e non oppone alcun pregiudizio concreto ed effettivo ai suoi diritti. Infondata è, poi, l'eccezione di irretroattività della norma sfavorevole, in conseguenza dell'accorpamento all'imposta anche delle sanzioni, giacchè si tratta di tassa in autoliquidazione che parte ricorrente non ha puntualmente onorato;
sicché, le sanzioni non conseguono alla nuova disciplina procedimentale, ma alla condotta negligente del contribuente che non può lamentare la natura retroattiva della norma, poiché questa non introduce una nuova sanzione o aggrava la precedente, quanto piuttosto modifica la modalità di accertamento e riscossione. In conseguenza, sino a quando permane il potere di accertamento da parte dell'ente regionale, si applica la disciplina che regola la modalità procedimentale vigente;
e quest'ultima, nel caso di specie, è pacificamente la L.R. n. 56/2023. L'omesso avviso di accertamento, peraltro, non crea alcun nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente direttamente dall'esistenza di un titolo registrato al
PRA; sicché, il suo omesso pagamento in autoliquidazione, consolida un debito erariale che non ha bisogno di ulteriori verifiche e che, perciò, può essere destinato immediatamente alla riscossione. Invece, in relazione alla porzione del tributo relativo all'autovettura targata Targa_2, il ricorso va accolto. La denuncia penale e al PRA, insieme alle comunicazioni e richieste di provvedere in autotutela alla Regione
Calabria, esauriscono gli oneri probatori in ordine all'insussistenza del possesso reale del veicolo, fittiziamente intestato alla ricorrente da terzi. la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Compensa le spese.