Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 15892/2023 R.G. promossa da
C.F./P. IVA: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI SANTANIELLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANNI SANTANIELLO, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dall'avv. ANDREA CLEMENTE GROSSO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANDREA CLEMENTE
GROSSO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO con l'intervento di C.F ) in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dall'avv. RENATO SARDI, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RENATO SARDI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
INTERVENUTO
Oggetto: Bancari (deposito bancario, etc.). CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: a. nel merito, accertare il difetto di legittimazione attiva e/o l'illegittimità della pretesa siccome avanzata dalla per quanto esposto al paragrafo sub. 2 (cfr. CP_1 atto di citazione in opposizione a d.i.), da intendersi quivi trascritto;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo nr. 1749/2023 del 27.09.2023 emesso, nel procedimento monitorio nr. R.G. 10622/2023, dal Tribunale di Venezia, in quanto illegittimo e/o infondato, dunque, rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria;
dunque, rigettare la domanda già proposta in via monitoria;
b. in subordine, sempre nel merito, revocare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo nr. 1749/2023 del 27.09.2023 emesso, nel procedimento monitorio nr. R.G. 10622/2023, dal Tribunale di Venezia, in
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dunque, rigettare la domanda già proposta in via monitoria;
dunque, rigettare la domanda già proposta dall'opposto in via monitoria;
c. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA., anche relative alla pregressa fase sommaria, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. In via istruttoria, si reitera CTU volta a determinare in relazione ai contratti bancari posti a base del monitorio, l'illegittima contabilizzazione a debito di somme non dovute, segnatamente, a titolo di interessi, di “penale per estinzione anticipata”, di interessi ultra-legali, interessi usurari, C.S.M., altri oneri e spese a carico della società opponente.
Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione, così giudicare: In via preliminare: attesa l'intercorsa cessione del credito oggetto del contenzioso e la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della convenuta opposta, disporre l'estromissione ex art. 111 c.p.c. di
. in via principale nel merito: respingersi l'opposizione proposta avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. n. 1749/2023 e dichiararsi comunque tenuta e condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a favore della Parte_1 cessionaria - la somma di euro 32.554,88, quale residuo dovuto a Controparte_2 fronte del mutuo chirografario oggetto di causa (al netto del pagamento da parte del fondo di garanzia MCC di euro 79.949,05 in data 22/11/2023), di cui euro 16.736,85 per capitale, euro 2.371,66 per interessi corrispettivi, euro 7.157,57 per interessi di mora, euro 6.278,80 per spese, oltre interessi contrattuali di mora sul capitale di euro 16.736,85 dal 27/11/2023 sino al saldo, oltre interessi di legge sul residuo dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- ovvero la diversa somma che verrà accertata come dovuta in corso di causa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale.
Motivi di fatto e di diritto
La società ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 1749/2023 del 27.09.2023, emesso nel procedimento monitorio nr. R.G.
10622/2023 dal Tribunale di Venezia su ricorso di Controparte_1
Il Tribunale di Venezia, con il predetto decreto ingiuntivo, ha ingiunto a parte opponente il pagamento della complessiva somma di €. 104.550,06 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in €. 2242,00 per compensi ed €.
406,50 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a, in relazione al mancato pagamento delle rate di un contratto di mutuo assistito da garanzia MCC.
La società opponente ha, in primo luogo, eccepito la improcedibilità della domanda monitoria per non essere stata previamente esperita la mediazione obbligatoria.
L'opponente ha, poi, eccepito la carenza di legittimazione di spettando Controparte_1
la stessa a MCC.
2 Inoltre, l'opponente ha affermato, nel merito, che non vi sarebbe prova del credito, in quanto non erano stati prodotti gli estratti conto completi.
Ulteriormente, parte opponente ha lamentato che non vi era prova della riconducibilità dei documenti alla Parte_1
Ancora, l'opponente ha affermato di avere versato somme ulteriori rispetto a quelle indicate dalla mutuante.
L'opponente ha, anche, lamentato la erroneità del calcolo degli interessi corrispettivi e la non debenza della penale di anticipata estinzione, in conseguenza della mancata specifica approvazione della relativa clausola.
Inoltre, l'opponente ha, altresì, lamentato la applicazione di interessi usurari.
L'opponente ha, infine, lamentato la illegittima capitalizzazione degli interessi in assenza di qualsivoglia pattuizione tra le parti.
Nelle more del giudizio, è intervenuta con atto di intervento ex art. Controparte_2
111 c.p.c., quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1
riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già depositati dai precedenti difensori.
Ritiene questo giudice che la opposizione non sia meritevole di accoglimento.
Quanto alla eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per violazione dell'art. 5 D.lgs 28/2010, si osserva che la eccezione è infondata, poiché il co. 4 dell'art 5 del D.
Lgs. 28/2010 (nella formulazione del testo in vigore dal: 1-7-2018 al: 17-10-2022) esclude espressamente che la mediazione sia condizione di procedibilità nei giudizi di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sull'istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, per inapplicabilità dei commi 1 bis e 2 del predetto articolo.
Relativamente all'eccepito difetto di legittimazione di parte opponente Controparte_1
ha affermato, nello specifico, che la predetta non avrebbe potuto rivolgere la CP_1
propria pretesa nei confronti della società opponente, poiché avrebbe dovuto agire prima nei confronti del Fondo di Garanzia e che, tuttalpiù, la avrebbe potuto agire solo CP_1
per il pagamento del debito residuo pari al 20%, in ragione della quota del finanziamento non coperta dalla predetta garanzia.
3 Sul punto, si osserva che l'ingiungente ha documentato che ha ricevuto il Controparte_1 pagamento del credito da MCC nella misura dell'80% in data 23/11/2023, cioè dopo il deposito del decreto ingiuntivo opposto del 27/9/2023.
Il Fondo, quindi, ha acquisito il diritto ex art 1203 c.c a rivalersi sull'impresa per le somme pagate dal garante solo a partire dall'esecuzione del pagamento, mentre prima di tale momento il Fondo non aveva alcuna legittimazione nel chiedere il pagamento del credito alla società Parte_1
Per tale ragione, nel momento del deposito del ricorso monitorio, sussisteva la legittimazione di a chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per Controparte_1
l'intero.
Inoltre, parte opponente non ha indicato in quale parte del contratto di mutuo viene indicato che in caso di inadempimento della società debitrice, avrebbe Controparte_1
dovuto escutere preliminarmente il Fondo e non la società Parte_1
ritenendo la garanzia MCC una garanzia autonoma a prima richiesta.
Relativamente alla prova del credito, si chiarisce che il credito azionato dalla banca trova titolo in un mutuo e non attiene ad un rapporto di conto corrente bancario.
Per di più, il mutuo non è appoggiato ad un conto corrente bancario acceso dalla mutuataria presso ma l'addebito delle rate di mutuo doveva avveniva su un CP_1
conto corrente aperto presso Banca Sella S.p.a, come si evince dalla lettura del contratto di mutuo (vedi pag 19 doc. 2 dimesso da parte opposta).
Per tali ragioni, a supporto dell'esistenza del credito non è obbligatoria la produzione in giudizio degli estratti conto integrali.
Nel caso di specie, ha prodotto la documentazione necessaria ai fini della Controparte_1 prova dell'esistenza del credito, posto che ha dimesso in giudizio il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento (doc. 2 dimesso da parte opposta e doc 2 dimesso da parte opponente).
Quanto al disconoscimento operato dall'opponente, si chiarisce che parte opponente ha genericamente affermato che non vi sarebbe prova della riconducibilità dei documenti alla Giordano Costruzione Srl.
4 A tal riguardo non è stato possibile comprendere a quali documenti si riferisca il disconoscimento di parte opponete.
Infatti, la Giordano Costruzione Srl, oltre a non depositare memorie di cui all'art 171 ter c.p.c., non ha fornito alcun chiarimento neppure con la comparsa conclusionale, dove ha affermato che la propria eccezione non mira a disconoscere la conformità della copia all'originale ma a rilevare che il documento non è riconducibile alla società opponente, senza ancora una volta indicare a quale documento ci si riferisca.
Con riferimento al lamentato versamento da parte della società opponente di ulteriori somme rispetto a quelle indicate dalla mutuante, si chiarisce che l'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, in forza del mutuo, incombe sulla stessa società opponente a seguito dell'allegazione di inadempimento di parte convenuta.
Infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione civile sez.
III, 04/04/2024, n.8979).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha chiarito neppure in sede di comparsa conclusionale quali sarebbero le somme versate dalla società opponente ma non conteggiate da controparte.
Quanto alla eccepita erroneità del calcolo degli interessi corrispettivi, si chiarisce che parte opponente non ha indicato, in concreto, quali siamo stati gli errori relativi al conteggio, né in atto di citazione né in comparsa conclusionale.
Sul punto, parte opposta ha espressamente spiegato in comparsa di risposta come sono stati calcolati gli interessi corrispettivi, poiché ha documentato che nel contratto di sintesi, allegato al contratto di mutuo ed espressamente richiamato nella seconda sezione del contratto stesso, art. 2, venivano riportati i criteri di determinazione degli interessi
(doc. 2 dimesso da parte opponente).
5 Inoltre, parte opponente ha allegato un dettaglio degli importi dovuti a titolo di interessi
(doc. 8 dimesso da parte opponente).
A fronte di un tanto, nulla è stato controdedotto da parte opponente con la comparsa conclusionale.
Quanto alla eccezione di parte opponente circa la non debenza della clausola penale per estinzione anticipata, si chiarisce che tale clausola non può essere considerata vessatoria.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (Cassazione civile sez. II, 30/06/2021, n.18550).
Ad ogni modo, la clausola relativa alla penale per estinzione anticipata, oltre ad essere espressamente prevista nell'art. 14 del relativo contratto di mutuo, risulta specificatamente sottoscritta per accettazione dalla mutuataria ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., come si evince a pagina 7 del predetto contratto (doc. 2 della fase monitoria).
A ciò si aggiunga che detta clausola non ha avuto applicazione nel caso in esame, ove non vi è stata alcuna estinzione anticipata.
Relativamente al lamentato superamento del tasso soglia usura, si deve innanzitutto rilevare che la contestazione di parte opponente è stata formulata in modo generico nell'atto di citazione in opposizione, poiché non ha neppure indicato il tasso soglia in concreto superato ed applicato dalla banca al fine di ritenere superato il limite, né ha chiarito se l'usura sia originaria o sopravvenuta, né ha detto a quali rate si riferisce l'usura.
Soltanto con la comparsa conclusionale parte opponente ha indicato genericamente i tassi che ritiene superati rispetto alla soglia usura, partendo dall'errato presupposto del cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori.
A tal riguardo, non si condivide la affermazione, secondo cui, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, sia possibile sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori.
6 Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori, ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (vedi sul punto Cass. N.
14214/2022).
Da ultimo, si rileva che non si può parlare di capitalizzazione degli interessi in caso di ammortamento alla francese.
Infatti, nel piano di ammortamento alla francese l'importo delle rate è costante, ed ogni rata consiste in una quota di capitale, crescente, ed una quota di interessi, decrescente, in quanto calcolata sul capitale residuo alla scadenza di ogni singola rata.
Al contratto è stato, poi, allegato il piano di ammortamento, di tal che la società opposta è stata messa sin dall'inizio nelle condizioni di capire il tipo di capitalizzazione (semplice o composto) applicato.
Sulla base di un tanto non può neppure essere accolta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio con la quale parte opponente ha chiesto di determinare la illegittima contabilizzazione a debito di somme non dovute, segnatamente, a titolo di interessi, di
“penale per estinzione anticipata”, di interessi ultra-legali, interessi usurari, C.S.M., altri oneri e spese a carico della società opponente, stante la sua portata meramente esplorativa ed il relativo rigetto dei motivi di opposizione.
Per tutto quanto sopra detto il decreto ingiuntivo nr. 1749/2023 del 27.09.2023 va revocato e parte opponente va condannata a corrispondere alla cessionaria CP_2
la somma di euro 32.554,88, oltre interessi e spese legali così come indicati in
[...]
decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico di
[...]
Parte_1
Nei confronti della cedente devono essere rifuse le spese del presente Controparte_1
giudizio di merito liquidate in euro 4.180,00, per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, mentre deve essere rifusa nei confronti della cessionaria
[.. la somma, liquidata in euro 4.253,00, per la fase decisionale a seguito Controparte_3
del suo intervento ex art 111 c.p.c. Nulla deve essere rifuso per la fase istruttoria, stante il suo mancato svolgimento.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 15892/2023 R.G. promossa da
[...] ei confronti di con l'intervento di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_2
- revoca il decreto ingiuntivo nr. 1749/2023 del 27.09.2023
- condanna a corrispondere a Parte_1 [...]
la somma di euro 32.554,88, oltre interessi e spese così come CP_2
liquidati in decreto ingiuntivo;
- condanna alla rifusione nei confronti di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di merito che Controparte_2 liquida in complessivi € 4.253,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
- condanna alla rifusione nei confronti di Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di merito che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.180,00, di cui nulla per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 2.4.2025
il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
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