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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/09/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4206/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 CATANIA presso l'ufficio legale dell'Ente. attore
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PALETTA ALESSANDRO e Controparte_1 P.IVA_2
PALETTA ANGELO (, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 88 ROMA presso il difensore avv.
PALETTA ALESSANDRO convenuto
Posta in decisione all'udienza del 09.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 22.03.2022, l'
[...]
conveniva in giudizio innanzi a Parte_2 questo Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°765/2022 Controparte_1 reso dal Tribunale civile di Catania in data 10.02.2022, RG n. 15359/2021, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 110.831,61 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fatture azionate dall'opposta relative a consegne di merce e servizi, oltre interessi di mora, di cui si asserisce il ritardato pagamento nei confronti delle società cedenti il credito.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, sia in fatto che in diritto.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, e con sentenza provvisoriamente eseguibile, annullare e revocare il Decreto ingiuntivo n. 765/2022 del
11/02/2022 opposto, emesso dal Tribunale di Catania in favore della per i motivi di CP_1 cui in narrativa. Con ogni coerente statuizione anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio secondo i parametri di legge. Voglia, altresì, dichiarare che nulla è dovuto da nei Controparte_2 confronti di per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
in via CP_1 subordinata e per mero tuziorismo difensivo, ove il Giudice dovesse affermare la posizione debitoria di nei confronti di ., si chiede ridurre la pretesa di controparte di un Controparte_2 CP_1 importo pari alle somme non dovute e, comunque, non provate per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
Limitare la pretesa creditoria in relazione alla prescrizione maturata che si eccepisce ad ogni effetto di legge;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi”
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso e chiedendo al Tribunale adito di:
“…contrariis reiectis, voglia in via preliminare e d'urgenza: con ordinanza ex art. 648 cpc concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.765/2022, essendo il credito supportato da idonea prova scritta attestante l'avvenuta fornitura ed il mancato pagamento del relativo credito, ritenendo altresì l'opposizione priva di qualsivoglia contestazione formale alla fornitura menzionata, comunque riconosciuto il credito maggiore, oltre interessi di mora ex DLgs231/02 e quelli legali ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda (26.4.21); in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare infondata ogni domanda contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per violazione di quanto pagina 2 di 9 disposto dall'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4 e per l'effetto rigettare nel merito l'opposizione della
[...]
; Parte_2 in subordine e nel merito: rigettare le richieste di controparte perché infondate e non provate in virtù dei motivi esposti nella presente comparsa di risposta, accertato il credito complessivo ancora dovuto
e non pagato dalla opponente;
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporne la esecutorietà con condanna di Parte_2
al pagamento di sorta capitale, interessi di mora dal
[...] dovuto al saldo e quelli ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda (26.4.2021) sino al soddisfo;
per
l'effetto, condannare la Parte_2
al pagamento delle spese di lite. La determinazione del
[...] rimborso dei costi del giudizio dovrà tener conto dell'atteggiamento processuale dell'Ente debitore che ha mancato di dare chiarezza alla propria pretesa, ha taciuto alla cessionaria negoziazioni dirette con la cedente, non ha tentato di comporre i valori effettivi del credito accettato e parzialmente adempiuto, ma ha dato impulso al presente giudizio senza avere piena contezza delle partite dare-avere ricostruite nel processo per esclusiva iniziativa dell'odierna opposta.”
Con ordinanza del 28.09.2022 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed assegnava alle parti, su loro richiesta i termini ex art.183, c.VI, cpc.
Successivamente con Ordinanza del 20.03.2023, il G.I., previo rigetto della richiesta di prova per testi formulata dall'opponente, disponeva TU contabile al fine di accertare il credito residuo vantato dall'opposta.
Espletata la TU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 novembre 2024, poi rinviata all'udienza del 9 aprile 2025 .
Successivamente all'udienza del 09.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190 cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta pagina 3 di 9 valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019. Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Nel caso in esame la odierna opposta- n.q. di società cessionaria del credito, Controparte_1 agisce al fine di recuperare un credito derivante da numerose fatture emesse dalle società cedenti nei confronti dell'opponente.
Di contro, parte opponente, eccepisce l'infondatezza del credito azionato, che non risulterebbe né certo, né liquido e né esigibile, a causa di errori nei conteggi determinativi del debito ingiunto.
In particolare, l'opponente contesta l'infondatezza di parte del credito perché mancante della prova della regolare consegna dei beni, l'inopponibilità di alcuni crediti perché a suo dire stornati,
l'intervenuta prescrizione di alcune fatture ed infine la non debenza degli interessi di mora ex art.D.LGS 231/02 per abuso di diritto.
Orbene agli atti di causa risulta pacifico che le fatture azionate, per stessa ammissione delle parti, risultano alcune pagate, altre pagate in ritardo successivamente la notifica del decreto ingiuntivo opposto ed altre ancora da pagare.
Le fatture, puntualmente contestate, prodotte nel ricorso monitorio, per pacifica giurisprudenza, non costituiscono prova idonea nel giudizio di cognizione e non sono sufficiente al fine di dimostrare l'esistenza della pretesa creditoria.
Con la sentenza del 12/01/2016 n° 299, la Corte di Cassazione conferma un consolidato orientamento affermando “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass.
21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° pagina 4 di 9 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano
02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006 n°
189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159, da ultimo Ordinanza Cassaz. n. 949 depositata il 10 gennaio 2024).
Parte opposta, sulla quale incombe l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa, produce, sia in fase monitoria che di opposizione, notevole mole di allegati attestanti le cessioni di credito, i contratti da cui derivano le fatture azionate, documenti di trasporto, consegna merci e fatture (alleg. F), da cui si evincerebbe, a suo dire, il debito dell'Azienda ospedaliera opponente.
Diversamente, parte opponente, sulla quale grava l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi e/o impeditivi della pretesa, allega dei pagamenti o note di credito che, a suo dire, inficiano la corretta determinazione dell'asserito credito.
Posto ciò, attesa la natura documentale della controversia, tenuto conto delle copiose allegazioni delle parti, la causa è stata istruita mediante TU contabile, le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano condivisibili.
Al TU il Giudice aveva assegnato il compito di: “ accertare il credito residuo vantato dall'opposta, distinto per sorte capitale ed interessi ex D. L.vo 231/02, tenendo conto: 1) dei pagamenti eseguiti dall'opponente, sia prima che dopo la notifica del D.I. opposto, non conteggiati dall'opposta; 2) delle eventuali note di credito emesse dalle società che hanno ceduto i crediti all'odierna opposta;
3) dei documenti comprovanti l'effettiva consegna all'opponente delle forniture indicate nelle fatture prodotte dall'opposta”.
Pertanto il TU, seguendo una determinata metodologia ha provveduto preliminarmente a quantificare per ciascuna delle società cessionarie l'ammontare dei rispettivi crediti ceduti alla opposta oggetto di richiesta nel decreto ingiuntivo opposto tenendo conto, dei pagamenti eseguiti dalla opponente sia prima che dopo la data del 11.02.22 di notifica del suddetto decreto ingiuntivo, delle eventuali note di credito emesse dalle suddette società cessionarie, nonché dei DDT comprovanti l'effettiva consegna all'opponente delle forniture indicate nelle fatture prodotte dalla opposta.
Riguardo alle note di credito, per come riferito nel mandato, essenzialmente riferite ai crediti ceduti di cui alle fatture emesse dalla 3M Italia S.r.l., il TU di esse ne rileva soltanto l'indicazione da parte dell' sia dei loro estremi che delle fatture di riferimento, ma non anche la produzione in atti di CP_2 alcuna di esse in uno all'estratto notarile dei propri registri contabili, sicché è risultato impossibile verificare a quali fatture le stesse si riferivano nonché l'avvenuta loro regolare annotazione nella contabilità della suddetta parte opponente.
pagina 5 di 9 Con riferimento al punto 3 del mandato riferito ai DDT, il TU ha chiarito che nell'espletamento del mandato ha ritenuto di non adottare il criterio esposto alle parti in sede di operazioni peritali in quanto ci si è resi conto nel corso della disamina della documentazione in atti della sua sostanziale inapplicabilità nella fattispecie in esame, atteso il fatto che da un lato quasi tutti i DDT esaminati risultano privi di sottoscrizione e dall'altro che le fatture cui essi fanno riferimento sono state comunque ugualmente pagate dall' sicché per tali motivi lo stesso è stato ritenuto del tutto CP_2 inconducente ai fini che qui ci occupano.
Pertanto, nel rispetto di quanto richiesto al suddetto punto 3, per le sole fatture rimaste insolute, per le quali cioè l'esistenza di residui impagati sarebbe da ascrivere anche alla eccepita mancata consegna delle forniture o esecuzione di servizi, se ne è provveduto alla loro espunzione dai conteggi espletati per la quantificazione delle somme ancora dovute alla cessionaria soltanto in caso di mancata produzione in atti del relativo DDT.
Infine, il TU ha detto che sulle somme rimaste aperte per intero oppure parzialmente sono stati quindi calcolati gli interessi di mora ex art. D.Lgs. 231/02 maturati dalla data di scadenza del pagamento rilevata nelle rispettive fatture fino alla data in cui quest'ultimo risulta effettivamente eseguito, nonché per gli importi residui ancora da incassare fino a quella del 20.06.23 1, termine quest'ultimo assegnato al TU per la trasmissione alle parti della bozza peritale.
Espletati i conteggi per tutte le posizioni oggetto del D.I. opposto, il TU ha quindi provveduto a determinare il credito complessivamente vantato dalla opposta, distinguendone gli importi dovuti per sorte capitale e per interessi di mora ex D.Lgs. 231/02.
Sulla scorta delle risultanze alle quali si è pervenuti all'esito dei conteggi espletati per ciascuna posizione indicata nel D.I. opposto, per il cui dettaglio si rinvia ai rispettivi allegati alla TU , comparando le somme originariamente richieste dalla nel suddetto D.I. e quelle da Controparte_1 quest'ultima rideterminate alla data del 14.12.22 a seguito degli incassi ricevuti da CP_2 successivamente alla data di notifica del 11.02.22 dell'opposto D.I., il TU ha concluso che “il credito residuo vantato dalla ammonta a complessivi €. 107.036,40, di cui €. 59.263,65 Controparte_1 per sorte capitale fatture insolute ed €. 47.772,75 per interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 maturati fino al 20.06.23, termine quest'ultimo assegnato allo scrivente per la trasmissione alle parti della bozza peritale.”
Il risultato della TU è da condividere, aldilà delle contestazioni sollevate dall'opponente.
L che peraltro non ha fatto idonee osservazioni alla TU nei termini Parte_2 indicati, lamenta che la quantificazione operata dal TU non sarebbe corretta e per questo ha insistito in un richiamo del TU. pagina 6 di 9 In particolare, ha contestato il metodo utilizzato dal perito relativamente alla valutazione dei DDT posti a base di alcune fatture di cui se ne contestava proprio la consegna dei beni. A suo dire, il TU avrebbe disatteso il mandato affidato dal Tribunale utilizzando un metodo contrastante con il criterio dettato dal
G.I.
Tale doglianza va rigettata, considerato che il TU procedendo proprio all'esame dei DDT prodotti, avendo constatato che tutti i documenti prodotti dal creditore procedente erano privi di firma comprovante la consegna da parte dell'azienda della merce, ha ritenuto proprio che nel rispetto di quanto richiesto al suddetto punto 3, per le sole fatture rimaste insolute, per le quali cioè l'esistenza di residui impagati sarebbe da ascrivere anche alla eccepita mancata consegna delle forniture o esecuzione di servizi, se ne è provveduto alla loro espunzione dai conteggi espletati per la quantificazione delle somme ancora dovute alla cessionaria soltanto in caso di mancata produzione in atti del relativo DDT.”
