TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 1104/25, promosso da:
(CF: ( , nato a [...] il [...], CUI: Parte_1 C.F._1 ocinio el Foro di NA, con studio professionale in NA, corso Canalchiaro, n. 26 RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “... Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'esecuzione per le gravi ragioni esposte sino al termine del giudizio, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, dichiarare la nullità, o comunque annullare, il provvedimento n. Div. P.A.S.I. Cat. A12/24/imm/m.c./n. 494 , adottato dal Questore della Provincia di NA , in data 31.12.2024 di diniego del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.2 D.Lgs 286/98, per le ragioni esposte in premessa e di conseguenza riconoscere il diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio dello Stato ritenendo sussistenti gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art.19 commi 1 e 1.1 D.Lgs 286/1998, e, per l'effetto, onerare gli organi competenti all'emanazione del relativo permesso di soggiorno....”-
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 30.1.2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso
Pagina 1 di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 31.12.2024, dalla Questura di NA, notificatogli il 7.1.2025.
1.1. Il provvedimento reiettivo riferito al ricorrente si fonda sul parere sfavorevole adottato nella seduta del 22.5.2024 dalla competente Commissione territoriale – che non risulta essere stato prodotto in questa sede – e sul difetto dei presupposti di legge di cui all'art. 19 TUI per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto. In particolare, nel decreto si legge: “riscontrato che lo straniero, in merito alla situazione lavorativa, è stato impiegato da novembre 2022 allo stesso mese del 2023 in qualità di colf presso un connazionale;
verificato che il richiedente, durante la permanenza in Italia, non ha instaurato legami affettivi di rilievo, non ha un'autonomia abitativa (risulta infatti ospite di un connazionale) è celibe, non ha figli e i restanti familiari sono residenti in Nigeria;
preso atto che l'uomo non può dimostrare un effettivo radicamento non avendo instaurato legami familiari, sociali o culturali di rilievo;
considerato che
l'istante non ha fornito alcuna documentazione in merito alla frequentazione di corsi di lingua italiana, professionali o di volontariato;
considerato che
il richiedente durante la sua permanenza in Italia, è stato condannato in via definitiva in data 18 novembre 2021 ad anni due e mesi sei di reclusione e alla multa di euro 6.000,00 per i reati di cui agli artt. 73 DPR 309/1990 e art. 6, co. 3, TUI.”. Infine, il Questore ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata in Italia, evidenziando la prolungata permanenza nel Paese dall'ottobre 2016 e il percorso integrativo di recente intrapreso nella provincia di NA, in particolare grazie allo svolgimento di attività lavorativa in qualità di collaboratore domestico.
1.3. Non ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte, il giudice ha fissato udienza (nella quale sono stati richiesti ed acquisiti d'ufficio i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del ricorrente) e nelle more la difesa ha prodotto la sentenza di “patteggiamento”, n. 571/21 emessa dal Gip presso il Tribunale di NA in data 15.9.2021 nei confronti del ricorrente unitamente all'istanza di misura alternativa alla detenzione dal medesimo presentata presso il competente Tribunale di Sorveglianza relativa all'esecuzione della pena ivi riportata. Con ordinanza del 18.4.2025 è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Nonostante la regolarità e tempestività delle comunicazioni, il non si è Controparte_1 costituito.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 10 luglio 2025, dinanzi al GOP delegato appartenente all'Ufficio del Processo ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sto lavorando a NA come colf sempre presso un signore mio connazionale che ha una moglie, che non sta bene in salute, e i loro tre figli di 7, 4 e 2 anni. Il marito so che lavora come magazziniere ma non so altro. Durante il periodo scolastico mi occupo di accompagnare i due bambini più grandi all'asilo e alla scuola elementare, mentre il più piccolo rimane a casa e io me ne occupo quando rientro dall'aver accompagnato appunto i suoi fratelli a scuola. Inizio a lavorare alle 7 del mattino fino alle 13:00, faccio anche le pulizie metto in ordine la casa. Ora che non si va a scuola ho cambiato gli orari del mio lavoro: lavoro dal lunedì al venerdì, inizio alle ore 12:00 e fino alle 17:00. Guadagno 70,00-800, euro circa al mese. Il mio datore di lavoro frequenta la stessa mia chiesa World Missione Agency di NA, io cercavo lavoro e lui mi ha assunto. Frequento questa chiesa ancora adesso, è una chiesa pentecostale dove ho svolto anche un servizio di volontariato. .........ADR: ho frequentato anche alcuni corsi di formazione come quelle di “Carpenteria e saldatura base” ed di formazione per addetti all'utilizzo dei carrelli elevatori semoventi industriali. ADR: vado in palestra come hobby. In passato, qualche anno fa, ho frequentato anche la scuola-guida ma non ho potuto fare l'esame perché non avevo il permesso e così non ho continuato. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: sono single. ADR: sono ospite di un mio amico connazionale che frequenta la
Pagina 2 chiesa dove vado io, lui è regolare, ha un permesso, lavora come magazziniere anche se ha poi da due mesi cambiato lavoro. Non pago nulla neppure un contributo per le spese. Siamo solo noi due in casa, io ho il mio posto-letto. ADR: io provengo da Uromi in Nigeria dove vivono mia sorella e i miei zii. I miei genitori sono morti tanti tempo fa. Sono in contatto con mia sorelle e i miei zii. Stanno bene. ADR: io sono arrivato in Italia nel 2016, ho presentato domanda di asilo che però mi è stata respinto anche in Cassazione. ADR: in merito alla mia vicenda penale so di aver sbagliato, ma ho chiuso con quella vita e non voglio più averci nulla a che fare con quell'ambiente”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.6. Con note tempestivamente depositate, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di NA con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
3. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo richiesto, CP_1 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale, che non risulta essere stato prodotto in questa sede. Ad ogni modo, dalla lettura del decreto si evince che il Questore non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 per l'insufficienza di elementi dai quali desumere il radicamento del ricorrente sul territorio italiano, in particolare sotto il profilo lavorativo e di inserimento sociale, e per aver l'istante riportato un pregiudizio penale definitivo in materia di stupefacenti nel novembre 2021.
4. Ritiene il Collegio che sussistano, nel caso in esame, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dalla circostanza dell'accettazione della domanda de qua da parte della Questura e la trasmissione da parte della medesima alla competente Commissione Territoriale, come ivi previsto). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
Pagina 3 opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 Per_3 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.3. Venendo al caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente è giunto in Italia nell'ottobre 2016, appena maggiorenne, risiedendovi in condizioni di regolarità quantomeno sino alla conclusione della procedura amministrativa di asilo, la cui domanda risulta essere stata avanzata il 27.12.2016 (cfr.
Pagina 4 certificato AFIS aggiornato) e rigettata nel 2018 dalla Commissione territoriale di Roma con decisione confermata in sede giurisdizionale nel giugno 2021 e, in via definitiva, nell'ottobre 2022 (cfr. decreto di rigetto). Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente si è stabilito, a partire dal dicembre 2020, nella provincia di NA, venendo tratto in arresto nell'aprile 2021 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. AFIS aggiornato) e successivamente condannato per la medesima vicenda nel 15.9.2021 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (irrevocabile il 4.10.2021) per i reati di cui agli artt. 73 co. 5 DPR 309/1990 e art. 6 co. 3 D.lgs. n. 286/1998 in continuazione tra loro. In particolare, dalla lettura della sentenza n. 571/2021 emessa dal GIP presso il Tribunale di NA, si apprende che l'istante è stato trovato in possesso nell'aprile 2021 di complessivi 17,435 gr. di cocaina e di 2,356 gr. di eroina, sostanze suddivise in plurimi involucri e destinate alla cessione a terzi. Sebbene tale vicenda sia stata ricondotta dal giudicante penale alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 attesa la quantità di sostanza rinvenuta e il ruolo non di spicco rivestito dall'istante nella catena dello spaccio, d'altro canto non può non rilevarsi come il trattamento sanzionatorio sia stato ritenuto congruo in quanto più vicino al massimo della pena indicata per il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 in ragione della molteplicità delle sostanze detenute e della disponibilità di più utenze cellulari strumentali alla compravendita dello stupefacente, indici di un'attività non occasionale. Dunque, considerata la concessione delle attenuanti generiche e della riduzione per il rito, la pena comminata al ricorrente e consistente nella reclusione di anni 2 mesi 6 e multa di € 6.000,00 non può certo dirsi irrisoria. Ad ogni modo, deve darsi atto dell'attuale sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza in merito all'ammissione del ricorrente alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e dell'assenza di ulteriori pregiudizi penali (definitivi o pendenti) a carico dell'istante. Tale ultima circostanza può essere particolarmente apprezzata se esaminata alla luce del compendio probatorio. Difatti, in seguito alla condanna penale riportata, appare che il ricorrente abbia inteso mutare la propria condotta di vita in Italia e aderire al rispetto delle regole ordinamentali, come dallo stesso riferito in sede di audizione giudiziale (cfr. verbale di udienza del 10.7.2025 “ADR: in merito alla mia vicenda penale so di aver sbagliato, ma ho chiuso con quella vita e non voglio più averci nulla a che fare con quell'ambiente”). Difatti, egli ha reperito un lavoro in regola nel novembre 2022 alle dipendenze di un connazionale in qualità di collaboratore familiare con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò garantisce all'istante una stabilità occupazionale e reddituale con guadagni mensili netti di circa € 680- 750 (cifra erroneamente indicata nel verbale di udienza del 10.7.2025 in € 70,00-800), come risulta dalle buste paga prodotte in atti e da copia dell'estratto conto previdenziale, che attesta un guadagno annuo di circa €790 nel 2022, di € 6.756,25 nel 2023, di € 7.878 nel 2024, di € 3.971 nei primi sei mesi del 2025. L'ultima busta paga depositata e riferita al luglio 2025 ammonta ad un netto di € 760. Peraltro, può ritenersi che tali guadagni siano sufficienti al mantenimento dell'istante, dal momento che quest'ultimo ha dichiarato di vivere in ospitalità presso un connazionale (cfr. dichiarazione di ospitalità dell'1.1.2025) senza la necessità di contribuire in alcun modo alle spese domestiche (cfr. verbale di audizione del 10.7.2025 “ADR: sono ospite di un mio amico connazionale che frequenta la chiesa dove vado io, lui è regolare, ha un permesso, lavora come magazziniere anche se ha poi da due mesi cambiato lavoro. Non pago nulla neppure un contributo per le spese. Siamo solo noi due in casa, io ho il mio posto-letto”). Oltre allo svolgimento di attività lavorativa, il ricorrente si è di recente impegnato nella frequentazione di corsi di formazione professionali (cfr. attestato del 24.10.2022 di formazione per addetti all'utilizzo dei carrelli elevatori semoventi industriali;
attestato del 12.2.2024 di partecipazione al corso di carpenteria e saldatura base).
Pagina 5 L'istante appare inoltre aver instaurato importanti legami sociali nella provincia di residenza, in particolare grazie alla frequentazione della chiesa pentecostale locale, ove ha dichiarato di aver incontrato il suo datore di lavoro e il connazionale con cui attualmente convive (cfr. verbale di udienza del 10.7.2025). Egli ha inoltre affermato di aver svolto servizio di volontariato presso la comunità religiosa di appartenenza, circostanza che può peraltro evincersi dalla lettera firmata dal pastore della chiesa (cfr. doc. 4 – “ è stato attivamente coinvolto in diverse attività e programmi della chiesa. Parte_1
Dimostra costantemente dedizione, entusiasmo e una forte passione per il servizio agli altri. Che si tratti di volontariato per eventi di sensibilizzazione della comunità, di guidare gruppi mediatici della chiesa o di assistere nelle organizzazioni di conferenze, ha costantemente dimostrato eccezionale capacità di leadership e un genuino desiderio di Parte_1 dare potere e ispirare gli altri.”).
6.4. La valutazione complessiva del vissuto del ricorrente consente di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Del resto, il ricorrente, di anni 27, si trova in Italia da nove anni e da altrettanti manca dal suo Paese di origine, dove non vanta significativi riferimenti economici o affettivi (cfr. verbale di udienza del 10.7.2025 “ADR: io provengo da Uromi in Nigeria dove vivono mia sorella e i miei zii. I miei genitori sono morti tanti tempo fa. Sono in contatto con mia sorella e i miei zii. Stanno bene.”). Sebbene egli non abbia dimostrato sin da subito l'intenzione di condurre una vita rispettosa delle regole ordinamentali, finendo per commettere un illecito circa quattro anni addietro, al contempo può dirsi che la condanna penale riportata, seppur non ancora espiata, abbia dispiegato una certa efficacia specialpreventiva, come dimostra il mutamento di condotta dell'istante, che da circa tre anni svolge attività lavorativa in regola, percependo così guadagni leciti, e risulta impegnato nella propria crescita personale e professionale. Con la conseguenza che la pericolosità sociale del ricorrente appare oggi ampiamente affievolita e inidonea a giustificare l'allontanamento del medesimo dal territorio italiano, alla luce del superiore principio di personalità.
6.5. Dunque, alla luce di quanto sino ad ora considerato e all'esito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, può ritenersi prevalente l'interesse privatistico del ricorrente al rispetto della sua vita privata per come esercitata in Italia. È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
Pagina 6
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna il 26 settembre 2025 Il giudice est. Angela Baraldi Il Presidente Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 1104/25, promosso da:
(CF: ( , nato a [...] il [...], CUI: Parte_1 C.F._1 ocinio el Foro di NA, con studio professionale in NA, corso Canalchiaro, n. 26 RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “... Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'esecuzione per le gravi ragioni esposte sino al termine del giudizio, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, dichiarare la nullità, o comunque annullare, il provvedimento n. Div. P.A.S.I. Cat. A12/24/imm/m.c./n. 494 , adottato dal Questore della Provincia di NA , in data 31.12.2024 di diniego del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.2 D.Lgs 286/98, per le ragioni esposte in premessa e di conseguenza riconoscere il diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio dello Stato ritenendo sussistenti gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art.19 commi 1 e 1.1 D.Lgs 286/1998, e, per l'effetto, onerare gli organi competenti all'emanazione del relativo permesso di soggiorno....”-
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto 1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 30.1.2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso
Pagina 1 di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 31.12.2024, dalla Questura di NA, notificatogli il 7.1.2025.
1.1. Il provvedimento reiettivo riferito al ricorrente si fonda sul parere sfavorevole adottato nella seduta del 22.5.2024 dalla competente Commissione territoriale – che non risulta essere stato prodotto in questa sede – e sul difetto dei presupposti di legge di cui all'art. 19 TUI per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto. In particolare, nel decreto si legge: “riscontrato che lo straniero, in merito alla situazione lavorativa, è stato impiegato da novembre 2022 allo stesso mese del 2023 in qualità di colf presso un connazionale;
verificato che il richiedente, durante la permanenza in Italia, non ha instaurato legami affettivi di rilievo, non ha un'autonomia abitativa (risulta infatti ospite di un connazionale) è celibe, non ha figli e i restanti familiari sono residenti in Nigeria;
preso atto che l'uomo non può dimostrare un effettivo radicamento non avendo instaurato legami familiari, sociali o culturali di rilievo;
considerato che
l'istante non ha fornito alcuna documentazione in merito alla frequentazione di corsi di lingua italiana, professionali o di volontariato;
considerato che
il richiedente durante la sua permanenza in Italia, è stato condannato in via definitiva in data 18 novembre 2021 ad anni due e mesi sei di reclusione e alla multa di euro 6.000,00 per i reati di cui agli artt. 73 DPR 309/1990 e art. 6, co. 3, TUI.”. Infine, il Questore ha escluso la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata in Italia, evidenziando la prolungata permanenza nel Paese dall'ottobre 2016 e il percorso integrativo di recente intrapreso nella provincia di NA, in particolare grazie allo svolgimento di attività lavorativa in qualità di collaboratore domestico.
1.3. Non ritenendo sussistenti i presupposti per sospendere inaudita altera parte, il giudice ha fissato udienza (nella quale sono stati richiesti ed acquisiti d'ufficio i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del ricorrente) e nelle more la difesa ha prodotto la sentenza di “patteggiamento”, n. 571/21 emessa dal Gip presso il Tribunale di NA in data 15.9.2021 nei confronti del ricorrente unitamente all'istanza di misura alternativa alla detenzione dal medesimo presentata presso il competente Tribunale di Sorveglianza relativa all'esecuzione della pena ivi riportata. Con ordinanza del 18.4.2025 è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Nonostante la regolarità e tempestività delle comunicazioni, il non si è Controparte_1 costituito.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 10 luglio 2025, dinanzi al GOP delegato appartenente all'Ufficio del Processo ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sto lavorando a NA come colf sempre presso un signore mio connazionale che ha una moglie, che non sta bene in salute, e i loro tre figli di 7, 4 e 2 anni. Il marito so che lavora come magazziniere ma non so altro. Durante il periodo scolastico mi occupo di accompagnare i due bambini più grandi all'asilo e alla scuola elementare, mentre il più piccolo rimane a casa e io me ne occupo quando rientro dall'aver accompagnato appunto i suoi fratelli a scuola. Inizio a lavorare alle 7 del mattino fino alle 13:00, faccio anche le pulizie metto in ordine la casa. Ora che non si va a scuola ho cambiato gli orari del mio lavoro: lavoro dal lunedì al venerdì, inizio alle ore 12:00 e fino alle 17:00. Guadagno 70,00-800, euro circa al mese. Il mio datore di lavoro frequenta la stessa mia chiesa World Missione Agency di NA, io cercavo lavoro e lui mi ha assunto. Frequento questa chiesa ancora adesso, è una chiesa pentecostale dove ho svolto anche un servizio di volontariato. .........ADR: ho frequentato anche alcuni corsi di formazione come quelle di “Carpenteria e saldatura base” ed di formazione per addetti all'utilizzo dei carrelli elevatori semoventi industriali. ADR: vado in palestra come hobby. In passato, qualche anno fa, ho frequentato anche la scuola-guida ma non ho potuto fare l'esame perché non avevo il permesso e così non ho continuato. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: sono single. ADR: sono ospite di un mio amico connazionale che frequenta la
Pagina 2 chiesa dove vado io, lui è regolare, ha un permesso, lavora come magazziniere anche se ha poi da due mesi cambiato lavoro. Non pago nulla neppure un contributo per le spese. Siamo solo noi due in casa, io ho il mio posto-letto. ADR: io provengo da Uromi in Nigeria dove vivono mia sorella e i miei zii. I miei genitori sono morti tanti tempo fa. Sono in contatto con mia sorelle e i miei zii. Stanno bene. ADR: io sono arrivato in Italia nel 2016, ho presentato domanda di asilo che però mi è stata respinto anche in Cassazione. ADR: in merito alla mia vicenda penale so di aver sbagliato, ma ho chiuso con quella vita e non voglio più averci nulla a che fare con quell'ambiente”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.6. Con note tempestivamente depositate, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di NA con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
3. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo richiesto, CP_1 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale, che non risulta essere stato prodotto in questa sede. Ad ogni modo, dalla lettura del decreto si evince che il Questore non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio dell'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 per l'insufficienza di elementi dai quali desumere il radicamento del ricorrente sul territorio italiano, in particolare sotto il profilo lavorativo e di inserimento sociale, e per aver l'istante riportato un pregiudizio penale definitivo in materia di stupefacenti nel novembre 2021.
4. Ritiene il Collegio che sussistano, nel caso in esame, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dalla circostanza dell'accettazione della domanda de qua da parte della Questura e la trasmissione da parte della medesima alla competente Commissione Territoriale, come ivi previsto). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi. Ne deriva che nel caso di specie, benché la formalizzazione sia successiva all'entrata in vigore del citato decreto, visto che la Questura ha ricevuto la domanda, se ne deve ricavare che l'appuntamento era stato concesso sotto il vigore della disciplina previgente, facendo ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
Pagina 3 opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 Per_3 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.3. Venendo al caso di specie, deve darsi atto che il ricorrente è giunto in Italia nell'ottobre 2016, appena maggiorenne, risiedendovi in condizioni di regolarità quantomeno sino alla conclusione della procedura amministrativa di asilo, la cui domanda risulta essere stata avanzata il 27.12.2016 (cfr.
Pagina 4 certificato AFIS aggiornato) e rigettata nel 2018 dalla Commissione territoriale di Roma con decisione confermata in sede giurisdizionale nel giugno 2021 e, in via definitiva, nell'ottobre 2022 (cfr. decreto di rigetto). Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente si è stabilito, a partire dal dicembre 2020, nella provincia di NA, venendo tratto in arresto nell'aprile 2021 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. AFIS aggiornato) e successivamente condannato per la medesima vicenda nel 15.9.2021 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (irrevocabile il 4.10.2021) per i reati di cui agli artt. 73 co. 5 DPR 309/1990 e art. 6 co. 3 D.lgs. n. 286/1998 in continuazione tra loro. In particolare, dalla lettura della sentenza n. 571/2021 emessa dal GIP presso il Tribunale di NA, si apprende che l'istante è stato trovato in possesso nell'aprile 2021 di complessivi 17,435 gr. di cocaina e di 2,356 gr. di eroina, sostanze suddivise in plurimi involucri e destinate alla cessione a terzi. Sebbene tale vicenda sia stata ricondotta dal giudicante penale alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 attesa la quantità di sostanza rinvenuta e il ruolo non di spicco rivestito dall'istante nella catena dello spaccio, d'altro canto non può non rilevarsi come il trattamento sanzionatorio sia stato ritenuto congruo in quanto più vicino al massimo della pena indicata per il comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990 in ragione della molteplicità delle sostanze detenute e della disponibilità di più utenze cellulari strumentali alla compravendita dello stupefacente, indici di un'attività non occasionale. Dunque, considerata la concessione delle attenuanti generiche e della riduzione per il rito, la pena comminata al ricorrente e consistente nella reclusione di anni 2 mesi 6 e multa di € 6.000,00 non può certo dirsi irrisoria. Ad ogni modo, deve darsi atto dell'attuale sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza in merito all'ammissione del ricorrente alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e dell'assenza di ulteriori pregiudizi penali (definitivi o pendenti) a carico dell'istante. Tale ultima circostanza può essere particolarmente apprezzata se esaminata alla luce del compendio probatorio. Difatti, in seguito alla condanna penale riportata, appare che il ricorrente abbia inteso mutare la propria condotta di vita in Italia e aderire al rispetto delle regole ordinamentali, come dallo stesso riferito in sede di audizione giudiziale (cfr. verbale di udienza del 10.7.2025 “ADR: in merito alla mia vicenda penale so di aver sbagliato, ma ho chiuso con quella vita e non voglio più averci nulla a che fare con quell'ambiente”). Difatti, egli ha reperito un lavoro in regola nel novembre 2022 alle dipendenze di un connazionale in qualità di collaboratore familiare con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò garantisce all'istante una stabilità occupazionale e reddituale con guadagni mensili netti di circa € 680- 750 (cifra erroneamente indicata nel verbale di udienza del 10.7.2025 in € 70,00-800), come risulta dalle buste paga prodotte in atti e da copia dell'estratto conto previdenziale, che attesta un guadagno annuo di circa €790 nel 2022, di € 6.756,25 nel 2023, di € 7.878 nel 2024, di € 3.971 nei primi sei mesi del 2025. L'ultima busta paga depositata e riferita al luglio 2025 ammonta ad un netto di € 760. Peraltro, può ritenersi che tali guadagni siano sufficienti al mantenimento dell'istante, dal momento che quest'ultimo ha dichiarato di vivere in ospitalità presso un connazionale (cfr. dichiarazione di ospitalità dell'1.1.2025) senza la necessità di contribuire in alcun modo alle spese domestiche (cfr. verbale di audizione del 10.7.2025 “ADR: sono ospite di un mio amico connazionale che frequenta la chiesa dove vado io, lui è regolare, ha un permesso, lavora come magazziniere anche se ha poi da due mesi cambiato lavoro. Non pago nulla neppure un contributo per le spese. Siamo solo noi due in casa, io ho il mio posto-letto”). Oltre allo svolgimento di attività lavorativa, il ricorrente si è di recente impegnato nella frequentazione di corsi di formazione professionali (cfr. attestato del 24.10.2022 di formazione per addetti all'utilizzo dei carrelli elevatori semoventi industriali;
attestato del 12.2.2024 di partecipazione al corso di carpenteria e saldatura base).
Pagina 5 L'istante appare inoltre aver instaurato importanti legami sociali nella provincia di residenza, in particolare grazie alla frequentazione della chiesa pentecostale locale, ove ha dichiarato di aver incontrato il suo datore di lavoro e il connazionale con cui attualmente convive (cfr. verbale di udienza del 10.7.2025). Egli ha inoltre affermato di aver svolto servizio di volontariato presso la comunità religiosa di appartenenza, circostanza che può peraltro evincersi dalla lettera firmata dal pastore della chiesa (cfr. doc. 4 – “ è stato attivamente coinvolto in diverse attività e programmi della chiesa. Parte_1
Dimostra costantemente dedizione, entusiasmo e una forte passione per il servizio agli altri. Che si tratti di volontariato per eventi di sensibilizzazione della comunità, di guidare gruppi mediatici della chiesa o di assistere nelle organizzazioni di conferenze, ha costantemente dimostrato eccezionale capacità di leadership e un genuino desiderio di Parte_1 dare potere e ispirare gli altri.”).
6.4. La valutazione complessiva del vissuto del ricorrente consente di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Del resto, il ricorrente, di anni 27, si trova in Italia da nove anni e da altrettanti manca dal suo Paese di origine, dove non vanta significativi riferimenti economici o affettivi (cfr. verbale di udienza del 10.7.2025 “ADR: io provengo da Uromi in Nigeria dove vivono mia sorella e i miei zii. I miei genitori sono morti tanti tempo fa. Sono in contatto con mia sorella e i miei zii. Stanno bene.”). Sebbene egli non abbia dimostrato sin da subito l'intenzione di condurre una vita rispettosa delle regole ordinamentali, finendo per commettere un illecito circa quattro anni addietro, al contempo può dirsi che la condanna penale riportata, seppur non ancora espiata, abbia dispiegato una certa efficacia specialpreventiva, come dimostra il mutamento di condotta dell'istante, che da circa tre anni svolge attività lavorativa in regola, percependo così guadagni leciti, e risulta impegnato nella propria crescita personale e professionale. Con la conseguenza che la pericolosità sociale del ricorrente appare oggi ampiamente affievolita e inidonea a giustificare l'allontanamento del medesimo dal territorio italiano, alla luce del superiore principio di personalità.
6.5. Dunque, alla luce di quanto sino ad ora considerato e all'esito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, può ritenersi prevalente l'interesse privatistico del ricorrente al rispetto della sua vita privata per come esercitata in Italia. È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
Pagina 6
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna il 26 settembre 2025 Il giudice est. Angela Baraldi Il Presidente Luca Minniti
Pagina 7