Articolo 4 della Legge 25 settembre 2019, n. 113
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 ottobre 2019
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonche' del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2019