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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 14561/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.20 sono presenti l'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché
l'avv. Silvia Cordova RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'avv. Cordova insiste nella condanna alle spese. L'avv. Ragusa chiede la compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14561 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORDOVA SILVIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indebito assistenziale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
complessivamente in euro 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso le note del 30.08.2022-18.01.2023 con CP_2
le quali perveniva comunicazione di ricalcolo della prestazione per il periodo 01.03.2019- 30.09.2022 e si richiedeva la somma di euro 9.239,35 per i seguenti motivi “sono state riscosse rate successivamente all'assenza alla visita di revisione del 22.09.2019”
Si costituiva l' convenuto, comunicando di avere provveduto all'annullamento CP_1
dell'indebito, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_2
spese di lite , la resistente la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l' ha provveduto ad annullare l'indebito soltanto dopo CP_2
la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, CP_1
che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 14561/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.20 sono presenti l'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché
l'avv. Silvia Cordova RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'avv. Cordova insiste nella condanna alle spese. L'avv. Ragusa chiede la compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14561 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORDOVA SILVIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: indebito assistenziale avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_2
complessivamente in euro 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso le note del 30.08.2022-18.01.2023 con CP_2
le quali perveniva comunicazione di ricalcolo della prestazione per il periodo 01.03.2019- 30.09.2022 e si richiedeva la somma di euro 9.239,35 per i seguenti motivi “sono state riscosse rate successivamente all'assenza alla visita di revisione del 22.09.2019”
Si costituiva l' convenuto, comunicando di avere provveduto all'annullamento CP_1
dell'indebito, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_2
spese di lite , la resistente la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l' ha provveduto ad annullare l'indebito soltanto dopo CP_2
la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, CP_1
che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio