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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 2097/2021 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ex art. 6 D. lgs. n. 150/2011”, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
, in proprio e quale già legale rappresentante di con il patrocinio Parte_3 Controparte_1
degli Avv.ti Morini Massimo e Lorusso Rino,
Appellanti contro
in persona del Prefetto pro tempore, contumace, Controparte_2
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.2025, quivi da intendersi integralmente trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costitute e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 12.2.2021 in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della e , in Parte_2 Controparte_1 Parte_3
proprio nonché quale già legale rappresentante di hanno interposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 1176/2020 del Giudice di Pace di depositata il 21.7.2020 a CP_2
definizione del giudizio n. 9710/2019 R.G., non notificata, con cui è stato rigettato il pagina 1 di 6 ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il verbale di accesso, accertamento e contestazione di violazione amministrativa redatto il 9.10.2019 dalla Guardia di Finanza -
Nucleo Operativo Metropolitano di relativo all'accertamento effettuato l'8.10.2019, in CP_2 ordine alla violazione dell'art. 75 c. 3 D. lgs. n. 285/1992 recante il nuovo Codice della strada, in combinato disposto con l'art. 77 c. 3 bis del predetto decreto, per aver prodotto, distribuito e commercializzato sistemi frenanti senza la prescritta omologazione.
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza di I grado deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e, nel merito:
- l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo il Giudice di prime cure appurato che i sistemi frenanti oggetto del provvedimento sanzionatorio erano omologati e che solo per errore riportavano sulla confezione un'inesatta tipologia di omologazione;
- l'inconferente rilievo operato dal primo Giudice in ordine alla mancata proposizione di querela di falso, atteso che le contestazioni mosse al verbale impugnato potevano essere provate con ogni mezzo.
Donde, gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, di dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione meramente apparente ex art. 132 c.p.c. co. 2
n. 4 e, nel merito, annullare la predetta sentenza poiché errata e/o in ogni caso carente di elementi di fatto e di diritto a sostegno di quanto in essa pronunciato con ogni consequenziale provvedimento.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata discussa all'udienza del
12.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_2 non costituitasi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di
[...] appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza (cfr. documentazione depositata da parte appellante il 3.10.2024).
Quanto al merito del gravame, i motivi di impugnazione – da delibarsi congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro – sono infondati e non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 6 In particolare, dall'esame della sentenza impugnata, si ravvisa che sia stato fatto buon governo delle risultanze processuali ed è dato, altresì, evincersi l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione adottata.
Sul punto, va innanzitutto rammentato che agli odierni appellanti è stata contestata la violazione dell'art. 75 c. 3 del D. lgs. n. 285/1992, il quale recita: “I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo;
questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e
2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire
a corredo della domanda di omologazione”.
La relativa norma sanzionatoria è contenuta all'art 77 del D. lgs. n. 285/1992, rubricato
“Controlli di conformità al tipo omologato” che al c. 3 bis prevede: “Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 679. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 847 a € 3.389 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Orbene, così ricostruito il panorama normativo di riferimento, nell'ambito dell'accesso eseguito l'8.10.2019 presso la sede della i militari della Guardia di Finanza Controparte_1 rilevavano all'interno del plesso aziendale <pastiglie per freni a marchio “GNC” riportanti sulla scatola la dicitura “Made by Ricci sas – 46047 – MN – Italy” (…) che riportavano dei codici di omologazione E11, rilasciati da un Ente di certificazione del
Regno Unito (V.C.A. – The United Kingdom Vehicle Approval Authority) (…) risultati indebitamente apposti in quanto non supportati dalla prescritta documentazione
(certificati di omologazione corredati da fascicolo tecnico/test report), in violazione all'art. 77 comma 3-bis D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. c.d. “nuovo Codice della Strada>>
(cfr. processo verbale di accesso accertamento e contestazione del 9.10.2019, all. n. 1 fasc. primo grado ricorrenti).
In quel contesto, peraltro, veniva, altresì, esibita documentazione attestante la provenienza della merce oggetto di controllo dalla società . (cfr. Parte_2
pagina 3 di 6 processo verbale di accesso accertamento e contestazione del 9.10.2019, all. n. 1 fasc. primo grado ricorrenti).
Alla luce di quanto appena esposto e della soprarichiamata normativa, il Giudice di prime cure ha, quindi, correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui al verbale impugnato, essendo stato accertato, tramite atto ricoperto da pubblica fede, che la componentistica de qua era stata prodotta, distribuita e commercializzata da parte degli odierni appellanti, senza essere titolari della corrispondente certificazione di omologazione, attestante la conformità della stessa al prototipo omologato.
Né la motivazione del Giudice di prime cure può essere scalfita dalla doglianza relativa all'errata valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento all'apposizione sulle scatole per mero errore del codice di omologazione E11, poiché in passato la
[...]
produceva pastiglie frenanti per conto della titolare di tale Parte_2 CP_3
omologazione.
Al riguardo, va evidenziato che la qualità di operatori professionali del settore ricoperta dagli odierni appellanti, in uno con le dimensioni macroscopiche di siffatta anomalia (che ha coinvolto 57.696 componenti) non depongono, di certo, per la scusabilità del dedotto errore, atteso che in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
In aggiunta, come rilevato dal Giudice di Pace, non vi è alcun supporto documentale che suffraghi l'assunto degli istanti: difatti, dalla documentazione versata agli atti è possibile evincere il conseguimento da parte della solo delle Parte_2
certificazioni di omologazione di tipo E3, E9 ed E13, di cui era in precedenza titolare la
(v. all. n. 4, 5, 6 al fasc. I grado ricorrenti). CP_3
Né risulta provata in alcun modo la titolarità in capo alla della certificazione CP_3
E11 o il trasferimento di quest'ultima in favore della a Parte_2 seguito di acquisto dell'intero lotto aziendale dal fallimento della non essendo CP_3
dirimente, sul punto, la dichiarazione del Curatore fallimentare della in quanto CP_3 attinente ad un generico trasferimento in capo all'aggiudicatario delle “omologazioni dei prodotti”, senza precisazione delle stesse (cfr. all. n. 14 fasc. I grado ricorrenti).
D'altra parte, se con tale ultimo rilievo gli istanti avessero inteso contestare quanto attestato nel verbale in ordine al difetto di titolarità della omologazione E11 ed pagina 4 di 6 all'insussistenza di documentazione ad essa attinente avrebbero dovuto proporre querela di falso, atteso il peculiare valore probatorio attribuito ai verbali ispettivi, in ordine al quale la
Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” (cfr., ex multis, Cass.
n. 166/2014; n. 6565/2007).
In considerazione del rigetto del gravame e della contumacia dell'appellata, le spese processuali del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- rigetta l'interposto appello;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'ulteriore pagina 5 di 6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.2.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 2097/2021 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ex art. 6 D. lgs. n. 150/2011”, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
, in proprio e quale già legale rappresentante di con il patrocinio Parte_3 Controparte_1
degli Avv.ti Morini Massimo e Lorusso Rino,
Appellanti contro
in persona del Prefetto pro tempore, contumace, Controparte_2
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.2025, quivi da intendersi integralmente trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costitute e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 12.2.2021 in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della e , in Parte_2 Controparte_1 Parte_3
proprio nonché quale già legale rappresentante di hanno interposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 1176/2020 del Giudice di Pace di depositata il 21.7.2020 a CP_2
definizione del giudizio n. 9710/2019 R.G., non notificata, con cui è stato rigettato il pagina 1 di 6 ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il verbale di accesso, accertamento e contestazione di violazione amministrativa redatto il 9.10.2019 dalla Guardia di Finanza -
Nucleo Operativo Metropolitano di relativo all'accertamento effettuato l'8.10.2019, in CP_2 ordine alla violazione dell'art. 75 c. 3 D. lgs. n. 285/1992 recante il nuovo Codice della strada, in combinato disposto con l'art. 77 c. 3 bis del predetto decreto, per aver prodotto, distribuito e commercializzato sistemi frenanti senza la prescritta omologazione.
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza di I grado deducendo, in via preliminare, la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e, nel merito:
- l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo il Giudice di prime cure appurato che i sistemi frenanti oggetto del provvedimento sanzionatorio erano omologati e che solo per errore riportavano sulla confezione un'inesatta tipologia di omologazione;
- l'inconferente rilievo operato dal primo Giudice in ordine alla mancata proposizione di querela di falso, atteso che le contestazioni mosse al verbale impugnato potevano essere provate con ogni mezzo.
Donde, gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, di dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione meramente apparente ex art. 132 c.p.c. co. 2
n. 4 e, nel merito, annullare la predetta sentenza poiché errata e/o in ogni caso carente di elementi di fatto e di diritto a sostegno di quanto in essa pronunciato con ogni consequenziale provvedimento.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata discussa all'udienza del
12.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_2 non costituitasi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di
[...] appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza (cfr. documentazione depositata da parte appellante il 3.10.2024).
Quanto al merito del gravame, i motivi di impugnazione – da delibarsi congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro – sono infondati e non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 6 In particolare, dall'esame della sentenza impugnata, si ravvisa che sia stato fatto buon governo delle risultanze processuali ed è dato, altresì, evincersi l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione adottata.
Sul punto, va innanzitutto rammentato che agli odierni appellanti è stata contestata la violazione dell'art. 75 c. 3 del D. lgs. n. 285/1992, il quale recita: “I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo;
questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e
2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire
a corredo della domanda di omologazione”.
La relativa norma sanzionatoria è contenuta all'art 77 del D. lgs. n. 285/1992, rubricato
“Controlli di conformità al tipo omologato” che al c. 3 bis prevede: “Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 679. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 847 a € 3.389 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.
Orbene, così ricostruito il panorama normativo di riferimento, nell'ambito dell'accesso eseguito l'8.10.2019 presso la sede della i militari della Guardia di Finanza Controparte_1 rilevavano all'interno del plesso aziendale <pastiglie per freni a marchio “GNC” riportanti sulla scatola la dicitura “Made by Ricci sas – 46047 – MN – Italy” (…) che riportavano dei codici di omologazione E11, rilasciati da un Ente di certificazione del
Regno Unito (V.C.A. – The United Kingdom Vehicle Approval Authority) (…) risultati indebitamente apposti in quanto non supportati dalla prescritta documentazione
(certificati di omologazione corredati da fascicolo tecnico/test report), in violazione all'art. 77 comma 3-bis D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. c.d. “nuovo Codice della Strada>>
(cfr. processo verbale di accesso accertamento e contestazione del 9.10.2019, all. n. 1 fasc. primo grado ricorrenti).
In quel contesto, peraltro, veniva, altresì, esibita documentazione attestante la provenienza della merce oggetto di controllo dalla società . (cfr. Parte_2
pagina 3 di 6 processo verbale di accesso accertamento e contestazione del 9.10.2019, all. n. 1 fasc. primo grado ricorrenti).
Alla luce di quanto appena esposto e della soprarichiamata normativa, il Giudice di prime cure ha, quindi, correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui al verbale impugnato, essendo stato accertato, tramite atto ricoperto da pubblica fede, che la componentistica de qua era stata prodotta, distribuita e commercializzata da parte degli odierni appellanti, senza essere titolari della corrispondente certificazione di omologazione, attestante la conformità della stessa al prototipo omologato.
Né la motivazione del Giudice di prime cure può essere scalfita dalla doglianza relativa all'errata valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento all'apposizione sulle scatole per mero errore del codice di omologazione E11, poiché in passato la
[...]
produceva pastiglie frenanti per conto della titolare di tale Parte_2 CP_3
omologazione.
Al riguardo, va evidenziato che la qualità di operatori professionali del settore ricoperta dagli odierni appellanti, in uno con le dimensioni macroscopiche di siffatta anomalia (che ha coinvolto 57.696 componenti) non depongono, di certo, per la scusabilità del dedotto errore, atteso che in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
In aggiunta, come rilevato dal Giudice di Pace, non vi è alcun supporto documentale che suffraghi l'assunto degli istanti: difatti, dalla documentazione versata agli atti è possibile evincere il conseguimento da parte della solo delle Parte_2
certificazioni di omologazione di tipo E3, E9 ed E13, di cui era in precedenza titolare la
(v. all. n. 4, 5, 6 al fasc. I grado ricorrenti). CP_3
Né risulta provata in alcun modo la titolarità in capo alla della certificazione CP_3
E11 o il trasferimento di quest'ultima in favore della a Parte_2 seguito di acquisto dell'intero lotto aziendale dal fallimento della non essendo CP_3
dirimente, sul punto, la dichiarazione del Curatore fallimentare della in quanto CP_3 attinente ad un generico trasferimento in capo all'aggiudicatario delle “omologazioni dei prodotti”, senza precisazione delle stesse (cfr. all. n. 14 fasc. I grado ricorrenti).
D'altra parte, se con tale ultimo rilievo gli istanti avessero inteso contestare quanto attestato nel verbale in ordine al difetto di titolarità della omologazione E11 ed pagina 4 di 6 all'insussistenza di documentazione ad essa attinente avrebbero dovuto proporre querela di falso, atteso il peculiare valore probatorio attribuito ai verbali ispettivi, in ordine al quale la
Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” (cfr., ex multis, Cass.
n. 166/2014; n. 6565/2007).
In considerazione del rigetto del gravame e della contumacia dell'appellata, le spese processuali del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- rigetta l'interposto appello;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti, in solido fra loro, al pagamento dell'ulteriore pagina 5 di 6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.2.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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