Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n.6561/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. FANELLI FERDINANDO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 15/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 05/09/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere l'indennità di accompagnamento e la pensione d'inabilità civile con decorrenza
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità, il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs.
n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese
2 devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha confermato l'esclusione, anche all'esito dei chiarimenti scritti resi nel corso del presente giudizio, della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e della pensione d'inabilità civile, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari all'80%, che è inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per ottenere le prestazioni assistenziali rivendicate
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da ultimo nei suoi chiarimenti scritti del 18/12/2024).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «L'avvocato Fanelli sottolineava che non erano state prese in considerazione nella valutazione finale della percentuale di invalidità tutte le patologie, di cui è affetto il
. In particolare non erano state prese in considerazione Parte_1 le seguenti patologie: bronchite cronica di tipo enfisematoso, artrosi delle IFD delle dita al piede sinistro con speroni calcaneari, tendinopatie, ipoacusia bilaterale di tipo grave, utilizzo continuo di busto ortopedico. Inoltre al era Parte_1 stata riscontrata un'infezione da ureoplasma come da esame del 1 agosto 2024 con sintomatologia urinaria irritativo – ostruttiva con ipertrofia prostatica benigna e una entesopatia calcifica del tendine achilleo.
3 Il CTU così risponde: la bronchite cronica di tipo enfisematoso è stata valutata insieme all'asma bronchiale estrinseco con il codice 6003 con un valore percentuale del 21%.
L'artrosi delle IFD delle dita del piede sinistro con speroni calcaneari, l'entesopatia calcifica del tendine d'Achille e l'utilizzo del buso ortopedico rientrano nella dizione obesità con complicanze artrosiche con il codice 7105 con un valore percentuale del 40%.
L'ipoacusia bilaterale neurosensoriale presente sulle frequenze acute del campo tonale di tipo grave non è valutabile percentualmente, perché alla lettura dell'esame audiometrico è presente solo sulle frequenze acute.
L'infezione da ureoplasma delle vie urinarie è tipo acuto o sub acuto, per cui non è valutabile percentualmente.
Pertanto il dato della visita medica, i documenti esibiti dal signor l'esame della documentazione allegata Parte_1 agli atti consentono di rispondere con motivato parere ai quesiti proposti dalla S.Vs.Ill.ma.
Si può affermare che il signor è risultato, in Parte_1 sede di operazioni peritali, affetta da: obesità con complicanze artrosiche: (spondiloartrosi con ernie del disco multiple, gonartrosi bilaterale, artrosi delle IFD delle dita del piede sinistro, entesopatia calcifica del tendine
Achilleo, utilizzo del busto ortopedico);
-40% per applicazione del codice
7105 OBESITA' CON COMPLICANZE ARTROSICHE 31 40
-cardiopatia ipertensiva, 30% per applicazione del codice
6441 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA 21 30
(I CLASSE NYHA) Parte_2
-asma bronchiale 21% per applicazione del codice
6003 asma bronchiale estrinseco min. 21 – max- 30, comprensivo della bronchite cronica di tipo enfisematoso;
-sindrome depressiva endoreattiva media 25%
Per applicazione del codice
4 2205 sindrome depressiva endoreattiva media: 25.
La patologia acustica con ipacusia sulle frequenze acute e la lieve insufficienza venosa agli arti inferiori non incidono sulla valutazione percentuale globale.
Su tali basi, applicando il calcolo riduzionistico di AL la ricorrente risulta essere invalida in misura dell'80(OTTANTA)%
a partire dalla domanda amministrativa del 15 giugno 2023, confermando la valutazione del Centro Medico Legale di CP_1
Andria.
Il non ha diritto all'indennità di accompagnamento, Parte_1 perché non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessità di assistenza continua, in quanto è in grado di compiere i comuni atti quotidiani della vita».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni della difesa di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
5 Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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