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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, iscritta al n. 1491 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Montefiascone (VT), alla Via della Croce n. 10, presso lo studio dell'Avv. Orietta Celeste che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23 aprile 1988 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acireale (CT), parte II, serie A, n. 78).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
il 7 agosto 1989, e il 29 giugno 1994, entrambi
[...] Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 535/2017 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 31 maggio 2017; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“1) Il sig. proprietario al 50% indiviso della ex casa Parte_1
coniugale, assieme alla sig.r nell'ambito e in adempimento della Parte_2
regolamentazione delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza spirito di liberalità e a titolo di una tantum ex art. 5 co 8 L. 1° dicembre 1970 n. 898 si impegna e si obbliga sin da ora, a trasferire, senza corrispettivo, entro e non oltre il 31 Dicembre 2025 la piena proprietà della stessa abitazione, sita in Catania Via Adamo n. 12, acquistata in costanza di matrimonio ed in comproprietà ed iniziale abitazione familiare, contraddistinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 31, particella 1064 sub 3, Zona 1 Cat.
A/3, consistenza vani 5, Rendita euro 387,34, alla sig.ra che ne Parte_2
diventerà piena proprietaria, quale sostituzione dell'assegno di mantenimento di
Euro 200,00 mensili;
il sig. si impegna, inoltre, ad accollarsi per intero le Pt_1
spese per il rogito e per gli atti preparatori, conseguenti e successivi;
la signora accetta la cessione della quota della casa familiare proposta dall'ex Parte_2
marito e ne diventerà unica proprietaria al 100%, potendo utilizzarla a proprio
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
piacimento, percependone per intero il canone di locazione e i frutti, o utilizzarla come meglio crede;
una volta divenuta piena proprietaria la sig.ra Parte_2
rinuncia ad ogni forma di mantenimento a carico del sig. nonché a Pt_1
rivendicare diritti a qualsiasi titolo su altri beni immobili acquistati o che verranno acquistati dal sig per il passato, il presente ed il futuro. Fino a quando Parte_2
la sig.ra non sia divenuta piena proprietaria al 100% della casa Parte_2
familiare con rogito e trascrizione al registro, il sig continuerà a versarle la Pt_1
somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo mensile mantenimento
(assegno divorzile temporaneo) e le parti si divideranno al 50 % ciascuno i canoni di locazione della ex casa coniugale.
2) Il sig d'accordo con la sig.r continuerà a versare a ciascun Pt_1 Parte_2
figlio la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento o per spese straordinarie, fino a che ne avranno bisogno e, comunque, fino a che ne abbia la possibilità.
3) Le parti precisano che detto trasferimento immobiliare viene fatto in adempimento degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a risoluzione di tutti i conflitti di natura economica tra di loro esistenti.
4) I coniugi continueranno a prestarsi reciproco rispetto.
5) Le spese di giudizio saranno ad esclusivo carico del sig . Pt_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Acireale
(CT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2
in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, iscritta al n. 1491 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, C.F._1
[...]
[...]
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Montefiascone (VT), alla Via della Croce n. 10, presso lo studio dell'Avv. Orietta Celeste che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23 aprile 1988 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acireale (CT), parte II, serie A, n. 78).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
il 7 agosto 1989, e il 29 giugno 1994, entrambi
[...] Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 535/2017 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 31 maggio 2017; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“1) Il sig. proprietario al 50% indiviso della ex casa Parte_1
coniugale, assieme alla sig.r nell'ambito e in adempimento della Parte_2
regolamentazione delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza spirito di liberalità e a titolo di una tantum ex art. 5 co 8 L. 1° dicembre 1970 n. 898 si impegna e si obbliga sin da ora, a trasferire, senza corrispettivo, entro e non oltre il 31 Dicembre 2025 la piena proprietà della stessa abitazione, sita in Catania Via Adamo n. 12, acquistata in costanza di matrimonio ed in comproprietà ed iniziale abitazione familiare, contraddistinta al Catasto
Fabbricati del Comune di Catania al Foglio 31, particella 1064 sub 3, Zona 1 Cat.
A/3, consistenza vani 5, Rendita euro 387,34, alla sig.ra che ne Parte_2
diventerà piena proprietaria, quale sostituzione dell'assegno di mantenimento di
Euro 200,00 mensili;
il sig. si impegna, inoltre, ad accollarsi per intero le Pt_1
spese per il rogito e per gli atti preparatori, conseguenti e successivi;
la signora accetta la cessione della quota della casa familiare proposta dall'ex Parte_2
marito e ne diventerà unica proprietaria al 100%, potendo utilizzarla a proprio
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
piacimento, percependone per intero il canone di locazione e i frutti, o utilizzarla come meglio crede;
una volta divenuta piena proprietaria la sig.ra Parte_2
rinuncia ad ogni forma di mantenimento a carico del sig. nonché a Pt_1
rivendicare diritti a qualsiasi titolo su altri beni immobili acquistati o che verranno acquistati dal sig per il passato, il presente ed il futuro. Fino a quando Parte_2
la sig.ra non sia divenuta piena proprietaria al 100% della casa Parte_2
familiare con rogito e trascrizione al registro, il sig continuerà a versarle la Pt_1
somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo mensile mantenimento
(assegno divorzile temporaneo) e le parti si divideranno al 50 % ciascuno i canoni di locazione della ex casa coniugale.
2) Il sig d'accordo con la sig.r continuerà a versare a ciascun Pt_1 Parte_2
figlio la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento o per spese straordinarie, fino a che ne avranno bisogno e, comunque, fino a che ne abbia la possibilità.
3) Le parti precisano che detto trasferimento immobiliare viene fatto in adempimento degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e a risoluzione di tutti i conflitti di natura economica tra di loro esistenti.
4) I coniugi continueranno a prestarsi reciproco rispetto.
5) Le spese di giudizio saranno ad esclusivo carico del sig . Pt_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Acireale
(CT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2
in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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