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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/09/2025, n. 6716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6716 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49318/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49318/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO NICOLA e NT P.IVA_1 dell'avv. CURCIO ALICE ( BORGO AMADIO RONCHINI, 9 43121 C.F._1 PARMA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORDA' ANDREA e dell'avv. CP_2 P.IVA_2 CANGEMI ELEONORA ( ) GALLERIA SALA DEI LONGOBARDI, 2 C.F._2 20121 MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con (per brevità: ) ha convenuto in giudizio per domandarne la NT CP_2 condanna al pagamento di provvigioni residue e della indennità di fine del rapporto di agenzia tra loro Con intercorrente. A partire da ottobre 2015 ha svolto l'attività di agente per conto di , CP_2 procacciandole utenti per servizi di telecomunicazioni. I complessi criteri per la determinazione della provvigione, in proporzione al fatturato e agli utenti procurati alla preponente (e alla durata del rapporto con l'utente), costituenti specificazione del criterio base del buon fine dell'affare procurato, prevedevano l'aggiunta alla provvigione di base, di un compenso incentivante riconosciuto al raggiungimento di date soglie di clienti procurati in dati periodi di tempo.
L'attrice afferma che, durante il corso del rapporto, specificamente a partire dall'anno 2017,
ha modificato ripetutamente in senso peggiorativo i criteri per la determinazione dei suoi CP_2 compensi, progressivamente diminuiti a parità di utenti e fatturato procacciati alla preponente, e, inoltre, che quest'ultima non la metteva a conoscenza di tutti i dati necessari per comprendere a pieno i criteri di determinazione della provvigione e l'impatto che le modificazioni di essi avevano sul suo
Con compenso. In particolare, veniva a sapere solo il dato in sé dello stato attivo o meno di un abbonamento, ma non conosceva i motivi della eventuale assenza di buon fine dell'affare, che avrebbe dovuto, ove non dipendente dalla morosità dell'utente, implicare comunque il conseguimento della
Con provvigione, né conosceva il fatturato che ogni utente procurava alla preponente. Quanto alle
Con modifiche dei criteri di determinazione del compenso, afferma che essi hanno riguardato ognuna delle componenti della provvigione sopra descritte, e soprattutto quella incentivante, con la modifica, in particolare, della soglia minima, o delle diverse soglie progressive: gli innalzamenti di esse le rendevano più difficili da raggiungere, con impatto negativo su questo elemento del compenso.
Con
evidenzia, inoltre, che tali modifiche venivano introdotte senza preavviso e alcune anche retroattivamente, in violazione dell'AEC applicabile ai rapporti di agenzia, e che l'impatto di esse sul fatturato dell'agente si poteva comprendere solo a distanza di mesi da ogni modifica, anche perché
indicava essa stessa all'agente gli importi da fatturare e li conguagliava richiedendole CP_2
l'emissione di note di credito.
A luglio 2021, l'attrice domandava espressamente alla convenuta di comunicarle i dati rilevanti per comprendere l'impatto sui suoi compensi delle ultime modifiche intervenute, senza ottenere risposta da
, così permanendo nell'ignoranza di esso. CP_2 Con
riporta che la modifica peggiorativa intervenuta nel trimestre aprile/giugno 2022, comunicata il 22 aprile e quindi anche essa di applicazione retroattiva, cumulandosi a quelle precedenti, sarebbe stata tale da non consentirle la prosecuzione del rapporto e che, inoltre, nel medesimo trimestre sarebbe stata privata illegittimamente degli incentivi la cui soglia avrebbe raggiunto, se non avesse CP_2 omesso di considerare acquisiti utenti in realtà attivi alla fine del trimestre, o comunque inattivi per cause imputabili alla preponente, così che le spetterebbero le relative provvigioni. Ciò che avrebbe determinato una decurtazione di provvigioni spettanti e di cui domanda il pagamento in questo giudizio.
Pertanto, l'attrice, a settembre 2022, esercitava il recesso imputandone la giusta causa alle condotte di peggiorative dei suoi compensi, sottrattive anche di provvigioni ad essa effettivamente CP_2 spettanti sulla base del contratto e dell'AEC, violative dei doveri di informazione all'agente, con particolare riguardo ai presupposti dei suoi compensi e alla misura di essi.
Su tali basi l'attrice sostiene che il cumulo delle modifiche complessive nell'arco di tempo considerato dall'AEC applicabile, sia attorno al 20% e che, in base all'accordo collettivo, tale entità le dia diritto a recedere con imputazione della causa del recesso alla mandante e con il diritto alle conseguenti indennità di fine rapporto, o ai sensi dell'art. 1751 c.c. o ai sensi del medesimo AEC, oltre all'indennità pagina 2 di 6 di mancato preavviso, nonché l'indennità di risoluzione del rapporto per l'anno 2022, anch'esse previste dall'AEC.
In replica, afferma che le modifiche ai criteri di determinazione delle provvigioni non sono CP_2 Con state unilaterali ma consensuali, tranne l'ultima espressamente rifiutata da e che comunque l'attrice non ha idoneamente allegato né le modifiche in sé stesse, né, tantomeno, gli effetti asseritamente negativi sull'entità dei suoi compensi, benché su di esse fondi le proprie pretese. Piuttosto, secondo
, il calo dei compensi nel corso del rapporto è dovuto al calo degli affari procurati e non dei CP_2 criteri di determinazione di essi e i compensi a incentivi non rientrano nei criteri provvigionali le cui modifiche rilevino ai fini dell'applicazione della disciplina per esse prevista dagli AEC. Prosegue la convenuta: tali modifiche non possono mai integrare un fatto imputabile alla preponente come causa di recesso dell'agente ai fini delle indennità di fine rapporto, e in particolare di quella ex art. 1751 c.c., o della risoluzione per inadempimento, dovendo ad esse applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi, che prevedono che l'agente debba rifiutarle entro un dato termine. In mancanza di rifiuto tempestivo secondo la convenuta, esse non potrebbero essere cumulate, così rimettendo in termini Con l'agente rispetto al rifiuto delle modifiche. Quindi, il recesso immotivato di fonda la domanda riconvenzionale di dell'indennità di mancato preavviso. Non vi è stata neanche violazione CP_2 dei doveri informativi perché l'agente aveva a disposizione, mensilmente, il dato degli affari andati a buon fine, sufficiente per calcolare le provvigioni e l'impatto delle modifiche. Quanto alle provvigioni pretese dall'attrice, replica di aver applicato il contratto, prevedente la rilevanza del buon CP_2 fine degli affari entro un dato termine ai fini del raggiungimento della soglia/incentivi. La convenuta evidenzia che non si sono integrati i presupposti di cui all'art. 1751 c.c., non dovuta e, in ogni caso, non nella misura massima.
È stata disposta CTU per accertare se l'agente abbia diritto a percepire le ulteriori provvigioni richieste, l'entità delle modifiche unilaterali in base all'AEC applicabile, la sussistenza dei presupposti delle indennità di fine rapporto, ai sensi dell'AEC e dell'art. 1751 c.c., la misura dell'indennità di mancato preavviso.
La consulenza ha accertato, in risposta al primo quesito, che non si è verificato il presupposto previsto nel contratto di agenzia per il conseguimento delle provvigioni ulteriori pretese dall'agente, in quanto consultando i terminali di non risultavano attivi i clienti necessari al raggiungimento della CP_2 soglia incentivale entro il limite temporale previsto.
Il consulente del Giudice ha concluso che, cumulando le variazioni dei criteri di determinazione dei compensi nel periodo previsto dall'AEC industria 2014, ossia nell'arco dei 18 mesi anteriori alla cessazione del rapporto, l'effetto di esse è una diminuzione dei compensi del 20,78% a parità di affari procurati alla preponente.
Il CTU ha accertato la sussistenza dei presupposti dei nuovi clienti procurati alla preponente (in numero di 7.849 nel corso dell'intero rapporto) e della persistenza dei vantaggi derivanti degli utenti rimasti con (1.728 ancora attivi alla fine del 2023) dopo la cessazione del rapporto, per il CP_2 riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c., evidenziando che la norma in esame, individua un valore massimo nell'ambito del quale occorre fare una valutazione di equità per determinare la misura effettivamente dovuta. Tale importo massimo corrisponde alla media annuale dei compensi riscossi dall'agente negli ultimi 5 anni. Il consulente ha operato due calcoli alternativi a seconda che si considerino i 5 anni effettivi anteriori alla cessazione del rapporto, come richiesto da , CP_2 oppure i 5 anni solari dal 2017 al 2021, rimettendo al Giudice la soluzione della questione interpretativa.
Il consulente ha accertato la misura dell'indennità di risoluzione del rapporto ex AEC, specificando che l'importo nella misura accertata è stato accantonato presso l dal quale l'agente ha diritto di CP_3 prelevarlo. pagina 3 di 6 Ha, infine, accertato la misura dell'indennità suppletiva di clientela e di quella di mancato preavviso in base all'AEC.
Il Tribunale, quanto alle provvigioni ulteriori pretese dall'attrice, rileva innanzitutto che il contratto di agenzia dedotto in giudizio, in linea con la previsione dell'art. 1748 c.c., esclude il diritto alla provvigione dell'agente nel caso in cui l'utente sia moroso, riconoscendolo invece quando l'affare non sia andato a buon fine per cause tecniche, come la mancanza di rete rispetto ad un determinato cliente.
nei suoi terminali, oggetto anche degli accertamenti del CTU, non rivelava, né ha rivelato CP_2 nel corso di questo giudizio, il motivo per cui un potenziale cliente non fosse in un dato momento in stato di attivazione dell'utenza (morosità o problema tecnico, tale da rallentare la procedura di attivazione), limitandosi a manifestare lo stato positivo di attivazione, denominato CHECK OK.
D'altra parte, se era a conoscenza dei motivi della mancata attivazione, di essi era CP_2 Con all'oscuro l'agente , anche se l'attrice si è premurata di accertare personalmente presso alcuni dei clienti procurati se a un dato momento la loro utenza fosse stata attivata presso . CP_2
L'attrice ha quindi operato due specifiche allegazioni: la normale sconoscenza dei motivi della mancata attivazione e i nominativi di alcuni soggetti effettivamente attivati. Rispetto a tali due specifiche allegazioni non ha né specificamente contestato, e tantomeno dimostrato, che ponesse a CP_2 conoscenza l'agente dei motivi delle mancate attivazioni, né ha specificamente contestato che quegli Co utenti nominati da non fossero attivi e per quali motivi.
D'altra parte, che i dati di cui si discute non fossero agli atti di questo giudizio è stato confermato dai limiti degli accertamenti del CTU, che ha potuto basarsi esclusivamente sui terminali di , CP_2 fonte non solo unilaterale ma anche incompleta, motivo per il quale, su questo punto, non si possono accogliere le conclusioni della CTU.
Tenuto quindi conto delle allegazioni specifiche dell'attrice, anche sul quantum delle provvigioni cui avrebbe avuto diritto nel caso del raggiungimento delle soglie relative ai trimestri di interesse, e delle mancate contestazioni specifiche della convenuta, che oltretutto si trova in una situazione di assoluta vicinanza della prova sui motivi delle mancate attivazioni, rispetto alla molto difficile accessibilità di Con essa da parte dell'agente, deve essere riconosciuto a l'importo da essa richiesto a questo titolo, ossia euro 23.768, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo.
Sulla fattispecie delle variazioni dei compensi provvigionali, il Tribunale osserva quanto segue.
L'attrice ha specificamente allegato le variazioni dei compensi, riportandole nella citazione, sostenendo che il loro effetto cumulativo ammonta al 20% circa, così che la CTU svolta in questo giudizio ha semplicemente quantificato in maniera precisa ciò che era già allegato nelle memorie e documentato, Con non sopperendo a difetti di allegazione e prova di , come invece ritiene la convenuta.
La convenuta non ha ragione neanche con riguardo agli effetti che pretende di trarre dai mancati rifiuti delle modifiche ai compensi entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva.
È noto che gli accordi economici collettivi mirano ad attuare a favore dell'agente le tutele previste più genericamente dalla legge e non possono quindi porre l'agente in una posizione peggiore di quella in cui si troverebbe in mancanza di tali accordi.
Quindi, il mancato rifiuto delle modifiche operate dalla mandante nei termini previsti dagli AEC non può interpretarsi come consenso ad esse, a maggior ragione se la stessa preponente, piuttosto che rispettare i termini di preavviso previsti dagli stessi accordi collettivi in base all'entità delle modifiche, li abbia invece violati, come nel caso di specie ha fatto , così che la qualificazione di esse CP_2 come di media o notevole entità valesse solo per l'agente.
Pertanto, il termine di 30 giorni previsto dagli AEC non può determinare la decadenza dell'agente da pagina 4 di 6 poteri e diritti ad esso attribuiti dai principi generali, come sarebbe se, una volta decorso, egli non potesse invocare i rimedi previsti per la cessazione del rapporto in caso di giusta causa imputabile alla controparte. In caso contrario la mandante potrebbe sostanzialmente diminuire i compensi rendendoli insostenibili per l'agente senza andare incontro alle conseguenze per la cessazione del rapporto per una causa ad essa attribuibile, e in particolare, senza riconoscere all'agente le indennità di fine rapporto. Con Deve essere riconosciuta a l'indennità suppletiva di clientela, quantificata dal CTU in euro 98.564,11, piuttosto che l'indennità ex art. 1751 c.c., alternative tra loro, nel senso che l'indennità ex AEC assicurano un riconoscimento minimo all'agente, tenuto conto del dato evidenziato da Co
del calo degli affari procurati da nel corso del rapporto, che non consentirebbe al CP_2 Giudice di esercitare la sua discrezionalità nell'ambito del limite massimo di cui alla norma codicistica in maniera più favorevole all'agente. Co Spetta a anche l'indennità di mancato preavviso, quantificata dal consulente in euro 71.148,01.
Sugli importi delle indennità decorrono gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'esigibilità, ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Il CTU ha accertato che l'importo dovuto a titolo di FIRR è stato esattamente accantonato da Co
presso l' : si deve quindi rigettare la relativa domanda di . CP_2 CP_4
Non spetta, ovviamente, a l'indennità di mancato preavviso, la cui domanda CP_2 riconvenzionale deve perciò rigettarsi.
Le spese di lite (compreso il compenso del CTU), liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda a titolo di provvigioni avanzata da nei confronti di NT
, condanna a pagare a l'importo di euro 23.768, CP_2 CP_2 NT con gli interessi specificati in motivazione;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di NT CP_2
a titolo di indennità suppletiva di clientela, condanna a pagare a
[...] CP_2 CP_1 l'importo di euro 98.564,11, con gli interessi specificati in motivazione;
[...]
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di NT CP_2
a titolo di indennità di mancato preavviso, condanna a pagare a
[...] CP_2 CP_1 l'importo di euro 71.148,11, con gli interessi specificati in motivazione;
[...]
rigetta la domanda avanzata da nei confronti di a titolo di NT CP_2 indennità di risoluzione del rapporto;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di;
CP_2 CP_1
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_2 NT
1.241 per spese, € 12.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pagina 5 di 6 pone il compenso del CTU definitivamente a carico di CP_2
Milano, 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49318/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO NICOLA e NT P.IVA_1 dell'avv. CURCIO ALICE ( BORGO AMADIO RONCHINI, 9 43121 C.F._1 PARMA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORDA' ANDREA e dell'avv. CP_2 P.IVA_2 CANGEMI ELEONORA ( ) GALLERIA SALA DEI LONGOBARDI, 2 C.F._2 20121 MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con (per brevità: ) ha convenuto in giudizio per domandarne la NT CP_2 condanna al pagamento di provvigioni residue e della indennità di fine del rapporto di agenzia tra loro Con intercorrente. A partire da ottobre 2015 ha svolto l'attività di agente per conto di , CP_2 procacciandole utenti per servizi di telecomunicazioni. I complessi criteri per la determinazione della provvigione, in proporzione al fatturato e agli utenti procurati alla preponente (e alla durata del rapporto con l'utente), costituenti specificazione del criterio base del buon fine dell'affare procurato, prevedevano l'aggiunta alla provvigione di base, di un compenso incentivante riconosciuto al raggiungimento di date soglie di clienti procurati in dati periodi di tempo.
L'attrice afferma che, durante il corso del rapporto, specificamente a partire dall'anno 2017,
ha modificato ripetutamente in senso peggiorativo i criteri per la determinazione dei suoi CP_2 compensi, progressivamente diminuiti a parità di utenti e fatturato procacciati alla preponente, e, inoltre, che quest'ultima non la metteva a conoscenza di tutti i dati necessari per comprendere a pieno i criteri di determinazione della provvigione e l'impatto che le modificazioni di essi avevano sul suo
Con compenso. In particolare, veniva a sapere solo il dato in sé dello stato attivo o meno di un abbonamento, ma non conosceva i motivi della eventuale assenza di buon fine dell'affare, che avrebbe dovuto, ove non dipendente dalla morosità dell'utente, implicare comunque il conseguimento della
Con provvigione, né conosceva il fatturato che ogni utente procurava alla preponente. Quanto alle
Con modifiche dei criteri di determinazione del compenso, afferma che essi hanno riguardato ognuna delle componenti della provvigione sopra descritte, e soprattutto quella incentivante, con la modifica, in particolare, della soglia minima, o delle diverse soglie progressive: gli innalzamenti di esse le rendevano più difficili da raggiungere, con impatto negativo su questo elemento del compenso.
Con
evidenzia, inoltre, che tali modifiche venivano introdotte senza preavviso e alcune anche retroattivamente, in violazione dell'AEC applicabile ai rapporti di agenzia, e che l'impatto di esse sul fatturato dell'agente si poteva comprendere solo a distanza di mesi da ogni modifica, anche perché
indicava essa stessa all'agente gli importi da fatturare e li conguagliava richiedendole CP_2
l'emissione di note di credito.
A luglio 2021, l'attrice domandava espressamente alla convenuta di comunicarle i dati rilevanti per comprendere l'impatto sui suoi compensi delle ultime modifiche intervenute, senza ottenere risposta da
, così permanendo nell'ignoranza di esso. CP_2 Con
riporta che la modifica peggiorativa intervenuta nel trimestre aprile/giugno 2022, comunicata il 22 aprile e quindi anche essa di applicazione retroattiva, cumulandosi a quelle precedenti, sarebbe stata tale da non consentirle la prosecuzione del rapporto e che, inoltre, nel medesimo trimestre sarebbe stata privata illegittimamente degli incentivi la cui soglia avrebbe raggiunto, se non avesse CP_2 omesso di considerare acquisiti utenti in realtà attivi alla fine del trimestre, o comunque inattivi per cause imputabili alla preponente, così che le spetterebbero le relative provvigioni. Ciò che avrebbe determinato una decurtazione di provvigioni spettanti e di cui domanda il pagamento in questo giudizio.
Pertanto, l'attrice, a settembre 2022, esercitava il recesso imputandone la giusta causa alle condotte di peggiorative dei suoi compensi, sottrattive anche di provvigioni ad essa effettivamente CP_2 spettanti sulla base del contratto e dell'AEC, violative dei doveri di informazione all'agente, con particolare riguardo ai presupposti dei suoi compensi e alla misura di essi.
Su tali basi l'attrice sostiene che il cumulo delle modifiche complessive nell'arco di tempo considerato dall'AEC applicabile, sia attorno al 20% e che, in base all'accordo collettivo, tale entità le dia diritto a recedere con imputazione della causa del recesso alla mandante e con il diritto alle conseguenti indennità di fine rapporto, o ai sensi dell'art. 1751 c.c. o ai sensi del medesimo AEC, oltre all'indennità pagina 2 di 6 di mancato preavviso, nonché l'indennità di risoluzione del rapporto per l'anno 2022, anch'esse previste dall'AEC.
In replica, afferma che le modifiche ai criteri di determinazione delle provvigioni non sono CP_2 Con state unilaterali ma consensuali, tranne l'ultima espressamente rifiutata da e che comunque l'attrice non ha idoneamente allegato né le modifiche in sé stesse, né, tantomeno, gli effetti asseritamente negativi sull'entità dei suoi compensi, benché su di esse fondi le proprie pretese. Piuttosto, secondo
, il calo dei compensi nel corso del rapporto è dovuto al calo degli affari procurati e non dei CP_2 criteri di determinazione di essi e i compensi a incentivi non rientrano nei criteri provvigionali le cui modifiche rilevino ai fini dell'applicazione della disciplina per esse prevista dagli AEC. Prosegue la convenuta: tali modifiche non possono mai integrare un fatto imputabile alla preponente come causa di recesso dell'agente ai fini delle indennità di fine rapporto, e in particolare di quella ex art. 1751 c.c., o della risoluzione per inadempimento, dovendo ad esse applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi, che prevedono che l'agente debba rifiutarle entro un dato termine. In mancanza di rifiuto tempestivo secondo la convenuta, esse non potrebbero essere cumulate, così rimettendo in termini Con l'agente rispetto al rifiuto delle modifiche. Quindi, il recesso immotivato di fonda la domanda riconvenzionale di dell'indennità di mancato preavviso. Non vi è stata neanche violazione CP_2 dei doveri informativi perché l'agente aveva a disposizione, mensilmente, il dato degli affari andati a buon fine, sufficiente per calcolare le provvigioni e l'impatto delle modifiche. Quanto alle provvigioni pretese dall'attrice, replica di aver applicato il contratto, prevedente la rilevanza del buon CP_2 fine degli affari entro un dato termine ai fini del raggiungimento della soglia/incentivi. La convenuta evidenzia che non si sono integrati i presupposti di cui all'art. 1751 c.c., non dovuta e, in ogni caso, non nella misura massima.
È stata disposta CTU per accertare se l'agente abbia diritto a percepire le ulteriori provvigioni richieste, l'entità delle modifiche unilaterali in base all'AEC applicabile, la sussistenza dei presupposti delle indennità di fine rapporto, ai sensi dell'AEC e dell'art. 1751 c.c., la misura dell'indennità di mancato preavviso.
La consulenza ha accertato, in risposta al primo quesito, che non si è verificato il presupposto previsto nel contratto di agenzia per il conseguimento delle provvigioni ulteriori pretese dall'agente, in quanto consultando i terminali di non risultavano attivi i clienti necessari al raggiungimento della CP_2 soglia incentivale entro il limite temporale previsto.
Il consulente del Giudice ha concluso che, cumulando le variazioni dei criteri di determinazione dei compensi nel periodo previsto dall'AEC industria 2014, ossia nell'arco dei 18 mesi anteriori alla cessazione del rapporto, l'effetto di esse è una diminuzione dei compensi del 20,78% a parità di affari procurati alla preponente.
Il CTU ha accertato la sussistenza dei presupposti dei nuovi clienti procurati alla preponente (in numero di 7.849 nel corso dell'intero rapporto) e della persistenza dei vantaggi derivanti degli utenti rimasti con (1.728 ancora attivi alla fine del 2023) dopo la cessazione del rapporto, per il CP_2 riconoscimento dell'indennità ex art. 1751 c.c., evidenziando che la norma in esame, individua un valore massimo nell'ambito del quale occorre fare una valutazione di equità per determinare la misura effettivamente dovuta. Tale importo massimo corrisponde alla media annuale dei compensi riscossi dall'agente negli ultimi 5 anni. Il consulente ha operato due calcoli alternativi a seconda che si considerino i 5 anni effettivi anteriori alla cessazione del rapporto, come richiesto da , CP_2 oppure i 5 anni solari dal 2017 al 2021, rimettendo al Giudice la soluzione della questione interpretativa.
Il consulente ha accertato la misura dell'indennità di risoluzione del rapporto ex AEC, specificando che l'importo nella misura accertata è stato accantonato presso l dal quale l'agente ha diritto di CP_3 prelevarlo. pagina 3 di 6 Ha, infine, accertato la misura dell'indennità suppletiva di clientela e di quella di mancato preavviso in base all'AEC.
Il Tribunale, quanto alle provvigioni ulteriori pretese dall'attrice, rileva innanzitutto che il contratto di agenzia dedotto in giudizio, in linea con la previsione dell'art. 1748 c.c., esclude il diritto alla provvigione dell'agente nel caso in cui l'utente sia moroso, riconoscendolo invece quando l'affare non sia andato a buon fine per cause tecniche, come la mancanza di rete rispetto ad un determinato cliente.
nei suoi terminali, oggetto anche degli accertamenti del CTU, non rivelava, né ha rivelato CP_2 nel corso di questo giudizio, il motivo per cui un potenziale cliente non fosse in un dato momento in stato di attivazione dell'utenza (morosità o problema tecnico, tale da rallentare la procedura di attivazione), limitandosi a manifestare lo stato positivo di attivazione, denominato CHECK OK.
D'altra parte, se era a conoscenza dei motivi della mancata attivazione, di essi era CP_2 Con all'oscuro l'agente , anche se l'attrice si è premurata di accertare personalmente presso alcuni dei clienti procurati se a un dato momento la loro utenza fosse stata attivata presso . CP_2
L'attrice ha quindi operato due specifiche allegazioni: la normale sconoscenza dei motivi della mancata attivazione e i nominativi di alcuni soggetti effettivamente attivati. Rispetto a tali due specifiche allegazioni non ha né specificamente contestato, e tantomeno dimostrato, che ponesse a CP_2 conoscenza l'agente dei motivi delle mancate attivazioni, né ha specificamente contestato che quegli Co utenti nominati da non fossero attivi e per quali motivi.
D'altra parte, che i dati di cui si discute non fossero agli atti di questo giudizio è stato confermato dai limiti degli accertamenti del CTU, che ha potuto basarsi esclusivamente sui terminali di , CP_2 fonte non solo unilaterale ma anche incompleta, motivo per il quale, su questo punto, non si possono accogliere le conclusioni della CTU.
Tenuto quindi conto delle allegazioni specifiche dell'attrice, anche sul quantum delle provvigioni cui avrebbe avuto diritto nel caso del raggiungimento delle soglie relative ai trimestri di interesse, e delle mancate contestazioni specifiche della convenuta, che oltretutto si trova in una situazione di assoluta vicinanza della prova sui motivi delle mancate attivazioni, rispetto alla molto difficile accessibilità di Con essa da parte dell'agente, deve essere riconosciuto a l'importo da essa richiesto a questo titolo, ossia euro 23.768, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo.
Sulla fattispecie delle variazioni dei compensi provvigionali, il Tribunale osserva quanto segue.
L'attrice ha specificamente allegato le variazioni dei compensi, riportandole nella citazione, sostenendo che il loro effetto cumulativo ammonta al 20% circa, così che la CTU svolta in questo giudizio ha semplicemente quantificato in maniera precisa ciò che era già allegato nelle memorie e documentato, Con non sopperendo a difetti di allegazione e prova di , come invece ritiene la convenuta.
La convenuta non ha ragione neanche con riguardo agli effetti che pretende di trarre dai mancati rifiuti delle modifiche ai compensi entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva.
È noto che gli accordi economici collettivi mirano ad attuare a favore dell'agente le tutele previste più genericamente dalla legge e non possono quindi porre l'agente in una posizione peggiore di quella in cui si troverebbe in mancanza di tali accordi.
Quindi, il mancato rifiuto delle modifiche operate dalla mandante nei termini previsti dagli AEC non può interpretarsi come consenso ad esse, a maggior ragione se la stessa preponente, piuttosto che rispettare i termini di preavviso previsti dagli stessi accordi collettivi in base all'entità delle modifiche, li abbia invece violati, come nel caso di specie ha fatto , così che la qualificazione di esse CP_2 come di media o notevole entità valesse solo per l'agente.
Pertanto, il termine di 30 giorni previsto dagli AEC non può determinare la decadenza dell'agente da pagina 4 di 6 poteri e diritti ad esso attribuiti dai principi generali, come sarebbe se, una volta decorso, egli non potesse invocare i rimedi previsti per la cessazione del rapporto in caso di giusta causa imputabile alla controparte. In caso contrario la mandante potrebbe sostanzialmente diminuire i compensi rendendoli insostenibili per l'agente senza andare incontro alle conseguenze per la cessazione del rapporto per una causa ad essa attribuibile, e in particolare, senza riconoscere all'agente le indennità di fine rapporto. Con Deve essere riconosciuta a l'indennità suppletiva di clientela, quantificata dal CTU in euro 98.564,11, piuttosto che l'indennità ex art. 1751 c.c., alternative tra loro, nel senso che l'indennità ex AEC assicurano un riconoscimento minimo all'agente, tenuto conto del dato evidenziato da Co
del calo degli affari procurati da nel corso del rapporto, che non consentirebbe al CP_2 Giudice di esercitare la sua discrezionalità nell'ambito del limite massimo di cui alla norma codicistica in maniera più favorevole all'agente. Co Spetta a anche l'indennità di mancato preavviso, quantificata dal consulente in euro 71.148,01.
Sugli importi delle indennità decorrono gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'esigibilità, ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Il CTU ha accertato che l'importo dovuto a titolo di FIRR è stato esattamente accantonato da Co
presso l' : si deve quindi rigettare la relativa domanda di . CP_2 CP_4
Non spetta, ovviamente, a l'indennità di mancato preavviso, la cui domanda CP_2 riconvenzionale deve perciò rigettarsi.
Le spese di lite (compreso il compenso del CTU), liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda a titolo di provvigioni avanzata da nei confronti di NT
, condanna a pagare a l'importo di euro 23.768, CP_2 CP_2 NT con gli interessi specificati in motivazione;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di NT CP_2
a titolo di indennità suppletiva di clientela, condanna a pagare a
[...] CP_2 CP_1 l'importo di euro 98.564,11, con gli interessi specificati in motivazione;
[...]
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di NT CP_2
a titolo di indennità di mancato preavviso, condanna a pagare a
[...] CP_2 CP_1 l'importo di euro 71.148,11, con gli interessi specificati in motivazione;
[...]
rigetta la domanda avanzata da nei confronti di a titolo di NT CP_2 indennità di risoluzione del rapporto;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di;
CP_2 CP_1
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_2 NT
1.241 per spese, € 12.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pagina 5 di 6 pone il compenso del CTU definitivamente a carico di CP_2
Milano, 5 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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