Art. 1.
I posti di vice ispettore degli Istituti di previdenza di cui alla tabella A. allegato 1 al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 111 , disponibili alla data di attuazione della presente legge, sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, ai funzionari di grado 8° di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro, nonche' a quelli di grado 9° di gruppo A degli stessi ruoli che abbiano l'anzianita' prescritta per essere ammessi agli esami di promozione per il grado 8° per merito distinto.
I posti di vice ispettore degli Istituti di previdenza di cui alla tabella A. allegato 1 al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 111 , disponibili alla data di attuazione della presente legge, sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, ai funzionari di grado 8° di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro, nonche' a quelli di grado 9° di gruppo A degli stessi ruoli che abbiano l'anzianita' prescritta per essere ammessi agli esami di promozione per il grado 8° per merito distinto.