Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4416/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4416/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECCHI CRISTIANA
e
NA RI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCALERA GIANLUCA C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già
abbandonato la casa coniugale;
3) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti con espressa rinuncia quindi a ricevere dall'altro somme a titolo di assegno di mantenimento/ una tantum;
4) Le spese e competenze del presente giudizio si intendono a carico di ciascuno per il proprio difensore”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che il marito ha dichiarato di non volersi riconciliare ed ha depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. nel termine fissato dal Giudice, mentre la moglie non ha depositato le note;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dal marito di non volersi riconciliare;
- ritenuto che il mancato deposito delle note scritte (che equivale a mancato comparizione all'udienza)
da parte di RI NA è irrilevante, non potendosi comunque revoca il consenso;
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi in ricorso, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e NA RI, ogni diversa domanda, deduzione Parte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
AR il 18/03/1999 e NA RI nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOMPORTO (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
2023, atto n.33, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale