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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7564/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 18/02/2025;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7564/2019 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv.to Alfonso Pisanzio
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Raffaele Annunziata Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà inoltre atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza n. 4637/2018, Parte_1
emanata dal Giudice di Pace di Nola e pubblicata in data 28/09/2018. A
fondamento del proposto gravame, l'appellante deduceva l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio , il quale resisteva al gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia inammissibile.
Nella specie, la sentenza di primo grado veniva pubblicata in data 28/09/2018
mentre la notifica dell'atto di citazione in appello avveniva solo in data
2 06/10/2019 (come dichiarato in comparsa di costituzione e risposta dall'appellato e mai contestato dall'appellante), laddove il termine ultimo per proporre tale impugnazione cadeva in data 28/03/2019; di conseguenza,
l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
Difatti, parte appellante non provava di non aver avuto conoscenza del processo di primo grado per nullità della notificazione dell'atto di citazione, come richiesto dall'art. 327, comma secondo, c.p.c.
Invero, parte appellata forniva prova adeguata della regolarità della notifica dell'atto di citazione in primo grado depositando le ricevute cartacee di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna della stessa, documentazione idonea a comprovare la validità della notifica effettuata a mezzo PEC in tutti quei casi in cui è impossibile il deposito telematico, come lo era per gli uffici giudiziari del Giudice di Pace all'epoca del giudizio di primo grado. Nella
relata di notifica, inoltre, veniva attestata l'estrazione dell'indirizzo PEC del destinatario dal pubblico registro ReGIndE e, in merito al valore della predetta relata, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 della legge nr. 53/94 “L'avvocato o
il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli
articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto”; di conseguenza, tale documento è assistito da valore probatorio privilegiato superabile unicamente con un apposito procedimento di querela di falso che, nel caso in esame, non veniva esperito.
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 327,
primo comma, c.p.c. ed ogni altra questione deve reputarsi assorbita.
In caso di declaratoria di inammissibilità del gravame deve comunque trovare applicazione il principio della soccombenza, con la conseguente condanna
3 dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo a norma del DM 55/14, in considerazione del valore e della natura della causa e tenendo conto dell'assenza di attività
istruttoria.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la avverso la sentenza n.
4637/2018, emanata dal Giudice di Pace di Nola e pubblicata in data
28/09/2018, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna altresì l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite,
che si liquidano in complessivi € 232,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Raffaele Annunziata.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 14/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 18/02/2025;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7564/2019 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio Parte_1
dell'avv.to Alfonso Pisanzio
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Raffaele Annunziata Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà inoltre atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza n. 4637/2018, Parte_1
emanata dal Giudice di Pace di Nola e pubblicata in data 28/09/2018. A
fondamento del proposto gravame, l'appellante deduceva l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio , il quale resisteva al gravame e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia inammissibile.
Nella specie, la sentenza di primo grado veniva pubblicata in data 28/09/2018
mentre la notifica dell'atto di citazione in appello avveniva solo in data
2 06/10/2019 (come dichiarato in comparsa di costituzione e risposta dall'appellato e mai contestato dall'appellante), laddove il termine ultimo per proporre tale impugnazione cadeva in data 28/03/2019; di conseguenza,
l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
Difatti, parte appellante non provava di non aver avuto conoscenza del processo di primo grado per nullità della notificazione dell'atto di citazione, come richiesto dall'art. 327, comma secondo, c.p.c.
Invero, parte appellata forniva prova adeguata della regolarità della notifica dell'atto di citazione in primo grado depositando le ricevute cartacee di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna della stessa, documentazione idonea a comprovare la validità della notifica effettuata a mezzo PEC in tutti quei casi in cui è impossibile il deposito telematico, come lo era per gli uffici giudiziari del Giudice di Pace all'epoca del giudizio di primo grado. Nella
relata di notifica, inoltre, veniva attestata l'estrazione dell'indirizzo PEC del destinatario dal pubblico registro ReGIndE e, in merito al valore della predetta relata, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 della legge nr. 53/94 “L'avvocato o
il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli
articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto”; di conseguenza, tale documento è assistito da valore probatorio privilegiato superabile unicamente con un apposito procedimento di querela di falso che, nel caso in esame, non veniva esperito.
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 327,
primo comma, c.p.c. ed ogni altra questione deve reputarsi assorbita.
In caso di declaratoria di inammissibilità del gravame deve comunque trovare applicazione il principio della soccombenza, con la conseguente condanna
3 dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo a norma del DM 55/14, in considerazione del valore e della natura della causa e tenendo conto dell'assenza di attività
istruttoria.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la avverso la sentenza n.
4637/2018, emanata dal Giudice di Pace di Nola e pubblicata in data
28/09/2018, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna altresì l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite,
che si liquidano in complessivi € 232,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Raffaele Annunziata.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 14/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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