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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 951/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 951 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 16 dicembre 2024 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, con sede legale alla Via Tenente Farina n. 22, loc.
Coperchia in Pellezzano (SA); (c.f.: nato Parte_2 C.F._1
il 16.08.1969 a Pellezzano, elettivamente domiciliati alla via C.A. Alemagna n.2/C in
Salerno presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Iannicelli (c.f.: ) C.F._2
pagina 1 di 12 che, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, li rappresenta e difende (pec:
.salerno.it). Email_1 CP_1
ATTORI
E
(P.IVA ) in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariano Salvio (C.F: ) del Foro di Salerno, C.F._3
presso il cui studio in Salerno alla via Roma n. 28 elegge domicilio (pec:
.salerno.it). Email_2 CP_1
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 16 dicembre 2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 gennaio 2019 la , come Parte_1
rappresentata, in uno al sig. ,hanno convenuto in giudizio, innanzi il Parte_2
Tribunale di Salerno, la per sentir dichiarare “non dovuta dai Controparte_2
medesimi attori la somma di € 33.180,19 in favore della convenuta e per l'effetto
dichiarare quest'ultima tenuta alla restituzione, in favore del sig. Parte_2
pagina 2 di 12 dell'assegno bancario n.0921402917-03 di pari importo, emesso in data 2.2.18 e tratto
su Monte dei Paschi di Siena Spa".
Questi i fatti prodromici all'odierno giudizio: la società vantando un Controparte_2
credito di euro 33.180,19 nei confronti della presentava al Tribunale di Parte_1
Salerno ricorso per la dichiarazione di fallimento della società oggi attrice stante il dedotto stato di insolvenza.
A fondamento del ricorso spiegato rappresentavano l'esistenza, tra le parti in causa, di un contratto di consulenza datato 22.11.2013, assumendo che il sig. Parte_2
aveva rilasciato un assegno a garanzia rimasto impagato;
ritenendo di aver subito una truffa era stata presentata una querela presso la Procura della Repubblica.
Nel giudizio instaurato si costituivano gli odierni attori che impugnavano tutto quanto dedotto disconoscendo contenuto e firma del contratto di consulenza del 22.11.2013
(“falso nelle firme e nel contenuto”); eccepivano la nullità ed illiceità del corrispettivo richiesto da per la consulenza espletata deducendo, altresì, Controparte_2
l'inesistenza del rapporto professionale tra le parti in causa;
nel merito, eccepivano che non poteva pretendere, quale corrispettivo della sua prestazione, il Controparte_2
pagamento dei compensi spettanti all'avvocato e a quest'ultimo già pagati da PE
; in relazione all'assegno di euro 33.180,19 sottoscritto dal sig. CP_3 Parte_2
a garanzia del presunto credito della la Procura della Repubblica, Controparte_2
aveva richiesto ed ottenuto l'archiviazione, disposta con decreto del 14.01.2019 dal GIP
del Tribunale di Salerno nel procedimento di opposizione n.1248/2018 R.GIP; Pt_2
pagina 3 di 12 aveva consegnato l'assegno bancario a garanzia di un credito inesistente;
Pt_2
pertanto, venuto meno il debito principale si era estinta anche la garanzia atteso il suo carattere di accessorietà;
Il tribunale fallimentare con decreto del 24.01.2019 rigettava il ricorso di fallimento affermando, tra l'altro, la competenza del giudice civile in merito all'accertamento del credito, attesa la complessità della vicenda contrattuale.
In ossequio a tale delibazione veniva, quindi, proposta in sede civile la domanda di accertamento negativo del credito da parte della società e del , Pt_2 Parte_2
segnata al RG 951/2019 del Tribunale di Salerno, di cui ne chiedevano l'accoglimento,
riportandosi a tutte le difese già esposte nella comparsa di costituzione del giudizio prefallimentare.
Si costituiva la depositando nei termini comparsa di risposta Controparte_2
impugnando l'avverso dedotto e richiesto e contestando la rappresentazione in fatto:
avanzava istanza di verificazione del contratto di consulenza del 22.11.2013 e concludeva, spiegando altresì domanda riconvenzionale, perché venisse rigettata la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto, accertando la validità del contratto di consulenza del 22.11.2013 ed il conseguente legittimo diritto della società
a percepire il compenso in esso pattuito, pari al 15% sulle somme CP_2
recuperate dagli attori;
chiedeva che: venisse condannata la al pagamento Parte_1
della somma di euro 33.180,19, iva compresa, portata dalla fattura n° 42 del 01/02/2018
e dall'assegno assegno bancario n° 0921402927-03, maggiorata degli interessi previsti pagina 4 di 12 dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 dalla data di maturazione del credito
(1/2/2018) e fino all'effettivo soddisfo;
che, in accoglimento della proposta riconvenzionale, venissero condannati gli attori al risarcimento dei danni tutti patiti dalla convenuta a seguito del mancato incasso dei compensi legittimamente maturati (€
33.180,19 iva compresa), sempre da liquidarsi in via equitativa;
sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, venissero condannati gli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e per gli effetti del primo e terzo comma dell'art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa avendo controparte agito in giudizio con mala fede e colpa grave costringendo la convenuta a contrastare l'ingiustificata domanda giudiziale e con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza, stante l'eccezione mossa da parte attrice in ordine alla improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta non preceduta dall'stanza di mediazione, il giudice rinviava il giudizio concedendo termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Con l'ordinanza del 13.02.2020 in tribunale, rigettava la sollevata eccezione di improcedibilità della svolta riconvenzionali (per aver controparte avviato il procedimento per negoziazione assistita e non quella di mediazione), dichiarando la procedibilità delle stesse.
Venivano, quindi, concessi i termini ex art. 183 co.6 cpc: il tribunale, con ordinanza del
10.01.2021 rilevava il mancato deposito da parte della convenuta dell'originale della pagina 5 di 12 scrittura privata di cui aveva avanzato istanza di verificazione, dichiarandone la inammissibilità.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della quale, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione rinviava le parti all'udienza cartolare del 16.12.2024
per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale introitava la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la procedibilità ed ammissibilità della domanda e, alla luce dell'intentato giudizio di negoziazione assistita, anche della domanda riconvenzionale proposta in relazione anche alle tempistiche di costituzione in giudizio nel rispetto dei limiti imposti dal codice di rito.
Inquadrata la fattispecie quale azione di accertamento negativo, stante la diversa ricostruzione in fatto della vicenda processuale, la valutazione sarà legata alla corrispondenza delle affermazioni rese con le prove, costituite e costituende, allegate dalle parti nel rispetto dei principi espressi dall'art.2697 c.c.
Secondo gli approdi giurisprudenziali uniformatisi nel tempo, infatti, nelle azioni di accertamento negativo, i principi generali sull'onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c.
trovano normale applicazione, indipendentemente dalla circostanza che, nelle azioni suddette, la causa sia stata instaurata dal debitore: da ciò deriva che anche in tale situazione la prova grava sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento.
pagina 6 di 12 La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è
applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che,
anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.
La ragione di credito vantata dalla troverebbe il suo titolo e la sua Controparte_2
causa nel contratto di consulenza datato 22.11.2013.
Tale documento è stato impugnato dalla società. attrice fin dalla sede prefallimentare,
per la sua falsità tanto nelle firme quanto nel contenuto, ritenuto non riconducibile agli attori né agli accordi intercorsi.
Secondo il disposto dell'art.214 cpc, colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
L'art.216 cpc prevede che la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve proporre istanza di verificazione, indicando i mezzi di prova che ritiene utili in uno alle scritture che possono servire di comparazione.
Secondo il chiaro disposto della norma in esame, la verificazione si configura come un onere gravante sulla parte che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta, e la sua proposizione in via incidentale presuppone che sulla scrittura prodotta sia già stato effettuato il disconoscimento.
pagina 7 di 12 Il suo obiettivo è quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l'art. 2702 del c.c., mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta.
Nel caso in cui ad essere disconosciuta sia la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte, che intenda avvalersi del documento in giudizio,
sarà tenuta a produrne l'originale ai fini della verificazione.
Come già espresso nell'ordinanza 10.01.2021 parte convenuta non ha depositato, a seguito della sollevata istanza di verificazione, l'originale della scrittura privata de quo:
di guisa che tale documento risulta essere inutilizzabile in quanto disconosciuto e non verificato.
Da ultimo sul punto la Cass. civile sez. III, 04/02/2025, n.2777 ha previsto che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia pagina 8 di 12 fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice,
anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Nel caso in esame, tuttavia, non sono stati ravvisati, nemmeno all'esito della svolta istruttoria, elementi intervenuti e/o imprevedibili o comunque tali da poter giustificare il mancato assolvimento dell'onere richiesto che potesse aprire la strada ad una valutazione ulteriore circa la dedotta falsità del documento posto alla base delle ragioni di credito.
Tale considerazione risulta dirimente ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda che deve essere, pertanto, rigettata atteso il mancato adempimento all'onere imposto.
Del resto anche l'ulteriore analisi delle risultanze istruttorie conforta tale orientamento:
sempre in relazione alla prova delle ragioni del credito ed all'ammontare delle stesse,
non si ritiene, infatti, sufficiente il deposito della fattura n.42 dell'01/02/2018 la quale,
come è ben noto, secondo la granitica giurisprudenza, costituisce, essendo un atto a produzione unilaterale, presupposto per un accertamento preventivo e sommario del credito stesso (come nel caso del procedimento monitorio) essendo pacifico che non pagina 9 di 12 costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal chi intende farla valere.
L'esame della istruttoria ha verificato, invece, la congruità delle rappresentazioni in fatto portate dalle parti attrici: l'incarico affidato e svolto dalla Controparte_2
nell'interesse della società - che si è concretizzato nella redazione di perizie Parte_1
Contro contabili al fine per il recupero degli importi ingiustamente pagati ad e e CP_4
per il quale la società convenuta risulta pagata (il punto non è in contestazione) – risulta reso verbalmente.
Tanto è possibile affermare stante la dichiarata inutilizzabilità della disconosciuta scrittura privata e la mancanza di qualunque ulteriore prova a sostegno della tesi di parte convenuta: di contro, l'escussione della prova per testimoni, ritenuti credibili e attendibili, anche alla luce delle puntuali e circostanziate dichiarazioni rese, hanno confermato la natura “verbale” degli accordi intercorsi tra le due società.
Allo stesso modo risulta di tutta evidenza che i successivi rapporti, da cui si vorrebbe far oggi discendere la causa ed il titolo della richiesta per cui è chiesto il negativo accertamento, che parte convenuta vuol far rientrare nei dedotti accordi del 22.11.2013
risultano essere intercorsi unicamente con l'avv. Carlo Scorza (socio e responsabile nazionale dell'Ufficio Legale che operava in rappresentanza Controparte_5
di quest'ultima società, che ha curato le azioni legali nei confronti dei due istituti bancari,
pagina 10 di 12 A dimostrazione di ciò stanno le successive transazioni stipulate dell'11.11.2014
(relativamente al giudizio contro e del 18.12.2017 (relativamente al giudizio CP_4
Contro contro nel quale tra l'altro, si disponeva il pagamento delle spettanze a favore dell'avv. nella misura di euro 21.886,00 (e cioè €uro 15.000,00 oltre accessori) a PE
Contr mezzo bonifico bancario su conto intestato al predetto difensore ed accesso presso .
Tale pagamento, e le sue modalità, risulta confermato dalla stessa deposizione dell'avv.
Contro il quale ammette che il suo corrispettivo è stato regolarmente pagato da PE
come da accordi.
Di guisa che la domanda principale deve essere accolta.
Deve essere invece rigettata la riconvenzionale proposta per mancanza di causa anche della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda proposta dalla e da e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara non dovuta la somma di euro 33.180,19 e condanna, la CP_2
alla restituzione, in favore del sig. dell'assegno bancario
[...] Parte_2
n.0921402917-03 di pari importo, emesso in data 2.02.18 e tratto su Monte dei Paschi di
Siena Spa.
- Rigetta la domanda riconvenzionale come proposta.
pagina 11 di 12 - Condanna la come rappresentata, al pagamento delle spese Controparte_2
processuali che si liquidano in euro 545,00 per spese, ed euro 7.000,00 per onorari oltre oneri di legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Iannicelli per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 31 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 951 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 16 dicembre 2024 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentate pro tempore, con sede legale alla Via Tenente Farina n. 22, loc.
Coperchia in Pellezzano (SA); (c.f.: nato Parte_2 C.F._1
il 16.08.1969 a Pellezzano, elettivamente domiciliati alla via C.A. Alemagna n.2/C in
Salerno presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Iannicelli (c.f.: ) C.F._2
pagina 1 di 12 che, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, li rappresenta e difende (pec:
.salerno.it). Email_1 CP_1
ATTORI
E
(P.IVA ) in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariano Salvio (C.F: ) del Foro di Salerno, C.F._3
presso il cui studio in Salerno alla via Roma n. 28 elegge domicilio (pec:
.salerno.it). Email_2 CP_1
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Accertamento negativo del credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 16 dicembre 2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25 gennaio 2019 la , come Parte_1
rappresentata, in uno al sig. ,hanno convenuto in giudizio, innanzi il Parte_2
Tribunale di Salerno, la per sentir dichiarare “non dovuta dai Controparte_2
medesimi attori la somma di € 33.180,19 in favore della convenuta e per l'effetto
dichiarare quest'ultima tenuta alla restituzione, in favore del sig. Parte_2
pagina 2 di 12 dell'assegno bancario n.0921402917-03 di pari importo, emesso in data 2.2.18 e tratto
su Monte dei Paschi di Siena Spa".
Questi i fatti prodromici all'odierno giudizio: la società vantando un Controparte_2
credito di euro 33.180,19 nei confronti della presentava al Tribunale di Parte_1
Salerno ricorso per la dichiarazione di fallimento della società oggi attrice stante il dedotto stato di insolvenza.
A fondamento del ricorso spiegato rappresentavano l'esistenza, tra le parti in causa, di un contratto di consulenza datato 22.11.2013, assumendo che il sig. Parte_2
aveva rilasciato un assegno a garanzia rimasto impagato;
ritenendo di aver subito una truffa era stata presentata una querela presso la Procura della Repubblica.
Nel giudizio instaurato si costituivano gli odierni attori che impugnavano tutto quanto dedotto disconoscendo contenuto e firma del contratto di consulenza del 22.11.2013
(“falso nelle firme e nel contenuto”); eccepivano la nullità ed illiceità del corrispettivo richiesto da per la consulenza espletata deducendo, altresì, Controparte_2
l'inesistenza del rapporto professionale tra le parti in causa;
nel merito, eccepivano che non poteva pretendere, quale corrispettivo della sua prestazione, il Controparte_2
pagamento dei compensi spettanti all'avvocato e a quest'ultimo già pagati da PE
; in relazione all'assegno di euro 33.180,19 sottoscritto dal sig. CP_3 Parte_2
a garanzia del presunto credito della la Procura della Repubblica, Controparte_2
aveva richiesto ed ottenuto l'archiviazione, disposta con decreto del 14.01.2019 dal GIP
del Tribunale di Salerno nel procedimento di opposizione n.1248/2018 R.GIP; Pt_2
pagina 3 di 12 aveva consegnato l'assegno bancario a garanzia di un credito inesistente;
Pt_2
pertanto, venuto meno il debito principale si era estinta anche la garanzia atteso il suo carattere di accessorietà;
Il tribunale fallimentare con decreto del 24.01.2019 rigettava il ricorso di fallimento affermando, tra l'altro, la competenza del giudice civile in merito all'accertamento del credito, attesa la complessità della vicenda contrattuale.
In ossequio a tale delibazione veniva, quindi, proposta in sede civile la domanda di accertamento negativo del credito da parte della società e del , Pt_2 Parte_2
segnata al RG 951/2019 del Tribunale di Salerno, di cui ne chiedevano l'accoglimento,
riportandosi a tutte le difese già esposte nella comparsa di costituzione del giudizio prefallimentare.
Si costituiva la depositando nei termini comparsa di risposta Controparte_2
impugnando l'avverso dedotto e richiesto e contestando la rappresentazione in fatto:
avanzava istanza di verificazione del contratto di consulenza del 22.11.2013 e concludeva, spiegando altresì domanda riconvenzionale, perché venisse rigettata la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto, accertando la validità del contratto di consulenza del 22.11.2013 ed il conseguente legittimo diritto della società
a percepire il compenso in esso pattuito, pari al 15% sulle somme CP_2
recuperate dagli attori;
chiedeva che: venisse condannata la al pagamento Parte_1
della somma di euro 33.180,19, iva compresa, portata dalla fattura n° 42 del 01/02/2018
e dall'assegno assegno bancario n° 0921402927-03, maggiorata degli interessi previsti pagina 4 di 12 dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 dalla data di maturazione del credito
(1/2/2018) e fino all'effettivo soddisfo;
che, in accoglimento della proposta riconvenzionale, venissero condannati gli attori al risarcimento dei danni tutti patiti dalla convenuta a seguito del mancato incasso dei compensi legittimamente maturati (€
33.180,19 iva compresa), sempre da liquidarsi in via equitativa;
sempre in accoglimento della domanda riconvenzionale, venissero condannati gli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi e per gli effetti del primo e terzo comma dell'art.96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa avendo controparte agito in giudizio con mala fede e colpa grave costringendo la convenuta a contrastare l'ingiustificata domanda giudiziale e con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza, stante l'eccezione mossa da parte attrice in ordine alla improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta non preceduta dall'stanza di mediazione, il giudice rinviava il giudizio concedendo termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Con l'ordinanza del 13.02.2020 in tribunale, rigettava la sollevata eccezione di improcedibilità della svolta riconvenzionali (per aver controparte avviato il procedimento per negoziazione assistita e non quella di mediazione), dichiarando la procedibilità delle stesse.
Venivano, quindi, concessi i termini ex art. 183 co.6 cpc: il tribunale, con ordinanza del
10.01.2021 rilevava il mancato deposito da parte della convenuta dell'originale della pagina 5 di 12 scrittura privata di cui aveva avanzato istanza di verificazione, dichiarandone la inammissibilità.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito della quale, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione rinviava le parti all'udienza cartolare del 16.12.2024
per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale introitava la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la procedibilità ed ammissibilità della domanda e, alla luce dell'intentato giudizio di negoziazione assistita, anche della domanda riconvenzionale proposta in relazione anche alle tempistiche di costituzione in giudizio nel rispetto dei limiti imposti dal codice di rito.
Inquadrata la fattispecie quale azione di accertamento negativo, stante la diversa ricostruzione in fatto della vicenda processuale, la valutazione sarà legata alla corrispondenza delle affermazioni rese con le prove, costituite e costituende, allegate dalle parti nel rispetto dei principi espressi dall'art.2697 c.c.
Secondo gli approdi giurisprudenziali uniformatisi nel tempo, infatti, nelle azioni di accertamento negativo, i principi generali sull'onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c.
trovano normale applicazione, indipendentemente dalla circostanza che, nelle azioni suddette, la causa sia stata instaurata dal debitore: da ciò deriva che anche in tale situazione la prova grava sempre sul titolare del diritto di cui si chiede l'accertamento.
pagina 6 di 12 La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è
applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che,
anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.
La ragione di credito vantata dalla troverebbe il suo titolo e la sua Controparte_2
causa nel contratto di consulenza datato 22.11.2013.
Tale documento è stato impugnato dalla società. attrice fin dalla sede prefallimentare,
per la sua falsità tanto nelle firme quanto nel contenuto, ritenuto non riconducibile agli attori né agli accordi intercorsi.
Secondo il disposto dell'art.214 cpc, colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
L'art.216 cpc prevede che la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve proporre istanza di verificazione, indicando i mezzi di prova che ritiene utili in uno alle scritture che possono servire di comparazione.
Secondo il chiaro disposto della norma in esame, la verificazione si configura come un onere gravante sulla parte che voglia avvalersi della scrittura disconosciuta, e la sua proposizione in via incidentale presuppone che sulla scrittura prodotta sia già stato effettuato il disconoscimento.
pagina 7 di 12 Il suo obiettivo è quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale che gli assegna l'art. 2702 del c.c., mediante attribuzione della dichiarazione a colui che risulta averla sottoscritta.
Nel caso in cui ad essere disconosciuta sia la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte, che intenda avvalersi del documento in giudizio,
sarà tenuta a produrne l'originale ai fini della verificazione.
Come già espresso nell'ordinanza 10.01.2021 parte convenuta non ha depositato, a seguito della sollevata istanza di verificazione, l'originale della scrittura privata de quo:
di guisa che tale documento risulta essere inutilizzabile in quanto disconosciuto e non verificato.
Da ultimo sul punto la Cass. civile sez. III, 04/02/2025, n.2777 ha previsto che in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia pagina 8 di 12 fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice,
anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Nel caso in esame, tuttavia, non sono stati ravvisati, nemmeno all'esito della svolta istruttoria, elementi intervenuti e/o imprevedibili o comunque tali da poter giustificare il mancato assolvimento dell'onere richiesto che potesse aprire la strada ad una valutazione ulteriore circa la dedotta falsità del documento posto alla base delle ragioni di credito.
Tale considerazione risulta dirimente ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda che deve essere, pertanto, rigettata atteso il mancato adempimento all'onere imposto.
Del resto anche l'ulteriore analisi delle risultanze istruttorie conforta tale orientamento:
sempre in relazione alla prova delle ragioni del credito ed all'ammontare delle stesse,
non si ritiene, infatti, sufficiente il deposito della fattura n.42 dell'01/02/2018 la quale,
come è ben noto, secondo la granitica giurisprudenza, costituisce, essendo un atto a produzione unilaterale, presupposto per un accertamento preventivo e sommario del credito stesso (come nel caso del procedimento monitorio) essendo pacifico che non pagina 9 di 12 costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal chi intende farla valere.
L'esame della istruttoria ha verificato, invece, la congruità delle rappresentazioni in fatto portate dalle parti attrici: l'incarico affidato e svolto dalla Controparte_2
nell'interesse della società - che si è concretizzato nella redazione di perizie Parte_1
Contro contabili al fine per il recupero degli importi ingiustamente pagati ad e e CP_4
per il quale la società convenuta risulta pagata (il punto non è in contestazione) – risulta reso verbalmente.
Tanto è possibile affermare stante la dichiarata inutilizzabilità della disconosciuta scrittura privata e la mancanza di qualunque ulteriore prova a sostegno della tesi di parte convenuta: di contro, l'escussione della prova per testimoni, ritenuti credibili e attendibili, anche alla luce delle puntuali e circostanziate dichiarazioni rese, hanno confermato la natura “verbale” degli accordi intercorsi tra le due società.
Allo stesso modo risulta di tutta evidenza che i successivi rapporti, da cui si vorrebbe far oggi discendere la causa ed il titolo della richiesta per cui è chiesto il negativo accertamento, che parte convenuta vuol far rientrare nei dedotti accordi del 22.11.2013
risultano essere intercorsi unicamente con l'avv. Carlo Scorza (socio e responsabile nazionale dell'Ufficio Legale che operava in rappresentanza Controparte_5
di quest'ultima società, che ha curato le azioni legali nei confronti dei due istituti bancari,
pagina 10 di 12 A dimostrazione di ciò stanno le successive transazioni stipulate dell'11.11.2014
(relativamente al giudizio contro e del 18.12.2017 (relativamente al giudizio CP_4
Contro contro nel quale tra l'altro, si disponeva il pagamento delle spettanze a favore dell'avv. nella misura di euro 21.886,00 (e cioè €uro 15.000,00 oltre accessori) a PE
Contr mezzo bonifico bancario su conto intestato al predetto difensore ed accesso presso .
Tale pagamento, e le sue modalità, risulta confermato dalla stessa deposizione dell'avv.
Contro il quale ammette che il suo corrispettivo è stato regolarmente pagato da PE
come da accordi.
Di guisa che la domanda principale deve essere accolta.
Deve essere invece rigettata la riconvenzionale proposta per mancanza di causa anche della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda proposta dalla e da e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara non dovuta la somma di euro 33.180,19 e condanna, la CP_2
alla restituzione, in favore del sig. dell'assegno bancario
[...] Parte_2
n.0921402917-03 di pari importo, emesso in data 2.02.18 e tratto su Monte dei Paschi di
Siena Spa.
- Rigetta la domanda riconvenzionale come proposta.
pagina 11 di 12 - Condanna la come rappresentata, al pagamento delle spese Controparte_2
processuali che si liquidano in euro 545,00 per spese, ed euro 7.000,00 per onorari oltre oneri di legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Iannicelli per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 31 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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