Art. 3.
La decorazione e' concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di eta' e abbiano l'anzianita' di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
La decorazione e' concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di eta' e abbiano l'anzianita' di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.