Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 25 novembre 2024, iscritta al n. 2974 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Ronciglione (VT), C.so Umberto I n. 8, presso lo studio dell'Avv. Stefanella Breda che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 27 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per lo scioglimento del ma- trimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 7 settembre 2019 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano Nel NO (VT), parte II, serie
C, n. 48); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi;
hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, pronun- ciando la separazione personale dei coniugi, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, in capo alle parti non sono disposti reciproci contributi di natura economica.
3. Pronunciare, una volta decorso il termine di legge dal deposito di note di tratta- zione scritta nella causa di separazione, e previo il passaggio in giudicato della sen- tenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matri- monio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sen- tenza”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio civile, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano
Nel NO (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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