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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2721/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rita Parte_1
Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, COroparte_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2020, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di essere stato dirigente farmacista alle dipendenze della di Sanluri, poi divenuta CP_2
dal 1992 fino alla data del pensionamento, risalente al 1° ottobre 2019; CP_1
- di aver ricoperto di fatto l'incarico di sostituto del responsabile della struttura semplice dipartimentale di “Farmaceutica Ospedaliera” dal 5 maggio 2016 al 5 febbraio 2019;
- che l'originaria responsabile della struttura semplice, dopo averlo COroparte_3 nominato suo sostituto con nota dell'8 marzo 2013, per il caso di temporanea assenza, aveva ininterrottamente goduto di un periodo di ferie, dal 5 maggio 2016 fino al pensionamento, risalente al 1° novembre 2016, e da allora il suo incarico era rimasto vacante, cosicché si era resa necessaria la sua sostituzione in via di fatto, assicurata proprio dal ricorrente;
- che per la reggenza della struttura semplice dipartimentale la datrice di lavoro non aveva corrisposto l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. dell'area Sanità per il triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019, per i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie.
Sulla base della rappresentazione sopra sintetizzata, il ricorrente ha domandato al
Tribunale di condannare l' al pagamento di somme a titolo di indennità prevista CP_1
pagina 1 di 8 dall'art. 22 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019, per l'attività di sostituzione del responsabile della struttura semplice dipartimentale denominata “Farmaceutica Ospedaliera”, oltre accessori.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, l'
[...]
non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. CP_1
2. E' noto che con la riforma introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la dirigenza del ruolo sanitario era stata articolata in due livelli, rispetto ai quali era predicabile un rapporto di supremazia professionale suscettibile di comportare difformità tra inquadramento formale e mansioni attribuite (art. 15, comma primo, nel testo originario).
In forza delle modifiche normative introdotte (in particolare, all'art. 15 del menzionato d.lgs. n. 502/1992) dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, è stato superato il sistema che vedeva suddiviso in due livelli il settore della dirigenza nel comparto sanità, prevedendosi che “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”, salvo il rinvio alla contrattazione collettiva al fine di stabilire “criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato” (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, come novellato).
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è da allora collocata in un ruolo unico.
Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 c.c. (e neppure dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001), né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato (cfr. art. 15 ter d.lgs.
n. 502/1992).
Seguendo la linea già tracciata fin dal C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000, il nuovo C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 per il triennio 2016/2018 ha riconosciuto una differenziazione all'interno del ruolo unico della dirigenza, per tipologie di incarico così classificate (art. 18, comma primo):
(I) incarichi gestionali, che comprendono (a) la direzione di struttura complessa, (b) la pagina 2 di 8 direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto, e (c) la direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
(II) incarichi professionali (che qui non rilevano).
Prevede poi l'art. 22 dello stesso C.C.N.L. una disciplina di dettaglio per il caso di sostituzione del titolare di struttura complessa o semplice dipartimentale.
Di detto articolo si riporta qui di seguito il testo per estratto:
“1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale.
Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall' ad altro Parte_2
dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico)
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del pagina 3 di 8 Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
[…]
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a €600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95
(Fondo per la 36 retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (COrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
8. Le o Enti, ove non CP_1
possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (COrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
pagina 4 di 8 9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.
[…]”.
Sia in caso di assenza temporanea (commi 1, 2 e 3) che in caso di cessazione del rapporto di lavoro del titolare dell'incarico (comma 4), a conferma della disciplina legale introdotta nel
1999, la sostituzione non si configura come esercizio di mansioni superiori, mentre al dirigente incaricato della sostituzione compete una indennità mensile a condizione che l'attività di reggenza duri più di due mesi.
3. Nel caso di specie, è stato innanzitutto documentato che presso la di Sanluri CP_2
esistesse almeno fin dal 2007 la struttura semplice dipartimentale di “Farmaceutica
Ospedaliera” (cfr. doc. 10 allegato al ricorso, recante l'organigramma aziendale allegato alla delibera n. 520 del 6 dicembre 2007, approvato dalla giunta regionale con deliberazione n.
50/18 dell'11 dicembre 2007 – le delibere per ultimo citate sono state prodotte su ordine del
Tribunale il 30 novembre 2022), poi confermata in seno alla rinnovata (cfr. CP_1 ancora doc. 10 allegato al ricorso, recante anche l'organigramma aziendale allegato all'atto aziendale dell' poi anch'esso prodotto dal ricorrente, su ordine del giudice, il CP_1
30 novembre 2022).
4. L'originaria responsabile di quella struttura semplice dipartimentale, - COroparte_3
che fin dalla determinazione datata 8 marzo 2013 aveva nominato suo Parte_1
sostituto per il caso di assenza (doc. 9 allegato al ricorso) – aveva goduto ininterrottamente delle ferie dal 5 maggio 2016, prima del pensionamento, risalente al 1° novembre 2016.
Da allora il suo incarico era rimasto vacante per anni. era stata allora sostituita proprio da , che aveva COroparte_3 Parte_1 assicurato la reggenza dal 5 maggio 2016 fino al 5 febbraio 2019, allorquando anch'egli aveva iniziato a godere del periodo di ferie che lo aveva condotto, senza soluzione di continuità, fino al suo pensionamento.
L'attività sostitutiva è stata riconosciuta innanzitutto della stessa COroparte_3
(udienza del 2 dicembre 2022), le cui dichiarazioni è utile trascrivere qui di seguito:
“[…] Conosco il Dott. in quanto ho lavorato insieme a lui presso l'ospedale di Pt_1
San Gavino Monreale e precisamente nell'Unità Operativa di Farmacia Ospedaliera, mi pare dai primi anni 90 fino a che sono andata in pensione, il 01.11.2016. ADR E' vero che il dott.
mi sostituiva ogni volta che ero assente. Preciso che prima di andare in pensione mi Pt_1
sono assentata, per usufruire di ferie residue dal 05.05.2016 fino a quando sono andata in pagina 5 di 8 pensione. Nel senso dal 5.05.2016 io non mi sono più recata a lavoro. ADR So che il Dott.
mi ha sostituito per tutto il periodo dal 05.05.2016 fino al 01.11.2016. So che anche Pt_1
dopo il 01.11.2016 il Dott. ha continuato a svolgere le mansioni che svolgevo io Pt_1 come faceva durante la mia assenza. […] il Dott. ha continuato a svolgere quelle Pt_1
che erano le mie mansioni anche dopo che sono andata in pensione e tanto ha fatto fino a che
è andato in pensione a sua volta. ADR So la circostanza in quanto ho continuato i miei rapporti con i colleghi dell'ospedale che mi riferivano della sostituzione da parte del Pt_1
ed inoltre mi è capitato di andare a trovarli e mi è capitato di vedere il intento nelle Pt_1
mansioni che prima erano mie. Preciso che avevo fatto una nota alla Direzione, già dal 2013, dove indicavo il come mio sostituto in caso di assenza. Sul capo 5) Confermo che il Pt_1
svolgeva, in mia assenza, tutte le mie mansioni che erano quelle che mi si leggono. Pt_1
Confermo che ha svolto tali mansioni dal momento io cui io sono andata in ferie il
05.05.2016 fino alla data del pensionamento del . ADR Io ero Responsabile della Pt_1
Struttura Semplice di Farmacia Ospedaliera facente parte del dipartimento dei servizi e svolgevo tutte le mansioni relative che sono quelle che mi sono state lette”.
Il quadro è stato confermato anche dal teste (udienza del 2 dicembre Testimone_1
2022), che all'epoca dei fatti di causa e fino al 31 dicembre 2018 dirigeva il servizio farmaceutico della Parte_3
Il COu ha riconosciuto per vera la circostanza che , presso la farmacia Parte_1 dell'ospedale di San Gavino, avesse svolto il ruolo di sostituto della “ che era la Per_1 responsabile della struttura semplice” e che lo avesse fatto “ogni qualvolta la stessa era CO assente da lavoro per qualunque causa e ha sostituito la d.ssa continuativamente dal
CO momento in cui la è andata in pensione fino a che lo stesso è andato in Pt_1
CO pensione”, aggiungendo: “Posso dire che il sostituiva la perché partecipava al Pt_1
suo posto alle riunioni che si tenevano presso la direzione e alle quali avrebbe dovuto partecipare il responsabile della struttura semplice di farmacia. Si trattava, per esempio, di riunioni di assegnazione budget, di programmazione di attività, per il riscontro del raggiungimento degli obiettivi. ADR Tali riunioni si facevano circa due o tre volte all'anno e,
CO dal momento in cui la è andata in pensione è sempre venuto . Preciso inoltre che Pt_1 alla direzione all'inizio di ogni anno, dai diversi responsabili delle strutture, venivano date le comunicazioni circa il sostituto in caso di assenza, e per l'unità di farmacia di San Gavino la
Direzione sapeva che il sostituto era il , non sono poi in grado di dire se e chi penso Pt_1
CO CO che la comunicazione l'avesse fatta la ADR Dopo che è andata in pensione la non è
pagina 6 di 8 stato nominato formalmente un nuovo responsabile e la mansione è stata svolta dal dott.
