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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2502 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Scaminaci, presso il cui studio a
Castelvetrano (TP), via Caracci n. 28, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/02/2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 23/01/2006 e di aver generato i figli Controparte_1 Per_1
(07/01/2000), (19/01/2004), (04/08/2006) ed (03/09/2008), ha Per_2 Per_3 Per_4 chiesto la pronuncia della separazione, l'affidamento congiunto del figlio minore con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno a carico del resistente di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne e del figlio maggiorenne Per_4
e non indipendente , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
1 Il resistente , ritualmente avvisato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 10/07/2025 sono stati ascoltati la ricorrente e il resistente, personalmente presente.
ha dichiarato: “ci siamo sposati nel 2006 e abbiamo avuto quattro figli;
Parte_1
e sono autonomi e vivono per i fatti loro;
è diventato Per_2 Per_1 Per_3 maggiorenne, ha la licenza media e lavora saltuariamente;
invece è minorenne;
Per_4 io e mio marito ci siamo lasciati tre anni fa perché non andavamo più d'accordo; lui è andato via di casa mentre io, inizialmente, sono rimasta nell'immobile coniugale che era in locazione;
qualche tempo dopo ho lasciato quella casa e mi sono trasferita a Monreale in un immobile sempre condotto in locazione;
e in pratica vivono un po' da me e un po' dalla nonna paterna;
questo Per_3 Per_4 perché loro hanno gli amici e le fidanzate qui a Palermo, quindi gli viene scomodo stare da me a Monreale anche se comunque ci vediamo;
lui ha una nuova compagna con cui convive e che infatti ha ritirato l'atto; …io ho avuto ora un lavoro a chiamata in un hotel a Mazara del Vallo;
rinuncio alla domanda di contributo di 500 euro che avevo articolata in ricorso e sono
d'accordo a provvedere al mantenimento del figlio minore in modo diretto nei tempi di rispettiva permanenza;
invece per il maggiorenne, , il quale già un po' lavora Per_3 saltuariamente, possiamo fare lo stesso e dividere le spese straordinarie al 50%”.
, dopo aver confermato di non volersi costituire in giudizio per mezzo Controparte_1 di un avvocato, ha dichiarato:
“abbiamo avuto 4 figli;
i primi due sono autonomi e vivono per i fatti loro, mentre
e vivono con mia madre in via Casalina n. 98; …; sono d'accordo a Per_3 Per_4 provvedere al mantenimento di nei periodi di rispettivi permanenza;
anche per Per_4
mi sta bene;
”. Per_3
Dopodichè, entrambe le parti hanno concordato:
- l'affidamento congiunto del figlio minore nato a [...] il [...], con Per_4 collocamento paritetico, secondo accordi liberamente stretti tra le parti, anche in ragione dell'età del figlio, ultra sedicenne;
- l'onere per ciascun genitore di contribuire al mantenimento diretto del figlio minore e del figlio , maggiorenne e non pienamente autosufficiente, nei periodi di permaenza Per_3 dei figli presso di sè;
- la suddivisione delle spese straordinarie per entrambi i figli nella misura del 50%.
2 Il difensore della ricorrente ha, pertanto, chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate dalle parti;
dopodichè, la causa è stata assunta in decisione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione e le dichiarazioni rese dalle parti inducono a ritenere che tra le stesse si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Per il resto, le condizioni concordate dalle parti e sopra riportate sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
RO (TO) il 23/01/1982 ( ) e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ( ), i quali CP_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio a Palermo il 23/01/2006.
2) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore , nato a [...] il Per_4
03/09/2008, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, secondo accordi liberamente stretti tra le parti, tenuto conto della volontà del figlio, ultrasedicenne.
3) Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli e nei periodi di permanenza presso di sè nonché di ripartire in Per_4 Per_3 ragione del 50% le spese straordinarie necessarie per i due figli secondo le modalità del Protocollo del 02/07/2019.
4) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 1, p. I, vol. 2395, dell'anno 2006).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2502 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Scaminaci, presso il cui studio a
Castelvetrano (TP), via Caracci n. 28, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2 resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/02/2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 23/01/2006 e di aver generato i figli Controparte_1 Per_1
(07/01/2000), (19/01/2004), (04/08/2006) ed (03/09/2008), ha Per_2 Per_3 Per_4 chiesto la pronuncia della separazione, l'affidamento congiunto del figlio minore con dimora prevalente presso di sé e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno a carico del resistente di € 500,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne e del figlio maggiorenne Per_4
e non indipendente , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_3
1 Il resistente , ritualmente avvisato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 10/07/2025 sono stati ascoltati la ricorrente e il resistente, personalmente presente.
ha dichiarato: “ci siamo sposati nel 2006 e abbiamo avuto quattro figli;
Parte_1
e sono autonomi e vivono per i fatti loro;
è diventato Per_2 Per_1 Per_3 maggiorenne, ha la licenza media e lavora saltuariamente;
invece è minorenne;
Per_4 io e mio marito ci siamo lasciati tre anni fa perché non andavamo più d'accordo; lui è andato via di casa mentre io, inizialmente, sono rimasta nell'immobile coniugale che era in locazione;
qualche tempo dopo ho lasciato quella casa e mi sono trasferita a Monreale in un immobile sempre condotto in locazione;
e in pratica vivono un po' da me e un po' dalla nonna paterna;
questo Per_3 Per_4 perché loro hanno gli amici e le fidanzate qui a Palermo, quindi gli viene scomodo stare da me a Monreale anche se comunque ci vediamo;
lui ha una nuova compagna con cui convive e che infatti ha ritirato l'atto; …io ho avuto ora un lavoro a chiamata in un hotel a Mazara del Vallo;
rinuncio alla domanda di contributo di 500 euro che avevo articolata in ricorso e sono
d'accordo a provvedere al mantenimento del figlio minore in modo diretto nei tempi di rispettiva permanenza;
invece per il maggiorenne, , il quale già un po' lavora Per_3 saltuariamente, possiamo fare lo stesso e dividere le spese straordinarie al 50%”.
, dopo aver confermato di non volersi costituire in giudizio per mezzo Controparte_1 di un avvocato, ha dichiarato:
“abbiamo avuto 4 figli;
i primi due sono autonomi e vivono per i fatti loro, mentre
e vivono con mia madre in via Casalina n. 98; …; sono d'accordo a Per_3 Per_4 provvedere al mantenimento di nei periodi di rispettivi permanenza;
anche per Per_4
mi sta bene;
”. Per_3
Dopodichè, entrambe le parti hanno concordato:
- l'affidamento congiunto del figlio minore nato a [...] il [...], con Per_4 collocamento paritetico, secondo accordi liberamente stretti tra le parti, anche in ragione dell'età del figlio, ultra sedicenne;
- l'onere per ciascun genitore di contribuire al mantenimento diretto del figlio minore e del figlio , maggiorenne e non pienamente autosufficiente, nei periodi di permaenza Per_3 dei figli presso di sè;
- la suddivisione delle spese straordinarie per entrambi i figli nella misura del 50%.
2 Il difensore della ricorrente ha, pertanto, chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate dalle parti;
dopodichè, la causa è stata assunta in decisione.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione e le dichiarazioni rese dalle parti inducono a ritenere che tra le stesse si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Per il resto, le condizioni concordate dalle parti e sopra riportate sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Stante la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite vanno lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
RO (TO) il 23/01/1982 ( ) e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ( ), i quali CP_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio a Palermo il 23/01/2006.
2) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore , nato a [...] il Per_4
03/09/2008, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, secondo accordi liberamente stretti tra le parti, tenuto conto della volontà del figlio, ultrasedicenne.
3) Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli e nei periodi di permanenza presso di sè nonché di ripartire in Per_4 Per_3 ragione del 50% le spese straordinarie necessarie per i due figli secondo le modalità del Protocollo del 02/07/2019.
4) Lascia a carico della ricorrente le spese di lite.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 1, p. I, vol. 2395, dell'anno 2006).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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