Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15008/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO Parte_1
ALDO, elettivamente domiciliato in VIA AMATO, 7 CASTELLAMMARE DI STABIA contro
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO e Controparte_1 dell'avv. ROVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 MILANO
Oggetto: licenziamento e esclusione dalla graduatoria permanente
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di AN, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 19-12-
24, ha convenuto in giudizio il per sentir Parte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti onclusioni: “1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ,
ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE dei decreti emessi dall'
[...]
– ATP di MILANO e dall' – ATP di MONZA e BRIANZA di CP_3 CP_3
esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di
Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
pagina 1 di 9
4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro”.
Premesso di avere stipulato, in data 1-9-21, un contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Koine' di Monza, con mansioni di collaboratore scolastico, la ricorrente ha esposto che, con nota del 19-4-24, le era stato comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo per cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo di collaboratore scolastico e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
successivamente con decreto del 30-5-24, l di AN e con decreto 5- Controparte_4
Contr
6-24 l di Monza e Brianza avevano disposto l'esclusione dalla Controparte_4 graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di AN per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianita' di almeno due anni e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
L'I.C. R. Franceschi di Trezzano sul Naviglio, con decreto 10-6-24, aveva quindi comunicato la risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha dedotto la violazione del principio di tempestivita' della verifica, l'illegittimita' del provvedimento in autotutela in quanto oltre il termine di dodici mesi, l'assenza di una dichiarazione mendace, la validita' del servizio statale svolto negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 nonche' la sproporzione della sanzione rispetto alla gravita' dei comportamenti contestati;
ha infine sostenuto che dal comportamento illegittimo dell'amministrazione era derivato un grave danno.
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle CP_1
pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice ha quindi invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
La ricorrente chiede l'accertamento della nullita' o 'annullamento o comunque la disapplicazione del decreto 30-5-24, emesso dall Controparte_5
pagina 2 di 9 di AN e del decreto, di esclusione dalla graduatoria permanente ATA CP_3 CP_4
a.s. 2021/2022, profilo professionale collaboratore scolastico, e chiede l'accertamento della illegittimita' e comunque l'annullamento della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l di AN, disposta dallo stesso decreto, Controparte_6
definendolo licenziamento.
1. Il ricorso eccepisce innanzi tutto l'illegittimita' del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio di tempestivita' della verifica e l'illegittimita' del provvedimento in autotutela in quanto oltre il termine ne ultra quem di dodici mesi: invoca infatti l'art. 21 nonies della l.n. 241/90, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett.
d) della l. n. 124/2015 (“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge
(…)”. e l'art. 63 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 108, che ha sostituito il termine di diciotto mesi con il termine di dodici mesi.
Nel caso di specie, il ricorso sottolinea che procedimento amministrativo avente ad oggetto l'esclusione dalla graduatoria ATA è stato generato dalla comunicazione dell' CP_3
prot. 6581 del 13.03.2023 contenente una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti dei gestori degli Istituti paritari e Parte_2 [...]
, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., Pt_3
incardinato pressi il Tribunale di ER IN.
L' di AN dichiara di aver ricevuto la menzionata Ordinanza del Controparte_4
Tribunale di ER IN con nota prot. 6581 del 13.03.2023 e pertanto l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto concludere il procedimento amministrativo entro il termine di 12 mesi dal 13.03.2023
Tale tesi deve essere disattesa, non essendo applicabile la normativa sopra richiamata al provvedimento impugnato nel presente giudizio, provvedimento che non costituisce esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione.
Nella sentenza n. 13800/17 la Cassazione ha affermato: “ In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel
pagina 3 di 9 settore scolastico, l'amministrazione è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni in graduatoria, secondo le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e 3 del d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi ricorso al potere di autotutela.
Si tratta, infatti, di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica
Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016,
19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008)”.
Cio' e' stato ribadito nella ordinanza n. 8259/2022: “…è dunque esatto quanto afferma la
Corte territoriale, ovverossia che quando, nel 2009,4rgil MIUR procedette alla esclusione del ricorrente dall'elenco degli abilitati ed al depennamento dalla graduatoria ad esaurimento, ciò fece con un atto di gestione della disciplina delle graduatorie, stabilmente riportato da questa
S.C. all'ambito dei diritti soggettivi (Cass, S.U., 23 luglio 2014, n. 16756; Cass. 28 luglio 2009,
n. 17466); in altri termini, quelle decisioni sono mere conseguenza della presa d'atto dell'insussistenza del diritto dell' all'accesso privilegiato alle graduatorie che egli non Pt_4
avrebbe potuto acquisire proprio per la violazione di quel termine;
non si è trattato dunque di un intervento di autotutela amministrativa in senso proprio, ovverosia un provvedere discrezionale in senso contrario rispetto ad una precedente decisione, sicché non vi è luogo a richiamare le regole di cui alla L. 241/1990, quanto della coerente applicazione delle regole di disciplina della procedura, da cui dipendeva il diritto che la P.A. gestendo le graduatorie, era chiamata parimenti a riconoscere e che, come detto, correttamente ha ritenuto non essere sorto”.
2. Passando a considerare il merito della controversia, come si ricava dalla comunicazione di avvio di procedimento amministrativo del 19-4-24, l'Ufficio X Ambito Territoriale di AN ha acquisito, con comunicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – prot. n.
6581 del 13.03.2023 – l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il
28.10.2022, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di ER IN: tale pagina 4 di 9 provvedimento elenca i soggetti che, in virtù di fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato servizi e in questo elenco figura anche il nominativo dell'odierna ricorrente.
In particolare la ricorrente ha “presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA, triennio 2017/2021, dichiarando di aver prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, dal 01/09/2011 al 28-2-14, presso
l'Istituto paritario ”. Parte_2
CP_ La comunicazione precisa: “Con comunicazione del 18/10/2023, l' , direzione di ER IN (SA), rendeva edotto quest'Ufficio di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la S.V. e la scuola paritaria denominata “Associazione San Remigio”, per il periodo dal 01/09/2011 al 28-2-14 e di aver notificato alla S.V. il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. n. 0014929 del 22/01/2020”.
A fronte della contestazione del circa l'effettività della prestazione di detti servizi la CP_8
ricorrente, a cui incombeva la relativa prova, la ricorrente ha prodotto certificato di servizio dell'istituto paritario e certificato storico del Centro per l'impiego; ha prodotto inoltre nota prot.
4815 del 19.11.2024 emessa dalla Direzione Didattica Statale 1° Circolo di ER UP
(allegato n.13), scuola statale che detiene gli archivi del cessato istituto paritario “
[...]
” di ER UP (SA), che attesta che il nominativo del ricorrente è presente nel Pt_2
Registro del personale ATA n. I al n. 19 tra i dipendenti in funzione di CS della Scuola
Paritaria San Remigio.
Si tratta di documentazione generica e quindi inidonea a sostenere la tesi attorea di prestazione di regolare servizio per sei ore settimanali presso gli indicati Istituti paritari.
In particolare il certificato di servizio reca una firma illeggibile ed e' estremamente generico, non indicando l'articolazione oraria della prestazione, la retribuzione e il tipo di contratto stipulato.
Nessuna prova, inoltre, è stata fornita a supporto della effettività dello svolgimento della prestazione, non essendo in particolare stata fornita alcuna documentazione a comprova del pagamento della retribuzione e contribuzione.
Il giudicante condivide quanto affermato dal Tribunale di AN nella sentenza resa nella causa 10112/2024, in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio:
“Sul punto, si deve fare in innanzitutto riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal , che può Controparte_2
essere utilmente esaminata nei limiti delle risultanze delle indagini preliminari svolte, pagina 5 di 9 costituendo quest'ultime prove documentali cd. atipiche su cui, si ricorda, anche il giudice civile può fondare il proprio convincimento (in tema, da ultimo, Cass. civ., ordinanza del 1° febbraio 2023, n. 2947). Proprio i risultati delle indagini penali, contrariamente da quanto asserisce il ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dichiarato con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio 2018/2021. Al riguardo, si deve richiamare la dichiarazione resa agli inquirenti dal sig.
, consulente del lavoro a cui era stato dato l'incarico dall' Testimone_1 Parte_5
per gli anni 2011-2015. Da quanto precisamente riferito dal consulente emerge che il sig.
non fosse in forza presso l'Istituto per il periodo di tempo considerato. Infatti, il nome Pt_6 del ricorrente non ha mai figurato nell'elenco dei dipendenti dell'associazione rispetto ai quali erano state redatte le comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione Unilav sulla base dei dati acquisiti a seguito dei sopralluoghi condotti presso la scuola “ ” (all. 2 Parte_2 memoria, p. 16 ss.). Tale risultanza risulta tra l'altro coerente con il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato adottato dalla Direzione provinciale dell' di ER IN nei confronti del ricorrente, emesso a seguito degli accertamenti CP_7
ispettivi svolti presso il medesimo istituto scolastico (all. 4 memoria di costituzione). In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante, la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ER IN, con a margine l' archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, da cui altresì si evince la natura fittizia del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'associazione “ ”, essendo Parte_2
stato accertato, sulla base delle investigazioni condotte dalla procura e dalla polizia giudiziaria, che il contratto di assunzione era stato stipulato soltanto al fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della posizione in graduatoria (all. 5 memoria, p. 25). È vero che in quel caso la rilevanza penale è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma (beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata. La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa del ricorrente è pertanto smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'ufficio territoriale, appena illustrate. CP_7
Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dal sig. Pt_6
con la domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alle dichiarazioni circa la
pagina 6 di 9 prestazione del servizio quale collaboratore scolastico, negli anni 2011- 2015, presso l'Istituto
“ ”. Parte_2
L'ordinanza prodotta dal convenuto dà conto proprio della posizione della ricorrente e fa riferimento ai rapporti di lavoro qui in esame e per i quali si indica anche la data di comunicazione al Centro per l'Impiego e la data di trasmissione degli , sempre di Pt_7
molto successiva alla data dei rapporti.
Non si ritiene, pertanto, che sia stata raggiunta adeguata prova dell'effettivita' e della validita' dei servizi in esame.
4. Il rapporto di lavoro intercorso con la scuola paritaria denominata “Associazione San
Remigio”, per il periodo dal 01/09/2011 al 28-2-14 non poteva pertanto costituire valido titolo e non poteva quindi essere considerati ai fini della maturazione dei 24 mesi di servizio necessari per l'inserimento nella Graduatoria permanente ATA e per la conseguente stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'I.C. Koine' di Monza.
Infatti nell'ordinanza n. 22673/2020 la Cassazione ha affermato: “In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del
d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione,
l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera. (Nella specie, nella sentenza di merito era stato ritenuto che l'accertamento della falsità ideologica dell'autocertificazione, attestante la esistenza del titolo necessario alla inclusione della lavoratrice nelle graduatorie per il personale ATA relative al triennio 2005/2008, non si riverberasse anche sulla procedura inerente le graduatorie per il successivo triennio 2008/2011; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale la lavoratrice era stata inclusa solo grazie alla dichiarazione mendace non potessero essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi).
In particolare il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto,
pagina 7 di 9 ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
L'art.
7.7 del D.M. 640/2017 (relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, divenute poi 2018/2021) prevede: “
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente co ma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”, il successivo art .
8.2 prevede che “L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (…) d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false” e il successivo art.
8.4 prevede che “Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76del D.P.R. 28.12.2000,
n.445” .
Analoga diposizione è contenuta nel bando di concorso per l'a.s. 2020/2021: “8.5 Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonchè la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000,
n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001”.
Il citato art. 75 del d.p.r. 445/2000 prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo
76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto del dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
5. La ricorrente deduce, infine, il proprio diritto, in ogni caso, al posto di lavoro a tempo indeterminato in quanto sostiene che “i 24 mesi di servizio statale (requisito di accesso nelle pagina 8 di 9 graduatorie permanenti) sarebbero stati maturati anche con il punteggio rettificato dai titoli di servizio paritario”.
In particolare la ricorrente afferma che, anche senza il punteggio di 7,50 derivante dal servizio paritario, avrebbe prestato servizio come collaboratore scolastico nel triennio 2018/2021 e a tal fine riporta contratti a tempo determinato stipulati, dai trenta istituti scolastici in relazione ai quali la ricorrente era presente in graduatoria, con collaboratori scolastici titolari di u punteggio pari o inferiore a 8,80 (16,30 – 7,50).
Anche tale tesi deve essere disattesa.
Infatti ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi debbono essere valutati solo i contratti effettivamente stipulati dalla ricorrente: di fatto la ricorrente, senza il punteggio derivante dal servizio paritario, non avrebbe ottenuto i contratti che hanno determinato in concreto il raggiungimento del servizio necessario per accedere alle graduatorie permanenti ed e' quindi del tutto irrilevante valutare se avrebbe potuto ottenere altri contratti.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi €
2.000,00; fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
AN, 11/03/2025
il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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