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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 927/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, RE
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 784/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Piazza Progresso, N. 10 92027 Licata AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1167/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4422 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti appellanti hanno impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza epigrafata pronunciata dal competente Giudice di primo grado chiedendone la riforma.
Parte resistente si è costituita in giudizio.
Le parti hanno manifestato in data 2° gennaio 2026 la volontà di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna del 27 gennaio
2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di richiesta del
Comune di Licata che ha emesso atto di revoca n. 1050 del 9 luglio 2024.
In tal senso si riscontra nel fascicolo processuale la relativa documentazione di rito. (cfr. documentazione in atti).
Nella fattispecie in esame la già menzionata documentazione è stata regolarmente prodotta in atti (cfr. fascicolo processuale).
Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lvo 546 del
1992.
La disposizione sopra richiamata prevede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
cessata materia del contendere. spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PULEO STEFANO, RE
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 784/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Piazza Progresso, N. 10 92027 Licata AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1167/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4422 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti appellanti hanno impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza epigrafata pronunciata dal competente Giudice di primo grado chiedendone la riforma.
Parte resistente si è costituita in giudizio.
Le parti hanno manifestato in data 2° gennaio 2026 la volontà di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna del 27 gennaio
2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di richiesta del
Comune di Licata che ha emesso atto di revoca n. 1050 del 9 luglio 2024.
In tal senso si riscontra nel fascicolo processuale la relativa documentazione di rito. (cfr. documentazione in atti).
Nella fattispecie in esame la già menzionata documentazione è stata regolarmente prodotta in atti (cfr. fascicolo processuale).
Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lvo 546 del
1992.
La disposizione sopra richiamata prevede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
cessata materia del contendere. spese compensate.