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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2484/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2484/2023 R.G., avente ad oggetto: adozione di persona maggiore di età, promossa DA
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e _1 C.F._1 difeso, giusta comparsa di nuovo difensore depositata il 16.09.2024, dall'avv. Leonardo Rocco Filareti, elettivamente domiciliato come in atti RICORRENTE NEI CONFRONTI DI
, nata il [...] in [...] CP
Con l'intervento del P.M. INTERVENTORE NECESSARIO RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto: di essere sposato dal 05.09.1999 con e dalla loro unione è nato, CP_2 in data 20.11.2002, il figlio di svolgere l'attività professionale di avvocato;
che la era Per_1 CP_2 CP_ precedentemente sposata con dalla loro unione è nata, in data 20.01.1989 la figlia;
Parte_2 che sin dalla separazione tra la ed il e poi con il successivo divorzio, ha provveduto a CP_2 Pt_2 CP_ crescere, unitamente alla moglie, in via esclusiva, l'allora piccola anche perché il si è da sempre Pt_2 disinteressato della figlia;
che l'adottanda, divenuta maggiorenne, sorretta da motivi affettivi e di gratitudine nei confronti del marito della madre, con istanza del 18.12.2013, ha chiesto alla Prefettura di Catanzaro di essere autorizzata a cambiare il proprio cognome in;
che, quindi, con decreto n. Pt_1
0040661 del 09.05.2014 la Prefettura di Catanzaro ha autorizzato a cambiare il proprio Parte_3 cognome in che l'adottanda in data 06.07.2019 ha contratto matrimonio con CP CP
; di avere intenzione di adottare essendo stato per lei un punto di riferimento Persona_2 CP per la sua crescita e, quindi, per aver svolto il ruolo di padre;
che ricorrono tutti i requisiti di legge previsti dall'art. 291 c.c. Tanto premesso l'istante ha chiesto di accogliere la domanda di adozione.
1 Con decreto del 03.02.2024 è stata fissata l'udienza del 09.07.2024, per la comparizione dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle altre persone chiamate ex lege ad esprimere il proprio consenso e il proprio assenso all'adozione. Il pur ritualmente citato in giudizio non si è costituito. Parte_2
All'udienza di prima comparizione del 09.07.2024 è stato ascoltato il ricorrente _1 che ha dichiarato “Mi riporto al ricorso atteso che ormai da anni esiste un legame affettivo con la adottanda, che considero mia figlia. Ho anche un altro figlio di 22 anni, nato dalla madre della adottanda con cui sono sposato. In Persona_3 famiglia siamo tutti d'accordo per quanto riguarda l'adozione”. La causa, quindi, è stata rinviata al 17.09.2024 per l'ascolto delle parti al fine di prestare i consensi e assensi di legge. A tale udienza, quindi, sono stati ascoltati: coniuge della adottanda (il Persona_2 quale ha dichiarato “Presto il mio assenso e consenso alla adozione di mia moglie da parte del CP ricorrente essendo ormai tanti anni che la stessa è parte della famiglia e trattata come tale”); CP_2 madre della adottanda (la quale ha dichiarato “Presto il mio assenso e consenso alla adozione di mia figlia CP
da parte del ricorrente essendo ormai tanti anni che la stessa è parte della famiglia e trattata come tale. Preciso che
[...] ho divorziato da tantissimi anni dal mio ex marito e mia figlia ha sempre vissuto con me e con il ricorrente, che ho conosciuto in fase di separazione. il ricorrente è stato un padre mia figlia mentre il vero padre si è sempre disinteressato. Anche mio figlio è d'accordo”); l'adottanda (la quale ha dichiarato “Presto il mio assenso e Persona_3 CP consenso alla adozione da parte del ricorrente. Sin da piccola e dalla separazione dei miei genitori ho vissuto con il ricorrente che per me è stato un padre, sono molto affezionata a lui e a mio fratello. Poter avere una sentenza che dichiari l'adozione potrebbe realizzare ciò che di fatto già esiste da tantissimi anni, in termini di affetto e sostegno”). Alla successiva udienza del 14.01.2025 è stato nuovamente ascoltato il ricorrente _1
(il quale ha dichiarato “Mi riporto al ricorso. Ormai considero mia figlia da essendo ormai tanti CP anni che la stessa è parte della famiglia e trattata come tale. La stessa ha sempre vissuto con me e con mia moglie che è la madre, ormai da trenta anni. Il vero padre si è sempre disinteressato. Anche mio figlio è d'accordo”) Persona_3 nonché il figlio di quest'ultimo e della , (il quale ha dichiarato “Presto il mio CP_2 Persona_3 assenso e consenso alla adozione di mia sorella da parte di mio padre Io sono figlio di CP _1 CP_
e , è più grande di me di alcuni anni e sono cresciuto con lei i CP_2 _1 rapporti sono ottimi con lei”). La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 28.05.2025, poi sostituita mediante il deposito di note scritte. Il ricorrente ha depositato note scritte del seguente tenore “Con le presenti note, il sottoscritto Avv. Leonardo R. Filareti nell'interesse di parte ricorrente, rilevata la contumacia in giudizio del sig. il cui atto Parte_2 introduttivo del giudizio risulta essere stato ritualmente notificato, e preso atto dell'acquisizione dei consensi delle parti in causa, insiste nell'accoglimento della domanda di adozione per come richiesta dal sig. in favore della sig.ra _1
”. CP
Il P.M. ha prestato parere favorevole il 10.02.2025. La causa, quindi, è stata riservava al Collegio per la decisione. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover brevemente riassumere l'iter normativo della adozione di maggiorenne. È, invero, ben noto come originariamente il tenore letterale dell'art. 291 c.c. postulava, per procedersi all'adozione di maggiorenne, il presupposto dell'assenza di prole. È, peraltro, altrettanto noto come la portata della norma sia stata, nel tempo, radicalmente modificata: sin dalla pronuncia della Corte Costituzionale in data 1988 (sent. n. 557 del 19.5.1988) infatti, l'adozione di maggiorenne deve ritenersi consentita anche a chi abbia prole maggiorenne, qualora quest'ultima presti il proprio consenso.
2 Sussistono, poi, gli altri presupposti richiesti in via generale dall'art. 291 c.c. per una declaratoria di adozione. In particolare, sussiste la condizione dell'età minima dell'adottante (35 anni) atteso che il ricorrente adottante, al momento dell'iscrizione del ricorso, aveva 58 anni e che al momento dell'iscrizione sussisteva una differenza di età di 24 anni tra adottante e adottanda. Sono stati poi acquisiti in giudizio gli assensi del coniuge dell'adottante e dell'adottanda, nonché del figlio maggiorenne dell'adottante. Anche la madre della adottanda ha prestato il proprio consenso. A tal riguardo, deve rilevarsi che l'art. 297 c.c. prevede espressamente che il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. Nel caso di specie, l'altro genitore dell'adottanda, non ha inteso Parte_2 costituirsi, sicché ritiene il Collegio che tale circostanza non possa porsi in contrasto con il preminente interesse dell'adottanda che, per mera ipotesi, si troverebbe nell'impossibilità di vedersi riconosciuta la richiesta di adozione. Inoltre, il padre dell'adottanda aveva già manifestato il proprio disinteresse alla vicenda non essendosi nemmeno opposto al cambio di cognome della figlia come disposto dal Prefetto. Sono, inoltre, sussistenti le finalità che la legge attribuisce all'istituto dell'adozione invocato dal ricorrente. E' chiaramente emerso, infatti, che l'adottante abbia un solidissimo legame con l'adottanda, avendo costruito e ampliato un vero e proprio nucleo familiare “allargato” e coltivato un costante rapporto anche di tipo genitoriale, fino al momento attuale. Può, quindi, certamente ritenersi maturato tra loro un rapporto interpersonale dotato di una solida stabilità, meritevole di essere regolarizzato con una pronuncia di adozione. Il Collegio ravvisa, quindi, la convenienza all'adozione, stante i diritti successori che la legge riconosce all'adottanda e la preesistente condizione di affectio filiale. Pertanto, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c.. Va rilevato, quanto al cognome dell'adottanda che nulla va statuito atteso che è già intervenuto decreto n. 0040661 del 09.05.2014 con cui la Prefettura di Catanzaro ha autorizzato a cambiare il Parte_3 proprio cognome in (cfr. doc. in atti). CP
Nulla deve essere disposto sulle spese del procedimento poiché si tratta di un procedimento nel quale non v'è soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa o rigettata, così provvede: 1. DISPONE di far luogo all'adozione da parte di nato a [...] il [...] _1 nei confronti di , nata il [...] in [...]; CP
2. NULLA sulle spese di lite.
3. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza e per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23.6.2025
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE – Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2484/2023 R.G., avente ad oggetto: adozione di persona maggiore di età, promossa DA
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e _1 C.F._1 difeso, giusta comparsa di nuovo difensore depositata il 16.09.2024, dall'avv. Leonardo Rocco Filareti, elettivamente domiciliato come in atti RICORRENTE NEI CONFRONTI DI
, nata il [...] in [...] CP
Con l'intervento del P.M. INTERVENTORE NECESSARIO RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto: di essere sposato dal 05.09.1999 con e dalla loro unione è nato, CP_2 in data 20.11.2002, il figlio di svolgere l'attività professionale di avvocato;
che la era Per_1 CP_2 CP_ precedentemente sposata con dalla loro unione è nata, in data 20.01.1989 la figlia;
Parte_2 che sin dalla separazione tra la ed il e poi con il successivo divorzio, ha provveduto a CP_2 Pt_2 CP_ crescere, unitamente alla moglie, in via esclusiva, l'allora piccola anche perché il si è da sempre Pt_2 disinteressato della figlia;
che l'adottanda, divenuta maggiorenne, sorretta da motivi affettivi e di gratitudine nei confronti del marito della madre, con istanza del 18.12.2013, ha chiesto alla Prefettura di Catanzaro di essere autorizzata a cambiare il proprio cognome in;
che, quindi, con decreto n. Pt_1
0040661 del 09.05.2014 la Prefettura di Catanzaro ha autorizzato a cambiare il proprio Parte_3 cognome in che l'adottanda in data 06.07.2019 ha contratto matrimonio con CP CP
; di avere intenzione di adottare essendo stato per lei un punto di riferimento Persona_2 CP per la sua crescita e, quindi, per aver svolto il ruolo di padre;
che ricorrono tutti i requisiti di legge previsti dall'art. 291 c.c. Tanto premesso l'istante ha chiesto di accogliere la domanda di adozione.
1 Con decreto del 03.02.2024 è stata fissata l'udienza del 09.07.2024, per la comparizione dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle altre persone chiamate ex lege ad esprimere il proprio consenso e il proprio assenso all'adozione. Il pur ritualmente citato in giudizio non si è costituito. Parte_2
All'udienza di prima comparizione del 09.07.2024 è stato ascoltato il ricorrente _1 che ha dichiarato “Mi riporto al ricorso atteso che ormai da anni esiste un legame affettivo con la adottanda, che considero mia figlia. Ho anche un altro figlio di 22 anni, nato dalla madre della adottanda con cui sono sposato. In Persona_3 famiglia siamo tutti d'accordo per quanto riguarda l'adozione”. La causa, quindi, è stata rinviata al 17.09.2024 per l'ascolto delle parti al fine di prestare i consensi e assensi di legge. A tale udienza, quindi, sono stati ascoltati: coniuge della adottanda (il Persona_2 quale ha dichiarato “Presto il mio assenso e consenso alla adozione di mia moglie da parte del CP ricorrente essendo ormai tanti anni che la stessa è parte della famiglia e trattata come tale”); CP_2 madre della adottanda (la quale ha dichiarato “Presto il mio assenso e consenso alla adozione di mia figlia CP
da parte del ricorrente essendo ormai tanti anni che la stessa è parte della famiglia e trattata come tale. Preciso che
[...] ho divorziato da tantissimi anni dal mio ex marito e mia figlia ha sempre vissuto con me e con il ricorrente, che ho conosciuto in fase di separazione. il ricorrente è stato un padre mia figlia mentre il vero padre si è sempre disinteressato. Anche mio figlio è d'accordo”); l'adottanda (la quale ha dichiarato “Presto il mio assenso e Persona_3 CP consenso alla adozione da parte del ricorrente. Sin da piccola e dalla separazione dei miei genitori ho vissuto con il ricorrente che per me è stato un padre, sono molto affezionata a lui e a mio fratello. Poter avere una sentenza che dichiari l'adozione potrebbe realizzare ciò che di fatto già esiste da tantissimi anni, in termini di affetto e sostegno”). Alla successiva udienza del 14.01.2025 è stato nuovamente ascoltato il ricorrente _1
(il quale ha dichiarato “Mi riporto al ricorso. Ormai considero mia figlia da essendo ormai tanti CP anni che la stessa è parte della famiglia e trattata come tale. La stessa ha sempre vissuto con me e con mia moglie che è la madre, ormai da trenta anni. Il vero padre si è sempre disinteressato. Anche mio figlio è d'accordo”) Persona_3 nonché il figlio di quest'ultimo e della , (il quale ha dichiarato “Presto il mio CP_2 Persona_3 assenso e consenso alla adozione di mia sorella da parte di mio padre Io sono figlio di CP _1 CP_
e , è più grande di me di alcuni anni e sono cresciuto con lei i CP_2 _1 rapporti sono ottimi con lei”). La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 28.05.2025, poi sostituita mediante il deposito di note scritte. Il ricorrente ha depositato note scritte del seguente tenore “Con le presenti note, il sottoscritto Avv. Leonardo R. Filareti nell'interesse di parte ricorrente, rilevata la contumacia in giudizio del sig. il cui atto Parte_2 introduttivo del giudizio risulta essere stato ritualmente notificato, e preso atto dell'acquisizione dei consensi delle parti in causa, insiste nell'accoglimento della domanda di adozione per come richiesta dal sig. in favore della sig.ra _1
”. CP
Il P.M. ha prestato parere favorevole il 10.02.2025. La causa, quindi, è stata riservava al Collegio per la decisione. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover brevemente riassumere l'iter normativo della adozione di maggiorenne. È, invero, ben noto come originariamente il tenore letterale dell'art. 291 c.c. postulava, per procedersi all'adozione di maggiorenne, il presupposto dell'assenza di prole. È, peraltro, altrettanto noto come la portata della norma sia stata, nel tempo, radicalmente modificata: sin dalla pronuncia della Corte Costituzionale in data 1988 (sent. n. 557 del 19.5.1988) infatti, l'adozione di maggiorenne deve ritenersi consentita anche a chi abbia prole maggiorenne, qualora quest'ultima presti il proprio consenso.
2 Sussistono, poi, gli altri presupposti richiesti in via generale dall'art. 291 c.c. per una declaratoria di adozione. In particolare, sussiste la condizione dell'età minima dell'adottante (35 anni) atteso che il ricorrente adottante, al momento dell'iscrizione del ricorso, aveva 58 anni e che al momento dell'iscrizione sussisteva una differenza di età di 24 anni tra adottante e adottanda. Sono stati poi acquisiti in giudizio gli assensi del coniuge dell'adottante e dell'adottanda, nonché del figlio maggiorenne dell'adottante. Anche la madre della adottanda ha prestato il proprio consenso. A tal riguardo, deve rilevarsi che l'art. 297 c.c. prevede espressamente che il Tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. Nel caso di specie, l'altro genitore dell'adottanda, non ha inteso Parte_2 costituirsi, sicché ritiene il Collegio che tale circostanza non possa porsi in contrasto con il preminente interesse dell'adottanda che, per mera ipotesi, si troverebbe nell'impossibilità di vedersi riconosciuta la richiesta di adozione. Inoltre, il padre dell'adottanda aveva già manifestato il proprio disinteresse alla vicenda non essendosi nemmeno opposto al cambio di cognome della figlia come disposto dal Prefetto. Sono, inoltre, sussistenti le finalità che la legge attribuisce all'istituto dell'adozione invocato dal ricorrente. E' chiaramente emerso, infatti, che l'adottante abbia un solidissimo legame con l'adottanda, avendo costruito e ampliato un vero e proprio nucleo familiare “allargato” e coltivato un costante rapporto anche di tipo genitoriale, fino al momento attuale. Può, quindi, certamente ritenersi maturato tra loro un rapporto interpersonale dotato di una solida stabilità, meritevole di essere regolarizzato con una pronuncia di adozione. Il Collegio ravvisa, quindi, la convenienza all'adozione, stante i diritti successori che la legge riconosce all'adottanda e la preesistente condizione di affectio filiale. Pertanto, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c.. Va rilevato, quanto al cognome dell'adottanda che nulla va statuito atteso che è già intervenuto decreto n. 0040661 del 09.05.2014 con cui la Prefettura di Catanzaro ha autorizzato a cambiare il Parte_3 proprio cognome in (cfr. doc. in atti). CP
Nulla deve essere disposto sulle spese del procedimento poiché si tratta di un procedimento nel quale non v'è soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa o rigettata, così provvede: 1. DISPONE di far luogo all'adozione da parte di nato a [...] il [...] _1 nei confronti di , nata il [...] in [...]; CP
2. NULLA sulle spese di lite.
3. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi;
4. MANDA la Cancelleria per quanto di competenza e per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 23.6.2025
La Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò Il Giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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