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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7376/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7376 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Guarino Luigi, come da procura in atti;
ricorrente
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Tuorto Luigi, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha riformulato le proprie domande giudiziali chiedendo di revocarsi l'assegno di mantenimento in favore di e per Parte_2 l'effetto nulla disporsi a titolo di assegno divorzile. Parte convenuta, invece, ha concluso reiterando le domande di cui alla comparsa di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/11/2019, nato a [...] Parte_1 il 07/07/1956, premesso di aver contratto matrimonio con nata a Parte_2 T'ST (NA) il 03/01/1962, in data 05/05/1984 in Cercola (NA) (atto di matrimonio Numero 8, Parte I, Anno 1984), dalla cui unione nascevano quattro figli-
, nato a [...] il [...], , nato a San Felice a [...] Per_1 Per_2 CP_ l'8/11/1987, , nato a San Felice a [...], l' 08/01/1990 e nata a CP_2 T'Agata De' Goti (BN), il 28/01/1997-chiedeva disporsi lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì: - assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
-determinarsi in € 400,00 l'assegno di mantenimento materno a favore della figlia oltre la CP_2 contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno.
1 Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di scioglimento del matrimonio e determinarsi in € 500,00 l'assegno divorzile a suo favore, da porsi a carico di parte ricorrente. All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 03/07/2020, disponeva la conferma delle condizioni previste in sede di separazione. Con sentenza n.731/2021 veniva decisa la sola questione di stato, seguita dalla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria. Il Giudice con provvedimento del 15/11/2021 -dato atto della rinuncia, di parte ricorrente, all'assegno di mantenimento a favore della figlia giustificata dalla rinvenuta CP_2 occupazione lavorativa- ammetteva parzialmente i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c. Escussi i testi indicati dalle parti, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.731/2021 sullo status, occorre pronunciarsi sulla domanda di assegno divorzile formulata da Pt_2
L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa,
[...] presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cfr. Cass. Civi. Sez.1, ordinanza n.26520 dell'11/10/2024). Nel caso in esame, parte ricorrente percepisce l'emolumento pensionistico e dispone di un patrimonio immobiliare consistente in una casa rurale (immobile in cui vive) e un ettaro circa di terreno agricolo, da cui non ricava alcuna rendita (ultima documentazione fiscale prodotta: CU2019 - redditi da lavoro dipendente pari ad €23.936,10); mentre, parte convenuta si è dichiarata formalmente casalinga, priva di redditi propri e convivente con i fratelli in un immobile locato (documentazione fiscale prodotta: attestazione Isee2020). Ulteriore elemento addotto da parte ricorrente a sostegno del rigetto della domanda de qua afferisce all'avvio di una stabile convivenza di parte convenuta con un'altra persona. Ebbene, giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia ha elaborato il principio di diritto secondo cui ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (cfr. Cass. Civ., I Sez., sentenza n.3645 del 07/02/2023). Nel presente giudizio parte convenuta ha contestato la circostanza (“risulta evidente che la stessa ha una pessima condizione economica tanto da ricorrere al patrocinio a spese dello Stato vivendo tra l'altro in un immobile in locazione ospite dei fratelli”: cfr. comparsa di costituzione) e comprovato di convivere con i fratelli, ed Parte_3
(cfr. certificato di residenza anagrafica prodotto agli atti). Per_3 Unico elemento probatorio fornito dal ricorrente corrisponde alla testimonianza resa dalla figlia (teste di parte ricorrente), la quale alla domanda di cui al capo 3: “vero CP_2 è che la sig.ra ha instaurato con il sig. una convivenza Parte_2 Parte_4 pluriennale, caratterizzata da ufficialità e da quotidiana frequentazione;
” ha risposto “è
2 vero quanto al capo 3, per quanto mi ha detto mamma, lei si sarebbe trasferita dal
ma ora non so”. Pt_4 Nondimeno, le dichiarazioni rese, oltre che non circostanziate e generiche, non possono ritenersi attendibili, sia per l'acredine, che connota il rapporto madre-figlia - tale da condurre quest'ultima all'instaurazione di un contenzioso nei confronti della madre - e sia l'assenza di una frequentazione con la medesima. Dati imprescindibili al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile attengono alla durata del matrimonio (dal 1984 al 14/01/2011, data in cui i coniugi erano autorizzati a vivere separati), all'età di (63 anni), al mancato perseguimento di un percorso Parte_2 formativo (le testimonianze assunte hanno dimostrato che la convenuta in costanza del matrimonio si è occupata dell'accudimento dei figli), nonché all'impedimento oggettivo di procurarsi autonomamente dei redditi sufficienti alla propria sussistenza rappresentato dalle condizioni di salute in cui versa la medesima, la quale è affetta da malattia cerebrovascolare cronica con deterioramento cognitivo complicato da una sindrome ansioso depressiva resistente alla terapia farmacologica, ipertensione in discreto compenso emodinamico, Bpco, poliartrosi diffusa con problemi cervicali e lombari (cfr. diagnosi emessa dalla Dr.ssa il 9/6/2020 specialista in Geriatria Persona_4 presso l' U.O.S. Fasce Deboli e Cure domiciliari -Centro Disturbi Cognitivi e demenza - dell'Asl Napoli1, Distretto n. 28). Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata ed esaminate le testimonianze acquisite agli atti- dalle quali, tra l'altro si esclude l'instaurazione di una nuova convivenza di parte convenuta, per le ragioni sopra esposte- si ritiene sussistere uno squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, il quale giustifica l'accoglimento della domanda sotto il profilo assistenziale. Il Tribunale, dunque, ritiene di determinare in € 200,00 l'assegno divorzile in favore di da porsi a carico di Parte_2 Parte_1
(somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat).
*** 3. Si dà atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia (maggiorenne, autonoma economicamente e non più CP_2 convivente con il padre), nonché della conseguente caducazione della domanda di assegnazione della casa coniugale;
pertanto, il Tribunale nulla dispone in merito.
*** 4.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 7376/2019, così provvede:
1) dispone che versi ad €200,00 a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile (somma soggetta alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuali);
2) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Nola in data 06/06/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7376 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Guarino Luigi, come da procura in atti;
ricorrente
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Tuorto Luigi, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha riformulato le proprie domande giudiziali chiedendo di revocarsi l'assegno di mantenimento in favore di e per Parte_2 l'effetto nulla disporsi a titolo di assegno divorzile. Parte convenuta, invece, ha concluso reiterando le domande di cui alla comparsa di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/11/2019, nato a [...] Parte_1 il 07/07/1956, premesso di aver contratto matrimonio con nata a Parte_2 T'ST (NA) il 03/01/1962, in data 05/05/1984 in Cercola (NA) (atto di matrimonio Numero 8, Parte I, Anno 1984), dalla cui unione nascevano quattro figli-
, nato a [...] il [...], , nato a San Felice a [...] Per_1 Per_2 CP_ l'8/11/1987, , nato a San Felice a [...], l' 08/01/1990 e nata a CP_2 T'Agata De' Goti (BN), il 28/01/1997-chiedeva disporsi lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì: - assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
-determinarsi in € 400,00 l'assegno di mantenimento materno a favore della figlia oltre la CP_2 contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno.
1 Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di scioglimento del matrimonio e determinarsi in € 500,00 l'assegno divorzile a suo favore, da porsi a carico di parte ricorrente. All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 03/07/2020, disponeva la conferma delle condizioni previste in sede di separazione. Con sentenza n.731/2021 veniva decisa la sola questione di stato, seguita dalla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria. Il Giudice con provvedimento del 15/11/2021 -dato atto della rinuncia, di parte ricorrente, all'assegno di mantenimento a favore della figlia giustificata dalla rinvenuta CP_2 occupazione lavorativa- ammetteva parzialmente i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c. Escussi i testi indicati dalle parti, il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.731/2021 sullo status, occorre pronunciarsi sulla domanda di assegno divorzile formulata da Pt_2
L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa,
[...] presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cfr. Cass. Civi. Sez.1, ordinanza n.26520 dell'11/10/2024). Nel caso in esame, parte ricorrente percepisce l'emolumento pensionistico e dispone di un patrimonio immobiliare consistente in una casa rurale (immobile in cui vive) e un ettaro circa di terreno agricolo, da cui non ricava alcuna rendita (ultima documentazione fiscale prodotta: CU2019 - redditi da lavoro dipendente pari ad €23.936,10); mentre, parte convenuta si è dichiarata formalmente casalinga, priva di redditi propri e convivente con i fratelli in un immobile locato (documentazione fiscale prodotta: attestazione Isee2020). Ulteriore elemento addotto da parte ricorrente a sostegno del rigetto della domanda de qua afferisce all'avvio di una stabile convivenza di parte convenuta con un'altra persona. Ebbene, giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia ha elaborato il principio di diritto secondo cui ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (cfr. Cass. Civ., I Sez., sentenza n.3645 del 07/02/2023). Nel presente giudizio parte convenuta ha contestato la circostanza (“risulta evidente che la stessa ha una pessima condizione economica tanto da ricorrere al patrocinio a spese dello Stato vivendo tra l'altro in un immobile in locazione ospite dei fratelli”: cfr. comparsa di costituzione) e comprovato di convivere con i fratelli, ed Parte_3
(cfr. certificato di residenza anagrafica prodotto agli atti). Per_3 Unico elemento probatorio fornito dal ricorrente corrisponde alla testimonianza resa dalla figlia (teste di parte ricorrente), la quale alla domanda di cui al capo 3: “vero CP_2 è che la sig.ra ha instaurato con il sig. una convivenza Parte_2 Parte_4 pluriennale, caratterizzata da ufficialità e da quotidiana frequentazione;
” ha risposto “è
2 vero quanto al capo 3, per quanto mi ha detto mamma, lei si sarebbe trasferita dal
ma ora non so”. Pt_4 Nondimeno, le dichiarazioni rese, oltre che non circostanziate e generiche, non possono ritenersi attendibili, sia per l'acredine, che connota il rapporto madre-figlia - tale da condurre quest'ultima all'instaurazione di un contenzioso nei confronti della madre - e sia l'assenza di una frequentazione con la medesima. Dati imprescindibili al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile attengono alla durata del matrimonio (dal 1984 al 14/01/2011, data in cui i coniugi erano autorizzati a vivere separati), all'età di (63 anni), al mancato perseguimento di un percorso Parte_2 formativo (le testimonianze assunte hanno dimostrato che la convenuta in costanza del matrimonio si è occupata dell'accudimento dei figli), nonché all'impedimento oggettivo di procurarsi autonomamente dei redditi sufficienti alla propria sussistenza rappresentato dalle condizioni di salute in cui versa la medesima, la quale è affetta da malattia cerebrovascolare cronica con deterioramento cognitivo complicato da una sindrome ansioso depressiva resistente alla terapia farmacologica, ipertensione in discreto compenso emodinamico, Bpco, poliartrosi diffusa con problemi cervicali e lombari (cfr. diagnosi emessa dalla Dr.ssa il 9/6/2020 specialista in Geriatria Persona_4 presso l' U.O.S. Fasce Deboli e Cure domiciliari -Centro Disturbi Cognitivi e demenza - dell'Asl Napoli1, Distretto n. 28). Pertanto, all'esito dell'istruttoria espletata ed esaminate le testimonianze acquisite agli atti- dalle quali, tra l'altro si esclude l'instaurazione di una nuova convivenza di parte convenuta, per le ragioni sopra esposte- si ritiene sussistere uno squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, il quale giustifica l'accoglimento della domanda sotto il profilo assistenziale. Il Tribunale, dunque, ritiene di determinare in € 200,00 l'assegno divorzile in favore di da porsi a carico di Parte_2 Parte_1
(somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat).
*** 3. Si dà atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di assegno di mantenimento in favore della figlia (maggiorenne, autonoma economicamente e non più CP_2 convivente con il padre), nonché della conseguente caducazione della domanda di assegnazione della casa coniugale;
pertanto, il Tribunale nulla dispone in merito.
*** 4.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 7376/2019, così provvede:
1) dispone che versi ad €200,00 a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile (somma soggetta alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuali);
2) dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Nola in data 06/06/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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