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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3113/2022 R.G. avente ad oggetto “Appello avverso sentenza n. 351/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 25.05.2022” e vertente
TRA
con sede in Roma, via Parte_1
Giuseppe Grezar, n°14, P.IVA , in persona legale rapp.pt, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Caruso;
appellante
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Ugolino;
appellato nonché
, C.F. , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
terzo contumace
Conclusioni:
Come da note scritte depositate in sostituzione di udienza del 6.3.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lauro avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.01220130005084929 000, di importo pari ad € 1.154,44, chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: la mancata notifica della cartella esattoriale;
la irregolarità della notifica della cartella esattoriale;
la prescrizione del credito. Si costituiva in giudizio l' mediante deposito di controdeduzioni e documentazione Controparte_3 comprovante l'esistenza della pretesa creditoria, la violazione del termine 617 c.p.c. per le eccezioni riguardanti gli atti presupposti, carenza di legittimazione passiva riguardo i vizi degli atti presupposti, inammissibilità della forma di opposizione della domanda in relazione a cartelle concernenti sanzioni per violazione al c.d.s., regolarità della cartella esattoriale e della sua notificazione, l'intervenuta notifica di atti di intimazione interruttivi della prescrizione.
L'ente impositore restava contumace. Con sentenza n. 351/2022, emessa in data 25.05.2022, depositata in cancelleria in data
25.05.2022, il Giudice di Pace di Lauro accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la somma riportata nella cartella.
Con atto di appello ritualmente notificato, l' ha impugnato la Controparte_3 predetta sentenza eccependo l'inammissibilità dell'azione proposta in prime cure e la carenza di interesse ad agire in capo alla parte originaria opponente. Ha concluso, pertanto, per la riforma e/o l'annullamento della sentenza di primo grado e, per l'effetto, per il rigetto della domanda avanzata dall' CP_1
Si è costituito in giudizio , con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
2.3.2023, chiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Restva contumace la , ritualmente citata. Controparte_2
Con ordinanza del 6 marzo 2024 il Giudice, stante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.3.2024, ai sensi dell'art. 127 cpc, assegnava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del
16 novembre 2017).
Passando al merito, giova altrettanto preliminarmente osservare come secondo parimenti condivisa giurisprudenza, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del
“tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (Sez. L - , Sentenza n. 8604 del 03/04/2017), atteso che “ Nel giudizio d'appello il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018). Orbene, in applicazione di tali principi non può che giungersi ad una riforma della sentenza gravata, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito, che, attenendo al profilo dell'interesse ad agire, quale presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione accolta in prime cure, risultano comunque in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame (v. atto di appello supra riportato, ove a più riprese è stata dedotta la carenza ab origine di tale interesse in capo all'opponente) e, come tali, intrinsecamente ricomprese nel “thema decidendum” del giudizio.
Ed invero, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha novellato l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 4-bis, dal seguente tenore:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Si tratta di norme applicabili anche ai processi pendenti, come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a risoluzione del contrasto registratosi in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (v. Sezioni Unite n. 26283/2022).
La Suprema Corte, invero, ha chiarito la riferibilità della citata norma anche a fattispecie quali quelle in esame: “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).
Quanto poi alla portata applicativa della suddetta disposizione, giova precisare come la questione sottoposta alle Sezioni Unite concernesse la possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.
Fino all'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la giurisprudenza aveva ammesso tale possibilità, affermando che “il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704). Con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di contro, è stata espressamente prevista la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tassative e residuali eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione).
Il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite conferma tale regola e la ritiene applicabile, come in precedenza chiarito, anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n.
46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative).
La Suprema Corte invero ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della sua natura di atto interno dell'amministrazione finanziaria, essendo un mero “elaborato informatico” formato dall'esattore su richiesta del debitore - come nel caso di specie - e non avente alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con la conseguenza che l'esercizio della pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamente efficace.
La inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva diretta o indiretta comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per assoluta mancanza di interesse del debitore ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento senza incidere su quanto in esso rappresentato. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono oggi suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale. Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Da tanto non può che discendere l'inammissibilità, in riforma di quanto statuito dal Giudice di Pace, dell'opposizione proposta in prime cure, difettando anche in questo caso una minaccia attuale nei confronti dell'originario attore. Deve infatti mettersi in evidenza come, secondo la citata pronuncia a
Sezioni Unite, In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.
602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022). Da quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello, non può che riformarsi la sentenza gravata, dichiarando inammissibile, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta in prime cure, con il contestuale assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile.
Quanto alle spese, l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, unitamente all'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, da ultimo esitato nelle citate pronunce a Sezioni Unite, ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
351/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lauro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in prime cure;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 20.1.2025 Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri