Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
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Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1501 del 05.05.2022 Cont Oggetto: riammissione nei ruoli -risarcimento del danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente est. dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 651/2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Giovanni Baldassarre
APPELLANTE contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce.
APPELLATO nonchè
[...]
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Lecce.
APPELLATA
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All'udienza del 7 marzo 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/02/2019, espose di essere stato Parte_1
dipendente prima dell'Ente Tabacchi Italiano (da ora E.T.I.) e, successivamente, della British
American CC Italia s.p.a. (da ora , società quest'ultima che, per cessazione Pt_2 dell'attività produttiva, lo aveva licenziato a far data dal 30 dicembre 2011; che era stato poi assunto dalla società CC IM che, a sua volta, lo aveva licenziato per cessazione di attività.
Tanto premesso, propose domanda di risarcimento del danno nei confronti del CP_2
(da ora per avere quest'ultima amministrazione, Controparte_2 CP_1
con nota prot. n. 39553/2012 del 28/11/2012, respinto l'istanza di riammissione nei ruoli dell'amministrazione statale avanzata da il 5/11/2012. Pt_1
Dedusse di aver subito la perdita di ogni beneficio connesso al lavoro pubblico, subendo inoltre un gravissimo danno in quanto la società CC IM, non appena conclusa la
Parte procedura di assorbimento di alcuni dipendenti aveva cessato la propria attività, licenziando i soggetti che erano stati interessati dalla predetta procedura.
Nel dettaglio, il ricorrente censurò la decisione di riallocare presso altre amministrazioni
Parte Parte una parte dei dipendenti e trattenere più a lungo alle dipendenze della il personale maggiormente efficiente, tra cui il per poi indurre detto personale a Pt_1
transitare presso un soggetto privato perdendo così di fatto i diritti derivanti dallo status di dipendente pubblico.
Il costituendosi in giudizio, precisò che il ricorrente aveva fatto parte del CP_1
contingente di dipendenti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (da ora
; che era stato poi trasferito, su esplicita richiesta, con decreto del 29/11/2002 CP_4
all'E.T.I., ente quest'ultimo istituito con D.Lgs n°283/1998 per lo svolgimento delle attività -produttive e commerciali di sale e tabacco, attribuite precedentemente alla
; che il era poi transitato alla B.A.T s.p.a., divenendo così dipendente CP_4 Pt_1
privato; che, nel corso della ristrutturazione industriale con dichiarazione di esubero del
Parte personale della il ricorrente non aveva espresso la volontà di rientrare nei ruoli della
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P.A.; che l'istanza era stata presentata solo successivamente, oltre i tempi consentiti, e pertanto, in data 28/11/2012, era stata respinta.
Tutto ciò premesso, il chiese, in via preliminare, l'integrazione del CP_2
contraddittorio con e contestuale dichiarazione del proprio difetto di CP_4
legittimazione passiva;
la dichiarazione di nullità del ricorso perché in contrasto con l'art. 414 c.p.c., stante la mancata indicazione dei mezzi di prova. Eccepì inoltre la prescrizione quinquennale di parte delle somme richieste dal ricorrente. Nel merito chiese il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria delle spese di giudizio.
Integrato il contraddittorio, si costituì in giudizio per eccepire in primis il CP_4
proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, per associarsi alle tesi difensive del convenuto. CP_2
Il giudice di prime cure, a conclusione del procedimento, decise in linea con le deduzioni delle amministrazioni resistenti circa l'inapplicabilità della previsione normativa di cui all'art. 4, co.
4. D. Lgs 283/98, invocata dal ricorrente. Secondo il Tribunale adito la predetta disposizione opera nella diversa ipotesi di esubero del personale a seguito di ristrutturazione aziendale e non anche in quella, ricorrente nel caso in analisi, della cessazione di attività produttiva della società datrice di lavoro . Il Tribunale non Pt_2
riscontrò alcuna responsabilità dell'Amministrazione in merito al passaggio del
[...]
dalla società alla società CC IM, passaggio a cui il dipendete Pt_1 Pt_2
aveva acconsentito.
Con sentenza n°1501 del 5 maggio 2022, il Tribunale rigettò quindi la domanda introduttiva del giudizio, compensando le spese tra le parti per la particolarità della questione.
Con atto dell'8/11/2022, ha impugnato la predetta pronuncia, deducendo che Pt_1
erroneamente il giudice di prima istanza non aveva ritenuto l'illegittimità dell'azione amministrativa, dalla quale era in concreto derivato un pregiudizio per l'appellante.
Ha ribadito, in sede di appello, che il soggetto pubblico non aveva concesso valide alternative agli ex dipendenti dell'E.T.I, che sarebbero stati obbligati a transitare da alla CC IM, per poi essere licenziati. Secondo parte appellante, i predetti Pt_2
lavoratori furono “raggirati e costretti ad essere declassati nel rapporto di lavoro privato,
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dovendo pur rinunciare al Tfr maturato per reinvestirlo nella nuova società datrice di lavoro, perdendo ogni garanzia” (ricorso in primo grado richiamato a pag. 7 dell'appello). Il lavoratore, nel sottoscrivere questo tipo di accordo, avrebbe subito la posizione dominante della pubblica amministrazione, la quale si sarebbe resa responsabile altresì di non aver valutato la solidità dell'azienda privata proposta (ovvero Parte la , che aveva cessato la sua attività produttiva poco dopo il ricollocamento dei lavoratori pubblici. L'applicazione, all'esito di una mera interpretazione letterale, della disciplina relativa al mantenimento della piena occupazione dei lavoratori pubblici (art. 4, co.
4. D. Lgs 283/98), ne evidenziava le lacunosità, essendo corretta invece la estensione della tutela, da tale disciplina prevista, anche a coloro che erano transitati nel settore privato, pena, in caso contrario, la conseguente disparità di trattamento tra i dipendenti.
Gli appellati si sono costituiti in appello con un unico atto, depositato il 27/12/2023, e hanno domandato la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di causa.
All'udienza del 7 marzo 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
dipendente della dal 2012 incorporata nell' , Pt_1 CP_4 Controparte_3
fu inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del e transitò nell'E.T.I. con CP_1
decreto n. 00/68867 del 29/11/2002 a seguito del processo di riforma dell' Il CP_4
d.lgs. 283/1998 disciplinò, infatti, una riorganizzazione delle attività svolte dalla suddetta amministrazione nel settore della produzione e lavorazione di sali e tabacchi, con l'affidamento delle medesime ad un organismo di nuova istituzione, l'E.T.I. appunto (art. 1, co. 1 decreto cit.). L'Ente divenne titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti alle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (art. 3 decreto cit.). Si previde fin da subito la successiva trasformazione dell'E.T.I. in una o più società per azioni (art. 1 co. 6 decreto cit.).
L'attività del nuovo organismo avrebbe preso avvio mediante il distacco del personale già appartenente all' personale che sarebbe stato inserito, come anticipato, in CP_4
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un ruolo provvisorio ad esaurimento del e trasferito di volta in Controparte_2
volta all'Ente in base ai fabbisogni di quest'ultimo (l'art. 4 del decreto citato recita: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, (ovvero “le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie”) è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2”; per quanto concerne il trattamento giuridico e economico si stabilì che “
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento è stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1995, n. 335.3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.” (co. 2 e 3, art. 4).
Nel percorso di privatizzazione, l'E.T.I. fu incorporato nella società in Controparte_5
data 18/07/2003, cosicché il transitò dal primo alla seconda. Pt_1
Senonché, causa la crescente crisi generale del mercato italiano delle sigarette, la società
Parte avviò un piano di ristrutturazione aziendale con dichiarazione di esubero di maestranze nella misura di 16 dipendenti, tra cui non risultò l'appellante. La compagine di dipendenti ritenuta eccedente venne allocata in altre amministrazioni e stabilizzata a decorrere dal 1° gennaio 2011 ex l. 122/2010. Il rimase invece nel settore Pt_1
privato, cambiando ancora società datrice di lavoro: a seguito del licenziamento del
30/12/2012 per cessazione dell'attività dello stabilimento di Lecce di l'appellante Pt_2
riporta di essere stato assunto, lo stesso giorno, dalla società IACOBUCCI IM, per poi subire nuovamente il recesso datoriale.
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Interrotta la collaborazione con le società presso le quali era transitato, il Pt_1
richiese di essere riammesso nei ruoli dell'amministrazione ex art. 4 d.lgs. cit.
Al fine di tutelare l'occupazione del personale trasferito presso un ente inizialmente pubblico ma tendente alla privatizzazione, lo stesso decreto istitutivo dell'E.T.I. aveva previsto un meccanismo di garanzia nei termini di seguito indicati: “4. Il personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei nove anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria”
L'applicazione di tale previsione nel caso di specie è dibattuta.
L'appellante ha agito in giudizio per riaffermare la propria tesi difensiva, respinta in sede amministrativa. In particolare, egli ha censurato l'agere del soggetto pubblico rispetto ai vari rapporti di lavoro dedotti in giudizio che si sono susseguiti nel tempo: i singoli atti compiuti dall'amministrazione datrice seppur formalmente legittimi sarebbero in realtà viziati da eccesso di potere avendo l'amministrazione operato in modo illogico e contraddittorio, con conseguente disparità di trattamento tra i propri dipendenti.
Secondo parte appellante, a (e ai suoi colleghi nella medesima situazione) non Pt_1
era state concesse valide alternative oltre a transitare da a IACOBUCCI IM per Pt_2
poi essere licenziati. Il personale rimasto nel settore della lavorazione dei tabacchi avrebbe semplicemente eseguito un ordine del datore di lavoro senza esercitare alcuna autodeterminazione nella scelta, subendo di fatto una discriminazione rispetto ai dipendenti ex E.T.I. da subito riallocati in altre amministrazioni. La perdita del lavoro da parte dei dipendenti ex sarebbe altresì avvenuta in violazione del divieto di Pt_2
licenziamento dei dipendenti pubblici in esubero: costoro avrebbero diritto alla conservazione del rapporto, seppur sospeso per un periodo di due anni (periodo durante il quale il lavoratore è collocato in disponibilità).
Quanto dedotto sarebbe avvenuto, secondo la difesa dell'appellante, in violazione non solo della ratio della complessiva disciplina delle norme sul pubblico impiego, ma anche,
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nello specifico, in violazione della norma sulla privatizzazione dell'attività di cui si tratta.
Lo scopo dell'intervento del '98 sarebbe consistito nella “tutela assoluta del diritto al lavoro dei dipendenti dell'E.T.I. indiscriminatamente e potenzialmente in ogni circostanza”, si tratta di un “principio di diritto amministrativo che assurge a lex specialis
(e/o estendibile nei suoi precetti giuridici) anche con riferimento ad un rapporto privato che nasce come pubblico” (appello pag. 10).
Orbene, si osserva che le garanzie del dipendente pubblico nel processo di privatizzazione dell'attività originariamente affidata alla P.A. non sono illimitate, come del resto accade per altre garanzie poste dalla legge a protezione del posto pubblico. Non si rinviene il “fil rouge” della conservazione del rapporto di lavoro in ambito amministrativo a tutti i costi come vorrebbe l'appellante, ma si tratta di singole ipotesi dettagliatamente normate (si pensi ad esempio al diritto al mantenimento del lavoro nel periodo di prova nella migrazione da un settore pubblico all'altro). Pertanto, anche nel caso di specie, il decreto istitutivo dell'E.T.I. ha circoscritto la tutela ai requisiti fattuali e procedurali indicati nella norma.
Come si legge dalla disposizione soprariportata (art. 4, D.lgs. 283/1998), il meccanismo di tutela opera nell'ambito del processo di ristrutturazione aziendale che avrebbe dovuto interessare la ( o le) società per azioni derivanti dalla privatizzazione.
Nella fattispecie, invece, l'appellante lamenta la perdita del posto a seguito della cessazione dell'attività della società stabilimento di Lecce, riferendosi ad un Pt_2
evento diametralmente opposto a quello previsto dalla norma, che invece mira alla prosecuzione dell'attività d'impresa di cui si vuole migliorare l'efficienza e la redditività.
Siamo, dunque, certamente fuori dalla previsione normativa citata, la quale non può essere interpretata tanto estensivamente da ricomprendere una circostanza tanto diversa.
E ciò in aderenza con la finalità del precetto de quo il quale “intende garantire una
"riammissione" nella pubblica amministrazione, al personale in esubero (ormai alle dipendenze di un soggetto privato), il quale altrimenti sarebbe soggetto ad una procedura di licenziamento collettivo (Cass. n. 8536/2012 citata dalle appellate).
Già tale constatazione porta all'esclusione nella fattispecie della garanzia di cui si tratta.
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Volendo, tuttavia, procedere all'analisi delle censure avanzate dal dipendente ed Parte estendere il sindacato sulla ristrutturazione aziendale operata dalla in modo illogico e discriminatorio secondo l'appellante, non si rileva, in realtà, neanche in quella occasione, alcuna irregolarità da parte del soggetto pubblico.
Ed invero non può ritenersi integrata alcuna disparità di trattamento tra il personale ricollocato in altre amministrazioni perché in esubero e quelli rimasti nel settore privato perché, come riferito dal “maggiormente efficienti”. Pt_1
La censura è priva di pregio se si considera che risponde, al contrario, al principio di logicità ed efficienza la scelta di trattenere il personale più esperto, oltre che essere perfettamente aderente ai precetti normativi. I parametri utili a individuare il personale eccedente sono quelli dettati in tema di licenziamento collettivo dall'art. 5 l. 223/1991 in base al quale il datore valuta, tra le altre, anche le esigenze tecnico, produttive e organizzative (“
1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro;
a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.”). I sindacati sono stati, in ogni caso, proficuamente coinvolti nella procedura (accordo del 14/07/2009, doc. 1 comparsa di costituzione in primo grado del . CP_1
Il non solo non ha formulato, nella opportuna sede, alcuna eccezione in merito Pt_1
alla scelta dei lavoratori considerati in sovrannumero, ma, come rilevano le
Amministrazioni appellate, non ha neanche proceduto allora (al momento della dichiarazione di esubero) alla richiesta di ricollocazione nei ruoli della P.A., che, come detto, sarebbe dovuta essere presentata entro 60 giorni dalla dichiarazione di esubero.
Dalla dichiarazione di eccedenza del personale all'istanza de qua sono passati invece anni.
Conclusivamente si rileva che non è dato riconoscere alcun diritto alla conservazione sine die del posto di lavoro (peraltro privato), in particolare nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, la possibilità di ottenere il rientro nella ruoli della PA, anzichè transitare presso altro datore di lavoro privato, fosse stata già specificamente regolamentata, anche
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dal punto di vista dei termini (più che ampi) per l'esercizio della relativa opzione;
che, come sopra evidenziato, il ricorrente fu assunto dalla società CC IM in esito alla
Parte chiusura dello stabilimento da parte della di Lecce e, quindi, è inapplicabile la norma invocata dall'appellante che disciplina una fattispecie diversa e non sovrapponibile a quella per cui è causa, in quanto l'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 283/1998 regola la riallocazione del personale in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale;
che, nel caso in esame, non era stata attivata alcuna procedura di esubero con la possibilità per l'appellante di chiedere il rientro nei ruoli della Pubblica Amministrazione, ma Parte quest'ultimo, dopo essere transitato da un datore di lavoro privato ( ad un altro
(CC IM) e dopo il decorso dei termini di legge, ha chiesto la riammissione nella
PA, senza averne, tuttavia, diritto.
Si rileva infine che la crisi del settore, che ha poi portato alla chiusura dello stabilimento di Lecce, era ampiamente conosciuta al momento della ristrutturazione aziendale di essendo motivo scatenante della ristrutturazione stessa (come espressamente Pt_2
indicato nel verbale di accordo con i sindacati del 2009 in cui si legge che il mercato italiano delle sigarette è “caratterizzato da crescenti restrizioni a livello di regolamentazione e da conseguenti contrazioni dei volumi di vendita”, pag. 3).
Nonostante la nota contrazione delle vendite e della produzione delle sigarette già dal
2009, alcuna istanza tesa al trasferimento presso altre amministrazioni o settori fu comunque presentata dall'odierno appellante, il quale rimase nel settore (ormai privato) del tabacco sino al licenziamento.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di giudizio vanno compensate per la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso l'8 novembre 2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_6 [...]
avverso la sentenza del 05/05/2022 n. 1501/2022 del Tribunale Controparte_3
di Lecce, così provvede:
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Rigetta l'appello.
Compensa tra le parti le spese di causa.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 7 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Mainolfi
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