Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2024, proposto da
Comune di Ruffano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia;
contro
AGER - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri, Luca Vergine, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, --OMISSIS-S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da p.e.c. Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina del Direttore Generale di AGER n. 11 del 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: Impianto CDR (ora CSS) sito in AL (LE). Determinazione della tariffa per gli anni 2022 e 2023 ;
- della Determina del Direttore Generale di AGER n. 13 del 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Revisione Istat per gli anni 2022 e 2023 ;
- della Determina del Direttore Generale di AGER n. 14 del 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: Centro di selezione e linea di biostabilizzazione con discarica di servizio/soccorso di Ugento (LE). Determinazione della tariffa di conferimento a seguito di chiusura della discarica di servizio/soccorso e procedimento di revisione ISTAT della tariffa di conferimento per gli anni 2022-2023 ;
-di ogni altro atto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGER - Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione Rifiuti, delle società -OMISSIS-, -OMISSIS- e --OMISSIS-S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Comune ricorrente ha chiesto l’annullamento delle tre determinazioni del 10 gennaio 2024, nn. 11, 13 e 14, di cui in epigrafe, con le quali l’Agenzia Territoriale regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti (nel prosieguo, anche solo AGER o Agenzia) ha determinato le tariffe per il conferimento dei rifiuti prodotti da ciascun Comune per gli anni 2022 e 2023 (revisione/aggiornamento), in relazione ai rispettivi impianti.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui: alla LR 24/2012 e alla LR Puglia n. 20/2016; alla legge 205/2017; al d.lgs 201/2022; al d. lgs. 152/2006. Violazione della disciplina regolatrice delle tariffe per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Violazione di norme imperative. Vizio istruttorio e di motivazione;
2. Eccesso di potere per violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Vizio di motivazione. Vizio istruttorio per contraddittorietà e erronea presupposizione in fatto.
Ha allegato di essersi avvalso e di continuare ad utilizzare - nell’ambito del servizio di raccolta, trattamento e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani - tre impianti pubblici siti nella provincia di Lecce, rispettivamente nei comuni di Poggiardo, di Ugento e di AL, gestiti dalla regione Puglia sulla base di alcuni contratti di concessione sottoscritti dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, per la parte pubblica, e da un consorzio privato, per quanto concerne il gestore del servizio.
Nella posizione contrattuale pubblica è successivamente subentrata l’AGER, alla quale la legge regionale pugliese 4 agosto 2016, n. 20 ha attribuito il potere di determinazione delle tariffe, in conformità alla disciplina statale e ai criteri fissati dalle autorità nazionali di regolazione del settore; per il gestore sono, invece, succedute alcune imprese, le società -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l. e --OMISSIS-S.r.l., odierne controinteressate.
Il Comune ha dedotto, essenzialmente, che l’AGER ha adottato le determinazioni impugnate senza adeguarsi alla disciplina regolatrice nazionale (MTR-2) approvata dall’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (A.R.E.R.A.), che avrebbe dovuto essere immediatamente applicata - anche mediante sostituzione automatica della clausola difforme contraria a norme imperative, con efficacia eterointegrativa dei contratti in essere - e senza compiere alcuna attività istruttoria, limitandosi ad aggiornare le tariffe mediante incremento della variazione percentuale intercorsa per l’indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (+ 41,8% per l’intervallo temporale gennaio 2021 - gennaio 2022 e un ulteriore +11,6% per il successivo periodo gennaio 2022 - gennaio 2023), intervenendo retroattivamente e con oneri gravanti sulla spesa corrente degli Enti locali.
Nell’ipotesi in cui si ritenga possa ancora applicarsi la clausola contrattuale, infine, il civico Ente ha - comunque - censurato l’illegittimità dei calcoli effettuati dall’Agenzia, in tesi non rispondenti ai criteri negoziali, contestando essenzialmente l’entità della base di calcolo posta a riferimento degli aggiornamenti/revisioni operati, assumendo, in sintesi, l’erroneità del metodo utilizzato, in quanto l’adeguamento tariffario dovrebbe avvenire sulla base della tariffa contrattuale e non di quella già incrementata degli importi liquidati con i precedenti aggiornamenti.
1.1 - Si è costituita in giudizio l’AGER, eccependo in limine la carenza di legittimazione e di interesse del Comune ricorrente, in quanto la rappresentanza del Comune all’interno dell’Agenzia regionale escluderebbe la titolarità di un interesse diretto e opposto alla determinazione della tariffa, e, comunque, poiché non destinatario delle tariffe, le quali graverebbero, in definitiva, sui singoli utenti del servizio.
Nel merito, ha controdedotto l’infondatezza della pretesa, in ragione dell’inapplicabilità del MTR-2 a seguito della deliberazione n. 7 del 23 gennaio 2024 dell’A.R.E.R.A. (avente a oggetto Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734,10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative ), la quale, nella riedizione del potere regolatorio tariffario di competenza, ha disposto l’applicazione delle nuove tariffe MTR-2 per le sole annualità 2024 e 2025 (a valle dell’annullamento giurisdizionale della precedente deliberazione dell’A.R.E.R.A. n. 363/2021, di cui alle succitate sentenze del Giudice di appello, che hanno confermato le pronunce di primo grado del T.A.R. Lombardia - Milano, ritenendo essenzialmente che A.R.E.R.A. avesse ecceduto il perimetro del potere regolatorio a essa attribuito, nonché dell’intervenuta adozione, con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, recante, tra l’altro, l’indicazione dei criteri per la qualificazione degli impianti come “minimi”).
Quanto alla seconda censura, l’AGER ha argomentato in ordine alla sua inammissibilità e infondatezza, in particolare con riferimento alla relativa genericità, non avendo parte ricorrente indicato il calcolo corretto e il suo risultato.
1.2 - Si sono costituite in giudizio le Società controinteressate, gestori degli impianti in questione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, stante l’applicazione da parte di AGER di specifiche clausole negoziali dei rispettivi contratti stipulati, che prevedono un meccanismo di aggiornamento tariffario prestabilito dalle parti contraenti.
Inoltre, hanno eccepito la carenza di legittimazione del Comune ricorrente, in quanto già rappresentato all’interno dell’ambito territoriale ottimale, e, comunque, l’assenza di un interesse ad agire giuridicamente qualificato.
Nel merito, hanno dedotto l’infondatezza del ricorso, in considerazione dell’avvenuto venir meno dei presupposti per l’applicazione del MTR-2.
Riguardo alla seconda doglianza, hanno invocato l’applicazione delle regole contrattuali.
1.3 - Il ricorso è stato originariamente proposto presso la sezione staccata di Lecce del T.A.R. Puglia e, poi, a seguito di provvedimento del Presidente del T.A.R. Puglia - Bari del 23 aprile 2024 (ordinanza n. 92/2024), trasmesso alla sede di Bari.
1.4 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.5 - All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, dopo ampia e approfondita discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Va, innanzitutto, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
2.1 - Invero, nel caso in esame, viene in rilievo la determinazione di una tariffa unitaria, a carico dell’utenza, per l’erogazione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rispetto alla quale l’Amministrazione competente alla sua determinazione (l’AGER, nella specie) esercita poteri autoritativi (Consiglio di Stato, sezione quinta, 27 dicembre 2018, n. 7257; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima quater, 7 febbraio 2020, n. 1701).
A prescindere, infatti, dai criteri di calcolo della tariffa - anche di natura convenzionale e che incidono, parzialmente, sulla consumazione della discrezionalità tecnica dell’Agenzia nella ricostruzione del c.d. full recovery cost - la legge regionale n. 20/2016 ha attribuito all’AGER l’esercizio di un potere autoritativo di regolazione del mercato nell’ambito di un servizio di interesse generale di rilevanza economica.
2.2 - Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, Cod. proc. amm., appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative, tra l’altro, alla clausola negoziale di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 7257/2018, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima quater , n. 1701/2020, cit.).
Nella fattispecie concreta de qua , si controverte in primo luogo della stessa applicabilità delle rispettive clausole contrattuali e, poi, delle concrete modalità applicative delle clausole medesime, le quali costituiscono la trasposizione del precetto normativo che impone nella specifica materia dello smaltimento rifiuti la necessaria copertura dei costi.
Orbene, L’adeguamento della tariffa avente fonte di rango normativo implica …. apprezzamenti discrezionali di carattere autoritativo ed è perciò attratto nella giurisdizione amministrativa, poiché anche in mancanza di quella clausola, il gestore avrebbe avuto diritto all’adeguamento della tariffa, sia in applicazione dei meccanismi di riequilibrio previsti dall’ordinamento per tutti i contratti ad esecuzione prolungata (revisione prezzi), sia di quelli specifici del settore dei rifiuti nel quale vige il principio del c.d. full cost recovery che si sostanzia nella tendenziale copertura dei costi di gestione (Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 7257/2018, cit.).
2.3 - In ogni caso, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. p), Cod. proc. amm., sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vertendosi in tema di controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti .
3. - Acclarata la giurisdizione del giudice amministrativo sul presente ricorso, va esaminata, in rito, l’eccezione preliminare di carenza delle condizioni dell’azione (difetto di legittimazione e di interesse ad agire), sollevata preliminarmente sia dall’AGER resistente che dalle Società controinteressate.
4. - L’eccezione è fondata, stante la mancanza sia di legittimazione che di interesse a impugnare i provvedimenti in questione da parte del Comune, derivandone l’inammissibilità del ricorso.
5. - Con riguardo al primo profilo, la legittimazione a ricorrere - e cioè la titolarità di una situazione giuridica soggettiva adeguatamente differenziata sul piano soggettivo, in virtù della speciale posizione rivestita rispetto all’esercizio del potere pubblico di cui si lamenta l’illegittimità, e qualificata sul piano oggettivo, esplicativa di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e da questo riconosciuta e tutelata (cfr. Consiglio di Stato, sezione quinta, 24 agosto 2023, n. 7928) - va esclusa a fronte dell’effettiva rappresentanza degli Enti locali all’interno dell’Agenzia, cui gli stessi partecipano obbligatoriamente per legge: i Comuni restano i titolari effettivi della funzione amministrativa pubblica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che è organizzata ed esercitata, però, sulla base di disposizioni normative speciali, a un diverso livello di governo, e tanto sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza.
La regione Puglia ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale dell’organizzazione della ridetta funzione pubblica nell’intero territorio regionale, segnatamente:
- ha stabilito che Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana. L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Bari (art. 9, comma 1, della legge regionale pugliese 20 agosto 2012 n. 24, come successivamente modificata dalla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20; cfr. già l’art. 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo cui, in particolare, Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, …, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, …sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente );
- ha soppresso gli organi di governo a livello provinciale (art. 9, comma 2, della succitata legge regionale), ai quali, appunto, è subentrata ex lege in via unica ed esclusiva l’AGER;
- ha attribuito, per quanto di rilievo in questa sede, all’AGER l’esercizio dell’attività di determinazione delle tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale (art. 9, comma 7, lettera “a” della ridetta legge regionale pugliese), conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale ;
- ha previsto che Le deliberazioni dell’Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali (art. 9, comma 4 della menzionata legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.).
I Comuni partecipano all’AGER (subentrata nelle funzioni degli ex A.T.O., già obbligatoriamente partecipati dalle Amministrazioni comunali), e, quindi, alla gestione e organizzazione del servizio, attraverso il Comitato dei Delegati (art. 10- ter della legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.), composto da membri individuati elettivamente dai rappresentanti del comuni del territorio regionale tra i Sindaci, uno per ciascun territorio provinciale e/o Area metropolitana e, in questo modo, contribuiscono alla formazione delle decisioni.
D’altra parte, sebbene il Comitato non possa effettuare un controllo specifico - di natura preventiva o successiva - sui singoli atti del Direttore generale (l’altro organo principale dell’Agenzia), al Comitato è affidato il compito di verificare l’attuazione del piano regionale sui rifiuti (art. 10- ter, comma 3, lettera “c” della legge regionale pugliese n. 24/2012 e ss.mm.ii.) e, quindi, di partecipare in questo modo al processo decisionale nelle forme e con i limiti che la legge regionale prevede.
L’AGER, infine, non assume caratteristiche di neutralità, proprie delle Autorità indipendenti e di alcune Agenzie governative, e non è dotata soltanto di competenze di elevato profilo tecnico, ma - più correttamente - costituisce un ente esponenziale del territorio, al quale gli Enti locali partecipano necessariamente e obbligatoriamente per espressa disposizione normativa; territorio che è stato ex lege individuato nell’intero ambito regionale (ambito territoriale ottimale, appunto), al fine di superare le criticità dovute all’eccessiva frammentazione della gestione del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti e di perseguire un più efficace ed efficiente esercizio dell’azione amministrativa.
L’AGER agisce, quindi, in veste di rappresentante necessario unitario ex lege di tutti gli Enti locali ricompresi nel territorio regionale, cui la legge ha demandato in via esclusiva l’esercizio unitario e lo svolgimento coordinato di alcune funzioni e servizi determinati, prima riservato ai singoli Comuni, quali la determinazione delle tariffe e i relativi aggiornamenti.
Sicchè, essendo stato demandato per legge all’AGER resistente l’esercizio associato (unitario, accentrato e vincolato) delle ridette funzioni pubbliche, gli Enti locali partecipanti non sono legittimati ad impugnare le relative determinazioni, poiché direttamente coinvolti nel decision making process e quindi, nell’esercizio del relativo potere amministrativo.
6. - Quanto all’interesse a ricorrere, il Comune ne assume la sussistenza, deducendo, essenzialmente, che gli effetti delle decisioni dell’AGER recherebbero concreto pregiudizio alle Amministrazioni comunali e ricadrebbero direttamente sul “patrimonio giuridico” degli Enti locali, incidendo nella predisposizione della TARI e del PEF di gestione del servizio in ambito comunale ed essendo i Comuni esposti alle possibili azioni esecutive dei gestori, prive di copertura nei PEF, da soddisfarsi con risorse proprie di bilancio.
6.1 - La tesi non convince.
6.2 - Invero, in relazione all’interesse a ricorrere in subiecta materia , la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente osservato che l’Ente locale è titolare di un interesse di mero fatto alla rimodulazione delle tariffe: detto interesse si pone quale mera conseguenza dalla scelta operata dal Legislatore di demandare in via accentrata all’Agenzia l’esercizio delle funzioni in questione, per consentirne la gestione associata, in rappresentanza di tutti i comuni a essa obbligatoriamente partecipanti; mentre soltanto sui cittadini, fruitori del servizio pubblico e destinatari finali dell’onere di pagamento del servizio di smaltimento rifiuti, i costi di gestione, attraverso l’imposizione della T.A.R.I., vengono in realtà definitivamente a gravare (T.A.R. Puglia, Lecce, sezione prima, 18 aprile 2017, n. 594), stante l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, mediante imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza, ai sensi dell’art. 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Sicchè i Comuni rivestono, nella specie, una posizione derivata, accessoria e riflessa (Consiglio di Stato, sezione quinta, 30 aprile 2018, n. 2595), come tale inidonea a radicare in capo agli stessi l’interesse a ricorrere.
6.3 - È stato pure condivisibilmente rilevato che il rapporto giuridico che scaturisce dalla determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è un rapporto di natura tributaria, che intercorre tra l’Amministrazione e gli amministrati, che sono i singoli cittadini: e questi soltanto subiscono il pregiudizio economico derivante dalla supposta erronea determinazione delle voci di costo dello smaltimento dei rifiuti: soltanto a questi è concessa la facoltà (e l’onere) di contestare la determinazione tariffaria al momento in cui la stessa si attualizza con la richiesta di pagamento (Consiglio di Stato, sezione quarta, 30 giugno 2017, n. 3217) ovvero già con l’adozione della delibera di fissazione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, qualora se ne possa constatare la immediata lesività per gli appartenenti a tali categorie, perciò impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (Consiglio di Stato, sezione quinta, 16 settembre 2024, n. 7601, con cui si è precisato trattarsi di questione che va decisa caso per caso, dal momento che, al fine di valutare l’immediata lesività della delibera tariffaria, sono da ritenere decisivi: per un verso, il contenuto della delibera; per altro verso, il tenore delle censure ).
6.4 - Peraltro, con l’ iniziativa giudiziaria in esame, il Comune, nel contestare la correttezza delle modalità dell’esercizio delle competenze dell’AGER, propone sostanzialmente un’azione surrogatoria nell’interesse del singolo utente definitivamente inciso (anche non residente nel Comune ricorrente), inammissibile nel nostro ordinamento, poiché non pertiene al Comune agire in surroga rispetto all’interesse vantato dai propri cittadini, né al comune pertiene la tutela delle posizioni economiche degli amministrati (in tesi incisi da un errato innalzamento della tariffa) perché l'interesse collettivo della comunità comunale non coincide con l’interesse individuale dei cittadini utenti del servizio, essendo quest’ultimo perseguibile direttamente dal soggetto che ne è titolare esclusivo (Consiglio di Stato, sezione quarta, 30 giugno 2017, n. 3217; per omologhe considerazioni, T.A.R. Campania, Napoli, sezione prima, 26 settembre 2011, n. 4495, T.A.R. Lazio, Roma, sezione seconda quater , 6 agosto 2014, n. 8748).
6.5 - Né la semplice posta negativa in bilancio dell’Ente è sufficiente a determinare una lesione effettivamente incidente sulla sfera giuridica del Comune, in assenza di allegazione di concreti, definiti e definitivi riscontri al riguardo, in specie in termini di costi imputati direttamente, necessariamente e definitivamente alle casse comunali e non ai singoli utenti (Consiglio di Stato, sezione quarta, 9 maggio 2024, n. 4183).
7. - Infine, va escluso che il Comune, quale ente esponenziale della comunità municipale, sia titolare di un interesse collettivo o comunque diffuso, dovendo in questo caso sussistere un interesse differenziato e qualificato che ruoti attorno all’incidenza dei provvedimenti impugnati sull’intero territorio comunale, che trascende il singolo cittadino per riferirsi alla comunità nel suo complesso, di tutti e di nessuno singolarmente considerato (si pensi all’interesse alla tutela dell’ambiente o dei beni archeologici, al governo del territorio, al diritto alla salute e simili), senza che venga in rilievo, come invece nel caso di specie, una mera sommatoria di interessi individuali, che sono singolarmente tutelabili (T.A.R. Campania, Napoli, sezione prima, n. 4495/2011, cit.; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sezione seconda quater , n. 8748/2014 cit. e giurisprudenza ivi citata - T.A.R. Napoli, sentt. 3973/2011, 3623/2011, 4489/2011, 2600/2013 ).
8. - Per quanto innanzi esposto, il ricorso è inammissibile, nei sensi e nei termini sopra illustrati.
9. - Le ragioni di mero rito della decisione e la novità della questione, almeno con riferimento all’AGER, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (sezione prima) dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO