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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 450/2023 promossa da:
(Codice Fiscale ) Parte_1 C.F._1
(Codice Fiscale Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Roberto Urbinati
APPELLANTE contro
(Cod. Fisc. e P. IVA ) già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P.I./C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Marco Tonti e dell'avv. Andrea Maria Francolini
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'E.cc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n.
927/2022, pronunciata in data 04/10/2022 dal Tribunale di Rimini – sezione civile - nella persona del
Dott. Lucio Ardigò, pubblicata il 06/10/2022 nel procedimento civile rubricato sub RG n. 669/2018 -
Rep. n. 1559/2022 del 06/10/2022, in accoglimento del proposto appello, riformare la prefata sentenza per i motivi sopra esposti e conseguentemente, si ribadiscono le medesime conclusioni rassegnate nel pagina 1 di 9 procedimento di primo grado:
In via principale: dichiarare la nullità e/o invalidità dei contratti sottoscritti dalle parti de quibus per violazione dell'art. 1418 comma 1 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso e/o restituzione delle somme investire dagli attori nell'acquisto delle azioni “illiquide”, e, rispettivamente quanto al Sig. circa seimila azioni (6.120,00=) con controvalore pari ad €uro 75.851,62= (s.e. & o.) e la Sig.ra Pt_1 circa numero tremila azioni (3.060,00=) per €uro 39.831,48= di controvalore (s.e. & o.), per un Parte_2 importo complessivo pari ad €uro 115.683,10=, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma, maggiore o minore, dovesse risultare nel corso di causa;
In via subordinata: accertata al responsabilità precontrattuale e/o contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento) della convenuta, eventualmente dichiarata la risoluzione dei contratti stessi e rapporti sottostanti sottoscritti dalle parti, e, per gli effetti condannare la “ Controparte_3
(oggi , in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] Controparte_1 risarcimento, anche in forma specifica, di tutti i danni patiti e patendi dagli attori in misura equivalente alle somme dai medesimi investiti, ovvero quanto al Sig. circa seimila azioni (6.120,00=) con Pt_1 controvalore pari ad €uro 75.851,62= (s.e. & o.) e la Sig.ra circa numero tremila azioni Parte_2
(3.060,00=) per €uro 39.831,48= di controvalore (s.e. & o.), per un importo complessivo pari ad €uro
115.683,10=, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma, maggiore o minore, dovesse risultare nel corso di causa e che sarà ritenuta corretta e giusta da parte di all'esisto dello CP_4 svolgimento del presente procedimento;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, con rimborso spese generali al 12,5%, oltre IVA e Cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di una riforma della sentenza di primo grado, rigettare, comunque, le domande di parte attrice per l'inesistenza di un danno certo ed attuale e/o per tutti gli altri motivi già dedotti in primo grado e rimasti assorbiti nella sentenza impugnata;
-nella denegata ipotesi di una condanna risarcitoria e/o restitutoria, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi, a qualunque titolo, in relazione alle azioni oggetto del giudizio, nonché detraendo il controvalore delle stesse al momento della pronuncia giudiziale o, comunque, disponendo la retrocessione delle azioni a favore della
Banca. pagina 2 di 9 In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio la della quale Controparte_3
erano clienti esponendo di essere stati indotti “ attraverso modalità illegittime e sistemi commerciali discutibili ” a sottoscrivere presso gli sportelli del medesimo istituto di credito tra il 2009 e il 2015 n.
9.180 azioni ordinarie dell'istituto di credito resistente per un importo complessivo pari ad € 115.683,10 vendute come “sicure in quanto non collocate in borsa” e di non essere più riusciti a liquidare l'investimento se non in minima parte e ad un prezzo di gran lunga inferiore - più che dimezzato rispetto al controvalore di acquisto - essendo riusciti a concludere soltanto tre contratti ed in particolare: il primo, alla data del 3 novembre 2017, quando erano state scambiate n° 100 azioni al prezzo di € 5,52; il secondo, alla data del 24 novembre 2017, che aveva permesso il trasferimento di altre n° 100 azioni al medesimo prezzo di € 5,52; il terzo, alla data del 15 dicembre 2017, il quale aveva comportato la trasmissione n° 50 azioni al prezzo di € 5,30.
2. Gli attori chiedevano quindi in via principale la dichiarazione di nullità e/o invalidità dei contratti sottoscritti dalle parti per violazione dell'art. 1418 comma 1 c.c. e la restituzione delle somme investite dagli attori nell'acquisto della azioni “illiquide” e in via subordinata l'accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento) della convenuta tenuta a risarcire tutti i danni patiti e patendi dagli attori in misura equivalente alle somme dai medesimi investiti .
3. Si costituiva in giudizio la Controparte_3
chiedendo il rigetto nel merito delle domande e deducendo in via pregiudiziale
[...]
l'incompetenza per materia del Giudice adito, la nullità della citazione ex art. 164 cpc.
La causa, ritenuta istruita in via documentale veniva decisa, con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava le domande e condannava gli attori alle spese di lite.
Rigettate le eccezioni preliminari di incompetenza e di nullità della citazione ex art. 164
pagina 3 di 9 c.p.c. proposte da parte convenuta, il Tribunale osservava che, in punto di fatto, ciò di cui si discuteva era l'asserita violazione degli obblighi informativi ex art. 21 e 23 T.U.F. da parte della banca convenuta in occasione della stipula di contratti di investimento con gli attori, aventi ad oggetto l'acquisto di azioni emesse dalla stessa convenuta, e che in particolare gli attori si lamentavano del fatto che tali azioni fossero state vendute loro come “sicure in quanto non collocate in borsa” e che gli fosse stato assicurato che, qualora avessero inteso vendere tali azioni, la convenuta le avrebbe riacquistate al valore stabilito in anno in anno dall'Assemblea dei soci.
4. A fronte di tale cornice fattuale, il Tribunale respingeva la domanda di nullità dei contratti in esame in quanto la fattispecie riguardava una ipotesi di responsabilità precontrattuale o contrattuale, e non di invalidità contrattuale, e così inquadrata la vicenda dal punto di vista giuridico, respingeva anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Nel merito della vicenda il giudice di primo grado osservava che si imponeva il rigetto della domanda non potendo dirsi provato il nesso di causalità tra il prospettato inadempimento ed il danno lamentato, e non essendovi pertanto la necessità di accertare se, in concreto, vi fosse stato un effettivo inadempimento della agli obblighi informativi. CP_3
5. A tale riguardo il giudice di primo grado dichiarava di aderire, in tema dell'onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno in materia di intermediazione finanziaria, a quell'orientamento di legittimità in base al quale “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 14335 del
24/05/2019 (Rv. 653890 – 01 e stessa sezione n. 13265 del 16-05-2019 e n. 10111 del 24- pagina 4 di 9 04-2018,).
6. Sulla base di questi principi, il giudice di prime cure riteneva non provata da parte degli attori la circostanza per cui, se la banca avesse adempiuto ai propri obblighi informativi, gli attori stessi non avrebbero acquistato i titoli, mentre al contrario, sulla base della documentazione in atti, riteneva che poteva dirsi raggiunta la prova del fatto che il pregiudizio lamentato era dipeso non dal comportamento della banca convenuta ma dalla scelta delle parti attrici di investire in titoli.
7. A tal proposito, rilevava che le parti attrici avevano concentrato la propria difesa su doglianze inerenti al mancato adempimento degli obblighi informativi e sul danno subito, senza dedurre alcunché per dimostrare che, pur in presenza della informazione resa, esse non avrebbero dato seguito alla negoziazione;
che entrambi gli attori, in epoca precedente all'acquisto delle azioni per cui era causa, avevano posto in essere numerose operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari connotati da livelli di rischio comparabili a quelli oggetto del presente giudizio;
che assumeva pregnante rilevanza il contesto temporale di riferimento in cui era avvenuto il primo acquisto delle azioni: fra il 2005 e il
2013, i titoli azionari acquistati dagli attori venivano scambiati con grande facilità sul mercato;
che aveva acquistato la stessa tipologia di azioni da un Parte_1
proprio parente in occasione della quale - trattandosi di un CP_5
trasferimento tra privati - la convenuta non aveva alcun obbligo informativo, e che CP_3
dunque, anche senza alcuna informazione specifica, l'attore aveva comunque proceduto ad acquistare la medesima tipologia di azioni;
8. Osservava il Tribunale inoltre, che gli attori, oltre che agire nella veste di clienti, possedevano anche la qualifica di soci della stessa banca convenuta e, nella domanda che avevano presentato per diventare soci, erano espressamente indicate le norme dello Statuto che regolano i rapporti tra soci e società; dunque, essi erano ben consci delle modalità con le quali la convenuta avrebbe potuto procedere al riacquisto delle azioni proprie. CP_3
A fronte di tali elementi, non specificamente smentiti dalla stessa interessata, il Tribunale riteneva, con alto grado di probabilità all'esito di un giudizio di verosimiglianza fondato sui suddetti elementi presuntivi, che le parti avrebbero comunque proceduto all'acquisto delle pagina 5 di 9 azioni emesse dalla Banca convenuta anche se fossero state correttamente informate.
9. Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma, e si è costituita in giudizio la banca appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Nel corso del giudizio la difesa di ha Controparte_6
documentato che la banca appellata è stata incorporata in con atto di Controparte_1
fusione del 19.12.2023.
All'udienza del 14.11.2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con un unico articolato motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice non ha considerato che incombeva sulla banca l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti e che, nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario circa le caratteristiche del prodotto finanziario e la sua inadeguatezza al profilo di rischio degli investitori sarebbero a suo dire evidenti.
Si deduce inoltre, con riferimento agli altri investimenti menzionati nella decisione impugnata, che il primo giudice avrebbe erroneamente descritto gli odierni appellanti come investitori dediti ad operazioni rischiose, circostanza che peraltro non influirebbe sulle violazioni informative unilateralmente poste in essere dalla banca intermediaria, mentre in realtà gli stessi sono pensionati, il marito ex lavoratore dipendente, la moglie casalinga, con un grado di scolarizzazione non elevata (diploma e licenza media), come risulta per tabulas dalla compilazione del questionario MiFID in atti. Risulta da ultimo, quanto all'adeguatezza,
l'annullamento del riquadro a ciò dedicato, non avendo la illustrato la gravità di tale CP_3
scelta di investimento dei risparmi degli odierni attori, di tal guisa da ritenersi l'inadempimento grave e pertanto rilevante ex art. 1455 c.c., conducendo alla declaratoria di risoluzione dei contratti e al risarcimento del danno.
Infine, il Tribunale non avrebbe considerato le conseguenze patrimoniali negative della condotta colposa della banca, che risulterebbero in re ipsa.
pagina 6 di 9 11. Si è costituita in giudizio resistendo all'appello, reiterando le CP_3
argomentazioni difensive svolte in primo grado e sottolineando, tra l'altro, l'inesistenza di un danno certo e definitivo a carico degli investitori, essendo le azioni della attualmente quotate e scambiate presso la piattaforma MTF (Multilateral trading facilities), dopo l'approvazione, da parte della , del regolamento operativo HI-MTF, creato CP_8
appositamente con la finalità di favorire l'incontro fra domanda ed offerta e in tal modo di aumentarne la liquidità.
Osserva inoltre l'appellata che, a differenza di altre crisi bancarie che hanno dato vita ad un vasto contenzioso civile, nel caso che ci occupa non è intervenuto alcun default della banca, sicchè, ad oggi, non si può ritenere che agli appellanti sia derivata una perdita totale e definitiva del capitale complessivamente investito.
12. L'appello va rigettato e la sentenza deve essere confermata, sebbene con motivazione parzialmente corretta.
Ed invero gli odierni appellanti, che hanno proposto un'azione risarcitoria ed erano pertanto gravati dall'onere della prova del danno subìto, non soltanto non ne hanno fornito la relativa dimostrazione, ma neppure hanno allegato in concreto il pregiudizio lamentato, limitandosi a dedurre la asserita illiquidità dei titoli.
Va in proposito precisato che oggetto di causa sono gli acquisti da parte degli odierni appellanti, tra il 2009 e il 2015, di n.
9.180 azioni ordinarie emesse dalla per un importo complessivo pari ad € 115.683,10, e che le azioni della , nel periodo in cui furono acquistate dagli odierni appellanti (2009-2015) e sino a tutto il 2013, erano agevolmente liquidabili nonostante non fossero quotate sui mercati regolamentati, e anche nel novembre-dicembre 2017 gli appellanti sono riusciti a retrocedere a n. 250 azioni.
13. Dopo il 2013 la facoltà di riacquisto delle azioni di propria emissione, sempre esercitata in passato dalla nei limiti di legge ed in conformità alle clausole statutarie (art. 17), venne preclusa dall'introduzione dei regolamenti UE n.575 del 26.06.2013 e n. 241 del
07.01.2014, recepiti con il D.L. n. 24/01/2015, convertito con legge n. 33/2015, e poi con il
D.lgs. N. 72/2015, che hanno notevolmente ridotto la facoltà delle banche popolari di procedere al riacquisto di azioni proprie. pagina 7 di 9 14. In epoca successiva all'introduzione delle limitazioni normative, le azioni della sono state quotate e scambiate per alcuni anni presso la piattaforma MTF (Multilateral trading facilities), dopo l'approvazione, da parte della , del regolamento operativo CP_8
HI-MTF, finalizzato a favorire l'incontro fra domanda ed offerta (circostanza dedotta dall'appellata e non contestata dall'appellante), e infine, per effetto della fusione per incorporazione in intervenuta nel corso del presente giudizio, esse sono Controparte_1
state oggetto di un concambio con le azioni dell'istituto incorporante, non soggette a limiti di commerciabilità. Per altro verso, mai è stato allegato, e comunque non risulta, il default di dette banche.
Dalle esposte considerazioni non può che discendere il difetto di prova dell'esistenza di un danno concreto, non emergendo un effettivo rischio di perdita del capitale investito;
ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, con assorbimento di ogni altra questione.
15. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti in favore della liquidate in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di CP_3
riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 Parte_2
entrambi i gradi del giudizio in favore di liquidate in euro 9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 17.12.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti pagina 8 di 9 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 450/2023 promossa da:
(Codice Fiscale ) Parte_1 C.F._1
(Codice Fiscale Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Roberto Urbinati
APPELLANTE contro
(Cod. Fisc. e P. IVA ) già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
P.I./C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Marco Tonti e dell'avv. Andrea Maria Francolini
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'E.cc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n.
927/2022, pronunciata in data 04/10/2022 dal Tribunale di Rimini – sezione civile - nella persona del
Dott. Lucio Ardigò, pubblicata il 06/10/2022 nel procedimento civile rubricato sub RG n. 669/2018 -
Rep. n. 1559/2022 del 06/10/2022, in accoglimento del proposto appello, riformare la prefata sentenza per i motivi sopra esposti e conseguentemente, si ribadiscono le medesime conclusioni rassegnate nel pagina 1 di 9 procedimento di primo grado:
In via principale: dichiarare la nullità e/o invalidità dei contratti sottoscritti dalle parti de quibus per violazione dell'art. 1418 comma 1 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso e/o restituzione delle somme investire dagli attori nell'acquisto delle azioni “illiquide”, e, rispettivamente quanto al Sig. circa seimila azioni (6.120,00=) con controvalore pari ad €uro 75.851,62= (s.e. & o.) e la Sig.ra Pt_1 circa numero tremila azioni (3.060,00=) per €uro 39.831,48= di controvalore (s.e. & o.), per un Parte_2 importo complessivo pari ad €uro 115.683,10=, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma, maggiore o minore, dovesse risultare nel corso di causa;
In via subordinata: accertata al responsabilità precontrattuale e/o contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento) della convenuta, eventualmente dichiarata la risoluzione dei contratti stessi e rapporti sottostanti sottoscritti dalle parti, e, per gli effetti condannare la “ Controparte_3
(oggi , in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] Controparte_1 risarcimento, anche in forma specifica, di tutti i danni patiti e patendi dagli attori in misura equivalente alle somme dai medesimi investiti, ovvero quanto al Sig. circa seimila azioni (6.120,00=) con Pt_1 controvalore pari ad €uro 75.851,62= (s.e. & o.) e la Sig.ra circa numero tremila azioni Parte_2
(3.060,00=) per €uro 39.831,48= di controvalore (s.e. & o.), per un importo complessivo pari ad €uro
115.683,10=, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma, maggiore o minore, dovesse risultare nel corso di causa e che sarà ritenuta corretta e giusta da parte di all'esisto dello CP_4 svolgimento del presente procedimento;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, con rimborso spese generali al 12,5%, oltre IVA e Cpa come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In via subordinata
- nella denegata ipotesi di una riforma della sentenza di primo grado, rigettare, comunque, le domande di parte attrice per l'inesistenza di un danno certo ed attuale e/o per tutti gli altri motivi già dedotti in primo grado e rimasti assorbiti nella sentenza impugnata;
-nella denegata ipotesi di una condanna risarcitoria e/o restitutoria, disporre una riduzione del quantum debeatur ex art. 1225 c.c. e/o 1227 c.c., detraendo altresì tutti gli importi percepiti e/o percipiendi, a qualunque titolo, in relazione alle azioni oggetto del giudizio, nonché detraendo il controvalore delle stesse al momento della pronuncia giudiziale o, comunque, disponendo la retrocessione delle azioni a favore della
Banca. pagina 2 di 9 In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 L.P. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio la della quale Controparte_3
erano clienti esponendo di essere stati indotti “ attraverso modalità illegittime e sistemi commerciali discutibili ” a sottoscrivere presso gli sportelli del medesimo istituto di credito tra il 2009 e il 2015 n.
9.180 azioni ordinarie dell'istituto di credito resistente per un importo complessivo pari ad € 115.683,10 vendute come “sicure in quanto non collocate in borsa” e di non essere più riusciti a liquidare l'investimento se non in minima parte e ad un prezzo di gran lunga inferiore - più che dimezzato rispetto al controvalore di acquisto - essendo riusciti a concludere soltanto tre contratti ed in particolare: il primo, alla data del 3 novembre 2017, quando erano state scambiate n° 100 azioni al prezzo di € 5,52; il secondo, alla data del 24 novembre 2017, che aveva permesso il trasferimento di altre n° 100 azioni al medesimo prezzo di € 5,52; il terzo, alla data del 15 dicembre 2017, il quale aveva comportato la trasmissione n° 50 azioni al prezzo di € 5,30.
2. Gli attori chiedevano quindi in via principale la dichiarazione di nullità e/o invalidità dei contratti sottoscritti dalle parti per violazione dell'art. 1418 comma 1 c.c. e la restituzione delle somme investite dagli attori nell'acquisto della azioni “illiquide” e in via subordinata l'accertamento della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento) della convenuta tenuta a risarcire tutti i danni patiti e patendi dagli attori in misura equivalente alle somme dai medesimi investiti .
3. Si costituiva in giudizio la Controparte_3
chiedendo il rigetto nel merito delle domande e deducendo in via pregiudiziale
[...]
l'incompetenza per materia del Giudice adito, la nullità della citazione ex art. 164 cpc.
La causa, ritenuta istruita in via documentale veniva decisa, con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava le domande e condannava gli attori alle spese di lite.
Rigettate le eccezioni preliminari di incompetenza e di nullità della citazione ex art. 164
pagina 3 di 9 c.p.c. proposte da parte convenuta, il Tribunale osservava che, in punto di fatto, ciò di cui si discuteva era l'asserita violazione degli obblighi informativi ex art. 21 e 23 T.U.F. da parte della banca convenuta in occasione della stipula di contratti di investimento con gli attori, aventi ad oggetto l'acquisto di azioni emesse dalla stessa convenuta, e che in particolare gli attori si lamentavano del fatto che tali azioni fossero state vendute loro come “sicure in quanto non collocate in borsa” e che gli fosse stato assicurato che, qualora avessero inteso vendere tali azioni, la convenuta le avrebbe riacquistate al valore stabilito in anno in anno dall'Assemblea dei soci.
