Ordinanza collegiale 27 aprile 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/05/2023, n. 8785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8785 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2023
N. 08785/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03024/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3024 del 2011, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio (la prima) e quali eredi (entrambi) del sig. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Cecchi e Maurizio Savioli, presso lo studio dei quali in Roma, v.le Medaglie d’Oro, 399, hanno eletto domicilio;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Frigenti e Riccardo Taurasi, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della d.d. prot. -OMISSIS- (notif. il 17.1.2011), con cui il Comune di Roma ha disposto il rilascio dell’alloggio erp sito in Roma, via -OMISSIS-, ed. C, int. 19;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 26 aprile 2023 il cons. M.A. di Nezza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso passato per le notificazioni il 16.3.2011 (dep. l’8.4) i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, nel premettere di aver convissuto sin dal 30.11.2005 nell’appartamento del Comune di Roma indicato in epigrafe con il fratello del primo, regolare assegnatario dell’immobile (in quanto a sua volta convivente con l’iniziale assegnataria giusta provvedimento del 3.6.1989, poi allontanatosi volontariamente dal domicilio a far data dal novembre 2005), hanno chiesto l’annullamento del provvedimento dell’11.1.2011, con cui l’amministrazione li ha diffidati al rilascio dell’alloggio – sul rilievo che la disciplina regionale ammetterebbe il subentro nell’assegnazione “solo nel caso in cui il richiedente abbia fatto parte del nucleo familiare originariamente assegnatario o allargato” (art. 12 l.r. Lazio n. 12/1999), mentre “la semplice ospitalità non costituisce titolo per il subentro” – prospettando:
I) eccesso di potere, travisamento dei fatti e falsa applicazione dell’art. 12 l.r. n. 12/1999 in relazione all’art. 11 l.r. cit.;
II) eccesso di potere, travisamento dei fatti ed errata applicazione art. 12 l.r. n. 12/1999.
L’amministrazione si è costituita in resistenza.
Con memoria depositata il 31.8.2022 si sono costituiti in giudizio gli istanti in epigrafe (in proprio e quali eredi dell’originario ricorrente), i quali hanno dedotto di aver presentato domanda di regolarizzazione dell’assegnazione dell’alloggio.
All’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza del 27.4.2023 è stato assegnato a parte ricorrente termine per integrare il mandato processuale e per produrre memorie sulla questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
La parte privata ha adempiuto all’incombente e ha altresì depositato memoria (dep. 15.5.2023).
2. La controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere a quella del giudice ordinario.
Per il più recente indirizzo del Giudice della giurisdizione (v. ex plur. Cass. civ. sez. un., ord. 15 gennaio 2021, n. 621), da ultimo recepito anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103, e 1° febbraio 2022, n. 684, in cui si dà atto delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto):
- “nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico”;
- ne segue che appartiene alla “giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene”.
Spetta cioè al giudice ordinario la controversia sul “rilascio dell’immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo” anche quando l’interessato, “per paralizzare la pretesa di rilascio, [abbia] allegato di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all’originaria assegnataria nel godimento dell’alloggio, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12”, collocandosi la vicenda “al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria”; si tratta, in altri termini, di una controversia che “si svolge in un ambito puramente paritetico”, atteso che “il subentro nell’assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l’altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all’assegnazione e non già l’instaurazione di uno nuovo e diverso”; ciò che “comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio” (Cass. sez. un. n. 621/21 cit.).
3. La controversia in esame attiene, per l’appunto, alla pretesa dell’amministrazione al rilascio dell’alloggio da parte degli asseriti occupanti “senza titolo”, i quali a loro volta oppongono il “diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo più o meno plausibilmente opposto in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze, sanatoria), contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio” (così Cons. Stato n. 6103/22 cit.).
Non viene in rilievo, invece, alcun provvedimento relativo alla “regolarizzazione” dell’assegnazione, essendosi i ricorrenti limitati a dedurre di aver presentato la relativa istanza (mem. 31.8.2022), sicché nemmeno per questo profilo è ravvisabile la giurisdizione del giudice amministrativo (per Cons. Stato n. 6103/22 cit., par. 10.3, la giurisdizione del g.a. “va affermata con riferimento al petitum sostanziale vertente sulla regolarizzazione dell’occupazione abusiva, in applicazione del costante orientamento giurisprudenziale in materia […] secondo il quale, appartiene al Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità della reiezione dell’istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a titolo di regolarizzazione, da parte di chi lo occupa abusivamente. Infatti, tali controversie si riferiscono alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e non già a quella successiva ricadente nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. In tale ottica, si è pure precisato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche allorché la discussione sulla legittimità del decreto di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica si configuri come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione richiesta dall’occupante”; la pronuncia menziona la sentenza di questo Tribunale, sez. III, 14 marzo 2013, n. 2687).
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario (innanzi al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.).
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II- quater , definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 9 reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 aprile e 16 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Alberto di Nezza | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.