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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Bruno Conca - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 681/2023 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Edoardo Natale – come da procura in atti;
- parte appellante -
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Monia Mariani - come da procura in atti;
CP_2
- parte appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in Cancelleria il
17.04.2023, nel giudizio avente R.G. 4217/2022 dal Tribunale di Torino, in persona del Dott.
Enrico Astuni per accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare le domande attoree e accertare che nulla deve al ricorrente a Controparte_1 nessun titolo;
-per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione delle somme medio CP_2
pagina 1 di 13 tempore percepite nonché al pagamento delle spese di lite;
IN SUBORDINE - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, tenere conto dei rimborsi già effettuati e dichiarare tenuta al pagamento CP_1 dei costi secondo il criterio proporzionale (c.d. curva degli interessi), IN OGNI CASO: - con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizi.”
Per parte appellata: ““Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla
avverso l'ordinanza del 13-17.04.2023 del Tribunale di Torino Controparte_1
e, per l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio, CP_2 dinanzi il Tribunale di Torino, al fine di sentir accertare e Controparte_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il proprio diritto al rimborso della quota di interessi e oneri connessi al contratto di finanziamento (n. 160797) stipulato con la medesima banca ed anticipatamente estinto, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci come indicate e, per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 5.329,25, ritenuto indebitamente versato.
L'attore allegava: i) di aver sottoscritto con in data 09/02/2015 Controparte_3 il contratto di finanziamento n. 160797 (già n. 533138) rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 rate mensili, dell'importo totale lordo di euro 38.520,00; ii) di aver estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 125 TUB, alla data del 31/03/2019 (ed in corrispondenza della
49esima rata) tale finanziamento, versando il capitale residuo di euro 18.493,71 in unica soluzione;
iii) di aver contestato alla banca la mancata restituzione pro rata temporis di interessi e oneri compresi nel costo tale del credito che non andavano conteggiati, quantificandoli come da perizia di parte;
iv) che la domanda era fondata sull'art.125 sexies del D.Lgs. n.385/1993 (cd.
TUB) su cui era successivamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza dell'11.09.2019 (resa nella causa cd. EX) la quale, interpretando la previsione contenuta nell'art.16 della Direttiva UE 2008/48 (identica a quella dell'art.125 sexies TUB introdotta dal
D.Lgs. 141/2010, che aveva recepito la Direttiva nell'ordinamento interno), aveva stabilito che:
“… il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
pagina 2 di 13 anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (par.36 sent. EX), ivi compresi, pertanto, sia i costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring), sia i costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento.
1.1. Si costituiva in giudizio insistendo sulla non rimborsabilità Controparte_1 delle commissioni “up front” rilevando, in sostanza, che l'indicazione della "vita residua del contratto", di cui all'art. 125 sexies TUB andasse intesa come criterio dirimente tra costi relativi alla fase precedente la richiesta - non rimborsabili – e costi successivi – rimborsabili, non essendo applicabile, al caso, la sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C-383/18 (c.d.
EX); pertanto, nel merito, instava per il rigetto del ricorso.
1.2. Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza del 17/04/2023, in accoglimento del ricorso di
[...]
e ritenendo fondata la domanda di restituzione dell'indebito, condannava CP_2 [...]
a restituire a parte attrice la somma di euro 5.329,25 oltre interessi dalla Controparte_1 domanda al saldo e a rimborsare le spese di lite, liquidate in 2.645,50 oltre spese e oneri.
Il Tribunale, riteneva che:
- al contratto oggetto di causa doveva applicarsi (art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n.
73 conv. in legge 23.7.2021 n. 106) il previgente testo dell'art. 125-sexies TUB comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- era pacifico, anche vista la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11- octies comma 2, nella parte in cui rinviava alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia” (Corte cost. 22.12.2022 n.
263), per violazione dell'art. 16 par. 1 della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza
EX, e mediatamente degli artt. 11 e 117 Cost., che la disposizione, mutilata della parte illegittima, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
EX”;
- il punto centrale della sentenza EX era che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, doveva essere calcolata sulla base del “costo totale del credito”, che comprendeva non soltanto gli interessi corrispettivi e le competenze
(commissioni, spese) ancora da maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata, perché fissi o legati ad altra grandezza (ad es. l'ammontare del prestito;
questo, affinché il finanziatore non si sottragga alla riduzione di una parte del costo del pagina 3 di 13 credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata;
- Le disposizioni sulla trasparenza emanate da Banca d'Italia, anche ai sensi dell'art. 6 bis d.p.r. 180/50 volte a segnalare i soli costi rimborsabili, entravano in conflitto con la dir.
2008/48, come interpretata nella sentenza EX e, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021, non potevano continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale poteva oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”;
- Il diritto del cliente alla restituzione riguardava tutti i costi di accesso ed il rimborso doveva essere calcolato, secondo le previsioni contrattuali, pro rata temporis;
- nel caso di specie, l'ambiguità del testo della clausola contrattuale sulla riduzione del costo del credito ingenerava un'antinomia, tra il criterio di produzione degli interessi (a scalare sul capitale residuo, secondo il metodo di ammortamento alla francese) e quello di riduzione degli interessi, nel caso di estinzione anticipata (lineare, secondo il criterio pro rata temporis); la riduzione lineare di interessi prodotti secondo una curva decrescente in funzione del tempo comportava l'obbligo dell'intermediario di rimborsare, nel caso che il consumatore avesse scelto unilateralmente di estinguere il contratto, interessi secondo il criterio del pro rata temporis.
2. Avverso la suddetta ordinanza, in data 26.05.2023 ha proposto appello Controparte_1 dolendosene per due articolati motivi ed instando (previa restituzione delle
[...] somme medio tempore già versate e alla rifusione delle spese di lite) affinché la Corte voglia:
- Dichiarare la legittimità delle clausole contrattuali, in quanto indicano in maniera chiara e trasparente la distinzione degli oneri contrattuali con esclusiva rimborsabilità di quelli c.d. recurring, così come disposto dalla normativa ratione temporis applicabile.
- Dichiarare la non applicabilità della Sentenza CGUE dell'11.09.2019 (c.d. EX) al caso in esame, in virtù dell'art. 6 bis del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come introdotto dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;
- Accertare la natura up front delle commissioni per il Controparte_4 perfezionamento del finanziamento, nonché delle provvigioni per l'intermediario, e come tali irripetibili, in quanto costi dovuti per gli adempimenti necessari alla concessione del finanziamento che si esauriscono nella fase preliminare del rapporto;
- Rigettare la richiesta di rimborso avanzata dal sig. con riferimento alle CP_2 commissioni per il perfezionamento del finanziamento, nonché Controparte_4
pagina 4 di 13 alle provvigioni per l'intermediario in virtù dell'interpretazione fornita dalla CGUE con la sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023, C-555/21;
- In subordine, relativamente ai costi up front, censurando l'applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis, preferire l'adozione del criterio di calcolo secondo la curva degli interessi, come disciplinato dalla novella legislativa n. 106/2021.
2.1. Più precisamente, col primo motivo di appello, l'appellante, lamentando diverse violazioni di legge, ritiene che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa sull'art. 11 octies, c. 2°, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L.
23/07/2021, n. 106, esistano oneri che devono essere rimborsati al cliente in caso di estinzione anticipata del contratto ed oneri per i quali tale rimborso non è dovuto, con la conseguenza che la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR 180/1950 rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale sancita dalla sentenza 362/2022 Corte Costituzionale. Tale dato sarebbe stato confermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza 24.06.2019 emessa nella causa C-573/17. Parimenti, l'appellante ritiene che anche gli oneri di intermediazione non siano nel caso di specie rimborsabili, essendo solo l'intermediario finanziario l'unico soggetto tenuto al rimborso delle somme che ha incassato da (che, nel caso CP_1 aveva svolto solo il ruolo di accipiens). Ancora, la sentenza c.d. EX sarebbe stata superata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 9.02.2021 nel caso C-555/21 (su IT BA of
Austria che il primo giudice ha ritenuto inconferente al giudizio in quanto relativa unicamente al credito immobiliare al consumo e non anche ai prestiti contro cessione del quinto) che ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up-front).
2.2. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza di primo grado laddove sia stato preferito il metodo pro rata temporis, ossia il metodo di calcolo proporzionale alla durata del rapporto, rispetto al criterio di rimborso secondo la curva degli interessi così come disposto dall'ABF Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019. La correttezza di tale ultimo criterio sarebbe rafforzata dalla novella legislativa introdotta dalla L. n. 106/2021 ove, all'art. 11 octies, lett. c) punto n. 2, dispone che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.” Pertanto, non essendo pagina 5 di 13 previsto nelle clausole contrattuali il rimborso degli oneri up front, alla luce della nuova normativa, si dovrà ritenere legittimo il calcolo secondo la curva degli interessi.
3. Si è tempestivamente costituito con comparsa del 30.09.2023, insistendo per il CP_2 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto e condividendo il percorso logico giuridico del Tribunale, essendo la gravata ordinanza congrua ed immune da vizi.
In particolare, parte appellata ritiene che sia le numerose pronunce giurisprudenziali sul punto sia le riforme normative, abbiano consolidato il principio per cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi sostenuti alla stipula del finanziamento anticipatamente estinto, ivi compresi quelli iniziali che non dipenderebbero dalla durata del contratto. In tal modo viene garantita una tutela più ampia al contraente “debole” che, pertanto, non vede frustrato il proprio diritto da parte della Banca che, nel richiamare la natura up front di tali costi, tenta di sottrarsi al proprio obbligo. L'ordinanza impugnata ha quindi giustamente ed in tal senso osservato che le norme nazionali sono in evidente conflitto con le previsioni della Direttiva 2008/48 come interpretata dalla sentenza EX, con la conseguenza che, a seguito della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale riguardo all'art. 11- octies co 2 D.L. 73/2021, non possono continuare a trovare applicazione in quanto incompatibili con la normativa primaria. Proprio in forza di tutto quanto sopra rappresentato sulla retrocedibilità di tutti i costi indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, anche i costi di intermediazioni sono suscettibili di rimborso, in quanto costi preordinati, accessori e funzionali al contratto di finanziamento.
Inoltre, secondo parte appellata sarebbe irrilevante nella fattispecie la pronuncia della Corte di
Giustizia del 9.02.2023 nella causa C-555/21 in quanto attinente esclusivamente ai mutui ipotecari.
Sul secondo motivo di impugnazione, parte appellata rileva che il criterio pro rata temporis sarebbe è preferire al criterio della curva degli interessi in quanto più chiaro e di facile applicazione, rispondendo meglio al dato letterale della normativa vigente, nonché quello che garantisce il pieno rispetto della proporzionalità.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'ambito normativo e giurisprudenziale di riferimento del presente giudizio può essere schematizzato come segue:
-l'art. 125 sexies Tub ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento giuridico l'art. 16 della
Direttiva 2008/48/Ce;
pagina 6 di 13 -prima della sentenza EX della CGE, la corrente interpretazione dell'art. 125 sexies del Tub era nel senso di distinguere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e ai fini del diritto al rimborso, tra costi up front e costi recurring. In particolare, in forza delle disposizioni della Banca
d'Italia oneri e costi – che consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore – maturano e sono dovuti con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione, ecc.) o alla sua esecuzione
(elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa, ecc.).
Il diritto alla riduzione riguardava dunque i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto
(recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remunerano un'attività già compiuta (up front);
-con la sentenza 11.9.19 (cd. EX) la Corte di Giustizia - sentenza la cui efficacia è vincolante anche per il giudice nazionale - ha stabilito che “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce
… relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”;
-in data 25.7.21 è entrata n vigore la legge 2021 n. 106 con la quale è stato convertito in legge il d.l. 2021 n.73 che, per quanto qui interessa, all'art. 11 octies comma 2, ha stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del
TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”;
-il Tribunale di Torino, con ordinanza 2.11.21, ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della predetta norma;
-in data 22.12.22 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 263 con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”;
-nel 2023 il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 11 octies citato con due d.l. sostanzialmente coevi, riducendo, nel secondo, la portata del primo;
-l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito
pagina 7 di 13 oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
-successivamente, con il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) - all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – il legislatore ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
-È quest'ultima dunque la norma in vigore e a cui deve farsi riferimento, nel testo della quale sparisce ogni riferimento all'irripetibilità degli oneri upfront e al criterio del costo ammortizzato.
6. Nel contesto sopra delineato, il primo motivo di appello è palesemente infondato.
6.1. Come delineato al precedente punto 5, con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. Quanto sopra è sufficiente a far ritenere non condivisibile la ricostruzione che prospetta che la distinzione tra costi up front e costi recurring (con le relative conseguenze in termini di rimborsabilità ove il finanziamento sia stato estinto anticipatamente) discende dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, ancorché quest'ultima abbia più volte ribadito la diversa natura tra costi up front e recurring, con la precisazione che solo questi ultimi andavano rimborsati al consumatore in caso di estinzione anticipata.
Da ciò consegue che, nel caso di specie, debba trovare applicazione l'art. 125 sexies Tub (che ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento giuridico l'art. 16 della Direttiva in questione) da interpretarsi come stabilito dalla sentenza della CGE nella sentenza EX: “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce … relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del
pagina 8 di 13 costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. La CGE ha peraltro ribadito che l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva deve essere letto alla luce del Considerando 39 della direttiva stessa, Considerando che prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del creduto e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
Peraltro, la Corte osserva che con le decisioni nn. 25997/23 e 14836/24 la Corte di Cassazione ha stabilito che i principi della sentenza EX della CGE e della sentenza 2022 n. 263 della Corte
Costituzionale devono essere estesi anche alle previgenti direttive 87/2012/Cee e 90/88/Cee sul credito al consumo e ai contratti stipulati/estinti quando erano in vigore le norme che hanno recepito dette direttive.
6.2. Parimenti infondati sono i richiami di parte appellante alla sentenza 9.2.23 della CGE
(quando prospetta che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza EX) e i richiami all'art. 6 bis del dpr n. 180/1950 come introdotto dall'art. 31, comma 1 del d. lgs. 19 settembre 2012 n. 169.
Quanto all'art. 6 bis, osserva la Corte che se pure è vero che con la sentenza 263/22 la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11- octies comma 2 citato limitamento alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, è anche vero che, nelle medesima sentenza, la Corte ha specificato che per i contratti anteriori al 25.7.21 l'art. 125 sexies del Tub “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX” e ha altresì osservato che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art.
125 sexies comma 1”. Poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis richiamato dalla banca sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, è evidente che le stesse non possano continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies Tub) che, per usare le parole della Corte, può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
EX.
Quanto alla decisione della CGUE 9.2.23 in causa C-555/21 (cd. IT BA Austria) fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, ritiene la Corte che la stessa non abbia affatto superato l'interpretazione sopra delineata.
Con tale sentenza la CGUE ha affermato che l'art. 25 par 1 della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore
pagina 9 di 13 alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La Corte di Giustizia non si pronuncia sulla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, applicabile al caso in esame, ma sulla (diversa) direttiva 2014/17/UE relativa ai
(diversi) contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, distinguendo chiaramente la disciplina dei contratti di credito ai consumatori da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalle due direttive, sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile.
Le conclusioni della sentenza 9.2.2023 sono dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali e non possono quindi essere estese ad altre tipologie di finanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principi interpretativi stabiliti nella sentenza EX (v. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 1058/2023; sentenza
Corte d'Appello di Milano n.573/2023; Corte d'Appello di Torino n. 255/2025).
6.3. Resta solo da aggiungere che, come è noto, l'Arbitro Bancario e Finanziario e la giurisprudenza hanno da tempo costantemente riconosciuto la legittimazione passiva del finanziatore che ha incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi attesa la stretta connessione tra il contratto di finanziamento e quelli collegati e la circostanza che è il finanziatore che è il dominus dell'intera operazione e quindi l'unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzione. In particolare, è stato condivisibilmente sottolineato che la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo e che la tesi che distingue tali commissioni dalla generalità dei costi è artificiosa atteso che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti (affidando la stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionali e analoghe figure) è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può privare il consumatore del diritto alla riduzione: infatti, la nozione di “costo totale del credito” viene fornita dall'art. 3, lett. g) della Direttiva 2008/48/CE come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza.
Questo obbligo, peraltro, non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudicato un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile a pena di nullità se non in senso più favorevole al consumatore (art. 127 Tub) e neppure è stato in qualche modo obliterato dalla normativa del 2023 riportata al precedente punto
5.
Ed infatti, come già delineato e come lo stesso legislatore del 2023 premette, l'art. 125 sexies Tub deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e quindi all'art. 16 della pagina 10 di 13 Direttiva 2008/48/Ce che recepisce e come interpretato dalla CGE con la sentenza EX, con la conseguenza che tutti i principi e gli approdi richiamati a punti precedenti punti mantengono validità anche nel vigore della nuova normativa. Si deve quindi ritenere che il richiamo espresso dalla normativa del 2023 agli istituti codicistici della ripetizione di indebito e dell'arricchimento senza causa (istituti che non influiscono in alcun modo sulla posizione del consumatore/finanziato che ha anticipato i costi di cui si discute al momento dell'erogazione del finanziamento e se li è visti trattenere al momento del conteggio estintivo benché soggetti a restituzione sulla base dell'art. 125 sexies Tub interpretato in modo conforme al diritto europeo e alla sentenza EX della Corte di Giustizia) significhi che il consumatore/finanziato deve rivolgersi, per ottenere il rimborso dell'indebito, a chi questi soldi ha effettivamente percepito (nel caso i soggetti che sono stati pagati dall'appellante) e che non sia costretto ad agire nei confronti di una pluralità di soggetti per recuperare la porzione non maturata dei costi.
7. Sul secondo motivo, sul “quantum debeatur” ove l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale applica il criterio pro rata temporis in luogo del criterio della curva degli interessi la
Corte rileva quanto segue.
Il nuovo comma 2 dell' art. 125 sexies TUB dispone che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
La norma in questione si applica solo ai contratti successivi al 25.7.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
Ciò posto, questo Collegio richiama e conferma l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
d'Appello, secondo cui la quantificazione del rimborso sulla base del criterio pro rata temporis è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
è quindi maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e come tale è più aderente alle indicazioni della direttiva 2008/48/CE, la quale stabilisce (considerando 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito (C. App.
Torino sent. n.1058/2023; nello stesso senso C.App. Torino sent. n. 137/2023, secondo cui “il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata”).
pagina 11 di 13 Nello stesso senso, ancora C. App. Torino 7.3.25 che ha richiamato C. App. Milano 17.1.2024 “Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza
EX, perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata (cfr. Corte
d'Appello di Milano sentenza n. 1936/2022)”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, poi, nel caso di specie la clausola sulla riduzione del costo del credito non fa affatto un chiaro e inequivoco richiamo al criterio della curva degli interessi, La clausola dispone infatti che “il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e do oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la e la scadenza natura del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento moltiplicandolo per il numero di rate residue “ e tale pattuizione si riferisce al criterio pro rata temporis.
Come esattamente osservato dal primo giudice è l'ambiguità del testo contrattuale che “genera al proprio interno un'antinomia tra il criterio di produzione degli interessi (a scalare sul capitale residuo, secondo il metodo di ammoratamento alla francese) e quello di riduzione degli interessi, nel caso di estinzione anticipata (lineare secondo il criterio del pro rata temporis)”.
Dal testo contrattuale non vi è dunque motivo di discostarsi e comunque, se ambiguità vi fosse, deve trovare applicazione il criterio interpretativo di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo, nel senso cioè di privilegiare l'interpretazione più favorevole al contraente consumatore che non l'ha predisposta (e quindi con applicazione del criterio pro rata temporis).
Anche questo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri medi: si riconoscono pertanto a favore di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva CP_2 ed € 1.701,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.397,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
9. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Torino del 17/04/2023 nel procedimento avente numero di r.g.
4217/2022 nei confronti di , ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione CP_2 respinta:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza 17/04/2023 del Tribunale di Torino emessa inter partes nel giudizo avente n. di R.G. 4217/2022;
- Condanna l'appellante come legalmente rappresentata, a Controparte_1 pagare all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.397,00 oltre CP_2 rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
3 giugno 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Bruno Conca - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 681/2023 e promosso da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e Edoardo Natale – come da procura in atti;
- parte appellante -
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Monia Mariani - come da procura in atti;
CP_2
- parte appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in Cancelleria il
17.04.2023, nel giudizio avente R.G. 4217/2022 dal Tribunale di Torino, in persona del Dott.
Enrico Astuni per accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare le domande attoree e accertare che nulla deve al ricorrente a Controparte_1 nessun titolo;
-per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione delle somme medio CP_2
pagina 1 di 13 tempore percepite nonché al pagamento delle spese di lite;
IN SUBORDINE - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, tenere conto dei rimborsi già effettuati e dichiarare tenuta al pagamento CP_1 dei costi secondo il criterio proporzionale (c.d. curva degli interessi), IN OGNI CASO: - con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizi.”
Per parte appellata: ““Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi rappresentati, l'appello proposto dalla
avverso l'ordinanza del 13-17.04.2023 del Tribunale di Torino Controparte_1
e, per l'effetto, confermarne integralmente il contenuto;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in giudizio, CP_2 dinanzi il Tribunale di Torino, al fine di sentir accertare e Controparte_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il proprio diritto al rimborso della quota di interessi e oneri connessi al contratto di finanziamento (n. 160797) stipulato con la medesima banca ed anticipatamente estinto, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci come indicate e, per l'effetto, chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 5.329,25, ritenuto indebitamente versato.
L'attore allegava: i) di aver sottoscritto con in data 09/02/2015 Controparte_3 il contratto di finanziamento n. 160797 (già n. 533138) rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 rate mensili, dell'importo totale lordo di euro 38.520,00; ii) di aver estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 125 TUB, alla data del 31/03/2019 (ed in corrispondenza della
49esima rata) tale finanziamento, versando il capitale residuo di euro 18.493,71 in unica soluzione;
iii) di aver contestato alla banca la mancata restituzione pro rata temporis di interessi e oneri compresi nel costo tale del credito che non andavano conteggiati, quantificandoli come da perizia di parte;
iv) che la domanda era fondata sull'art.125 sexies del D.Lgs. n.385/1993 (cd.
TUB) su cui era successivamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza dell'11.09.2019 (resa nella causa cd. EX) la quale, interpretando la previsione contenuta nell'art.16 della Direttiva UE 2008/48 (identica a quella dell'art.125 sexies TUB introdotta dal
D.Lgs. 141/2010, che aveva recepito la Direttiva nell'ordinamento interno), aveva stabilito che:
“… il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
pagina 2 di 13 anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (par.36 sent. EX), ivi compresi, pertanto, sia i costi connessi alla durata del rapporto (cd. recurring), sia i costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento.
1.1. Si costituiva in giudizio insistendo sulla non rimborsabilità Controparte_1 delle commissioni “up front” rilevando, in sostanza, che l'indicazione della "vita residua del contratto", di cui all'art. 125 sexies TUB andasse intesa come criterio dirimente tra costi relativi alla fase precedente la richiesta - non rimborsabili – e costi successivi – rimborsabili, non essendo applicabile, al caso, la sentenza della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C-383/18 (c.d.
EX); pertanto, nel merito, instava per il rigetto del ricorso.
1.2. Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza del 17/04/2023, in accoglimento del ricorso di
[...]
e ritenendo fondata la domanda di restituzione dell'indebito, condannava CP_2 [...]
a restituire a parte attrice la somma di euro 5.329,25 oltre interessi dalla Controparte_1 domanda al saldo e a rimborsare le spese di lite, liquidate in 2.645,50 oltre spese e oneri.
Il Tribunale, riteneva che:
- al contratto oggetto di causa doveva applicarsi (art. 11-octies, comma 2, d.l. 25.5.2021 n.
73 conv. in legge 23.7.2021 n. 106) il previgente testo dell'art. 125-sexies TUB comma 1, secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”;
- era pacifico, anche vista la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11- octies comma 2, nella parte in cui rinviava alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia” (Corte cost. 22.12.2022 n.
263), per violazione dell'art. 16 par. 1 della dir. 2008/48, come interpretato dalla sentenza
EX, e mediatamente degli artt. 11 e 117 Cost., che la disposizione, mutilata della parte illegittima, “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
EX”;
- il punto centrale della sentenza EX era che la misura del diritto del consumatore alla riduzione, nel caso di estinzione anticipata, doveva essere calcolata sulla base del “costo totale del credito”, che comprendeva non soltanto gli interessi corrispettivi e le competenze
(commissioni, spese) ancora da maturare al tempo dell'estinzione anticipata, ma anche i costi di accesso al contratto (spese di istruttoria, provvigioni ecc.), anche se indipendenti dalla durata, perché fissi o legati ad altra grandezza (ad es. l'ammontare del prestito;
questo, affinché il finanziatore non si sottragga alla riduzione di una parte del costo del pagina 3 di 13 credito, semplicemente presentandola come relativa all'accesso al contratto o indipendente dalla durata;
- Le disposizioni sulla trasparenza emanate da Banca d'Italia, anche ai sensi dell'art. 6 bis d.p.r. 180/50 volte a segnalare i soli costi rimborsabili, entravano in conflitto con la dir.
2008/48, come interpretata nella sentenza EX e, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, d.l. 73/2021, non potevano continuare a trovare applicazione, neppure come norme di fonte ed efficacia sub-primaria, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale poteva oggi accogliere “il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX”;
- Il diritto del cliente alla restituzione riguardava tutti i costi di accesso ed il rimborso doveva essere calcolato, secondo le previsioni contrattuali, pro rata temporis;
- nel caso di specie, l'ambiguità del testo della clausola contrattuale sulla riduzione del costo del credito ingenerava un'antinomia, tra il criterio di produzione degli interessi (a scalare sul capitale residuo, secondo il metodo di ammortamento alla francese) e quello di riduzione degli interessi, nel caso di estinzione anticipata (lineare, secondo il criterio pro rata temporis); la riduzione lineare di interessi prodotti secondo una curva decrescente in funzione del tempo comportava l'obbligo dell'intermediario di rimborsare, nel caso che il consumatore avesse scelto unilateralmente di estinguere il contratto, interessi secondo il criterio del pro rata temporis.
2. Avverso la suddetta ordinanza, in data 26.05.2023 ha proposto appello Controparte_1 dolendosene per due articolati motivi ed instando (previa restituzione delle
[...] somme medio tempore già versate e alla rifusione delle spese di lite) affinché la Corte voglia:
- Dichiarare la legittimità delle clausole contrattuali, in quanto indicano in maniera chiara e trasparente la distinzione degli oneri contrattuali con esclusiva rimborsabilità di quelli c.d. recurring, così come disposto dalla normativa ratione temporis applicabile.
- Dichiarare la non applicabilità della Sentenza CGUE dell'11.09.2019 (c.d. EX) al caso in esame, in virtù dell'art. 6 bis del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come introdotto dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;
- Accertare la natura up front delle commissioni per il Controparte_4 perfezionamento del finanziamento, nonché delle provvigioni per l'intermediario, e come tali irripetibili, in quanto costi dovuti per gli adempimenti necessari alla concessione del finanziamento che si esauriscono nella fase preliminare del rapporto;
- Rigettare la richiesta di rimborso avanzata dal sig. con riferimento alle CP_2 commissioni per il perfezionamento del finanziamento, nonché Controparte_4
pagina 4 di 13 alle provvigioni per l'intermediario in virtù dell'interpretazione fornita dalla CGUE con la sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023, C-555/21;
- In subordine, relativamente ai costi up front, censurando l'applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis, preferire l'adozione del criterio di calcolo secondo la curva degli interessi, come disciplinato dalla novella legislativa n. 106/2021.
2.1. Più precisamente, col primo motivo di appello, l'appellante, lamentando diverse violazioni di legge, ritiene che, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa sull'art. 11 octies, c. 2°, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella L.
23/07/2021, n. 106, esistano oneri che devono essere rimborsati al cliente in caso di estinzione anticipata del contratto ed oneri per i quali tale rimborso non è dovuto, con la conseguenza che la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis comma 3 lett. b) DPR 180/1950 rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale sancita dalla sentenza 362/2022 Corte Costituzionale. Tale dato sarebbe stato confermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza 24.06.2019 emessa nella causa C-573/17. Parimenti, l'appellante ritiene che anche gli oneri di intermediazione non siano nel caso di specie rimborsabili, essendo solo l'intermediario finanziario l'unico soggetto tenuto al rimborso delle somme che ha incassato da (che, nel caso CP_1 aveva svolto solo il ruolo di accipiens). Ancora, la sentenza c.d. EX sarebbe stata superata dalla sentenza della Corte di Giustizia del 9.02.2021 nel caso C-555/21 (su IT BA of
Austria che il primo giudice ha ritenuto inconferente al giudizio in quanto relativa unicamente al credito immobiliare al consumo e non anche ai prestiti contro cessione del quinto) che ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up-front).
2.2. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza di primo grado laddove sia stato preferito il metodo pro rata temporis, ossia il metodo di calcolo proporzionale alla durata del rapporto, rispetto al criterio di rimborso secondo la curva degli interessi così come disposto dall'ABF Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019. La correttezza di tale ultimo criterio sarebbe rafforzata dalla novella legislativa introdotta dalla L. n. 106/2021 ove, all'art. 11 octies, lett. c) punto n. 2, dispone che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.” Pertanto, non essendo pagina 5 di 13 previsto nelle clausole contrattuali il rimborso degli oneri up front, alla luce della nuova normativa, si dovrà ritenere legittimo il calcolo secondo la curva degli interessi.
3. Si è tempestivamente costituito con comparsa del 30.09.2023, insistendo per il CP_2 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto e condividendo il percorso logico giuridico del Tribunale, essendo la gravata ordinanza congrua ed immune da vizi.
In particolare, parte appellata ritiene che sia le numerose pronunce giurisprudenziali sul punto sia le riforme normative, abbiano consolidato il principio per cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi sostenuti alla stipula del finanziamento anticipatamente estinto, ivi compresi quelli iniziali che non dipenderebbero dalla durata del contratto. In tal modo viene garantita una tutela più ampia al contraente “debole” che, pertanto, non vede frustrato il proprio diritto da parte della Banca che, nel richiamare la natura up front di tali costi, tenta di sottrarsi al proprio obbligo. L'ordinanza impugnata ha quindi giustamente ed in tal senso osservato che le norme nazionali sono in evidente conflitto con le previsioni della Direttiva 2008/48 come interpretata dalla sentenza EX, con la conseguenza che, a seguito della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale riguardo all'art. 11- octies co 2 D.L. 73/2021, non possono continuare a trovare applicazione in quanto incompatibili con la normativa primaria. Proprio in forza di tutto quanto sopra rappresentato sulla retrocedibilità di tutti i costi indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, anche i costi di intermediazioni sono suscettibili di rimborso, in quanto costi preordinati, accessori e funzionali al contratto di finanziamento.
Inoltre, secondo parte appellata sarebbe irrilevante nella fattispecie la pronuncia della Corte di
Giustizia del 9.02.2023 nella causa C-555/21 in quanto attinente esclusivamente ai mutui ipotecari.
Sul secondo motivo di impugnazione, parte appellata rileva che il criterio pro rata temporis sarebbe è preferire al criterio della curva degli interessi in quanto più chiaro e di facile applicazione, rispondendo meglio al dato letterale della normativa vigente, nonché quello che garantisce il pieno rispetto della proporzionalità.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'ambito normativo e giurisprudenziale di riferimento del presente giudizio può essere schematizzato come segue:
-l'art. 125 sexies Tub ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento giuridico l'art. 16 della
Direttiva 2008/48/Ce;
pagina 6 di 13 -prima della sentenza EX della CGE, la corrente interpretazione dell'art. 125 sexies del Tub era nel senso di distinguere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e ai fini del diritto al rimborso, tra costi up front e costi recurring. In particolare, in forza delle disposizioni della Banca
d'Italia oneri e costi – che consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore – maturano e sono dovuti con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione, ecc.) o alla sua esecuzione
(elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa, ecc.).
Il diritto alla riduzione riguardava dunque i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto
(recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remunerano un'attività già compiuta (up front);
-con la sentenza 11.9.19 (cd. EX) la Corte di Giustizia - sentenza la cui efficacia è vincolante anche per il giudice nazionale - ha stabilito che “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce
… relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”;
-in data 25.7.21 è entrata n vigore la legge 2021 n. 106 con la quale è stato convertito in legge il d.l. 2021 n.73 che, per quanto qui interessa, all'art. 11 octies comma 2, ha stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del
TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”;
-il Tribunale di Torino, con ordinanza 2.11.21, ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della predetta norma;
-in data 22.12.22 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 263 con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”;
-nel 2023 il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 11 octies citato con due d.l. sostanzialmente coevi, riducendo, nel secondo, la portata del primo;
-l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito
pagina 7 di 13 oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
-successivamente, con il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) - all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – il legislatore ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
-È quest'ultima dunque la norma in vigore e a cui deve farsi riferimento, nel testo della quale sparisce ogni riferimento all'irripetibilità degli oneri upfront e al criterio del costo ammortizzato.
6. Nel contesto sopra delineato, il primo motivo di appello è palesemente infondato.
6.1. Come delineato al precedente punto 5, con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. Quanto sopra è sufficiente a far ritenere non condivisibile la ricostruzione che prospetta che la distinzione tra costi up front e costi recurring (con le relative conseguenze in termini di rimborsabilità ove il finanziamento sia stato estinto anticipatamente) discende dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, ancorché quest'ultima abbia più volte ribadito la diversa natura tra costi up front e recurring, con la precisazione che solo questi ultimi andavano rimborsati al consumatore in caso di estinzione anticipata.
Da ciò consegue che, nel caso di specie, debba trovare applicazione l'art. 125 sexies Tub (che ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento giuridico l'art. 16 della Direttiva in questione) da interpretarsi come stabilito dalla sentenza della CGE nella sentenza EX: “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce … relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del
pagina 8 di 13 costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. La CGE ha peraltro ribadito che l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva deve essere letto alla luce del Considerando 39 della direttiva stessa, Considerando che prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del creduto e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
Peraltro, la Corte osserva che con le decisioni nn. 25997/23 e 14836/24 la Corte di Cassazione ha stabilito che i principi della sentenza EX della CGE e della sentenza 2022 n. 263 della Corte
Costituzionale devono essere estesi anche alle previgenti direttive 87/2012/Cee e 90/88/Cee sul credito al consumo e ai contratti stipulati/estinti quando erano in vigore le norme che hanno recepito dette direttive.
6.2. Parimenti infondati sono i richiami di parte appellante alla sentenza 9.2.23 della CGE
(quando prospetta che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza EX) e i richiami all'art. 6 bis del dpr n. 180/1950 come introdotto dall'art. 31, comma 1 del d. lgs. 19 settembre 2012 n. 169.
Quanto all'art. 6 bis, osserva la Corte che se pure è vero che con la sentenza 263/22 la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11- octies comma 2 citato limitamento alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, è anche vero che, nelle medesima sentenza, la Corte ha specificato che per i contratti anteriori al 25.7.21 l'art. 125 sexies del Tub “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX” e ha altresì osservato che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art.
125 sexies comma 1”. Poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis richiamato dalla banca sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, è evidente che le stesse non possano continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies Tub) che, per usare le parole della Corte, può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
EX.
Quanto alla decisione della CGUE 9.2.23 in causa C-555/21 (cd. IT BA Austria) fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, ritiene la Corte che la stessa non abbia affatto superato l'interpretazione sopra delineata.
Con tale sentenza la CGUE ha affermato che l'art. 25 par 1 della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore
pagina 9 di 13 alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La Corte di Giustizia non si pronuncia sulla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, applicabile al caso in esame, ma sulla (diversa) direttiva 2014/17/UE relativa ai
(diversi) contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, distinguendo chiaramente la disciplina dei contratti di credito ai consumatori da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalle due direttive, sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile.
Le conclusioni della sentenza 9.2.2023 sono dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali e non possono quindi essere estese ad altre tipologie di finanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principi interpretativi stabiliti nella sentenza EX (v. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 1058/2023; sentenza
Corte d'Appello di Milano n.573/2023; Corte d'Appello di Torino n. 255/2025).
6.3. Resta solo da aggiungere che, come è noto, l'Arbitro Bancario e Finanziario e la giurisprudenza hanno da tempo costantemente riconosciuto la legittimazione passiva del finanziatore che ha incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi attesa la stretta connessione tra il contratto di finanziamento e quelli collegati e la circostanza che è il finanziatore che è il dominus dell'intera operazione e quindi l'unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzione. In particolare, è stato condivisibilmente sottolineato che la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo e che la tesi che distingue tali commissioni dalla generalità dei costi è artificiosa atteso che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti (affidando la stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionali e analoghe figure) è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può privare il consumatore del diritto alla riduzione: infatti, la nozione di “costo totale del credito” viene fornita dall'art. 3, lett. g) della Direttiva 2008/48/CE come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza.
Questo obbligo, peraltro, non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudicato un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile a pena di nullità se non in senso più favorevole al consumatore (art. 127 Tub) e neppure è stato in qualche modo obliterato dalla normativa del 2023 riportata al precedente punto
5.
Ed infatti, come già delineato e come lo stesso legislatore del 2023 premette, l'art. 125 sexies Tub deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e quindi all'art. 16 della pagina 10 di 13 Direttiva 2008/48/Ce che recepisce e come interpretato dalla CGE con la sentenza EX, con la conseguenza che tutti i principi e gli approdi richiamati a punti precedenti punti mantengono validità anche nel vigore della nuova normativa. Si deve quindi ritenere che il richiamo espresso dalla normativa del 2023 agli istituti codicistici della ripetizione di indebito e dell'arricchimento senza causa (istituti che non influiscono in alcun modo sulla posizione del consumatore/finanziato che ha anticipato i costi di cui si discute al momento dell'erogazione del finanziamento e se li è visti trattenere al momento del conteggio estintivo benché soggetti a restituzione sulla base dell'art. 125 sexies Tub interpretato in modo conforme al diritto europeo e alla sentenza EX della Corte di Giustizia) significhi che il consumatore/finanziato deve rivolgersi, per ottenere il rimborso dell'indebito, a chi questi soldi ha effettivamente percepito (nel caso i soggetti che sono stati pagati dall'appellante) e che non sia costretto ad agire nei confronti di una pluralità di soggetti per recuperare la porzione non maturata dei costi.
7. Sul secondo motivo, sul “quantum debeatur” ove l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale applica il criterio pro rata temporis in luogo del criterio della curva degli interessi la
Corte rileva quanto segue.
Il nuovo comma 2 dell' art. 125 sexies TUB dispone che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
La norma in questione si applica solo ai contratti successivi al 25.7.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
Ciò posto, questo Collegio richiama e conferma l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
d'Appello, secondo cui la quantificazione del rimborso sulla base del criterio pro rata temporis è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
è quindi maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e come tale è più aderente alle indicazioni della direttiva 2008/48/CE, la quale stabilisce (considerando 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito (C. App.
Torino sent. n.1058/2023; nello stesso senso C.App. Torino sent. n. 137/2023, secondo cui “il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata”).
pagina 11 di 13 Nello stesso senso, ancora C. App. Torino 7.3.25 che ha richiamato C. App. Milano 17.1.2024 “Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza
EX, perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata (cfr. Corte
d'Appello di Milano sentenza n. 1936/2022)”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, poi, nel caso di specie la clausola sulla riduzione del costo del credito non fa affatto un chiaro e inequivoco richiamo al criterio della curva degli interessi, La clausola dispone infatti che “il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e do oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la e la scadenza natura del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento moltiplicandolo per il numero di rate residue “ e tale pattuizione si riferisce al criterio pro rata temporis.
Come esattamente osservato dal primo giudice è l'ambiguità del testo contrattuale che “genera al proprio interno un'antinomia tra il criterio di produzione degli interessi (a scalare sul capitale residuo, secondo il metodo di ammoratamento alla francese) e quello di riduzione degli interessi, nel caso di estinzione anticipata (lineare secondo il criterio del pro rata temporis)”.
Dal testo contrattuale non vi è dunque motivo di discostarsi e comunque, se ambiguità vi fosse, deve trovare applicazione il criterio interpretativo di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo, nel senso cioè di privilegiare l'interpretazione più favorevole al contraente consumatore che non l'ha predisposta (e quindi con applicazione del criterio pro rata temporis).
Anche questo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri medi: si riconoscono pertanto a favore di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva CP_2 ed € 1.701,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.397,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
9. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di Torino del 17/04/2023 nel procedimento avente numero di r.g.
4217/2022 nei confronti di , ogni contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione CP_2 respinta:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza 17/04/2023 del Tribunale di Torino emessa inter partes nel giudizo avente n. di R.G. 4217/2022;
- Condanna l'appellante come legalmente rappresentata, a Controparte_1 pagare all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.397,00 oltre CP_2 rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
3 giugno 2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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