Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto nr. -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nella parte in cui ha ritenuto le patologie sofferte dal Gen. B. (aus) -OMISSIS- come non dipendenti da causa di servizio e nella parte in cui ha negato al ricorrente il beneficio dell'equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge;
- di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compresi i pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio coi quali si è ritenuto che le predette infermità non possano riconoscersi dipendenti da fatti di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti in epigrafe, in qualità di eredi del Gen. B. (aus) -OMISSIS- dell’Esercito Italiano, hanno impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione Difesa, sulla scorta dei pareri conformi resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha respinto l’istanza istanza protesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo (d.P.R. n. 461/2001) per le patologie sofferte dal de cuius , ossia “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”.
Nello specifico, parte ricorrente lamenta che il Comitato resistente non avrebbe tenuto in debita considerazione le peculiari e molteplici attività di servizio svolte dall’Ufficiale nel contesto di diversi Teatri Operativi esteri, dove è stato registrato un consistente rischio di contaminazione da uranio impoverito e/o da nanoparticelle di metalli pesanti, che avrebbero avuto senz’altro un impatto sulla sua salute come dimostrato dai risultati autoptici da cui si evince la presenza di un accumulo di metalli pesanti nell’organismo del soggetto interessato.
Da parte sua, invero, con un primo parere il competente Comitato di Verifica ha statuito come “ […] l'infermita' -OMISSIS-NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi -OMISSIS-. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso-OMISSIS-. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; - che l'infermità -OMISSIS-(exitus) NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi -OMISSIS-. Pertanto e' da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso-OMISSIS-. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
Con un successivo atto consultivo, confermativo del precedente, il medesimo organo collegiale ha poi precisato “ che per l'infermità -OMISSIS-OMISSIS- si conferma il precedente parere negativo, in quanto nel riesame della documentazione prodotta a corredo dell'istanza dell'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il giudizio precedentemente espresso. Quanto precede perché trattasi di una -OMISSIS- che, di regola, non insorge su un tessuto sano, ma costituisce finale di un processo lesivo della mucosa di natura iperplastica (polipo) che colpisce indifferentemente ambedue i sessi con una incidenza tipicamente collocata tra la quinta e la settima decade di vita, quindi epidemiologicamente compatibile con l'età del soggetto (classe 1954). Tranne rari casi di forme geneticamente trasmesse (poliposi adenomatosa familiare) l'etiologia è sconosciuta, ma, in base alle attuali evidenze scientifiche, riconosce quali fattori di rischio la predisposizione costituzionale, la familiarità (rischio aumentato in caso di tumore a carico di parenti di 1° e 2° grado), il fumo di tabacco, fattori dietetici incongrui (consumo (consumo continuato di alimenti grassi, conservati, carni rosse, basso consumo di fibre vegetali), le malattie infiammatorie croniche del grosso intestino. E' di tutta evidenza che tali fattori, qualora presenti, non potrebbero in alcun modo essere riconducibili al servizio reso dall'interessato. Nel caso in esame, i fatti di servizio allegati dall'interessato come responsabili della genesi dell'infermità, ricondotti essenzialmente e genericamente all'attività svolta in Kosovo, non appaiono talmente esorbitanti rispetto ai comuni impegni psico-fisici caratterizzanti l'ordinaria attività d'istituto da porsi in valido rapporto eziologico, ancorché alla stregua di concause efficienti e determinanti, con la genesi e/o l'evoluzione della patologia stessa. Né sono riscontrabili nell'anamnesi patologica remota del dipendente patologie organiche o psichiche riconducibili al servizio in grado di influire direttamente od indirettamente sulla genesi o sull'evoluzione dell'infermità in esame; -che per l'infermità -OMISSIS-si conferma il precedente parere negativo, in quanto nel riesame della documentazione prodotta a corredo dell'istanza dell'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il giudizio precedentemente espresso. In particolare, l'infermità in diagnosi è una rara condizione patologica di natura benigna caratterizzata -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-. L'eziologia è sconosciuta, ma si propende per una condizione di predisposizione costituzionale, talora familiare. Colpisce prevalentemente il sesso maschile in età avanzata (> 500 anni), anni), spesso associata a patologie autoimmuni (specie artrite reumatoide) ed è comunemente (o comunque a lungo) asintomatica. Pertanto, attesa l'assenza di oggettive correlazioni tra servizio prestato ed i sopra citati fattori di rischio, quand'anche presenti, a fronte della compatibilità epidemiologica con l'età del soggetto all'epoca della diagnosi della compatibilità epidemiologica (2017), è da escludere anche sul piano meramente probabilistico ogni valido nesso di causalità o di concausalità efficiente e determinante con l'infermità in esame, non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute nella specifica infermità; ”.
2. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il respingimento del gravame, dovendosi rilevare come il MEF abbia altresì eccepito il suo difetto di legittimazione passiva chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
3. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il Collegio deve prendere le mosse dalla delibazione della domanda di estromissione dal giudizio formulata dalla difesa erariale avuto riguardo al MEF - Comitato di Verifica.
L’eccezione è destituita di fondamento.
Così come già evidenziato in pregresse pronunce di questa Sezione, deve ritenersi che “ i pareri del Comitato di verifica, incardinato presso il Ministero dell'Economia, hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono quindi impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento. È quindi corretto evocare in giudizio, oltre all'Amministrazione attiva, anche tale organo tecnico, che svolge una funzione consultiva vincolante nell'ambito del procedimento di cui trattasi (cfr., ex multis, C.G.A.R.S., sez. giur., 24.06.2019, n. 582; Cons. Stato, sez. II, 5.05.2022, n. 3558; id. 22.07.2022, n. 6465; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 1.12.2023, n. 377) ”. Il decreto con il quale il Ministero della Difesa (ma lo stesso vale per quello degli appartenenti alla Guardia di Finanza, ndr) ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce, in ogni caso, “atto complesso”, in cui la natura vincolante del parere reso dal predetto Comitato (Cons. Stato, Sez. II, 18.11.2022, n. 10163; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 1.03.2024, n. 4240) rende la determinazione finale espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due diversi organi pubblici ” (cfr. ex multis sent. n. 3330/2024).
Del resto, il parere obbligatorio e vincolante reso dal Comitato di Verifica assurge al rango di atto consultivo endoprocedimentale in grado di proiettare la propria portata lesiva sul provvedimento ministeriale a valle, dovendosi respingere l’eccezione formulata dalla difesa erariale.
Per tali ragioni l’eccezione della parte pubblica non può trovare l’avallo del Collegio.
5. Nel merito, deve darsi atto delle sopravvenute pronunce gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. nn. 12, 13 e 14 e 15 del 2025) con cui il Supremo consesso amministrativo ha preso posizione sul preesistente contrasto di orientamenti emersi in seno al Consiglio di Stato in materia di ripartizione dell’ onus probandi nelle cause di servizio di personale militare interessato da patologie tumorali astrattamente riconducibili al servizio prestato all’estero ovvero presso poligoni nazionali militari.
5.1. Secondo un primo filone esegetico, invero, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dovrebbe seguire le regole generali del procedimento disciplinato dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in particolar modo dal suo art. 11, il quale rimette al giudizio medico-legale del Comitato di Verifica di stabilire la “ riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ”.
Sulla base di tale disciplina occorrerebbe, pertanto, la dimostrazione in positivo che la patologia sia riconducibile al servizio prestato e, nello specifico, alle condizioni operative e all’ambiente in cui lo stesso è stato svolto.
5.2. Secondo l’opposto orientamento, invece, la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale sarebbe presunta per legge, alla luce della disposizione di cui all’art. 603, c.o.m., recante una norma di autorizzazione di spesa “ per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio ”.
Il personale interessato dalla citata disposizione sarebbe quello “ che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali ”, oltre a quello “ impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti ”, che “ abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative ” (comma 1).
La presunzione in parola, peraltro, non sarebbe iuris et de iure ma iuris tantum , avendo carattere relativo e non assoluto, ponendo così, a carico del Ministero della Difesa, l’onere di provare un’eziopatogenesi dell’infermità alternativa a quella correlabile per legge ai fattori di rischio da essa enunciati.
Nello specifico, stando al citato secondo orientamento in materia, la causa della patologia tumorale andrebbe, pertanto, accertata in coerenza con la sua connotazione multifattoriale, secondo un criterio statistico-probabilistico di carattere relativo, in base al quale il servizio può essere considerato la causa della patologia quando tra le varie alternative date esso costituisca quella avente maggiore consistenza probabilistica rispetto alle altre (“ più probabile che non ”).
In questo senso avrebbe quindi disposto l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare con specifico riferimento alle patologie tumorali insorte in capo a militari di cui è accertata l’esposizione ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in ragione del servizio da loro prestato in particolari contesti operativi, con una presunzione di esistenza del rapporto causale superabile, soltanto, attraverso la prova contraria a carico del Ministero della Difesa.
5.3. Tanto premesso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 12, 13,14 e 15 del 2025 ha aderito all’orientamento giurisprudenziale per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della Difesa fornisce la prova contraria.
Secondo il Supremo consesso amministrativo, in particolare, “ la problematica di carattere normativo è quella di un’equa allocazione del rischio della causa ignota della patologia contratta dal militare impiegato in determinati contesti operativi rispetto alla sua pretesa al riconoscimento della dipendenza di questa dal servizio prestato. La questione si pone a causa del fatto che - in ragione dei poc’anzi richiamati limiti della conoscenza umana - il rischio della causa ignota della malattia graverebbe per intero sul militare, qualora si applicassero unicamente le regole generali sull’equo indennizzo, di cui al richiamato d.P.R. n. 461 del 2001, incentrate come sopra esposto nella prova in positivo del nesso causale tra il servizio e l’infermità contratta dal dipendente. 17. In presenza di patologie connotate da multifattorialità, come in particolare quelle tumorali, il rischio in questione tenderebbe a tradursi in un ‘diabolico’ onere della prova. Si profilerebbero così potenziali vuoti di tutela e ambiti di sostanziale irresponsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro, nondimeno soggetta all’obbligo - sancito dall’art. 2087 del codice civile - di tutelare l’integrità fisica del lavoratore secondo «l’esperienza e la tecnica» e dunque di adeguarsi costantemente a queste ultime ” (Cons. Stato, Adun. Plen. sent. n. 15/2025).
5.4. Tenuto conto di quanto pocanzi evidenziato, il principio di diritto derivante dalle recenti pronunce gemelle della Plenaria è il seguente “ nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ”.
6. Tanto premesso sul piano normativo e giurisprudenziale, il Collegio ritiene di dover aderire al citato orientamento della Plenaria, dovendo delibare l’odierno ricorso alla luce dei principi giuridici sopra riepilogati.
Nel caso in esame, alla luce dei rapporti informativi allegati alla pratica del -OMISSIS-non pare revocabile in dubbio che l’Ufficiale, nel corso della sua carriera, abbia prestato servizio più volte in diversi Teatri Operativi, conducendo attività che l’hanno esposto al rischio professionale da contaminazione da uranio impoverito e/o da nanoparticelle di metalli pesanti come dedotto dalla parte ricorrente.
Fornita la prova del servizio prestato e della sua riconducibilità al rischio professionale di cui trattasi, secondo l’orientamento giurisprudenziale succitato l’onere di individuare un nesso causale alternativo rispetto al servizio prestato ai fini dell’insorgenza della patologia sofferta dal militare trasla in capo all’Amministrazione Difesa che, né nel corso del procedimento amministrativo di cui trattasi, né durante l’odierno giudizio, è riuscita a fornire adeguata dimostrazione in tal senso.
Né in suo soccorso pare possibile richiamare i pareri del Comitato di Verifica, tenuto conto che, dall’esame del loro contenuto e dalla documentazione versata in atti, non emerge alcuna dimostrazione scientifica in merito ad una eziopatogenesi alternativa dell’infermità sofferta dall’Ufficiale Generale in questione, limitandosi detti atti consultivi a denegare, in maniera assai generica, il riconoscimento della causa di servizio.
Tuttavia, alla luce del prefato orientamento della g.a., da ultimo sposato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, tale motivazione non può essere ritenuta sufficiente per suffragare il provvedimento di rigetto gravato, non avendo l’Amministrazione adempiuto all’obbligo di fornire “ la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ”.
7. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in parti uguali e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente
AN IL, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IL | AU NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.