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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/06/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11732/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 11732/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 10.10.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. CORTESE MARIA GIOVANNA, Parte_2
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la RA e Parte_1
il signor in data 15 novembre 2008 e trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 294, parte I, vol. 02, dell'anno 2
2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
ALLE SEGUENTI CONCORDATE CONDIZIONI
1) i coniugi danno atto di non avere reciproche pretese a titolo di contributo al
mantenimento;
2) le figlie minori e rimangono affidate in modo Per_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno
prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento
dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro
equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali
inclinazioni, e con collocazione prevalente presso la madre;
3) le figlie e potranno vedere il padre tutte le volte che vorranno, con Per_1 Per_2
le modalità che verranno concordate di volta in volta tra i coniugi, tenendo conto del
preminente interesse delle minori, degli impegni lavorativi dei genitori, nonché degli
impegni scolastici, sociali e sportivi delle figlie;
4) la casa familiare sita a Vigodarzere, via Italo Svevo n. 4, con i mobili che la
arredano, rimane assegnata alla RA , quale genitore collocatario;
Parte_1
5) il signor corrisponderà alla RA la somma complessiva di Parte_2 Parte_1
euro 360,00 (euro 180,00 a figlia), rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT
famiglie, quale contributo al mantenimento delle figlie, che verrà versata
anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico alle
coordinate bancarie che la RA comunicherà al marito. Sono comprese in Parte_1
tale somma solo le spese per il vitto e un contributo forfettario alle spese condominiali e 3
alle spese per le bollette dell'abitazione, mentre le restanti spese ordinarie per
abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla
frequenza scolastica, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al
corredo di inizio anno, farmaci da banco e passatempi ordinari (quali, per es., pizze,
cinema e uscite con gli amici), adeguatamente documentate, saranno suddivise tra i
coniugi al 50% ciascuno;
si precisa, quanto alle spese di abbigliamento, che le stesse
saranno preventivamente concordate tra i genitori se superiori a euro 75,00 mensili per
entrambe le figlie;
6) i coniugi concorreranno, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da
effettuarsi in favore delle figlie (a titolo esemplificativo le spese mediche non coperte
dal servizio sanitario nazionale, le tasse scolastiche, i libri di testo, le gite scolastiche e
le attività sportive, ecc.) debitamente documentate e preventivamente concordate tra i
genitori laddove necessario, in ossequio al protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Padova che le parti dichiarano di conoscere. Quanto al nuovo assegno
unico e universale, l'intero importo spetta alla madre.”
Per il P.M.: “Il P.M., visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_3 Parte_2
contratto matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, in data 15.11.2008 a
Padova (PD), trascritto nel relativo Registro, parte I, atto n. 294, anno 2008; dall'unione coniugale sono nate due figlie: in data 13.01.2009 e in data Per_1 Per_2
23.04.2015.
Le parti, in data 10.10.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di 4
separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.11.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 835/2024, pubblicata il 18.11.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 03.06.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 05.11.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1) al 6),
quest'ultimo con esclusione dell'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali, delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dall'1) al 6) delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, poi, al punto 6) delle rassegnate conclusioni congiunte, si 5
evidenzia che limitatamente alla parte inerente all'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio del minore, pur essendo volto alla regolamentazione di accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in data 15.11.2008 a PADOVA (PD) e trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 294, parte I, anno 2008;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall' 1) al 6) delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio, con la precisazione di cui alla parte motiva;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 11732/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 10.10.2024 da:
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. CORTESE MARIA GIOVANNA, Parte_2
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la RA e Parte_1
il signor in data 15 novembre 2008 e trascritto nel Registro Parte_2
degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 294, parte I, vol. 02, dell'anno 2
2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
ALLE SEGUENTI CONCORDATE CONDIZIONI
1) i coniugi danno atto di non avere reciproche pretese a titolo di contributo al
mantenimento;
2) le figlie minori e rimangono affidate in modo Per_1 Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno
prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento
dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro
equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e seguendone le naturali
inclinazioni, e con collocazione prevalente presso la madre;
3) le figlie e potranno vedere il padre tutte le volte che vorranno, con Per_1 Per_2
le modalità che verranno concordate di volta in volta tra i coniugi, tenendo conto del
preminente interesse delle minori, degli impegni lavorativi dei genitori, nonché degli
impegni scolastici, sociali e sportivi delle figlie;
4) la casa familiare sita a Vigodarzere, via Italo Svevo n. 4, con i mobili che la
arredano, rimane assegnata alla RA , quale genitore collocatario;
Parte_1
5) il signor corrisponderà alla RA la somma complessiva di Parte_2 Parte_1
euro 360,00 (euro 180,00 a figlia), rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT
famiglie, quale contributo al mantenimento delle figlie, che verrà versata
anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico alle
coordinate bancarie che la RA comunicherà al marito. Sono comprese in Parte_1
tale somma solo le spese per il vitto e un contributo forfettario alle spese condominiali e 3
alle spese per le bollette dell'abitazione, mentre le restanti spese ordinarie per
abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla
frequenza scolastica, cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al
corredo di inizio anno, farmaci da banco e passatempi ordinari (quali, per es., pizze,
cinema e uscite con gli amici), adeguatamente documentate, saranno suddivise tra i
coniugi al 50% ciascuno;
si precisa, quanto alle spese di abbigliamento, che le stesse
saranno preventivamente concordate tra i genitori se superiori a euro 75,00 mensili per
entrambe le figlie;
6) i coniugi concorreranno, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da
effettuarsi in favore delle figlie (a titolo esemplificativo le spese mediche non coperte
dal servizio sanitario nazionale, le tasse scolastiche, i libri di testo, le gite scolastiche e
le attività sportive, ecc.) debitamente documentate e preventivamente concordate tra i
genitori laddove necessario, in ossequio al protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Padova che le parti dichiarano di conoscere. Quanto al nuovo assegno
unico e universale, l'intero importo spetta alla madre.”
Per il P.M.: “Il P.M., visti gli atti dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_3 Parte_2
contratto matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, in data 15.11.2008 a
Padova (PD), trascritto nel relativo Registro, parte I, atto n. 294, anno 2008; dall'unione coniugale sono nate due figlie: in data 13.01.2009 e in data Per_1 Per_2
23.04.2015.
Le parti, in data 10.10.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di 4
separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 05.11.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 835/2024, pubblicata il 18.11.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 03.06.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato condizioni congiunte con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2,
lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 05.11.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1) al 6),
quest'ultimo con esclusione dell'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali, delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dall'1) al 6) delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento, poi, al punto 6) delle rassegnate conclusioni congiunte, si 5
evidenzia che limitatamente alla parte inerente all'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio del minore, pur essendo volto alla regolamentazione di accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in data 15.11.2008 a PADOVA (PD) e trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 294, parte I, anno 2008;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall' 1) al 6) delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio, con la precisazione di cui alla parte motiva;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.06.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari