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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 574 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
MAGGIORE (VI) il 13/04/1984
e
, , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
31/12/1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CALDARO LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Voglia l'Ill.mo tribunale adito - dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Controparte_1 Parte_1 comma, cod. civ., ordinando al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio - omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza prevalente con la madre presso la casa familiare sita in Vicenza via Giolitti 18; 2) la casa familiare, sita a Vicenza in via Giolitti 18, con gli arredi compresi viene assegnata alla GN quale genitore convivente con i figli CP_1 minori;
3) il sig. i impegna, su semplice richiesta della moglie ogniqualvolta Pt_1 la stessa ne ravvisi l'opportunità, ad effettuare esami specifici (esami delle urine) volti a ricercare la presenza di sostanze stupefacenti e contenenti anche la precisazione della sostanza eventualmente rinvenuta e, sul presupposto che tali analisi confermino l'assenza di sostanze stupefacenti, potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1
- a fine settimana alternati dal sabato mattina quando li andrà a prendere Per_2 presso la casa materna alla domenica sera dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
- un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, dal pomeriggio quando li andrà a prendere presso la casa materna fino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
- quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre entro il mese di giugno di ogni anno: anche la madre potrà tenerli con sé per il medesimo periodo durante le vacanze estive. 4) in qualunque momento si dovesse riscontrare l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del sig.
quest'ultimo potrà vedere i figli minori e esclusivamente Pt_1 Per_1 Per_2 alla presenza della loro madre o di una terza persona dalla stessa indicata, un pomeriggio la settimana, salvo aggravamento della sua condizione;
5) il monitoraggio delle condizioni del sig. si protrarrà per un periodo di dodici mesi dalla data Pt_1 di sottoscrizione del presente ricorso: qualora durante questo periodo emergesse l'uso di sostanze da parte sua, il monitoraggio si protrarrà per ulteriori dodici mesi e così
2 via;
6) i coniugi si impegnano ad introdurre gradualmente eventuali nuovi partner ai figli ed in ogni caso a garantire ai figli del tempo esclusivo, senza la presenza degli eventuali nuovi partner: il sig. i impegna altresì a non far frequentare ai figli Pt_1 la GN;
7) il sig. verserà alla GN a titolo di CP_2 Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli e l'importo mensile di euro Per_1 Per_2
400,00 mensili (euro 200,00 ciascuno), da versarsi entro il 20 di ogni mese, nonchè rimborserà alla stessa il 70% delle spese straordinarie sostenute per i figli stessi, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza;
8) l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla GN ed il sig. si impegna a CP_1 Pt_1 versarle il 100% del suddetto assegno non appena dallo stesso percepito ed a sottoscrivere, entro un mese dalla sentenza di separazione, i moduli necessari affinchè
l'assegno venga versato dall'Inps direttamente in favore della moglie;
9) qualora l'importo dell'assegno unico (attualmente pari ad euro 398,80) dovesse in futuro subire, per disposizioni normative, una riduzione, il sig. verserà alla moglie Pt_1 la differenza integrando il contributo al mantenimento in favore dei figli;
10) il sig. verserà alla moglie, entro il mese di settembre 2025, la somma di euro Pt_1
1.800,00 a titolo di rimborso delle somme prelevate dal sig. dal conto Pt_1 corrente cointestato. 11) i coniugi nulla richiedono a titolo di mantenimento reciproco, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti, avendo la GN
da poco reperito una occupazione lavorativa. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 03/06/2023, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre, nei modi e alle condizioni previste dalle parti;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre al 70%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, in via Giolitti 18, in favore di quale genitore convivente Controparte_1 con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere nulla a titolo di mantenimento reciproco;
il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
4 trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 03/06/2023 con Parte_1 atto trascritto al n. 70, parte I, anno 2023, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 574 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
MAGGIORE (VI) il 13/04/1984
e
, , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
31/12/1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CALDARO LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Voglia l'Ill.mo tribunale adito - dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Controparte_1 Parte_1 comma, cod. civ., ordinando al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio - omologare le seguenti condizioni di separazione:
1) i figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza prevalente con la madre presso la casa familiare sita in Vicenza via Giolitti 18; 2) la casa familiare, sita a Vicenza in via Giolitti 18, con gli arredi compresi viene assegnata alla GN quale genitore convivente con i figli CP_1 minori;
3) il sig. i impegna, su semplice richiesta della moglie ogniqualvolta Pt_1 la stessa ne ravvisi l'opportunità, ad effettuare esami specifici (esami delle urine) volti a ricercare la presenza di sostanze stupefacenti e contenenti anche la precisazione della sostanza eventualmente rinvenuta e, sul presupposto che tali analisi confermino l'assenza di sostanze stupefacenti, potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1
- a fine settimana alternati dal sabato mattina quando li andrà a prendere Per_2 presso la casa materna alla domenica sera dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre;
- un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, dal pomeriggio quando li andrà a prendere presso la casa materna fino alla mattina successiva, quando li riaccompagnerà a scuola;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
- quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre entro il mese di giugno di ogni anno: anche la madre potrà tenerli con sé per il medesimo periodo durante le vacanze estive. 4) in qualunque momento si dovesse riscontrare l'utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del sig.
quest'ultimo potrà vedere i figli minori e esclusivamente Pt_1 Per_1 Per_2 alla presenza della loro madre o di una terza persona dalla stessa indicata, un pomeriggio la settimana, salvo aggravamento della sua condizione;
5) il monitoraggio delle condizioni del sig. si protrarrà per un periodo di dodici mesi dalla data Pt_1 di sottoscrizione del presente ricorso: qualora durante questo periodo emergesse l'uso di sostanze da parte sua, il monitoraggio si protrarrà per ulteriori dodici mesi e così
2 via;
6) i coniugi si impegnano ad introdurre gradualmente eventuali nuovi partner ai figli ed in ogni caso a garantire ai figli del tempo esclusivo, senza la presenza degli eventuali nuovi partner: il sig. i impegna altresì a non far frequentare ai figli Pt_1 la GN;
7) il sig. verserà alla GN a titolo di CP_2 Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento dei figli e l'importo mensile di euro Per_1 Per_2
400,00 mensili (euro 200,00 ciascuno), da versarsi entro il 20 di ogni mese, nonchè rimborserà alla stessa il 70% delle spese straordinarie sostenute per i figli stessi, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza;
8) l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla GN ed il sig. si impegna a CP_1 Pt_1 versarle il 100% del suddetto assegno non appena dallo stesso percepito ed a sottoscrivere, entro un mese dalla sentenza di separazione, i moduli necessari affinchè
l'assegno venga versato dall'Inps direttamente in favore della moglie;
9) qualora l'importo dell'assegno unico (attualmente pari ad euro 398,80) dovesse in futuro subire, per disposizioni normative, una riduzione, il sig. verserà alla moglie Pt_1 la differenza integrando il contributo al mantenimento in favore dei figli;
10) il sig. verserà alla moglie, entro il mese di settembre 2025, la somma di euro Pt_1
1.800,00 a titolo di rimborso delle somme prelevate dal sig. dal conto Pt_1 corrente cointestato. 11) i coniugi nulla richiedono a titolo di mantenimento reciproco, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti, avendo la GN
da poco reperito una occupazione lavorativa. CP_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in VICENZA (VI) in data 03/06/2023, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre, nei modi e alle condizioni previste dalle parti;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre al 70%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, in via Giolitti 18, in favore di quale genitore convivente Controparte_1 con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere nulla a titolo di mantenimento reciproco;
il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
4 trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 03/06/2023 con Parte_1 atto trascritto al n. 70, parte I, anno 2023, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VICENZA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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