4. A fronte di tale cornice fattuale, il Tribunale respingeva la domanda di nullità dei contratti in esame in quanto la fattispecie riguardava una ipotesi di responsabilità precontrattuale o contrattuale, e non di invalidità contrattuale, e così inquadrata la vicenda dal punto di vista giuridico, respingeva anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Nel merito della vicenda il giudice di primo grado osservava che si imponeva il rigetto della domanda non potendo dirsi provato il nesso di causalità tra il prospettato inadempimento ed il danno lamentato, e non essendovi pertanto la necessità di accertare se, in concreto, vi fosse stato un effettivo inadempimento della agli obblighi informativi. CP_3
5. A tale riguardo il giudice di primo grado dichiarava di aderire, in tema dell'onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno in materia di intermediazione finanziaria, a quell'orientamento di legittimità in base al quale “in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. , impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute” (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 14335 del
24/05/2019 (Rv. 653890 – 01 e stessa sezione n. 13265 del 16-05-2019 e n. 10111 del 24- pagina 4 di 9 04-2018,).
6. Sulla base di questi principi, il giudice di prime cure riteneva non provata da parte degli attori la circostanza per cui, se la banca avesse adempiuto ai propri obblighi informativi, gli attori stessi non avrebbero acquistato i titoli, mentre al contrario, sulla base della documentazione in atti, riteneva che poteva dirsi raggiunta la prova del fatto che il pregiudizio lamentato era dipeso non dal comportamento della banca convenuta ma dalla scelta delle parti attrici di investire in titoli.
7. A tal proposito, rilevava che le parti attrici avevano concentrato la propria difesa su doglianze inerenti al mancato adempimento degli obblighi informativi e sul danno subito, senza dedurre alcunché per dimostrare che, pur in presenza della informazione resa, esse non avrebbero dato seguito alla negoziazione;
che entrambi gli attori, in epoca precedente all'acquisto delle azioni per cui era causa, avevano posto in essere numerose operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari connotati da livelli di rischio comparabili a quelli oggetto del presente giudizio;
che assumeva pregnante rilevanza il contesto temporale di riferimento in cui era avvenuto il primo acquisto delle azioni: fra il 2005 e il
2013, i titoli azionari acquistati dagli attori venivano scambiati con grande facilità sul mercato;
che aveva acquistato la stessa tipologia di azioni da un Parte_1
proprio parente in occasione della quale - trattandosi di un CP_5
trasferimento tra privati - la convenuta non aveva alcun obbligo informativo, e che CP_3
dunque, anche senza alcuna informazione specifica, l'attore aveva comunque proceduto ad acquistare la medesima tipologia di azioni;
8. Osservava il Tribunale inoltre, che gli attori, oltre che agire nella veste di clienti, possedevano anche la qualifica di soci della stessa banca convenuta e, nella domanda che avevano presentato per diventare soci, erano espressamente indicate le norme dello Statuto che regolano i rapporti tra soci e società; dunque, essi erano ben consci delle modalità con le quali la convenuta avrebbe potuto procedere al riacquisto delle azioni proprie. CP_3
A fronte di tali elementi, non specificamente smentiti dalla stessa interessata, il Tribunale riteneva, con alto grado di probabilità all'esito di un giudizio di verosimiglianza fondato sui suddetti elementi presuntivi, che le parti avrebbero comunque proceduto all'acquisto delle pagina 5 di 9 azioni emesse dalla Banca convenuta anche se fossero state correttamente informate.
9. Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma, e si è costituita in giudizio la banca appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Nel corso del giudizio la difesa di ha Controparte_6
documentato che la banca appellata è stata incorporata in con atto di Controparte_1
fusione del 19.12.2023.
All'udienza del 14.11.2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con un unico articolato motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice non ha considerato che incombeva sulla banca l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti e che, nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario circa le caratteristiche del prodotto finanziario e la sua inadeguatezza al profilo di rischio degli investitori sarebbero a suo dire evidenti.
Si deduce inoltre, con riferimento agli altri investimenti menzionati nella decisione impugnata, che il primo giudice avrebbe erroneamente descritto gli odierni appellanti come investitori dediti ad operazioni rischiose, circostanza che peraltro non influirebbe sulle violazioni informative unilateralmente poste in essere dalla banca intermediaria, mentre in realtà gli stessi sono pensionati, il marito ex lavoratore dipendente, la moglie casalinga, con un grado di scolarizzazione non elevata (diploma e licenza media), come risulta per tabulas dalla compilazione del questionario MiFID in atti. Risulta da ultimo, quanto all'adeguatezza,
l'annullamento del riquadro a ciò dedicato, non avendo la illustrato la gravità di tale CP_3
scelta di investimento dei risparmi degli odierni attori, di tal guisa da ritenersi l'inadempimento grave e pertanto rilevante ex art. 1455 c.c., conducendo alla declaratoria di risoluzione dei contratti e al risarcimento del danno.
Infine, il Tribunale non avrebbe considerato le conseguenze patrimoniali negative della condotta colposa della banca, che risulterebbero in re ipsa.
pagina 6 di 9 11. Si è costituita in giudizio resistendo all'appello, reiterando le CP_3
argomentazioni difensive svolte in primo grado e sottolineando, tra l'altro, l'inesistenza di un danno certo e definitivo a carico degli investitori, essendo le azioni della attualmente quotate e scambiate presso la piattaforma MTF (Multilateral trading facilities), dopo l'approvazione, da parte della , del regolamento operativo HI-MTF, creato CP_8
appositamente con la finalità di favorire l'incontro fra domanda ed offerta e in tal modo di aumentarne la liquidità.
Osserva inoltre l'appellata che, a differenza di altre crisi bancarie che hanno dato vita ad un vasto contenzioso civile, nel caso che ci occupa non è intervenuto alcun default della banca, sicchè, ad oggi, non si può ritenere che agli appellanti sia derivata una perdita totale e definitiva del capitale complessivamente investito.
12. L'appello va rigettato e la sentenza deve essere confermata, sebbene con motivazione parzialmente corretta.
Ed invero gli odierni appellanti, che hanno proposto un'azione risarcitoria ed erano pertanto gravati dall'onere della prova del danno subìto, non soltanto non ne hanno fornito la relativa dimostrazione, ma neppure hanno allegato in concreto il pregiudizio lamentato, limitandosi a dedurre la asserita illiquidità dei titoli.
Va in proposito precisato che oggetto di causa sono gli acquisti da parte degli odierni appellanti, tra il 2009 e il 2015, di n.
9.180 azioni ordinarie emesse dalla per un importo complessivo pari ad € 115.683,10, e che le azioni della , nel periodo in cui furono acquistate dagli odierni appellanti (2009-2015) e sino a tutto il 2013, erano agevolmente liquidabili nonostante non fossero quotate sui mercati regolamentati, e anche nel novembre-dicembre 2017 gli appellanti sono riusciti a retrocedere a n. 250 azioni.
13. Dopo il 2013 la facoltà di riacquisto delle azioni di propria emissione, sempre esercitata in passato dalla nei limiti di legge ed in conformità alle clausole statutarie (art. 17), venne preclusa dall'introduzione dei regolamenti UE n.575 del 26.06.2013 e n. 241 del
07.01.2014, recepiti con il D.L. n. 24/01/2015, convertito con legge n. 33/2015, e poi con il
D.lgs. N. 72/2015, che hanno notevolmente ridotto la facoltà delle banche popolari di procedere al riacquisto di azioni proprie. pagina 7 di 9 14. In epoca successiva all'introduzione delle limitazioni normative, le azioni della sono state quotate e scambiate per alcuni anni presso la piattaforma MTF (Multilateral trading facilities), dopo l'approvazione, da parte della , del regolamento operativo CP_8
HI-MTF, finalizzato a favorire l'incontro fra domanda ed offerta (circostanza dedotta dall'appellata e non contestata dall'appellante), e infine, per effetto della fusione per incorporazione in intervenuta nel corso del presente giudizio, esse sono Controparte_1
state oggetto di un concambio con le azioni dell'istituto incorporante, non soggette a limiti di commerciabilità. Per altro verso, mai è stato allegato, e comunque non risulta, il default di dette banche.
Dalle esposte considerazioni non può che discendere il difetto di prova dell'esistenza di un danno concreto, non emergendo un effettivo rischio di perdita del capitale investito;
ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, con assorbimento di ogni altra questione.
15. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti in favore della liquidate in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di CP_3
riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 Parte_2
entrambi i gradi del giudizio in favore di liquidate in euro 9.991,00 per Controparte_1
compensi, oltre C.U., spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 17.12.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti pagina 8 di 9 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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