I DDT privi di firma, facevano comunque riferimento a fatture che l' opponente aveva già Pt_2 provveduto a pagare;
ergo ogni contestazione perde di efficacia e va rigettata.
L'unica fattura, con DDT non firmato (n. 8031514776 del 07/03/2019), correttamente espunta dal TU dai conteggi, era quella del fornitore 3M TA RL (ft. n. 6107868 del 07/03/2019) di Euro 960,00, per come evidenziato nelle osservazioni alla relazione depositate dall'opposta.
L'operato del TU appare conforme al punto 3 del mandato ricevuto.
Anche riguardo le “eventuali note di credito emesse dalle società che hanno ceduto i crediti all'odierna opposta” (punto sub 2 del quesito), nessuna nota di credito risulta versata in atti, per cui le conclusioni del TU risultano da condividere.
Ogni contestazione di parte opponente risulta infondata e va disattesa, condividendo invece le conclusioni del TU incaricato.
Anche la doglianza di parte opponente sulla non debenza degli interessi di mora di cui al D.Lgs 231/02 per abuso di diritto, va rigettata.
Parte creditrice col mero pagamento della sorte capitale non viene ristorata delle perdite economiche sopportate a seguito dell'inadempimento, che possono comprendere gli interessi e le spese sopportate.
Una volta in mora, gravano sul debitore tutte le conseguenze della propria inadempienza.
Gli interessi moratori sono quelli che il debitore deve corrispondere al creditore per il ritardo nel pagamento del proprio debito;
essi hanno, quindi, una funzione risarcitoria: indennizzano il creditore per il ritardo (la mora) con cui ha ricevuto il pagamento (art. 1224 c.c.) della somma a lui dovuta.
Un particolare tipo di interessi moratori è rappresentato dagli interessi nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/2002; l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 è limitato alle sole pagina 7 di 9 “transazioni commerciali” ossia a tutti i tipi di contratti, comunque denominati, tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni che hanno ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La scadenza del termine per il pagamento viene, di norma, indicata nel contratto. Se nulla è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente (senza che sia necessaria la diffida) dopo 30 giorni, in generale, dalla data di ricevimento della fattura o della notula. Le parti possono anche prevedere un termine superiore, purché ciò sia messo per iscritto.
Come rammentato, gli interessi previsti nell'art.1224 C.C. hanno come presupposto il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria o la messa in mora del debitore, e finalizzati alla riparazione del danno patito dal patrimonio del creditore per il mancato godimento di quanto dovutogli sulla scorta della obbligazione. Ne consegue che gli interessi moratori costituiscono l'oggetto di un'obbligazione conseguenziale a quella principale e non accessoria e risultano dovuti in caso di accertato ritardo nel pagamento.
Le produzioni documentali delle parti comprovano l'intervenuto pagamento delle fatture alcune nei termini, altre in accertato ritardo e altre non sono proprio state pagate. Per queste ultime è stata, correttamente accertata dal TU la maturazione degli interessi di mora che sono quindi dovuti.
In definitiva l'opposizione va accolta solo parzialmente, tenendo conto di alcuni pagamenti effettuati medio tempore e il decreto ingiuntivo va revocato.
L va quindi Parte_2 condannata a pagare alla la complessiva somma di € 59.263,65 per sorte capitale CP_1 fatture insolute ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( rectius decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di TU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in via solidale, vanno definitivamente poste a carico dell'opponente .
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 64/2024 R.G., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata dall' Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto revoca il
[...] decreto ingiuntivo n. 765/2022 (R.G. n. 15359/2021) emesso dal Tribunale di Catania il 10.02.2022; pagina 8 di 9 2.Condanna l' a Parte_2 pagare in favore di la complessiva somma di € 59.263,65 per sorte capitale fatture CP_1 insolute ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
3. Condanna l' , Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore della , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4.Pone le spese di TU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Catania, il 5 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO TANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4206/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmelo Fabio Antonio Ferrara,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 CATANIA presso l'ufficio legale dell'Ente. attore
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. PALETTA ALESSANDRO e Controparte_1 P.IVA_2
PALETTA ANGELO (, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 88 ROMA presso il difensore avv.