”. Pt_1
Ancor più dettagliata è stata la deposizione del teste già direttore Testimone_2 dell'Area socio-sanitaria di Sanluri di il quale (all'udienza del 16 febbraio CP_1
2024) ha ricordato:
“[…] il dott. era individuato come il referente della farmacia ospedaliera e, per Pt_1 tale motivo, ho sottoscritto con lui gli obiettivi di budget per l'anno 2018. ADR posso dire che CO quando sono arrivato la era ancora in forze e lo è stata fino alla pensione ma non so precisare se e quanto sia stata presente a lavoro in quel periodo. Ricordo di aver interloquito anche con lei oltre che con il dott. ma non so precisare altro. […] Confermo che, per Pt_1 quanto sono stato presso l'Area di Sanluri il dott. ha svolto sempre le stesse funzioni Pt_1
di referente della farmacia ospedaliera come ho già riferito. […] Circa le attività-mansioni del dott. posso dire: Pt_1
[…] che partecipava alle riunioni con la direzione sanitaria di presidio e tanto posso dire perché ho partecipato a diverse riunioni dei referenti di struttura dove era presente anche
. Preciso che ho lavorato presso l'Area di Sanluri fino al 30.04.2019. Pt_1
[…] che si occupava del personale della farmacia effettuando anche richieste di implementazione del personale, ricordo che aveva fatto reiterate richieste di ulteriore personale e aveva inoltrato a me tali richieste nella mia qualità di direttore di Area;
[…] che provvedeva all'autorizzazione di ferie e permessi del personale del personale che operava presso la farmacia ospedaliera;
[…] che si occupava della rendicontazione circa le attività svolte per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi che, confermo, avevo con lui negoziato come ho su riferito;
[…] che provvedeva al controllo monitoraggio dei flussi di farmaci dalla farmacia verso i servizi e i reparti della struttura ospedaliera;
[…] che firmava i buoni acquisti per le forniture di farmaci stupefacenti per l'ospedale e per le strutture aziendali dell'Area di Sanluri che mi si leggono;
[…] che firmava i verbali di rendicontazione economica utili per il bilancio, preciso non ricordo se tale documentazione passasse alla mia autorizzazione ma posso dire che, come referente della farmacia, doveva occuparsi di tale incombenza;
Pt_1
[…] che il ricorrente, quale referente di farmacia, si occupava di verificare il fabbisogno utile per la programmazione degli acquisti”.
5. Lo svolgimento dell'incarico sostitutivo non poteva non dar luogo alla maturazione del pagina 7 di 8 diritto alla percezione dell'indennità ex art. 22 cit., nella misura mensile stabilita dal contrato collettivo (euro 300,00 al mese per dodici mensilità annue;
nel complesso, per 33 mensilità, si tratta dell'importo di euro 9.900,00).
E' appena il caso di osservare che il diritto all'indennità di cui si discute è riconosciuto dalla contrattazione collettiva in conseguenza dell'effettivo svolgimento dell'attività di sostituzione e non è invece condizionato dalla formalizzazione dell'incarico.
Il Tribunale deve quindi condannare l'azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 9.900,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
6. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia (causa di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna l'azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
9.900,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l'azienda convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.818,50, di cui euro 4.700,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Rita Sanna.
Cagliari, 4 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2721/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rita Parte_1
Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, COroparte_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2020, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di essere stato dirigente farmacista alle dipendenze della di Sanluri, poi divenuta CP_2
dal 1992 fino alla data del pensionamento, risalente al 1° ottobre 2019; CP_1
- di aver ricoperto di fatto l'incarico di sostituto del responsabile della struttura semplice dipartimentale di “Farmaceutica Ospedaliera” dal 5 maggio 2016 al 5 febbraio 2019;
- che l'originaria responsabile della struttura semplice, dopo averlo COroparte_3 nominato suo sostituto con nota dell'8 marzo 2013, per il caso di temporanea assenza, aveva ininterrottamente goduto di un periodo di ferie, dal 5 maggio 2016 fino al pensionamento, risalente al 1° novembre 2016, e da allora il suo incarico era rimasto vacante, cosicché si era resa necessaria la sua sostituzione in via di fatto, assicurata proprio dal ricorrente;
- che per la reggenza della struttura semplice dipartimentale la datrice di lavoro non aveva corrisposto l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. dell'area Sanità per il triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019, per i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie.
Sulla base della rappresentazione sopra sintetizzata, il ricorrente ha domandato al
Tribunale di condannare l' al pagamento di somme a titolo di indennità prevista CP_1
pagina 1 di 8 dall'art. 22 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019, per l'attività di sostituzione del responsabile della struttura semplice dipartimentale denominata “Farmaceutica Ospedaliera”, oltre accessori.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, l'
[...]
non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. CP_1
2. E' noto che con la riforma introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la dirigenza del ruolo sanitario era stata articolata in due livelli, rispetto ai quali era predicabile un rapporto di supremazia professionale suscettibile di comportare difformità tra inquadramento formale e mansioni attribuite (art. 15, comma primo, nel testo originario).
In forza delle modifiche normative introdotte (in particolare, all'art. 15 del menzionato d.lgs. n. 502/1992) dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, è stato superato il sistema che vedeva suddiviso in due livelli il settore della dirigenza nel comparto sanità, prevedendosi che “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”, salvo il rinvio alla contrattazione collettiva al fine di stabilire “criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato” (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, come novellato).
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è da allora collocata in un ruolo unico.
Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione dell'art. 2103 c.c. (e neppure dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001), né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato (cfr. art. 15 ter d.lgs.
n. 502/1992).
Seguendo la linea già tracciata fin dal C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000, il nuovo C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 per il triennio 2016/2018 ha riconosciuto una differenziazione all'interno del ruolo unico della dirigenza, per tipologie di incarico così classificate (art. 18, comma primo):
(I) incarichi gestionali, che comprendono (a) la direzione di struttura complessa, (b) la pagina 2 di 8 direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto, e (c) la direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
(II) incarichi professionali (che qui non rilevano).
Prevede poi l'art. 22 dello stesso C.C.N.L. una disciplina di dettaglio per il caso di sostituzione del titolare di struttura complessa o semplice dipartimentale.
Di detto articolo si riporta qui di seguito il testo per estratto:
“1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale.
Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall' ad altro Parte_2
dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico)
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del pagina 3 di 8 Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
[…]
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.
Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a €600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95
(Fondo per la 36 retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (COrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
8. Le o Enti, ove non CP_1
possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina o disciplina equipollente. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà essere compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 5, lett. c) (COrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.
pagina 4 di 8 9. La sostituzione è affidata con provvedimento del Direttore Generale o di un suo delegato.
[…]”.
Sia in caso di assenza temporanea (commi 1, 2 e 3) che in caso di cessazione del rapporto di lavoro del titolare dell'incarico (comma 4), a conferma della disciplina legale introdotta nel
1999, la sostituzione non si configura come esercizio di mansioni superiori, mentre al dirigente incaricato della sostituzione compete una indennità mensile a condizione che l'attività di reggenza duri più di due mesi.
3. Nel caso di specie, è stato innanzitutto documentato che presso la di Sanluri CP_2
esistesse almeno fin dal 2007 la struttura semplice dipartimentale di “Farmaceutica
Ospedaliera” (cfr. doc. 10 allegato al ricorso, recante l'organigramma aziendale allegato alla delibera n. 520 del 6 dicembre 2007, approvato dalla giunta regionale con deliberazione n.
50/18 dell'11 dicembre 2007 – le delibere per ultimo citate sono state prodotte su ordine del
Tribunale il 30 novembre 2022), poi confermata in seno alla rinnovata (cfr. CP_1 ancora doc. 10 allegato al ricorso, recante anche l'organigramma aziendale allegato all'atto aziendale dell' poi anch'esso prodotto dal ricorrente, su ordine del giudice, il CP_1
30 novembre 2022).
4. L'originaria responsabile di quella struttura semplice dipartimentale, - COroparte_3
che fin dalla determinazione datata 8 marzo 2013 aveva nominato suo Parte_1
sostituto per il caso di assenza (doc. 9 allegato al ricorso) – aveva goduto ininterrottamente delle ferie dal 5 maggio 2016, prima del pensionamento, risalente al 1° novembre 2016.
Da allora il suo incarico era rimasto vacante per anni. era stata allora sostituita proprio da , che aveva COroparte_3 Parte_1 assicurato la reggenza dal 5 maggio 2016 fino al 5 febbraio 2019, allorquando anch'egli aveva iniziato a godere del periodo di ferie che lo aveva condotto, senza soluzione di continuità, fino al suo pensionamento.
L'attività sostitutiva è stata riconosciuta innanzitutto della stessa COroparte_3
(udienza del 2 dicembre 2022), le cui dichiarazioni è utile trascrivere qui di seguito:
“[…] Conosco il Dott. in quanto ho lavorato insieme a lui presso l'ospedale di Pt_1
San Gavino Monreale e precisamente nell'Unità Operativa di Farmacia Ospedaliera, mi pare dai primi anni 90 fino a che sono andata in pensione, il 01.11.2016. ADR E' vero che il dott.
mi sostituiva ogni volta che ero assente. Preciso che prima di andare in pensione mi Pt_1
sono assentata, per usufruire di ferie residue dal 05.05.2016 fino a quando sono andata in pagina 5 di 8 pensione. Nel senso dal 5.05.2016 io non mi sono più recata a lavoro. ADR So che il Dott.
mi ha sostituito per tutto il periodo dal 05.05.2016 fino al 01.11.2016. So che anche Pt_1
dopo il 01.11.2016 il Dott. ha continuato a svolgere le mansioni che svolgevo io Pt_1 come faceva durante la mia assenza. […] il Dott. ha continuato a svolgere quelle Pt_1
che erano le mie mansioni anche dopo che sono andata in pensione e tanto ha fatto fino a che
è andato in pensione a sua volta. ADR So la circostanza in quanto ho continuato i miei rapporti con i colleghi dell'ospedale che mi riferivano della sostituzione da parte del Pt_1
ed inoltre mi è capitato di andare a trovarli e mi è capitato di vedere il intento nelle Pt_1
mansioni che prima erano mie. Preciso che avevo fatto una nota alla Direzione, già dal 2013, dove indicavo il come mio sostituto in caso di assenza. Sul capo 5) Confermo che il Pt_1
svolgeva, in mia assenza, tutte le mie mansioni che erano quelle che mi si leggono. Pt_1
Confermo che ha svolto tali mansioni dal momento io cui io sono andata in ferie il
05.05.2016 fino alla data del pensionamento del . ADR Io ero Responsabile della Pt_1
Struttura Semplice di Farmacia Ospedaliera facente parte del dipartimento dei servizi e svolgevo tutte le mansioni relative che sono quelle che mi sono state lette”.
Il quadro è stato confermato anche dal teste (udienza del 2 dicembre Testimone_1
2022), che all'epoca dei fatti di causa e fino al 31 dicembre 2018 dirigeva il servizio farmaceutico della Parte_3
Il COu ha riconosciuto per vera la circostanza che , presso la farmacia Parte_1 dell'ospedale di San Gavino, avesse svolto il ruolo di sostituto della “ che era la Per_1 responsabile della struttura semplice” e che lo avesse fatto “ogni qualvolta la stessa era CO assente da lavoro per qualunque causa e ha sostituito la d.ssa continuativamente dal
CO momento in cui la è andata in pensione fino a che lo stesso è andato in Pt_1
CO pensione”, aggiungendo: “Posso dire che il sostituiva la perché partecipava al Pt_1
suo posto alle riunioni che si tenevano presso la direzione e alle quali avrebbe dovuto partecipare il responsabile della struttura semplice di farmacia. Si trattava, per esempio, di riunioni di assegnazione budget, di programmazione di attività, per il riscontro del raggiungimento degli obiettivi. ADR Tali riunioni si facevano circa due o tre volte all'anno e,
CO dal momento in cui la è andata in pensione è sempre venuto . Preciso inoltre che Pt_1 alla direzione all'inizio di ogni anno, dai diversi responsabili delle strutture, venivano date le comunicazioni circa il sostituto in caso di assenza, e per l'unità di farmacia di San Gavino la
Direzione sapeva che il sostituto era il , non sono poi in grado di dire se e chi penso Pt_1
CO CO che la comunicazione l'avesse fatta la ADR Dopo che è andata in pensione la non è
pagina 6 di 8 stato nominato formalmente un nuovo responsabile e la mansione è stata svolta dal dott.
”. Pt_1
Ancor più dettagliata è stata la deposizione del teste già direttore Testimone_2 dell'Area socio-sanitaria di Sanluri di il quale (all'udienza del 16 febbraio CP_1
2024) ha ricordato:
“[…] il dott. era individuato come il referente della farmacia ospedaliera e, per Pt_1 tale motivo, ho sottoscritto con lui gli obiettivi di budget per l'anno 2018. ADR posso dire che CO quando sono arrivato la era ancora in forze e lo è stata fino alla pensione ma non so precisare se e quanto sia stata presente a lavoro in quel periodo. Ricordo di aver interloquito anche con lei oltre che con il dott. ma non so precisare altro. […] Confermo che, per Pt_1 quanto sono stato presso l'Area di Sanluri il dott. ha svolto sempre le stesse funzioni Pt_1
di referente della farmacia ospedaliera come ho già riferito. […] Circa le attività-mansioni del dott. posso dire: Pt_1
[…] che partecipava alle riunioni con la direzione sanitaria di presidio e tanto posso dire perché ho partecipato a diverse riunioni dei referenti di struttura dove era presente anche
. Preciso che ho lavorato presso l'Area di Sanluri fino al 30.04.2019. Pt_1
[…] che si occupava del personale della farmacia effettuando anche richieste di implementazione del personale, ricordo che aveva fatto reiterate richieste di ulteriore personale e aveva inoltrato a me tali richieste nella mia qualità di direttore di Area;
[…] che provvedeva all'autorizzazione di ferie e permessi del personale del personale che operava presso la farmacia ospedaliera;
[…] che si occupava della rendicontazione circa le attività svolte per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi che, confermo, avevo con lui negoziato come ho su riferito;
[…] che provvedeva al controllo monitoraggio dei flussi di farmaci dalla farmacia verso i servizi e i reparti della struttura ospedaliera;
[…] che firmava i buoni acquisti per le forniture di farmaci stupefacenti per l'ospedale e per le strutture aziendali dell'Area di Sanluri che mi si leggono;
[…] che firmava i verbali di rendicontazione economica utili per il bilancio, preciso non ricordo se tale documentazione passasse alla mia autorizzazione ma posso dire che, come referente della farmacia, doveva occuparsi di tale incombenza;
Pt_1
[…] che il ricorrente, quale referente di farmacia, si occupava di verificare il fabbisogno utile per la programmazione degli acquisti”.
5. Lo svolgimento dell'incarico sostitutivo non poteva non dar luogo alla maturazione del pagina 7 di 8 diritto alla percezione dell'indennità ex art. 22 cit., nella misura mensile stabilita dal contrato collettivo (euro 300,00 al mese per dodici mensilità annue;
nel complesso, per 33 mensilità, si tratta dell'importo di euro 9.900,00).
E' appena il caso di osservare che il diritto all'indennità di cui si discute è riconosciuto dalla contrattazione collettiva in conseguenza dell'effettivo svolgimento dell'attività di sostituzione e non è invece condizionato dalla formalizzazione dell'incarico.
Il Tribunale deve quindi condannare l'azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 9.900,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724.
6. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per materia e del valore della controversia (causa di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna l'azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
9.900,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l'azienda convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.818,50, di cui euro 4.700,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Rita Sanna.
Cagliari, 4 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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