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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1151/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Comune di Mompeo - Piazza Regillo 02040 Mompeo RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 108/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2C IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: la difesa dell'appellante prioritariamente insiste nell'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione degli analoghi contenziosi relativi ai Comuni di Cittaducale e di Rieti che sono pendenti in cassazione.
in subordine insiste nei motivi di gravame agli atti
Appellato: La difesa dell'appellata si oppone all'istanza di sospensione rilevando che non ricorre un caso di pregiudizialità necessaria.
in subordine insiste nei motivi di difesa agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.p.A., in qualità di mandatario dell'Società_1 S.p.A., impugnava con un unico ricorso gli avvisi di accertamento, ai fini IMU per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con i quali il
Comune di Mompeo ha accertato, per ciascuna annualità, una maggiore IMU pari ad €. 14,095,30 e sanzioni di € 14.095,20, oltre gli interessi di legge, tutti notificati in data 29 marzo 2023.
Rilevava la contribuente che la controversia scaturiva dall'avviso di accertamento catastale n.
RI0102137/2016, notificato alla Società in data 30 dicembre 2016 (oggetto di separato contenzioso), con cui la Direzione Provinciale di Rieti ha attribuito – ai sensi dell'art. 1, comma 336, della L. n. 311/2004 – una rendita catastale di €. 44.114,00 al tratto, ricadente nel Comune di Cittaducale, della galleria di approvvigionamento dell'acquedotto civico del Peschiera identificato alla particella catastale n. 390, foglio n. 47, sub. n. 2, di cui Ato 2 è concessionaria. Sul punto, contestato da Resistente_1, è instaurato un separato giudizio presso la competente Corte di giustizia tributaria
La contribuente quindi nel presente procedimento con un primo motivo di ricorso eccepiva la nullità degli avvisi per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992. Rileva, infatti, che erroneamente il Comune abbia liquidato l'IMU e la TASI sulla base della rendita attribuita ad un altro tratto della galleria che si trova nel territorio di Cittaducale perché, sostiene, che, contrariamente da quanto risulta dagli atti, il suindicato art. 5 comma 3 non ammette invece la possibilità di giungere a determinare una rendita
“contabile” attraverso una sorta di comparazione con altri fabbricati. Quindi deduceva la mancanza del presupposto giuridico perché gli accertamenti si basano su una rendita catastale illegittima e in ogni caso non definitiva, atteso che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011) in combinato disposto con l'art. 5 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992 - la norma (applicabile anche all'IMU) stabilisce infatti che la base imponibile dell'ICI è data dal valore dell'immobile ovvero dalla rendita risultante in catasto, a cui vanno applicati i moltiplicatori previsti dalla legge per il calcolo dell'imposta. Con il terzo motivo rileva la errata iscrizione in catasto della cat. D/1, quando invece andrebbe applicata la cat. “E”, ed in particolare, la categoria “E/3” oppure “E/9” argomentando sul punto sulla base di una perizia del CTU della Corte di II grado esperita nell'altro giudizio avverso l'accertamento catastale. Infine rilevava, in via subordinata, l'errata determinazione delle sanzioni per violazione dell'istituto del cumulo giuridico ex art. 12, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 472/1997 applicabile al caso di specie.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva il ricorso sulla base della sentenza della Corte di Giustizia di II° grado del Lazio n. 3481/2023 che, alla luce di una CTU esperita in quel giudizio, riconosceva la categoria catastale E/3 per l'area oggetto del presente procedimento.
Propone appello il Comune di Mompeo, censurando l'impugnata sentenza per infondatezza della sentenza di primo grado fondata sulla base di sentenza non passata in giudicato, e quindi chiedendo di sospendere il presente procedimento fino alla definizione definitiva del contenzioso catastale propedeutico, rappresentando ulteriormente che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,
n. 419/2023), la quale, invece, ha confermato la legittimità della condotta dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, ovvero che il canale di derivazione delle acque, oggetto del presente giudizio, vada accatastato in categoria
D/1, ovvero decidendo in maniera opposta rispetto al giudizio richiamato nella sentenza appellata.
Si costituisce la contribuente contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, ed eccepisce l'inammissibilità dell'atto d'appello per mancata enunciazione dei motivi e ripropone i motivi di censura non valutati dal giudice di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che non è accoglibile l'eccezione proposta dall'appaellante in merito all'efficacia nel presente giudizio di sentenza pronunciata in altro procedimento e non ancora passata in cosa giudicata. Ed invero, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11426 del 16/05/2006, Rv. 590794 – 01;
(Cass. 18 aprile 2001 n. 5682, Cass. 19 settembre 2000 n. 12422; Cass. 1 aprile 1997 n. 2839; Conforme
24 luglio 1990 n. 7473).
L'infondatezza dell'impugnazione deriva però da altro ordine di considerazioni.
In questa sede ci si occupa della IMU e non della corretta attribuzione della categoria catastale all'immobile, nel caso di specie il tratto dell'acquedotto del Peschiera che attraversa l'agro di Comune di Mompeo.
Con l'avviso di accertamento catastale n. RI0102137/2016 (oggetto di separato contenzioso), la Direzione
Provinciale – Agenzia del Territorio di Rieti ha accatastato d'ufficio il tratto dell'acquedotto del Peschiera ricadente nel Comune di Cittaducale, classificandolo in parte come opificio (categoria D/1), con conseguente attribuzione di una rendita di circa € 44.000,00 su cui è stata liquidata l'IMU, e in parte come fabbricato avente funzione pubblica (categoria E/3), da cui invece non scaturisce alcuna imposizione. Nel caso di specie, il Comune di Mompeo, applicando l'art. 5 comma 3 del Decreto IMU, ha dato per assunto che anche il tratto, sempre dell'acquedotto del Peschiera, sito nel Comune di Mompeo, fosse da classificare nella categoria D/1 ed ha liquidato l'IMU tenendo conto del valore catastale accertato dalla DP di Rieti, che è stato poi rapportato ai metri lineari della condotta di Mompeo. Il tratto di acquedotto del Peschiera del Comune di Mompeo non è quindi accatastato ma il Comune fa proprie le determinazioni della Agenzia del Territorio di Rieti – soggette al giudizio di altra Corte di Giustizia
Tributaria – per calcolare l'IMU, attribuendo al tratto del Peschiera di sua competenza la categoria D/1, asseritamente applicando i criteri di cui all'art. 5 comma 3 del D.L. 504/1992.
Tale norma recita: “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 …”.
La giurisprudenza precisa che “Il D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 5, stabilisce, [poi], che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (...), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare secondo i criteri stabiliti nel D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi indicati.” (Cass. Civ. Sez. 5 -, Sent. 8 aprile 2022, n. 11424).
Il procedimento adottato dal Comune è quindi errato, atteso che, ritenendo potersi attribuire la categoria D al tratto di acquedotto del Peschiera ricadente nel proprio territorio, non ha applicato il metodo di cui all'art. 5 comma 3 D.L. 504/1992, cioè il “criterio contabile”, avendo semplicisticamente applicato per analogia le determinazioni catastali ritenute da altra Amministrazione (Direzione Provinciale – Agenzia del Territorio di
Rieti) per altro tratto dell'acquedotto, ricadente nel territorio di Cittaducale, quando invece, per quello di propria competenza, non accatastato, non ha fatto riferimento al metodo “contabile” stabilito dalla norma di cui prima.
Si comprende altresì che, effettivamente, non vi è rapporto di pregiudizialità tra l'altro procedimento, diretto all'accertamento della corretta categoria catastale relativa, peraltro, ad un tratto dell'acquedotto Peschiera ricadente in agro di altro Comune, ed il presente, avente ad oggetto la contestazione della corretta determinazione della base imponibile dell'IMU del tratto ricadente nel territorio del Comune di Mompeo, fondata su determinazioni assunte in violazione dell'art. 5 comma 3 D.L. 504/1992, per cui l'istanza di sospensione del presente procedimento proposta dall'appellante va disattesa e respinta.
L'appello non merita quindi accoglimento, ed alla luce della complessità delle vicenda fattuale, coinvolgente comunque - anche se non in senso pregiudiziale - altri enti e procedimenti, e la particolare difficoltà interpretativa delle questioni sottese al caso, appare che sussistano gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e compensa le spese. Così deciso nelle camere di consiglio del 10 e del 13 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Comune di Mompeo - Piazza Regillo 02040 Mompeo RI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 108/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2C IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: la difesa dell'appellante prioritariamente insiste nell'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione degli analoghi contenziosi relativi ai Comuni di Cittaducale e di Rieti che sono pendenti in cassazione.
in subordine insiste nei motivi di gravame agli atti
Appellato: La difesa dell'appellata si oppone all'istanza di sospensione rilevando che non ricorre un caso di pregiudizialità necessaria.
in subordine insiste nei motivi di difesa agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.p.A., in qualità di mandatario dell'Società_1 S.p.A., impugnava con un unico ricorso gli avvisi di accertamento, ai fini IMU per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con i quali il
Comune di Mompeo ha accertato, per ciascuna annualità, una maggiore IMU pari ad €. 14,095,30 e sanzioni di € 14.095,20, oltre gli interessi di legge, tutti notificati in data 29 marzo 2023.
Rilevava la contribuente che la controversia scaturiva dall'avviso di accertamento catastale n.
RI0102137/2016, notificato alla Società in data 30 dicembre 2016 (oggetto di separato contenzioso), con cui la Direzione Provinciale di Rieti ha attribuito – ai sensi dell'art. 1, comma 336, della L. n. 311/2004 – una rendita catastale di €. 44.114,00 al tratto, ricadente nel Comune di Cittaducale, della galleria di approvvigionamento dell'acquedotto civico del Peschiera identificato alla particella catastale n. 390, foglio n. 47, sub. n. 2, di cui Ato 2 è concessionaria. Sul punto, contestato da Resistente_1, è instaurato un separato giudizio presso la competente Corte di giustizia tributaria
La contribuente quindi nel presente procedimento con un primo motivo di ricorso eccepiva la nullità degli avvisi per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992. Rileva, infatti, che erroneamente il Comune abbia liquidato l'IMU e la TASI sulla base della rendita attribuita ad un altro tratto della galleria che si trova nel territorio di Cittaducale perché, sostiene, che, contrariamente da quanto risulta dagli atti, il suindicato art. 5 comma 3 non ammette invece la possibilità di giungere a determinare una rendita
“contabile” attraverso una sorta di comparazione con altri fabbricati. Quindi deduceva la mancanza del presupposto giuridico perché gli accertamenti si basano su una rendita catastale illegittima e in ogni caso non definitiva, atteso che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011) in combinato disposto con l'art. 5 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 504/1992 - la norma (applicabile anche all'IMU) stabilisce infatti che la base imponibile dell'ICI è data dal valore dell'immobile ovvero dalla rendita risultante in catasto, a cui vanno applicati i moltiplicatori previsti dalla legge per il calcolo dell'imposta. Con il terzo motivo rileva la errata iscrizione in catasto della cat. D/1, quando invece andrebbe applicata la cat. “E”, ed in particolare, la categoria “E/3” oppure “E/9” argomentando sul punto sulla base di una perizia del CTU della Corte di II grado esperita nell'altro giudizio avverso l'accertamento catastale. Infine rilevava, in via subordinata, l'errata determinazione delle sanzioni per violazione dell'istituto del cumulo giuridico ex art. 12, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 472/1997 applicabile al caso di specie.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva il ricorso sulla base della sentenza della Corte di Giustizia di II° grado del Lazio n. 3481/2023 che, alla luce di una CTU esperita in quel giudizio, riconosceva la categoria catastale E/3 per l'area oggetto del presente procedimento.
Propone appello il Comune di Mompeo, censurando l'impugnata sentenza per infondatezza della sentenza di primo grado fondata sulla base di sentenza non passata in giudicato, e quindi chiedendo di sospendere il presente procedimento fino alla definizione definitiva del contenzioso catastale propedeutico, rappresentando ulteriormente che la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,
n. 419/2023), la quale, invece, ha confermato la legittimità della condotta dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, ovvero che il canale di derivazione delle acque, oggetto del presente giudizio, vada accatastato in categoria
D/1, ovvero decidendo in maniera opposta rispetto al giudizio richiamato nella sentenza appellata.
Si costituisce la contribuente contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, ed eccepisce l'inammissibilità dell'atto d'appello per mancata enunciazione dei motivi e ripropone i motivi di censura non valutati dal giudice di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che non è accoglibile l'eccezione proposta dall'appaellante in merito all'efficacia nel presente giudizio di sentenza pronunciata in altro procedimento e non ancora passata in cosa giudicata. Ed invero, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11426 del 16/05/2006, Rv. 590794 – 01;
(Cass. 18 aprile 2001 n. 5682, Cass. 19 settembre 2000 n. 12422; Cass. 1 aprile 1997 n. 2839; Conforme
24 luglio 1990 n. 7473).
L'infondatezza dell'impugnazione deriva però da altro ordine di considerazioni.
In questa sede ci si occupa della IMU e non della corretta attribuzione della categoria catastale all'immobile, nel caso di specie il tratto dell'acquedotto del Peschiera che attraversa l'agro di Comune di Mompeo.
Con l'avviso di accertamento catastale n. RI0102137/2016 (oggetto di separato contenzioso), la Direzione
Provinciale – Agenzia del Territorio di Rieti ha accatastato d'ufficio il tratto dell'acquedotto del Peschiera ricadente nel Comune di Cittaducale, classificandolo in parte come opificio (categoria D/1), con conseguente attribuzione di una rendita di circa € 44.000,00 su cui è stata liquidata l'IMU, e in parte come fabbricato avente funzione pubblica (categoria E/3), da cui invece non scaturisce alcuna imposizione. Nel caso di specie, il Comune di Mompeo, applicando l'art. 5 comma 3 del Decreto IMU, ha dato per assunto che anche il tratto, sempre dell'acquedotto del Peschiera, sito nel Comune di Mompeo, fosse da classificare nella categoria D/1 ed ha liquidato l'IMU tenendo conto del valore catastale accertato dalla DP di Rieti, che è stato poi rapportato ai metri lineari della condotta di Mompeo. Il tratto di acquedotto del Peschiera del Comune di Mompeo non è quindi accatastato ma il Comune fa proprie le determinazioni della Agenzia del Territorio di Rieti – soggette al giudizio di altra Corte di Giustizia
Tributaria – per calcolare l'IMU, attribuendo al tratto del Peschiera di sua competenza la categoria D/1, asseritamente applicando i criteri di cui all'art. 5 comma 3 del D.L. 504/1992.
Tale norma recita: “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 …”.
La giurisprudenza precisa che “Il D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 5, stabilisce, [poi], che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (...), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare secondo i criteri stabiliti nel D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, penultimo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, laddove il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi indicati.” (Cass. Civ. Sez. 5 -, Sent. 8 aprile 2022, n. 11424).
Il procedimento adottato dal Comune è quindi errato, atteso che, ritenendo potersi attribuire la categoria D al tratto di acquedotto del Peschiera ricadente nel proprio territorio, non ha applicato il metodo di cui all'art. 5 comma 3 D.L. 504/1992, cioè il “criterio contabile”, avendo semplicisticamente applicato per analogia le determinazioni catastali ritenute da altra Amministrazione (Direzione Provinciale – Agenzia del Territorio di
Rieti) per altro tratto dell'acquedotto, ricadente nel territorio di Cittaducale, quando invece, per quello di propria competenza, non accatastato, non ha fatto riferimento al metodo “contabile” stabilito dalla norma di cui prima.
Si comprende altresì che, effettivamente, non vi è rapporto di pregiudizialità tra l'altro procedimento, diretto all'accertamento della corretta categoria catastale relativa, peraltro, ad un tratto dell'acquedotto Peschiera ricadente in agro di altro Comune, ed il presente, avente ad oggetto la contestazione della corretta determinazione della base imponibile dell'IMU del tratto ricadente nel territorio del Comune di Mompeo, fondata su determinazioni assunte in violazione dell'art. 5 comma 3 D.L. 504/1992, per cui l'istanza di sospensione del presente procedimento proposta dall'appellante va disattesa e respinta.
L'appello non merita quindi accoglimento, ed alla luce della complessità delle vicenda fattuale, coinvolgente comunque - anche se non in senso pregiudiziale - altri enti e procedimenti, e la particolare difficoltà interpretativa delle questioni sottese al caso, appare che sussistano gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e compensa le spese. Così deciso nelle camere di consiglio del 10 e del 13 febbraio 2026