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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 3582/2020 di R.G. avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Cianniello, in forza di procura allegata in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall' avv. Giuseppe Esposito, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATA
NONCHE' LA TERZA CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 31.10.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
E' fondato e va parzialmente accolto l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Gdp di Sant'Anastasia n. 3304/2019 depositata in data 04.11.2019 di rigetto della domanda azionata in prime cure dall'odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e da lesione subiti in seguito all'incidente avvenuto l' 11.03.2012 alle ore 12.00 circa in Sant'Anastasia (NA), alla via Romani
Costanzo allorquando l'istante era alla guida della propria autovettura Renault LI tg.CC810CL di sua proprietà a seguito dell'urto da parte del veicolo Ford FI
tg.EC417HJ di proprietà della sig.ra . Controparte_3
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio e della dichiarazione resa dal teste che ove correttamente valutati,
avrebbero indotto il Giudice di prime cure a ritenere la convenuta Controparte_3
pienamente responsabile dei danni subiti e ciò avrebbe comportato un accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio l'Assicurazione, impugnando e contestando i motivi di gravame, insistendo preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e in subordine per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
Occorre ricordare che nel presente giudizio l'appellata La , già dichiarata CP_3
contumace in prime cure, a fronte della notifica dell'atto di appello, non si è costituita e pertanto se ne dichiara la contumacia anche nel presente giudizio.
Preliminarmente si ritengono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia parzialmente fondato, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nel quadro del principio di libera valutazione delle prove espresso nell'art. 116 c.p.c. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass., sez. lav., 17-07-2001,
n. 9662).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che ha portato al rigetto della domanda attorea non può essere condiviso avendo lo stesso motivato la propria decisione argomentando circa il contenuto del verbale delle autorità che, a suo dire, sconfesserebbe la dinamica indicata dall'appellante.
Orbene, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili Urbani che hanno accertato, nell'immediatezza dei fatti, le cause che avevano determinato l'evento dannoso redigendo apposita relazione.
Nel verbale è espressamente indicato: “all'atto del nostro intervento i conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro erano stati trasportati all'ospedale”; il teste escusso, sig. Tes_1
ha precisato di non aver lasciato i suoi dati alle autorità intervenute “visto il
[...]
momento concitato successivo all'incidente date le conseguenze fisiche di mio padre”.
Detta dichiarazione non appare in contrasto con il verbale, atteso che lo stesso non esclude che vi fossero altre persone presenti. Quanto al valore probatorio da attribuirsi a detta relazione di servizio è orientamento pacifico in giurisprudenza che il verbale delle forze dell'ordine, in quanto atto pubblico,
“fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante
come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti,
mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si
siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche".
Pertanto, quanto al valore dei verbali, occorre fare una netta distinzione tra le
“dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza”, per i quali esiste una fede privilegiata, e “le altre circostanze di fatto che egli segnali
di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre
risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Civ., ordinanza n. 9037/2019). In quest'ultimo caso, non vi è fede privilegiata e le parti possono dimostrare la veridicità
del fatto storico attraverso una diversa ricostruzione dei fatti sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.
La qual cosa è stata fatta attraverso la prova testimoniale.
Il teste , figlio dell'odierno appellante, escusso all'udienza del Testimone_1
28.01.2019, che si trovava a pochi metri dal luogo del sinistro al momento del fatto, confermava la prospettazione dei fatti fornita dall'attore e, nel dettaglio precisava:
“..ricordo che stavo aspettando proprio a mio padre il quale, insieme a mia madre, dovevano uscire dal predetto parcheggio onde farmi salire sull'auto di papà e andare insieme a casa…ricordo che la
predetta auto Renault LI azzurra di mio padre e con lo stesso alla guida, proveniente dal parcheggio del Crai, si arrestava all'altezza dell'incrocio …vidi mi padre guardare a sinistra per vedere se
provenissero dei veicoli e poi vidi che iniziava ad immettersi su via Costanzi a velocità moderata”; e ancora preciso che la Ford FI scura che viaggiava a velocità eccessiva, trattandosi di un centro
abitato, proveniva da Pomigliano in direzione Sant'Anastasia e sbucava da un tratto in curva”.
Di contro, l'appellata compagnia, depositava dichiarazione testimoniale a mezzo della quale il sig. , dichiarava: “ho visto che nel mentre la Ford FI percorreva Testimone_2
regolarmente la via Costanzi, giunta all'altezza dell'ingresso del supermercato veniva urtata dalla
Renault LI che usciva repentinamente dal parcheggio del supermercato per immettersi in via Costanzi senza dare la precedenza...”.
Va rilevato che, dall'esame dello stesso verbale si evince gli agenti di polizia comminavano due sanzioni amministrative ai rispettivi conducenti;
dall' infrazione rilevata al veicolo Ford FI - art 141 comma 1 codice della strada-, secondo la quale :
“ E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle
caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, si evince la circostanza che il conducente del veicolo Ford FI non abbia posto in essere la necessaria diligenza dovuta per evitare l'impatto.
Dunque, sulla base del contrasto tra la deposizione del teste , Testimone_1
escusso su indicazione dell'attuale appellante, che ha dichiarato che era stata la Ford
FI opposta ad urtare la Renault LI dell'odierno appellante, che aveva già
impegnato la corsia percorsa dalla Ford FI e quella del sig. , il quale Testimone_2
ha affermato l'esatto contrario ( si veda dichiarazione in atti), Questo Tribunale ritiene di uniformarsi ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 co.
2 c.c., che può operare soltanto qualora, come nel caso di specie, le risultanze probatorie non consentano di accertare concretamente in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e non permettano, pertanto, di attribuire le responsabilità effettive del sinistro (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
26004 del 5 dicembre 2011) e ciò per l'impossibilità di ricostruire con chiarezza le condotte di entrambi i conducenti e, di conseguenza, l'effettivo apporto causale di ognuno.
Pertanto, ritiene questo Giudice che il comportamento dell'odierno appellante sia stato idoneo a diminuire la responsabilità degli appellati nella proporzione del 50% ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.
Accertata, dunque, la responsabilità concorrente dei conducenti di entrambi i veicoli nella causazione del sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attore.
Per ciò che concerne la quantificazione dei danni patrimoniali subiti dal sig. Parte_1
al veicolo Renault LI di sua proprietà il nocumento riportato
[...]
dall'autovettura dell'appellante, pur se provato nella sua effettiva esistenza, non è stato supportato da alcuna prova documentale che ne attestasse l'ammontare in termini economici.
Il solo preventivo allegato non può infatti considerarsi elemento probatorio poiché redatto da soggetto estraneo al giudizio (Cass. Civ. sentenza n. 26693/2013); pertanto l'unica valutazione effettuabile è soltanto quella in via equitativa.
Né tantomeno l'odierno appellante ha depositato nel giudizio di primo grado fattura dalla quale si evinceva il preciso ammontare dei danni subiti.
Pertanto, il Giudice, considerando i prezzi notoriamente correnti sul mercato per la riparazione di danni similari, tenuto conto che mancano agli atti ricevute fiscali di avvenuta riparazione, della non recente immatricolazione del veicolo di parte attrice,
della lieve entità dei danni come emergerebbe dai rilievi fotografici versati in atti, ritiene quantificare i danni nella somma di € 1.000,00 che va ridotta della metà, in ragione del concorso di colpa del danneggiato, e dunque si liquida in € 500,00, somma calcolata all'attualità. Per ciò che concerne la quantificazione dei danni da lesione subiti dal sig. Parte_1
, si condividono le conclusioni rassegnate dal C.T.U., il quale, nel proprio
[...]
elaborato peritale, riconosce un danno biologico permanente del 6% oltre a un'invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 30, un'invalidità temporanea parziale
(ITP) di 20 giorni al 50% e un'invalidità temporanea parziale (ITP) di 25 giorni al 25%.
Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata, si ritiene equo liquidare, tenuto conto delle lesioni subite e dell'età della vittima al momento del sinistro (61
anni), la somma di € 7.198,53 (6% di invalidità permanente), nonché € 1.657,20 per i 30 giorni di ITT, € 552,40 per i 20 giorni di ITP al 50% e € 276,20 per i 20 giorni di ITP al
25% per un totale di € 9.684,30 che va ridotto della metà, in ragione del concorso di colpa del danneggiato, e dunque si liquida in € 4.842,15, somma già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
3582/2020 di R.G., così provvede: -Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1
- condanna e la , in p.l.r.p.t., in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_1
pagare a la somma di € 500,00 a titolo di risarcimento danni Parte_1
patrimoniale e la somma di € 4.842,15 a titolo di risarcimento danno da lesioni subiti, ammontare già corrispondente a valori adeguati all'attualità, oltre gli interessi legali calcolati su detta somma, devalutata alla data dell'incidente e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino al soddisfo;
- condanna La Terza e la in solido tra loro, a pagare a CP_3 Controparte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 264,00 per Parte_1
esborsi ed in euro 1046,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Giuseppe Cianniello, dichiaratosi antistatario;
-condanna La Terza e la in solido tra loro, a pagare a CP_3 Controparte_1
le spese di lite del giudizio d'appello liquidate in € 27,00 per esborsi Parte_1
ed in euro 1700,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Giuseppe Cianniello, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU in solido tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 22.01.2025
Il Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura