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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/07/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott. Riccardo De Vito Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 689 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
, nata a [...] il g. 8.06.1977, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. ANNAMARIA MUSIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Dante n. 22;
e
, nato a [...] il g. 1.10.1975, C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GRAZIETTA FARINA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Giovanni XXIII n. 8;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il g.
2.08.2024:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Nuoro.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata in Nuoro, Località Corte, identificata nel NCEU al F. 63 mappale 160, di proprietà della signora unitamente ai mobili, Pt_1 arredi e pertinenze, a favore della Signora Pt_1
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3. Confermare l'affidamento congiunto della minore figlia ad entrambi i genitori, i quali Per_1 avranno un egual ruolo ed una comune responsabilità sulle decisioni ordinarie e straordinarie che riguardano la prole, impegnandosi al reciproco coinvolgimento nelle relative scelte educative al fine di pervenire al comune obiettivo di un equilibrato ed armonico sviluppo psicofisico.
E' confermato l'espresso consenso di entrambi i genitori per ogni aspetto di natura sanitaria, scolastica, ludica o ricreativa.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre nell'abitazione già adibita a casa familiare ubicata in Nuoro Località Corte identificata nel NCEU al F. 63 mappale 160, di proprietà della signora Pt_1
5. Confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, concordando con la madre gli incontri con ragionevole preavviso ed in ogni caso due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) compatibilmente con le sue esigenze ludiche, sportive e di studio e con possibilità (previo gradimento della figlia) di pernottare in quei due giorni presso il padre nelle settimane in cui il avrà diritto di trascorrere il fine settimana con la stessa, e tre pomeriggi CP_1
a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) compatibilmente con le sue esigenze ludiche, sportive e di studio - con possibilità (previo gradimento della figlia) di pernottare in quei tre giorni presso il padre
- nelle settimane in cui la figlia trascorrerà invece il fine settimana con la madre. Ogni mattina il padre si occuperà di condurre a scuola la figlia se e quando la madre non potrà perché Per_1 impegnata al lavoro e così pure si occuperà in caso di impedimento della di andare a prenderla Pt_1 all'uscita da scuola. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare tempestivamente l'impossibilità di accompagnare e/o ritirare la figlia da scuola. Il padre, durante il tempo in cui la figlia starà con lui si obbligherà a consentire sempre le chiamate tra la madre e la figlia. Medesimo obbligo assume la signora nei confronti del Sig. Inoltre il padre terrà con sé la figlia, dall'uscita di Pt_1 CP_1 scuola del sabato quando andrà a prenderla, o dalle 10 del mattino quando la scuola è chiusa, fino alle ore 20,00 (21,00 nel periodo estivo) della domenica a settimane alternate con la madre. La minore trascorrerà la vigilia di Natale, la Vigilia di Capodanno, ed il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Natale, quello di Capodanno ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa nell'anno successivo. La figlia comunque trascorrerà la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro alternando annualmente i periodi. Il giorno dell'Epifania compresa la vigilia sarà trascorsa dalla minore con il genitore che starà con lei nel primo periodo. In caso di disaccordo tra i coniugi sulla scelta dei giorni e dei periodi sopra indicati il diritto di scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari. Ognuno dei genitori potrà trascorrere con la minore figlia, anche al di fuori dell'attuale luogo di residenza, le vacanze estive per un periodo anche non continuativo di quindici giorni coincidente con le proprie 2
N. R.G. V.G. 689/2024 ferie, impegnandosi ciascun coniuge ad individuare a tal fine un arco temporale non sovrapposto a quello dell'altro, e salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra le parti. Nel periodo in cui la minore si trova in vacanza con uno dei genitori, è sospeso per l'altro il diritto di visita (salvo diversi accordi fra le parti nelle singole occasioni) ed entrambi si impegnano a comunicare il luogo presso il quale condurranno la figlia ed il recapito telefonico consentendo chiamate quotidiane con quest'ultima. E' comunque sempre necessario il previo accordo tra i genitori sulla destinazione della vacanza nel caso di viaggi all'estero.
6. Confermare l'assegno mensile di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 650,00 (€ 250,00 per il figlio che studia a Tortolì ed alloggia in un convitto ed euro 200,00 per ciascuna figlia) Per_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti di comune accordo stabiliscono che la percepirà nella misura del 100% l'assegno unico universale e il verserà mensilmente Pt_1 CP_1 alla stessa, al conto corrente alla medesima intestato avente codice iban
[...] l'importo costituente differenza fra la somma di euro 650,00
(assegno di mantenimento) e quella pari al 50% dell'assegno unico universale. Al fine la sig.ra Pt_1 si obbliga a trasmettere copia delle ricevute attestanti l'erogazione dell'assegno unico e le parti concordano che qualora le stesse non pervengano per tempo e comunque non siano tempestivamente consegnate, il credito così maturato a favore del sig. potrà essere portato in compensazione CP_1 con quanto da questi dovuto a titolo di mantenimento. Le parti concordano che la retta mensile relativa al Convitto presso il quale alloggia il figlio in Tortolì, sia ricompresa tra le spese Per_2 ordinarie.
7. Confermare che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria che si rendano necessarie nell'interesse dei figli purché vi sia accordo tra i coniugi sull'opportunità e modalità della spesa, la quale dovrà essere documentata fiscalmente, richiamandosi in ogni caso la tabella del CNF sulla ripartizione delle spese tra ordinarie e straordinarie.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti».
Conclusioni del PM:
«Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione personale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 29.07.2024».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 02.08.2024, e hanno esposto Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 7.9.2002; che dall'unione sono nati tre figli: Per_
il 13.04.2004, diplomata ed attualmente disoccupata;
, il 7.2.2006, studente presso Per_2 scuola alberghiera e il 9.10.2010; che la residenza familiare è fissata in Nuoro, presso un Per_1
3
N. R.G. V.G. 689/2024 immobile di proprietà della;
che, quest'ultima, svolge dal luglio 2023 attività lavorativa come Pt_1 operaia presso la società percependo uno stipendio mensile di € 1.500,00 circa;
che il CP_2
è titolare di un'azienda agricola e percepisce un reddito mensile di circa € 1.500,00; che CP_1 quest'ultimo è proprietario per il 50% dei terreni distinti nel NCT del Comune di Nuoro al F. 63 mappali 245 e 246, già Mappale 90; è, altresì, proprietario esclusivo del terreno identificato nel NCT del Comune di Nuoro al F. 63 mapp. 158 e 176, F. 55 mapp. 66, 46, 47, 12, F. 63, nonché del terreno identificato nel NCT del Comune di Orani al 13, mapp. 28,29,30 e 31; mentre la è proprietaria Pt_1 al 50% dei terreni distinti nel NCT del Comune di Nuoro al F. 63 mappali 245 e 246, già Mappale 90 nonché proprietaria esclusiva degli immobili identificati nel NCEU del Comune di Nuoro al F. 63 mappali 243, 244, 160, del fabbricato distinto nel NCEU del Comune di Nuoro al F. 63 mappale 160
e del fabbricato in Posada distinto nel NCEU del medesimo Comune al F.77 particella 895; che il
Tribunale di Nuoro, con Sentenza del 30.10.2024, ha omologato la separazione dei coniugi;
che, successivamente, i coniugi hanno sempre vissuto separati;
che non vi è volontà di riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione di un'unione materiale e spirituale.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate in epigrafe.
2. All'udienza del g. 8.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato il ricorso e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
4. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, e ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico e con il superiore interesse della figlia minore Per_1
Dai documenti acquisiti risulta che, dalla comparizione dei coniugi davanti al Tribunale di Nuoro e dalla conseguente sentenza di omologa della separazione, che è stata pubblicata il 30.10.2024 e che risulta ormai non più soggetta a impugnazione, è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
5. Le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento e al mantenimento della figlia minore risultano congrue e conformi al suo interesse;
non si ritiene, pertanto, necessario Per_1 procedere all'ascolto di Per_1
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6. Le altre condizioni di divorzio indicate nel ricorso, infine, non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
7. Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]_1
(NU) il g.
8.06.1977 e , nato a [...] il g. 1.10.1975 (matrimonio Controparte_1 contratto il g.
7.09.2002 in Nuoro e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 75, parte II, serie A, anno 2002) alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott. Riccardo de Vito
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