PALETTA ALESSANDRO convenuto
Posta in decisione all'udienza del 09.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 22.03.2022, l'
[...]
conveniva in giudizio innanzi a Parte_2 questo Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°765/2022 Controparte_1 reso dal Tribunale civile di Catania in data 10.02.2022, RG n. 15359/2021, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 110.831,61 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di fatture azionate dall'opposta relative a consegne di merce e servizi, oltre interessi di mora, di cui si asserisce il ritardato pagamento nei confronti delle società cedenti il credito.
Eccepiva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, deducendo l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, sia in fatto che in diritto.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, e con sentenza provvisoriamente eseguibile, annullare e revocare il Decreto ingiuntivo n. 765/2022 del
11/02/2022 opposto, emesso dal Tribunale di Catania in favore della per i motivi di CP_1 cui in narrativa. Con ogni coerente statuizione anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio secondo i parametri di legge. Voglia, altresì, dichiarare che nulla è dovuto da nei Controparte_2 confronti di per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
in via CP_1 subordinata e per mero tuziorismo difensivo, ove il Giudice dovesse affermare la posizione debitoria di nei confronti di ., si chiede ridurre la pretesa di controparte di un Controparte_2 CP_1 importo pari alle somme non dovute e, comunque, non provate per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
Limitare la pretesa creditoria in relazione alla prescrizione maturata che si eccepisce ad ogni effetto di legge;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi”
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso e chiedendo al Tribunale adito di:
“…contrariis reiectis, voglia in via preliminare e d'urgenza: con ordinanza ex art. 648 cpc concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.765/2022, essendo il credito supportato da idonea prova scritta attestante l'avvenuta fornitura ed il mancato pagamento del relativo credito, ritenendo altresì l'opposizione priva di qualsivoglia contestazione formale alla fornitura menzionata, comunque riconosciuto il credito maggiore, oltre interessi di mora ex DLgs231/02 e quelli legali ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda (26.4.21); in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare infondata ogni domanda contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per violazione di quanto pagina 2 di 9 disposto dall'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4 e per l'effetto rigettare nel merito l'opposizione della
[...]
; Parte_2 in subordine e nel merito: rigettare le richieste di controparte perché infondate e non provate in virtù dei motivi esposti nella presente comparsa di risposta, accertato il credito complessivo ancora dovuto
e non pagato dalla opponente;
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporne la esecutorietà con condanna di Parte_2
al pagamento di sorta capitale, interessi di mora dal
[...] dovuto al saldo e quelli ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda (26.4.2021) sino al soddisfo;
per
l'effetto, condannare la Parte_2
al pagamento delle spese di lite. La determinazione del
[...] rimborso dei costi del giudizio dovrà tener conto dell'atteggiamento processuale dell'Ente debitore che ha mancato di dare chiarezza alla propria pretesa, ha taciuto alla cessionaria negoziazioni dirette con la cedente, non ha tentato di comporre i valori effettivi del credito accettato e parzialmente adempiuto, ma ha dato impulso al presente giudizio senza avere piena contezza delle partite dare-avere ricostruite nel processo per esclusiva iniziativa dell'odierna opposta.”
Con ordinanza del 28.09.2022 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed assegnava alle parti, su loro richiesta i termini ex art.183, c.VI, cpc.
Successivamente con Ordinanza del 20.03.2023, il G.I., previo rigetto della richiesta di prova per testi formulata dall'opponente, disponeva TU contabile al fine di accertare il credito residuo vantato dall'opposta.
Espletata la TU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 novembre 2024, poi rinviata all'udienza del 9 aprile 2025 .
Successivamente all'udienza del 09.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190 cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta pagina 3 di 9 valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019. Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Nel caso in esame la odierna opposta- n.q. di società cessionaria del credito, Controparte_1 agisce al fine di recuperare un credito derivante da numerose fatture emesse dalle società cedenti nei confronti dell'opponente.
Di contro, parte opponente, eccepisce l'infondatezza del credito azionato, che non risulterebbe né certo, né liquido e né esigibile, a causa di errori nei conteggi determinativi del debito ingiunto.
In particolare, l'opponente contesta l'infondatezza di parte del credito perché mancante della prova della regolare consegna dei beni, l'inopponibilità di alcuni crediti perché a suo dire stornati,
l'intervenuta prescrizione di alcune fatture ed infine la non debenza degli interessi di mora ex art.D.LGS 231/02 per abuso di diritto.
Orbene agli atti di causa risulta pacifico che le fatture azionate, per stessa ammissione delle parti, risultano alcune pagate, altre pagate in ritardo successivamente la notifica del decreto ingiuntivo opposto ed altre ancora da pagare.
Le fatture, puntualmente contestate, prodotte nel ricorso monitorio, per pacifica giurisprudenza, non costituiscono prova idonea nel giudizio di cognizione e non sono sufficiente al fine di dimostrare l'esistenza della pretesa creditoria.
Con la sentenza del 12/01/2016 n° 299, la Corte di Cassazione conferma un consolidato orientamento affermando “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass.
21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° pagina 4 di 9 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano
02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006 n°
189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159, da ultimo Ordinanza Cassaz. n. 949 depositata il 10 gennaio 2024).
Parte opposta, sulla quale incombe l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa, produce, sia in fase monitoria che di opposizione, notevole mole di allegati attestanti le cessioni di credito, i contratti da cui derivano le fatture azionate, documenti di trasporto, consegna merci e fatture (alleg. F), da cui si evincerebbe, a suo dire, il debito dell'Azienda ospedaliera opponente.
Diversamente, parte opponente, sulla quale grava l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi e/o impeditivi della pretesa, allega dei pagamenti o note di credito che, a suo dire, inficiano la corretta determinazione dell'asserito credito.
Posto ciò, attesa la natura documentale della controversia, tenuto conto delle copiose allegazioni delle parti, la causa è stata istruita mediante TU contabile, le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano condivisibili.
Al TU il Giudice aveva assegnato il compito di: “ accertare il credito residuo vantato dall'opposta, distinto per sorte capitale ed interessi ex D. L.vo 231/02, tenendo conto: 1) dei pagamenti eseguiti dall'opponente, sia prima che dopo la notifica del D.I. opposto, non conteggiati dall'opposta; 2) delle eventuali note di credito emesse dalle società che hanno ceduto i crediti all'odierna opposta;
3) dei documenti comprovanti l'effettiva consegna all'opponente delle forniture indicate nelle fatture prodotte dall'opposta”.
Pertanto il TU, seguendo una determinata metodologia ha provveduto preliminarmente a quantificare per ciascuna delle società cessionarie l'ammontare dei rispettivi crediti ceduti alla opposta oggetto di richiesta nel decreto ingiuntivo opposto tenendo conto, dei pagamenti eseguiti dalla opponente sia prima che dopo la data del 11.02.22 di notifica del suddetto decreto ingiuntivo, delle eventuali note di credito emesse dalle suddette società cessionarie, nonché dei DDT comprovanti l'effettiva consegna all'opponente delle forniture indicate nelle fatture prodotte dalla opposta.
Riguardo alle note di credito, per come riferito nel mandato, essenzialmente riferite ai crediti ceduti di cui alle fatture emesse dalla 3M Italia S.r.l., il TU di esse ne rileva soltanto l'indicazione da parte dell' sia dei loro estremi che delle fatture di riferimento, ma non anche la produzione in atti di CP_2 alcuna di esse in uno all'estratto notarile dei propri registri contabili, sicché è risultato impossibile verificare a quali fatture le stesse si riferivano nonché l'avvenuta loro regolare annotazione nella contabilità della suddetta parte opponente.
pagina 5 di 9 Con riferimento al punto 3 del mandato riferito ai DDT, il TU ha chiarito che nell'espletamento del mandato ha ritenuto di non adottare il criterio esposto alle parti in sede di operazioni peritali in quanto ci si è resi conto nel corso della disamina della documentazione in atti della sua sostanziale inapplicabilità nella fattispecie in esame, atteso il fatto che da un lato quasi tutti i DDT esaminati risultano privi di sottoscrizione e dall'altro che le fatture cui essi fanno riferimento sono state comunque ugualmente pagate dall' sicché per tali motivi lo stesso è stato ritenuto del tutto CP_2 inconducente ai fini che qui ci occupano.
Pertanto, nel rispetto di quanto richiesto al suddetto punto 3, per le sole fatture rimaste insolute, per le quali cioè l'esistenza di residui impagati sarebbe da ascrivere anche alla eccepita mancata consegna delle forniture o esecuzione di servizi, se ne è provveduto alla loro espunzione dai conteggi espletati per la quantificazione delle somme ancora dovute alla cessionaria soltanto in caso di mancata produzione in atti del relativo DDT.
Infine, il TU ha detto che sulle somme rimaste aperte per intero oppure parzialmente sono stati quindi calcolati gli interessi di mora ex art. D.Lgs. 231/02 maturati dalla data di scadenza del pagamento rilevata nelle rispettive fatture fino alla data in cui quest'ultimo risulta effettivamente eseguito, nonché per gli importi residui ancora da incassare fino a quella del 20.06.23 1, termine quest'ultimo assegnato al TU per la trasmissione alle parti della bozza peritale.
Espletati i conteggi per tutte le posizioni oggetto del D.I. opposto, il TU ha quindi provveduto a determinare il credito complessivamente vantato dalla opposta, distinguendone gli importi dovuti per sorte capitale e per interessi di mora ex D.Lgs. 231/02.
Sulla scorta delle risultanze alle quali si è pervenuti all'esito dei conteggi espletati per ciascuna posizione indicata nel D.I. opposto, per il cui dettaglio si rinvia ai rispettivi allegati alla TU , comparando le somme originariamente richieste dalla nel suddetto D.I. e quelle da Controparte_1 quest'ultima rideterminate alla data del 14.12.22 a seguito degli incassi ricevuti da CP_2 successivamente alla data di notifica del 11.02.22 dell'opposto D.I., il TU ha concluso che “il credito residuo vantato dalla ammonta a complessivi €. 107.036,40, di cui €. 59.263,65 Controparte_1 per sorte capitale fatture insolute ed €. 47.772,75 per interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 maturati fino al 20.06.23, termine quest'ultimo assegnato allo scrivente per la trasmissione alle parti della bozza peritale.”
Il risultato della TU è da condividere, aldilà delle contestazioni sollevate dall'opponente.
L che peraltro non ha fatto idonee osservazioni alla TU nei termini Parte_2 indicati, lamenta che la quantificazione operata dal TU non sarebbe corretta e per questo ha insistito in un richiamo del TU. pagina 6 di 9 In particolare, ha contestato il metodo utilizzato dal perito relativamente alla valutazione dei DDT posti a base di alcune fatture di cui se ne contestava proprio la consegna dei beni. A suo dire, il TU avrebbe disatteso il mandato affidato dal Tribunale utilizzando un metodo contrastante con il criterio dettato dal
G.I.
Tale doglianza va rigettata, considerato che il TU procedendo proprio all'esame dei DDT prodotti, avendo constatato che tutti i documenti prodotti dal creditore procedente erano privi di firma comprovante la consegna da parte dell'azienda della merce, ha ritenuto proprio che nel rispetto di quanto richiesto al suddetto punto 3, per le sole fatture rimaste insolute, per le quali cioè l'esistenza di residui impagati sarebbe da ascrivere anche alla eccepita mancata consegna delle forniture o esecuzione di servizi, se ne è provveduto alla loro espunzione dai conteggi espletati per la quantificazione delle somme ancora dovute alla cessionaria soltanto in caso di mancata produzione in atti del relativo DDT.”
I DDT privi di firma, facevano comunque riferimento a fatture che l' opponente aveva già Pt_2 provveduto a pagare;
ergo ogni contestazione perde di efficacia e va rigettata.
L'unica fattura, con DDT non firmato (n. 8031514776 del 07/03/2019), correttamente espunta dal TU dai conteggi, era quella del fornitore 3M TA RL (ft. n. 6107868 del 07/03/2019) di Euro 960,00, per come evidenziato nelle osservazioni alla relazione depositate dall'opposta.
L'operato del TU appare conforme al punto 3 del mandato ricevuto.
Anche riguardo le “eventuali note di credito emesse dalle società che hanno ceduto i crediti all'odierna opposta” (punto sub 2 del quesito), nessuna nota di credito risulta versata in atti, per cui le conclusioni del TU risultano da condividere.
Ogni contestazione di parte opponente risulta infondata e va disattesa, condividendo invece le conclusioni del TU incaricato.
Anche la doglianza di parte opponente sulla non debenza degli interessi di mora di cui al D.Lgs 231/02 per abuso di diritto, va rigettata.
Parte creditrice col mero pagamento della sorte capitale non viene ristorata delle perdite economiche sopportate a seguito dell'inadempimento, che possono comprendere gli interessi e le spese sopportate.
Una volta in mora, gravano sul debitore tutte le conseguenze della propria inadempienza.
Gli interessi moratori sono quelli che il debitore deve corrispondere al creditore per il ritardo nel pagamento del proprio debito;
essi hanno, quindi, una funzione risarcitoria: indennizzano il creditore per il ritardo (la mora) con cui ha ricevuto il pagamento (art. 1224 c.c.) della somma a lui dovuta.
Un particolare tipo di interessi moratori è rappresentato dagli interessi nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/2002; l'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002 è limitato alle sole pagina 7 di 9 “transazioni commerciali” ossia a tutti i tipi di contratti, comunque denominati, tra imprese oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni che hanno ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
La scadenza del termine per il pagamento viene, di norma, indicata nel contratto. Se nulla è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente (senza che sia necessaria la diffida) dopo 30 giorni, in generale, dalla data di ricevimento della fattura o della notula. Le parti possono anche prevedere un termine superiore, purché ciò sia messo per iscritto.
Come rammentato, gli interessi previsti nell'art.1224 C.C. hanno come presupposto il ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria o la messa in mora del debitore, e finalizzati alla riparazione del danno patito dal patrimonio del creditore per il mancato godimento di quanto dovutogli sulla scorta della obbligazione. Ne consegue che gli interessi moratori costituiscono l'oggetto di un'obbligazione conseguenziale a quella principale e non accessoria e risultano dovuti in caso di accertato ritardo nel pagamento.
Le produzioni documentali delle parti comprovano l'intervenuto pagamento delle fatture alcune nei termini, altre in accertato ritardo e altre non sono proprio state pagate. Per queste ultime è stata, correttamente accertata dal TU la maturazione degli interessi di mora che sono quindi dovuti.
In definitiva l'opposizione va accolta solo parzialmente, tenendo conto di alcuni pagamenti effettuati medio tempore e il decreto ingiuntivo va revocato.
L va quindi Parte_2 condannata a pagare alla la complessiva somma di € 59.263,65 per sorte capitale CP_1 fatture insolute ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( rectius decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Le spese di TU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in via solidale, vanno definitivamente poste a carico dell'opponente .
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 64/2024 R.G., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione spiegata dall' Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto revoca il
[...] decreto ingiuntivo n. 765/2022 (R.G. n. 15359/2021) emesso dal Tribunale di Catania il 10.02.2022; pagina 8 di 9 2.Condanna l' a Parte_2 pagare in favore di la complessiva somma di € 59.263,65 per sorte capitale fatture CP_1 insolute ed interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
3. Condanna l' , Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore della , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali oltre il rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4.Pone le spese di TU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Catania, il 5 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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